Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 2
Il requisito dell'apparenza - senza del quale, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., la servitù non può essere usucapita - consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, così da rivelare per la loro struttura e funzionalità l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, e visibili, in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito. Ne consegue che questo elemento costitutivo del diritto reale "in re aliena" deve interessare detto fondo e non necessariamente anche altri luoghi.
L'accertamento dell'apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è una "quaestio facti" rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. VA SETTIMJ - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI VA, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato DE NOVELLIS M., difeso dall'avvocato PORRONE GIAN CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI VA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato FERRETTI ALDO, che lo difende unitamente all'avvocato GRIBALDO VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 579/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 22/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Dario POTO, per delega dell'Avv. Porrone G.C., depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Aldo FERRETTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del I^ motivo, inammissibilità o in subordine il rigetto del II^ motivo. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato l'11 aprile 1988 NN EN - premesso: che era proprietario di un fondo in Rivalba, indicato in catasto con i mappali 43 e 45, acquistato "libero da servitù" con atto di compravendita del 17 settembre 1962; che NN TI, proprietario dei contigui mappali nn. 61, 62, 63, 64 e 197, pur fruendo di altra via di accesso, transitava se pur sporadicamente, sui mappali nn. 43 e 45 per raggiungere i propri assumendo di "averne diritto dal 1948"; che la pretesa servitù non poteva ritenersi costituita per usucapione, mancando il requisito dell'apparenza - convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Torino, il TI perché si accertasse essere il proprio fondo esente dalla servitù di transito pedonale e carraio in favore di quello del convenuto e , pertanto, gli fosse inibito il passaggio e quegli fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al comportamento antidoveroso.
Costituitosi nel giudizio, il TI eccepì l'infondatezza delle avverse pretese poiché dal 1948 si serviva per accedere dal proprio fondo, mappali 62, 63, 64 e 197 alla strada comunale Rivalba, Verone e viceversa, di un sentiero esistente sul fondo, mappali 43 e 45, dell'Ognibene che riconvenne perché si accertasse l'acquisto per usucapione di detta servitù di passaggio.
Istruita la causa con l'espletamento del mezzo di prova orale assunto nei "luoghi di causa" e della loro ispezione, il tribunale adito, con sentenza del 30 settembre 1992, in accoglimento della domanda riconvenzionale del TI accertò aver costui acquistato per usucapione la servitù di passaggio sul sentiero esistente sui mappali 43 e 45 dell'Ognibene del quale rigettò la domanda principale.
Adita con il gravame di costui, al quale ha resistito il TI, la corte d'appello di Torino ha rigettato l'impugnazione. Ha osservato la corte di merito, nella premessa che l'apparenza della servitù, necessaria ai fini della sua usucapione, va rinvenuta in ogni opera visibile, naturale o artificiale che la per la sua struttura rende palese il peso gravante su un fondo a favore di un altro, detto requisito era stato correttamente identificato all'esito del mezzo di prova testimoniale in un sentiero esistente sui mappali nn. 42, 43 e 45 della larghezza sufficiente al transito anche carraio, compiutamente descritto in sede di ispezione dei luoghi di causa, e sul quale i testi, escussi "in loco" avevano riferito essere esercitato il passaggio indicato dal TI. Detto sentiero era separato dal mappale n. 40 da un fosso nel quale scorreva un "rio", ma con l'ispezione dei luoghi si era accertato, senza ulteriore contestazione, che quel fosso per la sua conformazione non era idoneo ad impedire il passaggio.
Quanto all'"utilitas" questa seppur minore, permaneva anche dopo la realizzazione di altro passaggio di collegamento fra i mappali del TI e la via pubblica poiché quel sentiero serviva meglio alcune zone del fondo dominante.
Inutilmente l'appellante aveva dedotto "se anche si volesse per contestata ipotesi ritenere apparente la servitù di passaggio oggetto di causa, farebbe pur sempre difetto la dimostrazione di un possesso continuato per almeno venti anni, necessario ad usucapire il diritto di servitù; il tribunale ha obliato, sul punto, le dichiarazioni favorevoli all'assunto di parte attrice rese da ben cinque testi, di cui due indicati da controparte".
La doglianza era inammissibilmente generica poiché, a fronte della menzione nella sentenza impugnata di specifiche risultanze del mezzo prova testimoniale, l'appellante si era limitato a generiche affermazioni che non contenevano alcuna indicazione degli esiti testimoniali assuntamene pretermessi dal tribunale. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, poi illustrati con memoria, ricorre il EN;
resiste con controricorso il TI.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1027 e 1028 c.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia concernente l'indicazione del fondo dominante. La corte di merito - sostiene il EN - sebbene investita con uno specifico motivo di gravame, al pari del tribunale in proposito censurato, non si è curata di identificare il fondo dominante.
In proposito, carente l'indicazione nella domanda riconvenzionale, il TI in sede di interrogatorio l'aveva indicato nel mappale n. 62, senza peraltro riprodurre l'affermazione in sede di predicazione delle conclusioni. Orbene, pur nella considerazione di un implicito riferimento nella sentenza impugnata a detto mappale come fondo dominante sarebbe carente nella specie la verifica del requisito dell'"utilitas" posto che entrambi i giudici del merito, sebbene specificamente sollecitati, non si sono dati carico di accertate il concreto collegamento fra il mappale n. 62, preteso fondo dominante, ed i mappali del fondo servente sui quali insiste lo strabello o sentiero.
Con il secondo motivo in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il EN denunzia la violazione degli art. 1027, 1061, 2697 c.c.. La corte di merito - assume il ricorrente - dopo aver correttamente esposto il criterio di identificazione del requisito dell'apparenza, necessario all'usucapione della servitù oggetto della controversia, non si è data carico di verificare ciò in ragione della genericità dei capitoli di prova testimoniale della apparenza di un collegamento fra il mappale n. 62, quale supposto preteso fondo dominante, e lo stradello insistente sul fondo di sua proprietà preteso servente, mappali nn. 43 e 45 e ciò anche nella considerazione della interposizione di un terreno di terzi. Queste censure non trovano consenso.
Quanto alla prima, la corte osserva che non può ritenersi carente nella pronunzia impugnata la necessaria indicazione del fondo dominante.
Dalla parte espositiva della sentenza in esame, cui sono funzionalmente connesse quella motiva e quella dispositiva, si evince aver l'odierno ricorrente, originario attore e successivo appellante, chiesto l'accertamento negativo di una servitù di transito pedonale e carraio sul proprio fondo costituito dai mappali nn. 43 e 45, che il convenuto TI, odierno intimato, pretendeva di esercitare, avendone il titolo, a favore del suo fondo essendo proprietario dei mappali nn. 61, 62, 63, 64 e 197.
L'attore medesimo ed il convenuto stesso, in particolare costui nel proporre la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù negata "ex adverso" hanno, quindi, indicato nei mappali 61, 62, 63 e 197 il fondo dominante, la cui proprietà era pacificamente riconosciuta al TI medesimo.
Il giudice del merito avendo accolto la domanda riconvenzionale e rigettato quella principale ha necessariamente identificato nei mappali 61, 62, 63 e 197 il fondo dominante.
Quanto alle altre censure, la corte rammenta che l'"apparenza" della servitù - quale requisito indispensabile richiesto "a contrario" dall'art. 1061 c.c. perché se ne possa far acquisto per usucapione - si identifica nella presenza di opere permanenti, artificiali naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, così da rivelare per la loro struttura e funzionalità l'esistenza del "peso" gravante sul fondo servente, e pur visibili, in modo da escludere da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza da parte del proprietario del fondo "gravato".
Ciò al fine di porre a base dell'usucapione del diritto reale "in re aliena" l'inerzia del proprietario di questa per il tempo necessario all'acquisto di quel diritto con la necessaria conseguenza che questo elemento costitutivo del suo acquisto deve riguardare detto fondo e non necessariamente anche altri luoghi (vedansi in proposito anche le pronunzie di questa corte nn. 3281/76, 2454/84, 5770/85, 1204/86, 3245/87, 3695/89, 7640190, 2650/93, 6522/93, 3370/95 e 14220/99). La verifica del requisito dell'"apparenza" della servitù costituisce un accertamento di fatto riservato al potere istituzionale che l'art. 116 c.p.c. attribuisce al giudice del merito il cui esercizio, pertanto, è sottratto a censure proponibili in sede di legittimità quando in proposito detto giudice abbia reso sufficiente ragione immune da vizi logici e giuridici. Il che è certamente ravvisabile nella specie poiché la corte territoriale, non discostandosi dall'esposto principio di diritto, con incensurabile, perché adeguatamente motivato, accertamento di fatto ha rinvenuto il requisito dell'"apparenza" in un sentiero, insistente sul fondo dell'odierno ricorrente, della larghezza sufficiente anche al transito veicolare ed utilizzato, secondo quanto riferito dai testi, anche dal TI, in particolare da costui, per il tempo necessario all'acquisto del diritto, per accedere dalla strada pubblica al proprio fondo attraverso quello dell'Ognibene e viceversa.
A nulla poi rileva che detto sentiero - opera permanente obiettivamente destinata al transito sul fondo dell'odierno ricorrente pur visibile secondo le risultanze dell'ispezione compiuta in prime cure - è separato dal mappale 40, appartenente a terzi, da un fosso di scolo poiché, come accertato del giudice merito, la sua conformazione con "avvallamento", opera naturale, non impedisce l'esercizio di quel transito utile da e verso il fondo del TI:
il che, peraltro, ha indotto quel giudice ad escludere l'obiettiva destinazione di quel sentiero alla sola viabilità interna al fondo dell'odierno ricorrente.
Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente, in ragione della sua soccombenza, al pagamento, in favore del resistente delle spese del giudizio di legittimità.
Queste sono liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, al resistente, le spese del giudizio di legittimità che liquida in L. 220.000=, oltre L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2001