Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6903 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
L # 6903 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTI UP Oggetto asfer La TONE SECONDA CIVILE sistenza all re azione Thi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contratti - R.G.N. 19347/98Dott. Mario SPADONE Presidente Consigliere Cron. 15702 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Rep. 2628 Dott. Antonio VELLA Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Ud. 14/07/00 --- Consigliere Dott. Matteo IACUBINO перео ha pronunciato la seguente 524 S E N TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OL RI, OL OL RI, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ALESSIO quest'ultimo quale tutore del genitore IL SOLE 24 ORE dal Sig. 300 per diritti L. interdetto OL GI, elettivamente 21 MAG. 2001 domiciliati in ROMA VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo IL CANCELLIERE studio dell'avvocato MANCINI A., difesi dall'avvocato €0,77 1.1500 CALVARIO PASQUALE, giusta delega in atti;
CANCELLERI ricorrenti -
contro
DE RE EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARONIO 54/A, presso lo studio dell'avvocato BARBERIO ROBERTO, che lo difende, giusta delega in 2000 1425 atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSA N UFFICIO COPIE : 2 copiaRilasciata copia go's al Sig. MANCINI - controricorrente per dirity 24,000 16 avverso la sentenza n. 131/98 della Sezione distaccata 1 4 SET 2001 IL CANCELIFES di Corte d'Appello di LECCE Sez. Dist. di TARANTO, depositata il 23/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato Roberto BARBERIO, difensore dei resistenti. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso perGenerale Dott. Rosario RUSSO che ha accoglimento 1° e III° motivo, rigetto del resto. IA : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato 1'8.5.1989 l'avv. Giuseppe De Cesare chiedeva che il Presidente del Tribunale di Taranto ingiungesse a VA, IA ed EN RT il pagamento in solido della oltre agli interessi,somma di L.85.361.498, precisando di aver prestato la sua opera professionale, sia in favore del defunto SC RT, sia in favore degli eredi dello stesso sopra indicati, in questioni giudiziali e stragiudiziali, e cioè in rappresentanza e difesa in giudizi civili, studio e istruzione di pratiche relative alla conclusione di contratti di locazione, aggiornamento e adempimento di canoni di locazione, recupero di somme verso debitori ○ inquilini morosi, stipulazione di contratti di compravendita di immobili. Poiché era deceduto SC RT e si erano interrotti i rapporti con gli eredi il ricorrente aveva inutilmente chiesto il pagamento dei compensi spettantigli. Allegava il parere dell'Ordine Forense. Con decreto 12.5.89 il Presidente del Tribunale Taranto emetteva il provvedimento monitorio di richiesto. Gli ingiunti RT, con atto di citazione 3 opposizione notificato il 7.6.89, proponevano il difetto di eccependo, preliminarmente, chiedevano lalegittimazione passiva;
nel merito revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda O, quanto meno, la riduzione della stessa nei limiti di giustizia;
chiedevano altresì il rigetto della richiesta accessoria di condanna in solido. Il ricorrente opposto si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione, perché manifestamente infondata;
in via riconvenzionale formulava istanza di liquidazione anche della svalutazione monetaria dal 24.6.89 all'effettivo soddisfo. Assunta la prova testimoniale dedotta da entrambe le parti il Tribunale di Taranto, con sentenza 14.11.95, revocava il decreto opposto ed accoglieva per quanto di ragione la domanda dell'avv. De Cesare, condannando VA, IS ed CA RT al pagamento della somma di L.
6.274.570 ciascuno, oltre agli interessi al tasso del 10% sulla somma di L.
4.972.460 dal maggio 1989 al al saldo, nonché la sola IS RT L.1.006.235, pagamento della ulteriore somma di oltre ai predetti interessi con la stessa decorrenza sulla somma di L.831.600, dichiarava 4 altresì compensati quattro quinti delle spese processuali, condannando i RT in solido al pagamento del residuo quinto in favore dell'avv. De Cesare. Avverso detta sentenza proponeva appello l'Avv. Giuseppe De Cesare;
le controparti resistevano anche con appello incidentale. La corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, con sentenza in data 1.4-23.6.1998, rigettava sia l'appello principale sia quello incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio di appello. Avverso la sentenza della corte d'appello ricorrono per cassazione RT IA, CA ed SI, quest'ultimo quale tutore del genitore interdetto VA RT. Resiste con controricorso l'avv. Giuseppe De Cesare. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2933 cod. civ., 4, 2° comma, e 9, 2° comma, della tariffa professionale, giudiziale e stragiudiziale, approvata con d.m.31.10.1985; degli artt. 633, 5 nn.2, 3, 636 e 91 c.p.c.; dell'art. 112 c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la sentenza incluso fra le spese dovute dai all'avv. De Cesare anche la somma di ricorrenti L.840.000, costo dei pareri richiesti dal professionista al Consiglio dell'ordine, sebbene fosse stata accolta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, perché inidonea la documentazione prodotta (mancavano le note spese); e per non avere compiutamente esaminato le censure del 1° motivo di appello incidentale, relative alla condanna dei ricorrenti a rimborsare al di parere, pari a professionista le spese L.840.000. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha esaminato interamente la censura che con il primo motivo di impugnazione i RT avevano mosso alla decisione del tribunale e che riguardava sia l'inidoneità della documentazione prodotta a conseguire il decreto ingiuntivo, sia la ricomprensione della somma di lire 840mila fra le spese rimborsabili. La sentenza ha rilevato che si trattava di parere richiesto ex ma questo richiamo èart. 2233 cod. civ.; 6 inconferente, perché dovendosi all'accertamento del credito procedere al di fuori della normativa attinente al decreto ingiuntivo una volta che questo non poteva emettersi, l'obbligatorietà del parere rilevava solo se il compenso non poteva essere determinato secondo le tariffe professionali e nella specie vi erano quelle del d.m. 31.10.1985. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 e 2697 cod. civ., della tabella allegata alla tariffa stragiudiziale civile, approvata con d.m. 31.10.1985 n. 1985; dell'art. 112 c.p.c.; nonché vizi di motivazione, per avere la corte d'appello ritenuto che l'avv. De Cesare avesse prestato attività stragiudiziale, in relazione ai contratti di esenzione intercorsi fra RT SC ed i signori Festa, Pastore, Lupoli, Rombo, Mai, Morrone e Perduno, in base alla documentazione prodotta inidonea a dimostrare tali prestazioni (tutti i contratti ad eccezione del primo erano redatti su moduli a stampa) e per non avere la sentenza impugnata esaminato il rilievo della non applicabilità dell'onorario medio considerato dal tribunale. Il motivo è infondato. 7 La sentenza spiega а pag. 32 che dalla documentazione prodotta l'attività prestata non poteva essere qualificata di assistenza nella stipulazione dei contratti di locazione. Trattasi di un accertamento di fatto che se erroneo, come sostengono i ricorrenti, doveva formare oggetto di ricorso per revocazione. Quanto al rilievo attinente all'onorario medio la censura è generica;
infatti si dovevano per ciascuna attività indicare gli onorari che sarebbero spettati. Col terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 cod. civ., 112, 183, 184 e 345 c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., perché sentenza di primo grado ha trasformato lala domanda riconvenzionale di rivalutazione automatica del credito, proposta dall'avv. De Cesare con la comparsa del 5.7.1989, in domanda riconvenzionale di condanna agli interessi ed al risarcimento del danno ex art.1224 cod. civ., proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado (25.3.1992) e della quale si era eccepita la tardività. Essa inoltre, confermando la condanna dei ricorrenti al pagamento quale maggior 8 danno degli interessi legali del 10% ha ribadito senza una motivazione una pronunzia del Tribunale. Il motivo è sostanzialmente fondato. Con il quinto motivo dell'appello incidentale i RT avevano lamentato che il tribunale, respinta la domanda dell'avv. De Cesare di rivalutazione monetaria del credito e di - 2°risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma C.C. quest'ultima perché non provata, aveva ugualmente riconosciuto allo stesso il maggior danno in misura corrispondente agli interessi legali del 10%. La Corte d'Appello si è limitata a riportare la motivazione del tribunale non accorgendosi che la stessa era contraddittoria per avere da un lato respinta, perché non provata, la domanda di risarcimento ex art. 1224 2° comma C.C., dall'altro accolto la stessa domanda sotto forma di interessi legali nella misura in precedenza indicata. La decisione dev'essere quindi sul punto rivista. Col quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 183, 184 e 345 c.p.c., nonché vizi della motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 9 c.p.c., per avere la sentenza impugnata Gосос erroneamente ritenuto non proponibile la domanda 310000 formulata per la prima volta in appello di danni antecedenti alla sentenza mentre si trattava di domanda già proposta in primo grado. Il motivo fine a sé stesso, perché i conseguenza dellaricorrenti non deducono, in prospettata ammissibilità della loro domanda, quali danni abbiano in concreto subito. In accoglimento del primo e del terzo motivo la sentenza impugnata va cassata in relazione a tali motivi e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla corte di appello di Lecce, che si atterrà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° ed il 3° motivo del ricorso;
rigetta gli altri motivi;
cassa e rinvia, e f i l ( anche per le spese del presente giudizio, alla corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 14.7.2000. подливот Il Presidente Il Relatore Sportow IL CANCELLITRE C1 Paplo Falango DEPOSITATO IN IA 2 1 MAG. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 10