Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15834 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula "B" " OGGETTO: IN NOME D POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D I CAS SAZIONE Lavoro R.G.n.1873/01 SEZIONE LAVORO Cron.32247 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Rep. Senese Dott. Salvatore Consigliere Rel. Ud.
9.01.2003 Prestipino " Giovanni Figurelli " " TO - TR UO - FE LI " " ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da OR EL, elett.te dom.to in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Giustino Blandi per procura speciale a margine del ricorso per cassazione. Ricorrente contro in persona del legale S.p.a. TELECOM ITALIA, Vie L.G. rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Lungstevere Faravell 22 Michelangelo n. 9, presso lo studio del Prof. Avv. Arturo Maresca, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso. 18 " Controricorrente del Tribunale di per l'annullamento della sentenza Palermo n. 350 del 12.10.2000 (R.G. n. 1228/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.1.2003 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Franco Raimondo Boccia per delega dell'Avv. Arturo Maresca per la controricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con distinti ricorsi, depositati il 26 maggio 1993 e il 21 luglio 1994 e poi riuniti, EL OR, lavoratore dipendente della s.p.a. S.I. P.-Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni, conveniva tale società davanti al Pretore del lavoro di Palermo ed esponeva che, avendo prestato l'attività lavorativa presso la direzione regionale di Bolzano con inquadramento nell'ottavo fino al 31 marzo 1989, contratto collettivovigente livello dell'allora nazionale di lavoro e con le mansioni di responsabile del servizio fornitori, nel successivo mese di aprile era stato trasferito presso la sede di Agrigento, dove gli erano state assegnate le mansioni di capo ufficio 2 gestione immobili e dotazione, con inquadramento nel quarto livello del nuovo contratto collettivo del 1988 e poi, dal mese di ottobre 1992, era stato trasferito presso la sede di Palermo con mansioni di esperto di attività specialistiche (sempre inquadrato nel quarto livello). Il ricorrente deduceva che le mansioni assegnategli a Palermo erano inferiori a quelle in precedenza espletate ed aggiungeva che l'inquadramento nel quarto livello operato dalla società era illegittimo, dato che, considerate le originarie mansioni di responsabile del servizio fornitori e glitenuto conto del nuovo contratto collettivo, spettava l'inquadramento nel terzo livello dal 1° gennaio 1989 e nel secondo livello dal 1° aprile 1989 (anche avuto riguardo alla progressione in carriera di altri dipendenti aventi le sue stesse mansioni). Sulla base di tutte queste premesse il OR chiedeva che fosse riconosciuto il suo conseguenziale diritto alla qualifica superiore, con assegnazione delle relative mansioni e con il relativo trattamento economico. Costituitasi in giudizio, la società convenuta (la quale deduceva di avere assunto la denominazione di s.p.a. Telecom Italia) contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto. w Assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti, il Pretore con sentenza del 18 agosto 1997 rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dal OR, veniva confermata dal Tribunale di Palermo con sentenza del 12 ottobre 2000. Il Tribunale, esaminate le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che si erano succeduti nel tempo (nella parte relativa alla declaratoria dei livelli) e le risultanze della prova testimoniale, escludeva che al OR, attese le mansioni da lui sia prima che dopo il disposto esercitate : trasferimento, potesse essere conferito il livello rivendicato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per tre distinti cassazione il OR, che ha dedotto motivi. Ha resistito con controricorso la società Telecom Italia. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso il OR denuncia "la violazione e la falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 12 ccl 10/12/1988, travisamento dei fatti e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia" e lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto il suo diritto ad essere inquadrato nel terzo livello previsto dal nuovo contratto collettivo di lavoro, anziché nel quarto. Il ricorrente al riguardo sostiene: a) che dai documenti prodotti in giudizio risultava che la c.d. linea fornitori costituiva il terzo livello di struttura e che il responsabile di tale linea espletava mansioni di tipo manageriale, con il godimento di livelli apicali particolari benefit riservati ai aziendali;
b) che, tenuto conto di tali circostanze, legittima era la sua pretesa ad essere inquadrato nel terzo livello, secondo la previsione dell'art. 12 del : contratto collettivo, nel quale si faceva riferimento alla "rilevante autonomia e discrezionalità di poteri e di iniziativa" e al "coordinamento e controllo di unità organizzative di particolare rilievo", dal momento che in Bolzano gli era stata a suo tempo affidata, come era dalla deposizione del teste Selmin, la risultato responsabilità della linea fornitori e il coordinamento del lavoro di sei dipendenti divisi in due settori;
c) che il previo "benestare" per la liquidazione delle fatture integrava soltanto il carattere tecnico del nulla-osta al pagamento e non indicava una mancanza di autonomia e discrezionalità; d) che, pur essendo vero che l'ottavo livello del vecchio contratto collettivo 5 parametrale di corrispondeva, secondo la scala conversione, al quarto livello del nuovo contratto, tuttavia doveva essergli riconosciuta l'attribuzione del terzo livello a decorrere dal 1° gennaio 1989, attese le "rilevanti" mansioni da lui svolte "con ampia autonomia e discrezionalità", come previsto nella declaratoria del suddetto terzo livello e conformemente a quanto era stato disposto per altri dipendenti che esplicavano analoghe mansioni. Queste censure sono inammissibili non tanto per la ragione dedotta dalla società controricorrente giacché risulta evidente, nella intestazione del motivo - del ricorso, l'implicita enunciazione del vizio di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. C.C. in ordine alla interpretazione delle clausole dei due contratti collettivi che si erano succeduti nel tempo nonché del vizio di mancanza ° di insufficienza di motivazione quanto perché le stesse ○ sono del tutto generiche, in quanto non indicano il contenuto dei documenti "allegati in atti", contengono, in relazione alla clausola contrattuale applicabile alla fattispecie e alle mansioni in concreto esercitate, una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio. 6 Va al riguardo rilevato che, per costante giurisprudenza, il vizio di omessa, insufficiente 0 contraddittoria motivazione, denunciabile in sede di legittimità, sussiste quando nel ragionamento seguito dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, mentre l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusivo potere del medesimo giudice, le cui valutazioni soggiacciono in sede di legittimità ad un 7 sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale ed al controllo coerenza e della logicità della motivazione, della sicché le censure formulate nel ricorso per cassazione non possono risolversi nella valutazione degli elementi probatori e in una interpretazione delle clausole contrattuali diverse da quelle effettuate nella sentenza impugnata. Nel caso in esame, la decisione emanata dal con la quale è stato stabilitogiudice dell'appello che, in base alle mansioni espletate, legittimamente al OR era stato assegnato il quarto livello del nuovo contratto, corrispondente all'ottavo livello del vecchio - stata basata sulla (logica e coerente) 7 interpretazione delle clausole dei due contratti collettivi di lavoro e sulla completa disamina e conseguente valutazione di tutte le risultanze processuali. Il Tribunale ha osservato, in primo luogo, che la linea fornitori, alla quale era stato preposto il OR in Bolzano, si componeva di due settori con un limitato (6), mentre in altre regioni dipendenti numero di disposta in tre l'articolazione era stata italiane settori con un numero maggiore di lavoratori%;B e, in era soggetto al secondo luogo, che il ricorrente liquidazione delle benestare dei superiori nella fatture. Per questa ragione nella sentenza impugnata è stata riconosciuta legittima, al momento dell'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro, l'attribuzione al lavoratore del quarto livello, dato la previsione il terzo livello, secondo che di contrattuale, faceva riferimento alle funzioni di coordinamento e controllo di unità organizzative particolare rilievo, con l'esplicazione di poteri ed iniziative di rilevante autonomia e discrezionalità, mentre per il quarto livello era previsto il coordinamento, con discrezionalità ed autonomia, di importanti organismi operativi. Il giudice dell'appello ha aggiunto che a nulla rilevava che ad altri 8 dipendenti, in origine svolgenti le stesse mansioni del OR in altre regioni d'Italia, fosse stata consentita una diversa progressione di carriera, innanzi tutto perché nel nostro ordinamento non esiste il principio di parità di trattamento a parità di mansioni e, inoltre, perché era ben possibile che la promozione conseguita da quegli altri fosse dipesalavoratori dall'espletamento di mansioni superiori. Trattasi, come si vede, di un apprezzamento degli elementi acquisiti al giudizio compiuto in modo completo e coerentemente motivato, con la conseguenza che, per il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non può essere riesaminato il merito della causa, il giudizio finale espresso nella sentenza si sottrae al sindacato di legittimità. Con i motivi secondo e terzo, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione come deve intendersi - degli artt. 1362 e segg. C.C. con riferimento all'art. 13 di entrambi i contratti collettivi nazionali di lavoro (del 1988 e del 1992) nonché all'art. 12 dei contratti del 1985 e del 1988, dell'art. 13 1. 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art. 2 della legge n. 190 del 1985, oltre al vizio di omessa motivazione su decisivi della controversia epunti 9 sostiene che il Tribunale, senza esprimere alcuna motivazione in proposito, non ha considerato, in primo luogo, che ad Agrigento egli era stato preposto ad una attività corrispondente al settimo livello mentre in precedenza gli era stato assegnato il superiore ottavo livello e, in secondo luogo, che l'attribuzione del quarto livello, anziché del terzo, al momento dell'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, gli aveva fatto perdere la qualifica di quadro. Queste censure sono o infondate o inammissibili. Infondata è la seconda censura, evidente essendo nel riconoscere al OR, in baseche il Tribunale, il quarto livello alle mansioni esercitate, livello in precedenza corrispondente all'ottavo attribuitogli secondo le previsioni del vecchio contratto, ha valutato questo aspetto della controversia e ha proprio escluso che il lavoratore potesse pretendere la rivendicata qualifica. Inammissibile è la seconda censura perché il ricorrente, al fine di porre la Corte in grado di valutare la decisività del punto asseritamente non esaminato dal giudice dell'appello, non spiega per quali ragioni le mansioni assegnategli ad Agrigento ei quindi,fossero corrispondenti al settimo livello inferiori a quelle in precedenza attribuitegli. Senza 10 contare, poi, che l'assunto del ricorrente contrasta con quanto dallo stesso era stato affermato nel prime dei due ricorsi introduttivi del giudizio davanti al Pretore di Palermo, quando era stato asserito che "le Bolzano erano di mansioni precedentemente espletate a piena autonomia e responsabilità così come ad Agrigento, rispondendo in entrambe le sedi ad un capo- area". Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso proposto dal OR deve essere rigettato e lo stesso OR, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese e agli onorari di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il OR a pagare alla società controricorrente le spese del 16,75 giudizio di cassazione, che liquida in Euro (millecinquecento/00) per oltre ad Euro 1.500,00 onorari. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2003 Il Presidente:: /alater Il Consigliere estensoré: میرا Curve Jeanselle IL CANCELLIERE :: Depositato in Cancelleria A M E E oggi, 22 OTT. 2003 R 11 P oggi, U S S E T CANCELLIERE A Z I N O S R CO Seard