Sentenza 2 luglio 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'audizione dell'arrestato da parte del presidente della Corte di appello o di un magistrato da lui delegato esclude la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia "ex" art. 294 cod. proc. pen., il cui espletamento è da ritenere incompatibile con il sistema processuale speciale introdotto dalla legge sopra menzionata.
Commentario • 1
- 1. Nel caso in cui l'ordinanza applicativa della misura cautelare sia contenuta nel medesimo documento con il quale è stata disposta la convalida, l’invalidità della…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2020
(Annullamento senza rinvio) Il fatto La Corte d'appello di Milano convalidava un arresto operato su iniziativa della polizia giudiziaria in Varese sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dal magistrato distrettuale di Londra (GB) per reati di furto aggravato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso l'ordinanza summenzionata la difesa dell'arrestato proponeva ricorso per Cassazione formulando un unico motivo con il quale si deduceva l'erronea applicazione della legge penale per violazione del diritto di difesa con riferimento alla mancata partecipazione del difensore e dell'arrestato all'udienza prevista dall'art. 13 della legge n. 69 del 2005. In particolare, nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2012, n. 26416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26416 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 02/07/2012
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1161
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 24956/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI SE, nato a [...] il [...];
contro la sentenza della Corte d'appello di Trento, emessa in data 10.5.2012;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Trento, con la sentenza sopra indicata, ritenuta la ricorrenza delle condizioni previste dalle L. 22 aprile 2005, n. 69, ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria della
Repubblica d'Austria di DE SE, nei cui confronti era stato emesso dal Tribunale di Innsbruck, in data 20.4.2012, mandato di arresto europeo per reati di furti aggravato, commesso in AT/Tirol (Austria) tra il 29 e il 31 ottobre 2011.
2. Ricorre per cassazione il difensore del LI, deducendo innanzitutto l'erronea applicazione di legge (L. n. 69 del 2005, artt. 13, 15 e 19 e artt. 294 e 297 c.p.p.) per essere stato il
LI interrogato dal giudice dopo i cinque giorni dai momento dell'arresto, avvenuto il 25 aprile 2012.
Con un secondo motivo deduce violazione della L. n. 69 del 2005, art.19, comma 1, lett. a), per avere l'autorità giudiziaria emittente omesso di fornire assicurazioni sufficienti a garantire al LI la possibilità di richiedere un nuovo processo in Austria e di presenziare al giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. A prescindere dalla considerazione che in questa sede non è più consentito porre questioni relativi alla pretesa perdita d'efficacia della misura cautelare per mancato rispetto del termine entro cui deve avvenire l'interrogatorio del consegnando, va ribadito che l'audizione dell'arrestato da parte del presidente della Corte di appello o di un magistrato da lui delegato esclude la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., il cui espletamento è da ritenere incompatibile con il sistema processuale speciale introdotto dalla legge su menzionata, atteso che la funzione dell'audizione della persona arrestata, oltre a quella di verificare la sussistenza dei presupposti per l'arresto, è anche quella di consentire una prima difesa davanti all'autorità giudiziaria in ordine alla convalida ed al giudizio cautelare (Cass. n. 25708/2011, Rv. 250512, Korn).
2. Inammissibile è anche il secondo motivo, applicandosi la previsione invocata dal ricorrente soltanto a mandati di arresto emessi ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia. Nel caso in esame si tratta, invece, di mandato d'arresto a fini processuali e non esecutivi.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quella della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012