Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
La proroga degli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 T.U. n. 218 del 1978 in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, disposta dall'art. 1 D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993 n. 151, comprende anche lo sgravio decennale per le assunzioni di nuovi lavoratori dal 1 dicembre 1991 (nono comma art. 59 citato), senza necessità che gli stessi siano in soprannumero rispetto alle unità precedentemente occupate, atteso che tale sgravio non è stato abrogato, neanche implicitamente, da quello annuale e incentivante introdotto dal suddetto art. 1 D.L. n. 71 del 1993, che è invece alternativo al solo sgravio annuale parziale (di cui al primo comma dell'art. 59 T.U.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA FLORIDA PARK DI PE LA IN & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché PE LA IN quale socio accomandatario, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato GRASSI LODOVICO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUALTIEROTTI PIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 198/97 del Tribunale di PESCARA, depositata il 11/12/97 R.G.N. 70/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito l'Avvocato GRASSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 23.11.1995 al Pretore del lavoro di Pescara la Florida Park s.a.s. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale l'INPS aveva intimato il pagamento di L.
2.052.500 a titolo di sanzione amministrativa per violazione di norme contributive, consistite nella indebita fruizione degli sgravi degli oneri sociali per il periodo giugno 1992/ gennaio 1994 relativamente ai lavoratori assunti successivamente al 30.11.1991. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il Pretore, con sentenza del 24.1.1997, accoglieva la domanda e annullava l'ordinanza ingiunzione.
L'appello proposto dall'Istituto veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Pescara con sentenza del 6.11.1997. Il Tribunale in motivazione osservava che l'art. 1 del D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito nella legge 20 maggio 1993 n. 151, aveva prorogato fino al 31 maggio 1993, senza alcun limite o condizione, tutti indistintamente gli sgravi già in vigore alla data del 30 novembre 1991, facendo riferimento all'art. 59, nel suo complesso, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6 marzo 1978 n. 218; mentre il secondo comma del citato art. 1 D.L. 71/1993 aveva introdotto un nuovo tipo di sgravio di natura incentivante, non sostitutivo di quello di cui all'art. 14 della legge n. 183/1976, riprodotto con modificazioni al comma 9
dell'art. 59 del T.U. sopra citato. Rilevava che tale nuovo beneficio era rivolto esclusivamente alle imprese industriali dei settori indicati nella delibera Cipe del 1977, che avevano assunto dipendenti in soprannumero rispetto a quelli in forza al 30 novembre 1991, ed era previsto in alternativa a quelli fissati dall'art. 59 DPR n. 218/1978. Riteneva pertanto che il nuovo sgravio aggiuntivo di cui al
2' comma dell'art. 1 D.L. n. 71/1993, non abrogava ne' sostituiva quello di cui all'art. 14 della legge n. 183/1976, riprodotto al comma 9 dell'art. 59 del T.U. 218/1978, che aveva continuato a dispiegare tutta la sua efficacia fino al 31 maggio 1993. Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. La società intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione dell'art. 1, primo e secondo comma, del D.L. n. 71/1993, convertito nella legge n. 151/1993, in relazione all'art. 14 della legge n. 183/1976, nonché vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente dalla relazione di accompagnamento alla legge di conversione del D.L. n. 71/1993 emerge chiaramente che io sgravio previsto dal secondo comma dell'art. 1 sostituisce quello di cui all'art. 59, comma 9, del DPR n. 218/1978, riducendolo nella sua durata da decennale ad annuale, mentre lo sgravio previsto dal. comma 9 dell'art. 59 T.U. cit. continua ad operare nei soli confronti dei lavoratori assunti prima del 1 dicembre 1991. Rileva altresì che tale interpretazione si pone in linea con l'art. 92 del Trattato CEE, che vieta gli aiuti alle imprese che incidano sugli scambi tra Stati membri. Sostiene, ancora, che la stessa formulazione letterale della norma conferma l'abolizione dello sgravio decennale di cui all'art. 14 della legge n. 183/1976, concedendo la proroga degli sgravi di cui all'art. 59 cit., eccezion fatta per quello decennale di cui all'art. 14 cit. osserva che l'interpretazione del Tribunale non tiene conto del fatto che il primo ed il secondo comma dell'art. 1 sono strettamente collegati, sicché se è vero che ai sensi del primo comma i termini degli sgravi di cui all'art. 59 T.U. sono prorogati, è altrettanto vero che il secondo comma introduce una disposizione incompatibile con la permanenza in vita dello sgravio decennale ex art. 59 comma 9 T.U. cit.
Il ricorso è infondato.
La questione dibattuta è se il disposto del secondo comma dell'art. 1 del D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito in legge n. 151 del 20 maggio 1993, nel prevedere uno sgravio totale annuale, abbia sostituto a decorrere dal 1 dicembre 1991 lo sgravio totale decennale previsto dal comma 9 dell'art. 59 del T.U. 6 marzo 1978 n. 218 e, di conseguenza, se la proroga degli sgravi previsti dall'art. 59 T.U., disposta dall'art. 1 primo,/ comma del D.L. n. 71/1993, ricomprenda o meno anche gli sgravi previsti dal comma 9 di detto art. 59. Per la soluzione della questione è opportuno riprodurre le norme in esame, per la parte che qui interessa.
L'art. 1 del D.L. n. 71 del 1993, così dispone: "Il termine di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1991 n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, e successive modificazioni e integrazioni (primo comma)". "Per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1991 al 31 maggio 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992 e da quest'ultima data per gli altri casi, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del Testo Unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il fondo pensioni lavoratori dipendenti (secondo comma)".
L'art. 59 del T.U. 6 marzo 1978 n. 218 così dispone: "A
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del presente testo unico"(Primo comma). Omissis.
"Per i nuovi assunti dall'1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS" (nono comma). I termini e i benefici previsti dal sopra citato art. 59 T.U. 218/1978 erano stati in precedenza integralmente prorogati prima con D.L. n. 86/1988 (convertito dalla legge n. 160/1988)e poi con D.L. n. 18/1991 (convertito dalla legge n. 214/1991), senza alcuna modifica relativamente al disposto del comma 9.
Secondo la tesi sostenuta dall'INPS lo sgravio totale (annuale) previsto dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71/1993 avrebbe sostituito quello (decennale) previsto dal comma 9 dell'art. 59 T.U., il quale ultimo pertanto non sarebbe più applicabile ai lavoratori assunti in soprannumero dopo il 1 dicembre 1991, mentre continuerebbe ad essere applicabile ai lavoratori assunti in soprannumero precedentemente a tale data.
Secondo la tesi del Tribunale, invece, il secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71/1993 avrebbe introdotto un nuovo tipo di sgravio totale (annuale) di natura incentivante, alternativo a quello (parziale) di cui al primo comma dell'art. 59 T.U., ma non sostitutivo di quello (decennale) di cui al comma 9 del cit. art. 59, con la conseguenza che, a norma del disposto del primo comma dell'art. 1 D.L. n. 71/1993, tutti gli sgravi previsti dall'art. 59
(compreso, quindi, quello decennale del comma 9) sarebbero applicabili in favore dei nuovi assunti dal 1 dicembre 1991, senza alcuna necessità che gli stessi risultino in soprannumero rispetto alle unità effettivamente occupate al 30 novembre 1991. Il Collegio ritiene di dover condividere la tesi interpretativa sostenuta dal Tribunale di Pescara, in quanto pienamente aderente alla lettera della legge e non viziata da errori logici e giuridici. Come esattamente posto in rilievo dal Tribunale, infatti, il primo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71/1993 ha prorogato fino al 31 maggio 1993 tutti indistintamente gli sgravi previsti dall'art. 59 del T.U. n. 218/1976, senza esclusione di quello di cui al comma 9, ed a favore di tutte le aziende industrial operanti nei territori indicati dall'art. 1 del T.U. citato senza limitazioni di sorta, e quindi anche in favore delle aziende che assumano lavoratori non in soprannumero alle date, indicate.
Lo sgravio annuale introdotto dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71/1993, non ha implicitamente abrogato quello previsto dal comma 9 dell'art. 59 cit., ma opera esclusivamente in favore delle aziende industriali che assumano dipendenti in soprannumero rispetto a quelli in forza al 30 novembre 1991.
Gli argomenti addotti dall'INPS a sostegno della propria tesi non sono decisivi, in quanto il passo della relazione di accompagnamento alla legge di conversione del D.L. n. 71/1993 non esclude la contemporanea vigenza dei due sgravi di cui si discute, atteso il loro diverso ambito operativo, mentre l'art. 92 del Trattato CEE costituisce norma programmatica, volta alla soppressione nelle legislazioni nazionali di qualsiasi provvedimento agevolativo per le imprese che possa alterare le regole del mercato. Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001