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25 febbraio 2026
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25 aprile 2026
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Art. 583-quater.
((Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale che svolge attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive)) .
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e', rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.
((Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a)) personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.
((Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di cui al primo comma)) .
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati e' commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle stesse.
((Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale che svolge attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive)) .
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e', rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.
((Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a)) personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.
((Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di cui al primo comma)) .
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati e' commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle stesse.
Commentari • 227
- 1. Quali reati commette chi picchia un medico in servizio? La Cassazione definisce la linea dura (Cass. Pen. n. 39438/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 dicembre 2025 · 77.14833
[…] personali a sanitario in servizio ( art. 583-quater c.p .), […] dal carattere speciale dell'art.583 quater rispetto all'art.583 cod. pen ., […] Il motivo proposto richiede un preliminare inquadramento logico-sistematico della disposizione di cui all'art.583 quater cod.pen. 2.1.L'art. 583 quater cod. pen . la cui attuale rubrica è "Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, […] La questione relazione alla classificazione della ipotesi di cui all'art.583 quater comma primo cod. pen ., […] Rv. 285846 – 02) (affermati in relazione ai rapporti tra gli artt. 583-quater e 337 cod. pen […]
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Giurisprudenza • 32
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2026, n. 25412Provvedimento: […] Con la sentenza in oggetto, SE CI è stato condannato in primo grado, a seguito di c.d. patteggiamento, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) (capo 1) e lesioni (art. 583-quater cod. pen.) (capo 2) alla pena di un anno di reclusione. […] In proposito, è soltanto il caso di precisare che l'editto minimo dell'art. 583- quater cod. pen. è due anni di reclusione, che corrisponde appunto alla pena base individuata nella sentenza impugnata. 1.3. […]Leggi di più...
- art. 81 c.p.·
- art. 337 c.p.·
- reato continuato·
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- art. 583-quater c.p.·
- art. 62-bis c.p.·
- art. 448 c.p.p.·
- illegalità della pena·
- attenuanti generiche·
- art. 616 c.p.p.