Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 2
Poiché l'intero sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione alla effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro, e poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, avendo gli atti dell'Istituto assicuratore natura meramente ricognitiva e di adempimento di una obbligazione "ex lege", nel caso in cui l'Istituto assicuratore assuma l'iniziativa della revisione di una rendita, l'assicurato può inserirsi nel relativo procedimento al fine di ottenere, non solo il mantenimento della rendita nella misura originaria, ma anche il conseguimento dell'aumento della rendita stessa per aggravamento, senza che sia necessaria un'autonoma domanda amministrativa: ne consegue che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione, l'oggetto del giudizio verte sull'accertamento dell'effettivo grado di riduzione dell'attitudine al lavoro, senza che sia consentito ancorare l'adeguamento della rendita ad una presunta volontà vincolativa espressa dall'assicurato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una domanda con la quale un lavoratore si doleva della riduzione della rendita dal 56 per cento al 48 per cento, determinata dall'INAIL in sede di revisione, aveva riconosciuto, sulla base di nuovi accertamenti tecnici, il diritto del medesimo lavoratore ad una rendita complessiva del 64 per cento).
In tema di determinazione della riduzione della attitudine al lavoro in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia in sede di prima liquidazione che di revisione della rendita in atto, la scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale del consulente tecnico d'ufficio, ed è censurabile in cassazione solo quando dall'esame della consulenza fatta propria dal giudice emerga l'assoluta mancanza di correlazione tra la sintomatologia riscontrata e la diagnosi espressa, o comunque la incongruenza dei mezzi utilizzati per giungere alla diagnosi definitiva, mentre il divieto di usare strumenti di indagine non disponibili al momento della adozione del provvedimento originario, introdotto dall'art. 9 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, trova applicazione in ipotesi di rettifica per errore dell'Istituto assicuratore e non anche in quella di revisione della rendita. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in riferimento ad un giudizio avente ad oggetto la revisione della rendita da infortunio sul lavoro e malattia professionale, aveva fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio che aveva determinato l'incidenza invalidante della ipoacusia, utilizzando una metodica diversa da quella impiegata in precedenza per la determinazione della relativa rendita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11297 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FRANCESCO NT MAIORANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRAI, RITA RASPANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RÙ NT, elettivamente domiciliato in ROMA V.le delle Milizie, 22 presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FILANTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE GIUA giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 145/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 12/04/99 R.G.N. 2042/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN RR, già titolare di rendita per ipoacusia, silicosi, lesioni articolari e postumi da infortunio nella misura complessiva del 56%, adiva il Pretore del lavoro di Cagliani per l'accertamento di una rendita maggiore rispetto a quella che era stata determinata in sede di revisione nella misura del 48% per asserito miglioramento. Il Pretore, all'esito di consulenza medica, con sentenza del 10 aprile 1998 rigettava la domanda e sull'appello dell'assicurato la statuizione veniva riformata dal locale Tribunale che, con sentenza del 12 aprile 1999, dichiarava il diritto dell'RR ad una rendita complessiva pari al 64% di inabilità a decorrere dal primo novembre 1995.
Il Tribunale sulla scorta di nuove consulenze affidate a tre diversi specialisti, rilevava che, escluso ogni postumo dell'infortunio subito nel 1992, il danno da silicosi era pari al 40%, mentre era peggiorata la patologia osteo articolare - come dimostrato dal segni di periartrite scapolo omerale, prima inesistenti, e dalla artrite che in precedenza era limitata al solo primo dito della mano destra, mentre attualmente interessava tutte le dita - che dava luogo ad un danno valutabile nella misura del 15%.
Si aggiungeva poi l'ipoacusia che provocava un danno uditivo pari al pani al 16% utilizzando la metodica derivante dall'accordo Inail Patronati del 1994, che il Tribunale riteneva preferibile alla metodica Ama 61 che avrebbe dato luogo al 9/10% di inabilità, perché era frutto di più recenti acquisizionì scientifiche ed inoltre derivava da un accordo tra i soggetti interessati. Avverso detta sentenza l'Inail propone ricorso affidato ad un complesso motivo. Resiste l'assicurato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 414 cod. proc. civ. e 99, 112, 113 e 345 dello stesso codice, in relazione anche all'art. 104 RD n. 1124 del 1965;
violazione e falsa applicazione dell'art. 83 e 137 del DPR n. 1124 del 1965 e dell'art. 55 della legge n. 88 del 1989; violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. dello stesso codice perché, trattandosi di opposizione alla revisione disposta da esso Istituto, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere la percentuale del 64% che era maggiore rispetto al grado originario di inabilità del 56% e superiore a quella cui tendeva la domanda dell'assicurato, perché la alternativa possibile era il mantenimento di quest'ultima, ovvero la convalidazione della misura del 48% stabilita in sede di revisione.
Inoltre sarebbe stato erroneamente attribuito alla componente uditiva un grado di inabilità maggiore rispetto al precedente, pur essendo stato accertato che il danno era rimasto immutato, non essendo consentito utilizzare una metodica diversa da quella adottata per la liquidazione della rendita originaria, perché l'assicurato non si può avvalere della disposizione contenuta nell'art. 55 della legge n. 88 del 1989; inoltre preso atto che con il metodo Ama 61 in precedenza adottato la ipoacusia rivelava un miglioramento - era pani cioè al 10% a fronte di un danno riconosciuto nella misura del 12% - il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che, essendovi stato un miglioramento sia pure di una sola delle affezioni, si riduceva il grado di inabilità complessiva, con conseguente validità delle decisioni assunte in sede amministrativa.
Il ricorso non menta accoglimento.
In relazione alla prima questione, ossia sul rilievo che in sede di opposizione alla revisione disposta dall'Inail, sarebbe consentito in sede giudiziale solo confermare la misura della rendita originaria, ma mai aumentarla, si ribadisce quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6901/87 e 91 4808/95) e cioè che l'intero sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è disciplinato in modo da adeguare, per quanto possibile, la prestazione alla effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro.
Ciò si attua in particolare attraverso il meccanismo delle revisioni le quali tendono, sia pure entro i limiti temporali stabiliti per ovvia esigenza di stabilità dei rapporti giuridici, a commisurare la prestazione stessa al grado effettivo d'inabilità dell'assicurato. È infatti principio consolidato (ex plurimis Cass. 18 agosto 1999 n. 8713, 28 settembre 2000 n. 12900) che il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge (e gli atti dell'Istituto assicuratore hanno natura meramente ricognitiva e di adempimento di un'obbligazione ex lege) per cui nel giudizio promosso dall'assicurato che assume l'inadempimento dell'obbligazione previdenziale, si deve sempre accertare l'esistenza e la misura del diritto azionato.
Nè invero si è mai dubitato (cfr. Cass. 6419/88) che in caso di revisione ad iniziativa dell'Istituto assicuratore, l'assicurato possa inserirsi nel relativo procedimento, mediante opposizione rivolta non solo al mantenimento della rendita nella misura originaria, ma anche al conseguimento dell'aumento per aggravamento senza necessità di altra autonoma domanda amministrativa. Pertanto in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione ad opera dell'Inail ovvero dell'assicurato, l'oggetto del giudizio - ove non operino le speciali preclusioni relative alla stabilizzazione dei postumi - verte sull'accertamento dell'effettivo grado di riduzione della attitudine al lavoro. Nè può essere consentito ancorare l'adeguamento della rendita ad una presunta volontà vincolativa espressa dall'assicurato, come se egli possa disporre delle sue esigenze senza tener conto delle sue effettive condizioni di salute.
Quanto alle restanti censure, per inficiare la determinazione della rendita unica operata dal Tribunale nella misura del 64%, si sarebbe dovuta dedurre la violazione del criterio prescritto dall'art. 80 del TU del 1965, spiegando per le ragioni per cui questa non corrisponderebbe "al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro", non essendo sufficiente a smentire detta quantificazione l'esistenza del dedotto miglioramento della ipoacusia, che era solo una delle tre affezioni riscontrate.
Nè può essere censurata, per la determinazione del grado di inabilità provocato dalla ipoacusia, l'adozione di una o di altra metodica, nella specie della metodica Ama 61. solo perché diversa da quella adottata in sede di prima liquidazione, giacché è principio consolidato che la scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale dell'ausiliario, che è censurabile in sede di legittimità solo quando dall'esame della consulenza fatta propria dal giudice, emerga l'assoluta mancanza di correlazione tra la sintomatologia riscontrata e la diagnosi espressa, o comunque l'incongruenza dei mezzi utilizzati per giungere alla diagnosi conclusiva (cfr. ex multis Cass. 23 novembre 1994 n. 9929). Peraltro l'Unico limite alla scelta delle metodiche da usare, recentemente introdotto dall'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, relativamente al divieto di usare strumenti di indagine non disponibili all'atto del provvedimento originario, attiene alla diversa fattispecie della rettifica per errore dell'Istituto, e non già alla revisione per cui è causa. il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 6,00 oltre millecinquecento euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002