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16 agosto 2011
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27 settembre 2022
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1 luglio 2025
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Art. 727-bis.
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto ((da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro)) , salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , e' punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.
(231)
------------- AGGIORNAMENTO (231)
Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell' articolo 727-bis del codice penale , per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE ".
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto ((da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro)) , salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , e' punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.
(231)
------------- AGGIORNAMENTO (231)
Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell' articolo 727-bis del codice penale , per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE ".
Commentari • 120
- 1. Tutela penale degli animali: le “caratteristiche etologiche”, un elemento di straordinaria rilevanzaAvv. Silvia Schenatti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 45.40731
[…] Le fattispecie di cui agli artt. 544 ter e 727 bis c.p.: un'ipotesi residuale – 6. […] Inoltre, quale punto nevralgico del caso in suo esame, la Suprema Corte ha scandagliato i rapporti intercorrenti la tra delitto ex art. 544 ter c.p. (Maltrattamento di animali) e la contravvenzione prevista all'art. 727 bis c.p.[3] (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 468
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2025, n. 30584Provvedimento: […] Pertanto, qualificato come reato più grave la fattispecie di cui all'art. 727 bis cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche, […] comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011 ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 727-bis del codice penale, […] la detenzione di cardellini costituisce tendenzialmente reato tanto ai sensi dell'art. 30, lett. h) della legge n. 157 del 1992, quanto ai sensi dell'art. 727- bis cod. pen. […] Diversamente, nel caso in cui l'azione sia rivolta ad una quantità di elementi tale da determinare un impatto non 4 trascurabile sullo stato di conservazione della specie, l'agente sarà chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 727 bis cod. pen. […]Leggi di più...
- art. 727-bis cod. pen.·
- valutazione offensività del fatto·
- concorso formale di reati·
- art. 30 comma 1 lett. h) legge n. 157/1992·
- Convenzione di Berna·
- giurisdizione penale·
- clausola di esiguità·
- reato di detenzione di specie protette·
- art. 131-bis cod. pen.·
- art. 125 cod. proc. pen.