Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10743 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratto di locazione SEZIONE TERZA CIVILE Accertamento N. 16563/990743/02 interposizione fittizia Composta dagli Ill.mi Sig Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron. 28345 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep. 2241 Consigliere Ud. 17/10/01 Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritu 310 BA ND, BA DE, elettivamente IL CANCELLIERE23 LUG. 2002domiciliati || 23 in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, difesi dall'avvocato NINO SCRIPELLITI, giusta delega in atti;
- ricorrenti CANCELLERIA
contro
SE FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GARIGLIANO 72, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DE DI RUGGIERI, che lo difende unitamente all'avvocato MARIO ROCCHINI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1471 nonchè contro 1 h NI ND, NI ON;
intimati d avverso la sentenza n. 231/99 del Tribunale di FIRENZE, Sezione Lavoro emessa il 9/6/1999, depositata il 16/06/99; RG. 59/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Firenze depositato il 19 gennaio 1996, OS SI convenne in giudizio RE e EA IO, nonché RE e ON BO, assu- mendo che i primi due, quali locatori, avevano stipula- to in data 5 gennaio 1987 con RE BO e ON Bo- nini, nella veste di conduttori, un contratto di loca- zione per uso abitativo temporaneo di un appartamento sito in Firenze;
di essere in effetti esso ricorrente il reale ed unico conduttore di tale appartamento in luogo dei conduttori apparentemente risultanti dalla scrittura;
di avere corrisposto canoni in eccesso ri- spetto a quelli determinati secondo gli artt. 12 e se- guenti della legge n. 392/1978, e di avere quindi di- 2 ritto nei confronti dei locatori alla restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto alla misura legale. Radicatosi il contraddittorio, tutti i convenuti chiesero il rigetto della domanda, assumendo, sia i lo- catori che i conduttori, di essere essi le effettive e reali parti nel contratto di locazione in questione, mentre il SI, al tempo fidanzato di ON BO, aveva abitato nella casa ed ivi era rimasto anche dopo la cessazione del rapporto con la BO avvenuto a di- stanza di circa due anni dalla stipulazione del con- tratto di locazione, in ogni caso senza mai assumere formalmente o sostanzialmente la condizione di condut- tore. Esperite prove orali, il Pretore adito rigettò la domanda, sul presupposto che le circostanze indiziarie raccolte nel corso dell'istruttoria non erano tali da fornire la dimostrazione dell'assunta interposizione : dei due BO quali conduttori non effettivi e fitti- ziamente interposti, in luogo del SI, interponente ! e conduttore reale. Proposto appello ad opera del SI, il Tribunale di Firenze, con sentenza del 16 giugno 1999, accolse l'appello e, conseguentemente, la domanda attorea, ri- tenendo al contrario del primo giudice, dimostrata la sua condizione di reale ed unico conduttore del rappor- طی . to locativo con i due IO, in luogo dei conduttori fittizi RE e ON BO, e condannando i primi due convenuti alla rifusione della somma di lire 21.180.402, a titolo di maggiori canoni percepiti oltre il dovuto. Per la cassazione della menzionata sentenza hanno proposto ricorso RE e EA IO, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso OS SI. RE e ON BO non hanno svolto attività di- fensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti deducono viola- zione degli articoli 1417 e 2967 c.c. in relazione an- che all'articolo 360 n. 5 c. p. C. 1 richiamando il principio ripetutamente affermato da questa Corte, se- condo cui l'interposizione fittizia di persona per ef- fetto di simulazione ha quale indispensabile presuppo- sto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole ade- sione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti, assumendo così i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente. Applicato tale princi- pio alla fattispecie conseguiva la necessità, in ordine 4 ہے allo status di conduttore del SI quale interponen- te, del consenso non soltanto degli interposti BO, ma anche dei terzi, che nel caso, oltretutto, avrebbero assunto la condizione altrettanto essenziale di locato- ri e quindi di creditori del canone. Peraltro, un esame della sentenza permetteva di accertare la violazione delle norme suindicate nell'epigrafe, avendo il giudice di merito pretermesso totalmente l'analisi delle risul- tanze istruttorie e conseguentemente l'indicazione de- gli elementi di prova, con riferimento allo specifico profilo del thema probandum rappresentato dalla manife- stazione di volontà dei locatori, terzi rispetto alla assunta interposizione, diretta alla accettazione del SI quale conduttore, in luogo dei conduttori indi- cati nel contratto scritto. E infatti, premesse talune considerazioni non rilevanti in ordine all'interesse del BO alla disponibilità dell'abitazione oggetto della locazione, la sentenza impugnata si limitava ad addurre elementi indiziari consistenti nel pagamento dei canoni da parte dei SI e nell'intestazione a suo nome delle utenze, senza alcuna indicazione in or- dine alla manifestazione di volontà da parte di locato- ri e/o dei conduttori pretesamente interposti, circa la loro accettazione del SI quale conduttore, conte- stuale o successiva rispetto alla stipulazione del con- 5 ہے tratto. In effetti il vizio della sentenza impugnata, si sostanziava nell'avere applicato alla fattispecie, qua- lificata come simulazione del contratto IO/BO del 5 gennaio 1987, principi che al più, in presenza di prove e non di mere congetture indiziarie, avrebbero consentire la ricostruzione della fattispecie potuto stipulazione di autonomo e successivo rapporto come contrattuale tra i locatori medesimi ed il SI. Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Supre- ma Corte, la violazione dell'art. 360 n.5 c. p. c., per i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione, denunziabili con il ricorso per cassazione, sussiste solo allorché nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un contrasto in- sanabile tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti о delle prove in senso difforme da quello preteso dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convin- cimento, la valutazione delle prove ed il controllo dell'attendibilità e della concludenza, scegliendo tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione. Può dirsi ius recep- tum il principio secondo cui i vizi di motivazione che consentono il sindacato del giudice di legittimità non consistere nella difformità dell'apprezzamentopossono dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza impu- gnata rispetto a quello preteso dalle parti. In sostan- za, il vizio logico di motivazione è un rapporto di contrasto assoluto, che può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o nell'attribuzione a taluno de- gli elementi emersi nel corso di causa di un significa- to fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione, come in effetti dedotto nella specie, la maggiore o minore rispondenza della rico- struzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglio- re coordinamento dei dati o, ancora, un loro collega- mento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezza- mento dei fatti e, non contrastando con la logica o con leggi di razionalità, appartiene al convincimento del 7 کی giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'al- l'art.360 n.5 c. p. c.. Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Cor- te che non sia censurabile l'impugnata sentenza, atteso che, con riferimento a quanto dedotto dai ricorrenti, il giudice di appello ha sottolineato nella motivazio- ne: che, pur essendo indubbio che dal contratto di risultava che i BO divennero conduttori locazione per la durata di un anno (1 marzo 1987- 1 marzo 1988), intendendo gli stessi soddisfare "esigenze abitative temporanee", peraltro, tenuto conto di quanto dichiara- to dalle parti negoziali in sede di interrogatorio, si imponeva un primo e importante rilievo, e cioè che la veste negoziale di conduttore ricoperta dall'RE Bo- nini fu priva di qualsiasi giustificazione sostanziale, era destinato ad abitazione posto che l'appartamento della sola figlia di esso;
che di ciò furono ben con- sci i locatori così come lo furono del fatto che la de- tenzione dell'immobile venne immediatamente assunta dal SI (all'epoca fidanzato della BO) e regolarmen- te mantenuta nel tempo successivo, assolvendo a perso- nali esigenze abitative stabili del medesimo, come emergeva dalle deposizioni dei testi AN e ON: per cui anche la seconda conduttrice (ON BO) ri- coprì una veste contrattuale carente di giustificazione 8 sostanziale per essere risultate smentite le assunte "esigenze abitative", sia pur temporanee, della stessa;
che questo quadro iniziale si completò, con il passa- re degli anni, attraverso una serie di tasselli piena- mente convincenti non solo della posizione di condutto- re effettivo del SI ma del permanere della relativa consapevolezza da parte dei locatori: infatti, sin dal- l'inizio del rapporto non solo tutti canoni di locazio- ne furono pagati a nome dell'appellante, ma il SI assunse la residenza nell'immobile e volturò a suo nome le utenze;
- che la conoscenza del SI da parte dei locatori inizialmente negata da costoro in sede di com- parsa costitutiva in primo grado, era stata ammessa poi in sede di interrogatorio, pur datandola al 1994, ma era risultata comunque provata, anche rispetto all'in- tero periodo precedente, da quanto poteva desumersi dalla trascrizione (in atti) di specifica cassetta ma- gnetofonica. Trattasi di circostanze univoche e concordanti, che hanno indotto il giudice di merito a ritenere, anche sulla base di elementi non contestati dai ricorrenti in questa sede (quali le dichiarazioni delle parti in sede di interrogatorio formale e le risultanze della tra- scrizione di una cassetta magnetofonica) la sussistenza della dedotta interposizione fittizia di persona, con riferimento al contratto di locazione stipulato dai IO da un lato e dai BO dall'altro. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando violazione degli artt. 1417 e 2722 C.C., in relazione all'art. 360 n.3 C. p. c., deducono che, con riferimento al contratto avente forma scritta del 5 gennaio 1987, il resistente non aveva assunto che tale contratto fos- se illecito, perché contrario a norme imperative. Da ciò conseguiva che la prova della convenzione trilate- rale, contestuale a quella bilaterale risultante dal contratto, avrebbe dovuto essere data per iscritto. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infon- dato. Sotto il primo profilo, va rilevato che, poiché la questione giuridica, relativa all'inammissibilità della prova per testi, non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, i ricorrenti che hanno ripro- posto la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, avevano l'onere, al quale non hanno ottemperato, non solo di allegare l'avvenuta de- duzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio prece- dente lo abbiano fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di 10 tale asserzione, prima di esaminare nel merito la que- stione stessa. In ogni caso, la censura è anche infondata nel me- rito, dovendosi qui richiamare il principio, enunciato da questa Corte Suprema, secondo cui la nullità del- le clausole del contratto locativo per uso abitativo in contrasto con le disposizioni della legge sull'equo ca- none relative alla durata e al canone, essendo espressamente sancita dall'art. 79 della detta legge in considerazione dello scopo di tutela delle primarie esigenze abitative perseguite dalla predetta leg- ge, configura una ipotesi di illiceità del contrat- to. Ne consegue che il contratto di locazione stipu- lato per eludere tale nullità, con la previsione di una misura del canone diversa da quella legale, realiz- za una fattispecie negoziale simulata relativa, che, ai sensi dell'art. 1417 c.c., è data alle parti contraen- ti di provare con testimoni o con presunzioni, ai fini di far valere il contratto dissimulato, in cui le clausole nulle sono sostituite di diritto da quelle previste dalla legge n. 392 del 1978 (ex multis, Cass. 13 luglio 1992, 8501). In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti costituite (IO/Senese) le spese del giudizio 11 di cassazione, mentre nessuna statuizione, in ordine alle spese, va presa nel rapporto IO/BO, non avendo questi ultimi svolto attività difensiva in que- sta sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 17 ottobre 2001. Il Consigliere relatore ed estensore • Il Presidente ДигаVi nis tuva IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Rielle Depositata in Cancelleria Oggi, 23.07.02 109T 129.11 IL CANCELLIERE C 456T 30,99 Dott.ssa Maria Aiella の TOT. 160,10 3 SET 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2DELLE Serie 4 an 3.8253 Registrato in data 160,10 vercate C.. al CENTOSESSANTA/10 (euro. p. Il Dirigente Area Servizi 文迎價 (Dott.ssa Maria Grazia DiLIPPO) Responsabile Servizio Ani Giudiziari 300 (Dr. M. RACCICHINI) EL 12