CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 18241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18241 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YL LT nato il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta, avanzata da LT YL, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Ricorre LT YL, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base un unico motivo con cui denuncia difetto di motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia del tutto pretermesso di valutare l'istanza di affidamento in prova, in ordine alla quale, per di più, si era espressa positivamente la relazione di sintesi, argomentando esclusivamente sull'ammissione in via definitiva in ordine alla semilibertà già concessa in via provvisoria. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18241 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. L'ordinanza impugnata ha preso in esame soltanto l'istanza del condannato di ammissione definitiva alla misura della semilibertà, ritenendola, in relazione alla personalità del condannato e all'osservazione della sua personalità, adeguata a fronteggiare il rischio di recidivanza e a favorire il reinserimento sociale. Non ha, invece, espresso alcuna valutazione sulla misura più ampia dell'affidamento in prova ai servizi sociali, pur richiesta in via principale ed astrattamente concedibile tenuto conto della pena residua da espiare non superiore ai quattro anni. Certamente il Tribunale di sorveglianza, nella valutazione delle istanze rieducative e dei profili di pericolosità dell'interessato, può ispirarsi al criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari (Cass. Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016). Tale criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689/99 del 18/11/1998, Fati, Rv. 212794). Deve, però, sempre giustificare la scelta operata fornendo risposte correlate alle richieste così da rendere comprensibili ed eventualmente sindacabili anche le ragioni che hanno determinato il rigetto delle misure più favorevoli al condannato di cui ricorrono, in astratto, i presupposti e le condizioni che ne consentono la concessione. 2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, provvederà a nuovo giudizio, applicando i principi enunciati e colmando le carenze motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna Così deciso, in Roma il 24 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente •
lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta, avanzata da LT YL, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Ricorre LT YL, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base un unico motivo con cui denuncia difetto di motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia del tutto pretermesso di valutare l'istanza di affidamento in prova, in ordine alla quale, per di più, si era espressa positivamente la relazione di sintesi, argomentando esclusivamente sull'ammissione in via definitiva in ordine alla semilibertà già concessa in via provvisoria. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18241 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2023 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. L'ordinanza impugnata ha preso in esame soltanto l'istanza del condannato di ammissione definitiva alla misura della semilibertà, ritenendola, in relazione alla personalità del condannato e all'osservazione della sua personalità, adeguata a fronteggiare il rischio di recidivanza e a favorire il reinserimento sociale. Non ha, invece, espresso alcuna valutazione sulla misura più ampia dell'affidamento in prova ai servizi sociali, pur richiesta in via principale ed astrattamente concedibile tenuto conto della pena residua da espiare non superiore ai quattro anni. Certamente il Tribunale di sorveglianza, nella valutazione delle istanze rieducative e dei profili di pericolosità dell'interessato, può ispirarsi al criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari (Cass. Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016). Tale criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689/99 del 18/11/1998, Fati, Rv. 212794). Deve, però, sempre giustificare la scelta operata fornendo risposte correlate alle richieste così da rendere comprensibili ed eventualmente sindacabili anche le ragioni che hanno determinato il rigetto delle misure più favorevoli al condannato di cui ricorrono, in astratto, i presupposti e le condizioni che ne consentono la concessione. 2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, provvederà a nuovo giudizio, applicando i principi enunciati e colmando le carenze motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
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