Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3082
CASS
Sentenza 2 marzo 2001

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La proroga degli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 T.U. n. 218 del 1978 in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, disposta dall'art. 1 D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993 n. 151, comprende anche lo sgravio decennale per le assunzioni di nuovi lavoratori dal 1 dicembre 1991 (nono comma art. 59 citato), senza necessità che gli stessi siano in soprannumero rispetto alle unità precedentemente occupate, atteso che tale sgravio non è stato abrogato, neanche implicitamente, da quello annuale e incentivante introdotto dal suddetto art. 1 D.L. n. 71 del 1993, che è invece alternativo al solo sgravio annuale parziale (di cui al primo comma dell'art. 59 T.U.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3082
    Data del deposito : 2 marzo 2001

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