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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17906 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PO EP nato a [...] il [...] IA IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere EP SANTAIA;
lette le conclusioni del PG, dott. O. MIGNOLO, che ha chiesto la qualificazione del ricorso in opposizione, con trasmissione degli atti alla Corte dì assise di appello di Napoli. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17906 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTAIA EP Data Udienza: 17/03/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di GI OS e LU LI, terzi estranei, di revoca della confisca disposta con la sentenza n. 34/00 della Corte di assise di Napoli, confermata in appello e divenuta irrevocabile, con cui è stata disposta la confisca ex art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 di alcuni beni immobili, fabbricati e fondi rustici. Ha ritenuto che la fittizietà della intestazione dei beni confiscati sia emersa dalla sproporzione tra il valore dei beni e i redditi percepiti dai formali intestatari e che risulti confermato il ruolo di meri prestanome, di cui il clan camorristico ER si era servito per investire i proventi delle estorsioni 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale di GI OS e LU LI, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha provveduto de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e non all'esito di un procedimento di esecuzione partecipato nonostante il procedimento di cognizione all'esito del quale è stata disposta la confisca sia stato iscritto prima del 13 ottobre 2011. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di sproporzione tra redditi e beni acquistati per omessa considerazione di alcune lecite provviste di denaro. L'ordinanza impugnata ha omesso di analizzare i redditi dichiarati dai ricorrenti negli anni antecedenti l'acquisito e non ha valutato tutti gli elementi attestanti la complessiva disponibilità economico-finanziaria in rapporto all'investimento effettuato. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge nella parte in cui si è richiesto alla difesa di fornire la prova diabolica in ordine alla traccia bancaria e/o postale dalla quale acclarare l'effettivo utilizzo e il percorso delle somme per l'acquisto degli immobili confiscati. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui si è ritenuto coperta da giudicato la doglianza difensiva in ordine alla valutazione della prova dichiarativa fornita dai collaboratori di giustizia. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga qualificato come opposizione con trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Napoli. 1 Considerato in diritto 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio in forza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso che, data la natura del vizio dedotto, ha forza assorbente e preclude l'esame degli ulteriori motivi. 2. La confisca cd. allargata di cui si è richiesta la revoca fu disposta nell'ambito di un procedimento definito con sentenza emessa nel 2000 e quindi iniziato per notizia di reato iscritta ben prima del 13 ottobre 2011, per fatti criminosi rientranti nel catalogo di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., specificamente per fatti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e reati connessi. Il giudice dell'esecuzione, a fronte della richiesta dei terzi rimasti estranei al giudizio di cognizione, ha provveduto al di fuori dell'ordinario procedimento di esecuzione e quindi non all'esito dell'apposita udienza camerale nel contraddittorio tra le parti. Occorre allora fare applicazione del principio di diritto per il quale "in tema di beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugn 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. prima del 13 ottobre 2011, l'incidente di esecuzione finalizzato alla tutela dei diritti dei terzi deve - per effetto della norma di interpretazione autentica dell'art. 1, commi 194 ss., legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenuta nell'art. 37 legge 17 ottobre 2017, n. 161 - seguire le forme del rito camerale partecipato ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione è proponibile unicamente il ricorso per cassazione e non l'opposizione di cui all'art. 674, comma 4, cod. proc. pen." - Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018, Rv. 273669 -. 3. Il giudice dell'esecuzione ha quindi adottato un modulo provvedimentale che ha compresso il diritto al contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. 2
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso il 17 marzo 2023 Il liere estensore
lette le conclusioni del PG, dott. O. MIGNOLO, che ha chiesto la qualificazione del ricorso in opposizione, con trasmissione degli atti alla Corte dì assise di appello di Napoli. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17906 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: SANTAIA EP Data Udienza: 17/03/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Napoli ha rigettato la richiesta di GI OS e LU LI, terzi estranei, di revoca della confisca disposta con la sentenza n. 34/00 della Corte di assise di Napoli, confermata in appello e divenuta irrevocabile, con cui è stata disposta la confisca ex art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 di alcuni beni immobili, fabbricati e fondi rustici. Ha ritenuto che la fittizietà della intestazione dei beni confiscati sia emersa dalla sproporzione tra il valore dei beni e i redditi percepiti dai formali intestatari e che risulti confermato il ruolo di meri prestanome, di cui il clan camorristico ER si era servito per investire i proventi delle estorsioni 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale di GI OS e LU LI, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha provveduto de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e non all'esito di un procedimento di esecuzione partecipato nonostante il procedimento di cognizione all'esito del quale è stata disposta la confisca sia stato iscritto prima del 13 ottobre 2011. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di sproporzione tra redditi e beni acquistati per omessa considerazione di alcune lecite provviste di denaro. L'ordinanza impugnata ha omesso di analizzare i redditi dichiarati dai ricorrenti negli anni antecedenti l'acquisito e non ha valutato tutti gli elementi attestanti la complessiva disponibilità economico-finanziaria in rapporto all'investimento effettuato. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge nella parte in cui si è richiesto alla difesa di fornire la prova diabolica in ordine alla traccia bancaria e/o postale dalla quale acclarare l'effettivo utilizzo e il percorso delle somme per l'acquisto degli immobili confiscati. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui si è ritenuto coperta da giudicato la doglianza difensiva in ordine alla valutazione della prova dichiarativa fornita dai collaboratori di giustizia. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga qualificato come opposizione con trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Napoli. 1 Considerato in diritto 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio in forza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso che, data la natura del vizio dedotto, ha forza assorbente e preclude l'esame degli ulteriori motivi. 2. La confisca cd. allargata di cui si è richiesta la revoca fu disposta nell'ambito di un procedimento definito con sentenza emessa nel 2000 e quindi iniziato per notizia di reato iscritta ben prima del 13 ottobre 2011, per fatti criminosi rientranti nel catalogo di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., specificamente per fatti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e reati connessi. Il giudice dell'esecuzione, a fronte della richiesta dei terzi rimasti estranei al giudizio di cognizione, ha provveduto al di fuori dell'ordinario procedimento di esecuzione e quindi non all'esito dell'apposita udienza camerale nel contraddittorio tra le parti. Occorre allora fare applicazione del principio di diritto per il quale "in tema di beni confiscati ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugn 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. prima del 13 ottobre 2011, l'incidente di esecuzione finalizzato alla tutela dei diritti dei terzi deve - per effetto della norma di interpretazione autentica dell'art. 1, commi 194 ss., legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenuta nell'art. 37 legge 17 ottobre 2017, n. 161 - seguire le forme del rito camerale partecipato ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione è proponibile unicamente il ricorso per cassazione e non l'opposizione di cui all'art. 674, comma 4, cod. proc. pen." - Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018, Rv. 273669 -. 3. Il giudice dell'esecuzione ha quindi adottato un modulo provvedimentale che ha compresso il diritto al contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. 2
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso il 17 marzo 2023 Il liere estensore