Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11297
CASS
Sentenza 30 luglio 2002

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Poiché l'intero sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione alla effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro, e poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, avendo gli atti dell'Istituto assicuratore natura meramente ricognitiva e di adempimento di una obbligazione "ex lege", nel caso in cui l'Istituto assicuratore assuma l'iniziativa della revisione di una rendita, l'assicurato può inserirsi nel relativo procedimento al fine di ottenere, non solo il mantenimento della rendita nella misura originaria, ma anche il conseguimento dell'aumento della rendita stessa per aggravamento, senza che sia necessaria un'autonoma domanda amministrativa: ne consegue che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione, l'oggetto del giudizio verte sull'accertamento dell'effettivo grado di riduzione dell'attitudine al lavoro, senza che sia consentito ancorare l'adeguamento della rendita ad una presunta volontà vincolativa espressa dall'assicurato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una domanda con la quale un lavoratore si doleva della riduzione della rendita dal 56 per cento al 48 per cento, determinata dall'INAIL in sede di revisione, aveva riconosciuto, sulla base di nuovi accertamenti tecnici, il diritto del medesimo lavoratore ad una rendita complessiva del 64 per cento).

In tema di determinazione della riduzione della attitudine al lavoro in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, sia in sede di prima liquidazione che di revisione della rendita in atto, la scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale del consulente tecnico d'ufficio, ed è censurabile in cassazione solo quando dall'esame della consulenza fatta propria dal giudice emerga l'assoluta mancanza di correlazione tra la sintomatologia riscontrata e la diagnosi espressa, o comunque la incongruenza dei mezzi utilizzati per giungere alla diagnosi definitiva, mentre il divieto di usare strumenti di indagine non disponibili al momento della adozione del provvedimento originario, introdotto dall'art. 9 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, trova applicazione in ipotesi di rettifica per errore dell'Istituto assicuratore e non anche in quella di revisione della rendita. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in riferimento ad un giudizio avente ad oggetto la revisione della rendita da infortunio sul lavoro e malattia professionale, aveva fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio che aveva determinato l'incidenza invalidante della ipoacusia, utilizzando una metodica diversa da quella impiegata in precedenza per la determinazione della relativa rendita).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11297
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11297
    Data del deposito : 30 luglio 2002

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