Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2002, n. 8859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8859 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
9/0 2 REPUBBLICA ITALIANA S 8 65 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZIONE LA CORTE SU RE ONE LAVORO R.G.N.1580/00 Composta dagli Ill mi Sigg ri Magistrati: 24119 Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Cron. Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 17.4.00 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TELELOMBARDIA s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Mascagni n.154, presso l'avv. Paolo Vitucci Tassetto, che, unitamente agli avv. Ermenegildo Borghi e Arcangelo Dal Borgo, la rappresentano e difendono giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro 1667 GIORGIA LANZA, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio 1, presso l'avv. Antonio Vianello, che, unitamente all'avv. Andrea D'Angelo la rappresenta e difende giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.387 del 20.1.1999, reg. gen. 292/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Vitucci e Vianello;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso e per l'accoglimento del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20.1.1999 il Tribunale di Milano, decidendo sull'appello proposto da ZA GI nei confronti di Telelombardia s.r.l., avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello condannando l'appellata al pagamento della somma di lire 25.000.000 quale risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo contrattuale di rinnovare sino al 31.12.1996 un contratto di collaborazione professionale scaduto il 31.7.1995. Esclusa la fondatezza dell'eccezione del giudicato costituito da una sentenza tra le parti emessa dal Pretore di Milano il 12.12.1996, atteso il diverso oggetto delle due cause, il Tribunale osservava che la lettera in data 1 marzo 1995 diretta al padre della ZA conteneva l'impegno a rinnovare il contratto sino al 31.12.1996, che l'indicazione della società Porta Romana non incideva sulla obbligatorietà della stipulazione del contratto, ma indicava solole modalità di esecuzione dell'obbligo retributivo e che la ZA, proponendo la precedente causa, aveva offerto la sua -2- prestazione Riteneva quindi l'inadempimento dell'appellata e quindi liquidava equitativamente il danno conseguente nella somma di £.25.000.000. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la Telelombardia s.r.l.; resiste con controricorso, illustrato poi con memoria la ZA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art.2109 c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura l'esclusione della sussistenza di un giudicato tra le parti costituito dalla sentenza del Pretore di Milano n.3796 del 1996, nella quale in relazione ad un domanda avente per oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato sino al 31.7.1995 e l'impegno alla prosecuzione sino al 31.12.1996, il giudice ha accertato la natura autonoma del rapporto e la sua cessazione al 31.7.1995. La censura è infondata. Con l'esame degli atti consentito al Collegio quando si deduce un vizio del procedimento si rileva che non vi è stato giudicato sulla questione della rinnovazione del contratto per effetto della lettera 1 marzo 1995. Infatti, la domanda, avente per oggetto il rinnovo del rapporto sino al 31.12.1996, fu dichiarata inammissibile con la sentenza sopra indicata perché proposta tardivamente in sede di conclusioni. La natura meramente processuale della pronuncia esclude la sussistenza di un giudicato sul punto. -3- Con il terzo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e segg. c.c. e 1388 c.c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la società ricorrente censura l'accertamento della conclusione di un accordo rilevando come la lettera 1 marzo 1995 non aveva il carattere di una proposta contrattuale per la genericità del contenuto per il riferimento a condizioni da verificarsi, per la necessità di coinvolgimento di altro soggetto e per essere diretta a soggetto diverso dall'altro contraente. Le censure sono fondate. E' principio costantemente affermato da questa Corte, Cass. n.6992 del 1982, n.6741 del 1987 e n.7094 del 2001, che solo una offerta precisa e particolareggiata, completa di tutti gli elementi essenziali possa qualificarsi proposta contrattuale a sensi dell'art. 1326 c.c.idonea, con il semplice consenso dell'altra parte, a concludere il contratto senza il bisogno di ulteriori trattative. L'accertamento del Tribunale che l'intenzione di rinnovare la collaborazione autonoma contenuta nella citata lettera costituisse una proposta contrattuale, pur avendo rilevato che era formulata "a condizioni da verificarsi ma comunque non inferiori a quella in corso", appare illogico ed in contrasto con il principio sopra indicato. Manca nella lettera ogni precisazione in ordine al contenuto delle contrapposte prestazioni, che sono anzi indicate come da verificarsi cioè da contrattare;
è indicato un soggetto diverso, la società Porta Romana, dalla scrivente per la formalizzazione e cioè per la stipula del contratto;
ritenuta invece dal - 4- Tribunale, in contrasto con il contenuto letterale della missiva, mera delegata al pagamento. Questi rilievi rendono illogico e viziato giuridicamente l'accertamento della natura di proposta della lettera 1 marzo e che per la conclusione del contratto non fossero necessarie ulteriori trattative per la determinazione dell'oggetto e per il coinvolgimento dell'altra società. Questi vizi logici e giuridici della motivazione incidono su di un punto decisivo della sentenza impugnata e ne comportano la cassazione ex art.360 n.5 c.p.c. La sentenza va rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia alla quale si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 17 aprile 2002 Il Presidente Il Consigliere est. Fanando IL CANCELLIER Depositato in Cancelleria L 18 6182002 D A 0 S 1 O S 3 L . 3 A L T T 5 CANCELLIERE , O R . B A A ' I S M E L D L P 5 S E A I 7 T D - S N I 0 - G S O 1 P O N 1 E M A I S D E I A E A -5- G , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A S I G L E E D L R E O D