Sentenza 19 gennaio 2004
Massime • 1
L'ulteriore proroga del termine relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218), prevista dall'art. 1, comma primo, del D.L. 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, non si riferisce anche allo sgravio decennale dei contributi posti a carico del datore di lavoro, previsto dal comma nono del medesimo art. 59 in relazione ai lavoratori nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, poiché lo sgravio totale per incremento dell'occupazione è oggetto di una nuova disciplina, contenuta nel comma secondo del citato art. 1, innovativa, in particolare, sotto il profilo della durata - annuale - dello sgravio totale e del riferimento dell'incremento dell'occupazione al numero degli occupati nelle più vicine date del 30 novembre 1991 e 30 novembre 1992, per le assunzioni avvenute, rispettivamente, dal 1 dicembre 1991 al 30 novembre 1992 e da quest'ultima data fino al 31 maggio 1993. Deve analogamente escludersi che si riferiscano allo sgravio ex art. 59, comma nono, citato, le ulteriori proroghe di cui all'art. 1 del D.L. 19 novembre 1993, n. 465, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21 e all'art. 19 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, disposizioni di tenore analogo a quello dell'art. 1 del D.L. n. 71 del 1993 e specificamente disciplinanti lo sgravio totale annuale per incrementi di occupazione, relativamente ad assunzioni per i periodi rispettivamente dal 1 giugno 1993 al 30 novembre 1993 e dall'1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ALMA C.I.S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO GRASSI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati OSVALDO GALIZIA, CLAUDIO CAFFÈ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 86/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 21/02/01 - R.G.N. 216/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato GALIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello dell'Aquila, confermando l'appellata sentenza del Tribunale di Pescara, dichiarava il diritto della s.r.l. Alma CIS di fruire degli sgravi degli oneri sociali ex art. 14 1. n. 183/1976 per i dipendenti assunti successivamente al 30.11.1991 e sino al 30.4.1994.
Secondo il giudice di secondo grado deve ritenersi, in base ad un criterio interpretativo logico e letterale, che l'art. 1 del d.l. 22 marzo 1993 n. 71 (convertito dalla l. 20 maggio 1993 n. 151) abbia prorogato fino al 31.5.1993, senza alcun limite o condizione, tutti gli sgravi già in vigore alla data del 30.11.1991. Pertanto il nuovo tipo di sgravio, introdotto dal secondo comma dell'art. 1 del citato d.l. n. 71/1993, avrebbe carattere alternativo e non sostitutivo rispetto a quello di cui alla l. n. 183/1976, e, precisamente, sarebbe stato introdotto in sostituzione di quello regolato dal 1^ comma dell'art. 59 del d.p.r. n. 218/1978.
Contro questa sentenza l'Inps ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.
La società intimata resiste con controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denuncia violazione dell'art. 1, 1^ e 2^ comma, del d.l. 22 marzo 1993 n. 71, convertito dalla l. 20 maggio 1993 n. 151, in relazione all'art. 14 della l. n. 183/1976, unitamente a vizio di motivazione.
Sostiene che l'erroneità della tesi fatta propria dal giudice di merito - e cioè che lo sgravio totale annuale di carattere incentivante previsto dall'art. 1^, 2^ comma, del d.l. n. 71/1993 non è sostitutivo di quello decennale ex art. 14 l. n. 183/1976 (trasfuso nell'art. 59, 9^ comma, del t.u. d.P.R. n. 218/1978), che quindi non sarebbe stato abrogato - è evidenziata da elementi quali:
la precisazione, contenuta nella relazione presentata in sede di conversione del decreto legge, che è stato necessario limitare lo sgravio totale ad un solo anno;
la volontà restrittiva emergente dall'art. 1, 2^ comma,del d.l. n. 71/1993, contenente precise delimitazioni circa le imprese ammesse a fruire dello sgravio;
la necessità di armonizzare la normativa sugli sgravi con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
l'impossibilità della coesistenza del nuovo sgravio totale con il previgente sgravio totale decennale, destinato a categorie di imprese comprendenti anche quelle a cui viene destinato lo sgravio totale. Se ne deve dedurre che lo sgravio di cui all'art. 14 cit. deve ritenersi ulteriormente applicabile solo ai lavoratori per i quali l'impresa ne avesse il godimento anteriormente al 1^ dicembre 1991.
La questione posta dal ricorso è stata recentemente esaminata dalle Sezioni unite di questa Corte, chiamate a comporre un contrasto di giurisprudenza insorto sul punto nell'ambito di questa Sezione lavoro, con la sentenza 18 luglio 2003 n. 11252. Le Sezioni unite hanno ritenuto fondata la tesi interpretativa, in questa sede riproposta dall'Inps, secondo cui l'ulteriore proroga del termine relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, prevista dall'art. 1, comma 1^, del d.l. n. 71/1993, convertito dalla l. n. 151/1993, non si riferisce anche allo sgravio totale decennale dei contributi posti a carico del datore di lavoro, previsto dal nono comma del medesimo art. 59, "per i nuovi assunti (...) ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI", in correlazione con l'art. 2 del d.l. 30 gennaio 1979 n. 20, convertito in l. 31 marzo 1979 n. 92, che ha precisato in dieci anni, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la durata di detto sgravio.
Al riguardo si è attribuita decisiva rilevanza alla circostanza che l'art. 1 del d.l. n. 71/1993, diversamente dai precedenti provvedimenti normativi di proroga del termine contenuto nell'art. 59 del t.u., oltre a prorogare detto termine, ha previsto, con il secondo comma, una specifica disciplina avente ad oggetto i "nuovi assunti", formulata in termini letterali che ricalcano la struttura e la terminologia del nono comma dell'art. 59, compreso il riferimento alle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE e quello allo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma primo, del testo unico, e se ne è dedotto che si è in presenza di una nuova, incompatibile, disciplina della stessa materia già regolata dall'art. 59, nono comma, sostitutiva di quest'ultima. Si condividono le considerazioni ermeneutiche che si sono appena riassunte, e si ritiene quindi che debba essere confermato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite. A proposito della illogicità della tesi della concorrente vigenza, per i nuovi assunti, della nuova disciplina di sgravio totale annuale e della ipotizzata proroga dei criteri della normativa precedente, diversi quanto alla data iniziale di riferimento per la verifica della sussistenza di un incremento dell'occupazione e alla durata del beneficio, può aggiungersi l'ulteriore considerazione che appare scarsamente plausibile che il legislatore abbia continuato a prendere in considerazione variazioni di organico rispetto ad epoca assai lontana (30 giugno 1976). Tra l'altro, la prorogata applicabilità di un simile riferimento comporterebbe la sottrazione alla nuova disciplina (meno favorevole) di tutte le nuove imprese e una illogica discriminazione delle imprese che, dopo riduzioni di organico successive al 1976 (ancorché consolidatesi nel tempo), abbiano operato aumenti dell'occupazione successivamente al 30 novembre 1991 o al 30 novembre 1992 (nuove date di riferimento).
Può aggiungersi anche che la previsione, da parte del secondo comma in esame, di date di riferimento differenziate a seconda dei periodi di assunzione conferma l'intenzione del legislatore di utilizzare, quanto alla rilevazione degli incrementi di occupazione, criteri più idonei a dare rilievo alle correnti evoluzioni occupazionali, secondo una linea di tendenza che trova riscontro nell'art. 19, comma 2^, del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994 n. 451 (che fa riferimento alle variazioni rispetto al 30 novembre 1993)
e, infine, nell'art. 2 del d.m. 5 agosto 1994 (emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994 n. 21), che ha istituito una disciplina potenzialmente permanente degli sgravi, caso di incremento di occupazione rispetto alle "unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre del relativo anno precedente".
Con particolare riferimento alle considerazioni illustrate dalla difesa della società controricorrente nella discussione orale, si osserva che non appare minimamente rilevante, ai fini della soluzione della questione interpretativa in esame, che gli artt. 126 e 129 del t.u. del 1978 abbiano previsto l'estensione alle imprese artigiane e alle imprese alberghiere dello sgravio di cui all'art. 59, comma nono, tale circostanza potendoci semmai porre il diverso problema della riferibilità o meno di detti rinvii anche alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 2^, del d.l. n. 71/1993 (e delle successive analoghe disposizioni). Del resto anche il già citato art. 2 del d.m. 5 agosto 1994, nel disciplinare lo sgravio totale annuale, ha fatto esclusivo riferimento alle "aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE".
Quanto poi alla tesi che lo sgravio totale decennale sarebbe stato confermato dal d.l. n. 71/1993, in quanto il d.m. 5 agosto 1994, al fine di disciplinare lo sgravio totale, ha fatto riferimento allo sgravio contributivo di cui all'art. 14 della l. 2 maggio 1976 n. 183 (contenente la disposizione poi recepita nell'art. 59, nono comma, del t.u. del 1978), con la conseguenza che la disciplina relativa allo sgravio decennale dovrebbe ritenersi fino a quel momento vigente, si osserva che in realtà questa conclusione non trova adeguata giustificazione in un riferimento che ha la sola finalità di una più facile identificazione del tipo e della funzione dello sgravio oggetto di disciplina, funzione rispetto alla quale è del tutto irrilevante la circostanza che il d.l. n. 71 del 1993 e talune analoghe disposizioni successive abbiano o meno prorogato ulteriormente il periodo di verificazione delle assunzioni, rilevante ai fini della applicazione della disciplina ex art. 59, nono comma, del t.u..
Deve infine rilevarsi che, riferendosi la statuizione del giudice di merito ad assunzioni avvenute fino al 30.4.1994, il giudizio in realtà coinvolge l'applicazione anche dell'art. 1, comma 2^, del d.l. 19 novembre 1993 n. 465, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994 n. 21, e dell'art. 19, comma 2^, del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, di tenore analogo a quello dell'art. 1, comma 2^, del d.l. n. 71/1993, con riferimento ai periodi, rispettivamente dall'1.6.1993 al 30.11.1993 e dall'1.12.1993 al 30.6.1994, salvo il (già richiamato) ulteriore aggiornamento della data di confronto per gli incrementi occupazionali (30.11.1993) operati dal secondo decreto. Naturalmente, per le ragioni già esposte, deve escludersi, anche con riferimento ai provvedimenti normativi ora in esame, che vi sia stata una estensione della operatività dell'art. 59, nono comma, del t.u. del 1978.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio della causa, per nuovo esame, ad altro giudice, che si atterrà al seguente principio di diritto:
"l'ulteriore proroga del termine relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218), prevista dall'art. 1, comma 1^, del d.l. 22 marzo 1993 n. 71, convertito dalla 1. 20 maggio 1993
n. 151, non si riferisce anche allo sgravio totale decennale dei contributi posti a carico del datore di lavoro, previsto dal nono comma del medesimo art. 59 in relazione ai lavoratori nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, poiché lo sgravio totale per incremento dell'occupazione è oggetto di una nuova disciplina, contenuta nel secondo comma del citato art. 1, innovativa, in particolare, a profilo della durata - annuale -, dello sgravio totale e del riferimento dell'incremento dell'occupazione al numero degli occupati nelle più vicine date del 30 novembre 1991 e 30 novembre 1992, per le assunzioni avvenute, rispettivamente, dal 1^ dicembre 1991 al 30 novembre 1992 e da quest'ultima data fino al 31 maggio 1993; deve analogamente escludersi che si riferiscano allo sgravio ex art. 59, nono comma, citato, le ulteriori proroghe di cui all'art. 1 del d.l. 19 novembre 1993 n. 465, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994 n. 21, e all'art. 19 del d.l. 16 maggio 1994 n. 299,
convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, disposizioni di tenore analogo a quello dell'art. 1 del d.l. n. 71/1993 e specificamente disciplinanti lo sgravio totale annuale per incrementi di occupazione, relativamente ad assunzioni per i periodi, rispettivamente, dall'1.6.1993 al 30.11.1993 e dall'1.12.1993 al 30.6.1994".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004