Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2012, n. 26416
CASS
Sentenza 2 luglio 2012

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, l'audizione dell'arrestato da parte del presidente della Corte di appello o di un magistrato da lui delegato esclude la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia "ex" art. 294 cod. proc. pen., il cui espletamento è da ritenere incompatibile con il sistema processuale speciale introdotto dalla legge sopra menzionata.

Commentario1

  • 1Nel caso in cui l'ordinanza applicativa della misura cautelare sia contenuta nel medesimo documento con il quale è stata disposta la convalida, l’invalidità della…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2020

    (Annullamento senza rinvio) Il fatto La Corte d'appello di Milano convalidava un arresto operato su iniziativa della polizia giudiziaria in Varese sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dal magistrato distrettuale di Londra (GB) per reati di furto aggravato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso l'ordinanza summenzionata la difesa dell'arrestato proponeva ricorso per Cassazione formulando un unico motivo con il quale si deduceva l'erronea applicazione della legge penale per violazione del diritto di difesa con riferimento alla mancata partecipazione del difensore e dell'arrestato all'udienza prevista dall'art. 13 della legge n. 69 del 2005. In particolare, nel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2012, n. 26416
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26416
Data del deposito : 2 luglio 2012

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