Articolo 595 del Codice penale
Articolo 589Articolo 596
Versione
1 luglio 1931
Art. 595.

(Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila.

Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.

Se l'offesa e' recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorita' costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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