CASS
Sentenza 27 novembre 2023
Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/11/2023, n. 32961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32961 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22425/2020 R.G. proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587); -ricorrente- contro SC UC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 10, presso lo studio degli avvocati MASSIMO AMBROSELLI ([...]) ed ENNIO MAGRI’ ([...]) che lo rappresentano e difendono;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 32961 Anno 2023 Presidente: SESTINI DANILO Relatore: GORGONI MARILENA Data pubblicazione: 27/11/2023 2 di 11 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1924/2020 depositata il 01/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Udito il Pubblico Ministero, Tommaso Basile, che in sostituzione di LV CO, si è riportato alle conclusioni già anticipate per iscritto, con le quali era stato chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato Laura Delbono per l’Avvocatura Generale dello Stato. Udito l’avvocato Massimo Ambroselli per UC SC. FATTI DI CAUSA UC SC conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia, per far dichiarare ed accertare che, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 216/2015, aveva diritto ad ottenere il controvalore in euro delle banconote in lire ancora in suo possesso e per far condannare i convenuti al pagamento di euro 11.748,36 pari al controvalore delle stesse, e, in via subordinata, per fare accertare che l’ingiustificata estinzione del diritto di convertire le lire in euro, prima dell’intervento della Consulta, gli aveva cagionato un danno risarcibile ex art. 2043 cod.civ. A tal fine adduceva che: l’art. 3, comma 1, della l. n. 96/1997 aveva disposto che “Le banconote ed i biglietti dello Stato si prescrivono a favore dell’Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale”; l’art. 87, comma 1, della l. n. 289/2002 aveva aggiunto all’art. 3 della l. n.96/1997 il comma 1 bis, a mente del quale “Le banconote 3 di 11 in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012; l’art. 26 del d.l. n. 201/2011, convertito nell’art. 1, comma 1, della l. n. 214/2011, aveva disposto la prescrizione anticipata con effetto immediato delle lire ancora in circolazione e che il relativo controvalore avrebbe dovuto essere versato all’entrata de bilancio dello Stati per essere riassegnato a Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 216/2015, aveva dichiarato incostituzionale detta disposizione, per violazione del principio di tutela dell’affidamento e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.; ritenendo allora che il termine di prescrizione per esercitare il diritto di conversione delle lire in euro, originariamente fissato al 28 febbraio 202 e poi illegittimamente anticipato al 7 decembre 2011, avesse ripreso il suo originario corso a far data dal 6 novembre 2015 (giorno successivo alla pronuncia delle Consulta n. 216/2015) fino al compimento integrale del decennio previsto, aveva inviato, tramite Pec, alla Banca d’Italia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, una richiesta di predisporre quanto necessario per consentirgli di effettuare la conversione in euro delle banconote in lire in suo possesso;
a detta prima richiesta aveva fatto seguito una ulteriore comunicazione, alla quale la Banca d’Italia aveva replicato, in data 26 gennaio 2016, affermando che la conversione era riconosciuta solo a favore di coloro che avessero documentato di aver richiesto di convertire lire tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2002, specificandone l’importo, mentre “per altri eventuali casi il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che sono in corso gli indispensabili approfondimenti giuridici e finanziari, per i quali la Banca d’Italia presterà la propria collaborazione”. La Banca d’Italia restava contumace. 4 di 11 Il Ministero, costituitosi, eccepiva la prescrizione del diritto alla conversione e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6252/2017, rigettava la domanda attorea. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1924/2020, ha reputato: i) tardiva l’eccezione di prescrizione formulata dal Ministero nel giudizio di primo grado ed accolta dal Tribunale, perché essa avrebbe dovuto essere formulata nella comparsa di risposta;
ii) priva di pregio l’argomentazione del Ministero che aveva confutato il motivo di appello con cui UC SC aveva fatto valere la tardività dell’eccezione di prescrizione, asserendo che il diritto azionato non era venuto meno per prescrizione, ma per decadenza che, essendo rilevabile d’ufficio, non soffriva delle preclusioni rilevate;
ha riconosciuto a UC SC il diritto alla conversione delle lire in suo possesso in euro, subordinandolo alla verifica da parte della Banca d’Italia che le banconote costituissero validi titoli al portatore. Il Ministero ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, formulando un solo articolato motivo. Resiste con controricorso UC SC. La trattazione del ricorso, con l’ordinanza interlocutoria n. 14978/2023, assunta nella Camera di Consiglio del 9/03/2023, era stata rinviata alla Pubblica Udienza. Il Pubblico Ministero si è espresso per il rigetto del ricorso. UC SC ha depositato memoria. RAGIONI DI DIRITTO 1) Il Ministero deduce “Violazione/o falsa applicazione dell’art. 3° comma 1 bis della legge 96 del 1997, degli artt. 2034 cod.civ., 2938 cod.civ., 2969 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.”. 5 di 11 Alla Corte d'Appello si rimprovera di avere qualificato il termine previsto dall’art. 3 comma 1 bis della l. n. 96/1997 come di prescrizione, perché, a differenza di quanto stabilito al comma 1 e al comma 2, ove il legislatore fa esplicito riferimento alla prescrizione, il comma 1 bis non contiene alcun riferimento a detto istituto, atteso che, allo scopo di eliminare una situazione di oggettiva incertezza, prevede che le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012 e, quindi, pone un limite temporale all’esercizio di un’attività. Il Ministero aggiunge che il termine in discussione non potrebbe essere di prescrizione anche perché altrimenti ne sarebbe possibile l’interruzione, con conseguente procrastinabilità per un tempo indefinito della consumazione del termine di conversione, contraria alla ratio legis volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici in un ambito delicato come quello della contabilità pubblica e della politica monetaria;
né potrebbe rimettersi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione l’esercizio dell’eccezione di prescrizione. Raggiunta da censura è anche l’interpretazione dell’art. 87, comma 3, l. n. 819/2002 che afferma che restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all’art. 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997 n. 96, e dell’art. 52 ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2, perché il legislatore non ha ancorato la conversione alla prescrizione, ma ha voluto fissare un’identica durata del termine di prescrizione dei biglietti e titoli di stato e di quello di decadenza previsto dal comma 1 bis della legge 96/97. Presso la giurisprudenza di questa Corte prevale la tendenza a considerare di stretta interpretazione i termini di decadenza, nel senso che si può stabilire in via interpretativa se un termine sia 6 di 11 perentorio e quindi decadenziale anche se non espressamente previsto come tale dalla legge a condizione che la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservazione del termine di cui si tratta (Cass. 26/06/2000, n. 8680; Cass. 15/09/1995, n. 9764). A tal fine va rilevato che: - il fatto che l’art. 3 sia rubricato “Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato” non è argomento dirimente per escludere che quello di cui al comma 1 bis sia un termine di decadenza;
- né basta, a giudizio del Collegio, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui nulla autorizza a pensare che il legislatore abbia voluto disciplinare il regime limitante il valore legale delle lire come strumento di pagamento diversamente da quello di conversione delle lire in euro, introducendo ai commi 1 e 2 un termine di prescrizione e al comma 1 bis un termine di decadenza;
detta sistemazione trascura il possibile rilievo che il legislatore ha inteso attribuire al comportamento del soggetto possessore delle lire quale elemento determinante della produzione dell’effetto giuridico rappresentato dalla perdita del diritto;
più precisamente, non è argomentazione idonea ad escludere che il legislatore abbia voluto indurre il possessore delle lire a compiere un atto giuridico – la richiesta di conversione in euro presso le filiali della Banca d’Italia – entro il termine perentorio del 28 febbraio 2012 e che gli abbia imposto un onere di esercizio del diritto di conversione al fine di evitare la conseguenza negativa della perdita del diritto stesso, conformando il diritto sia nel senso del come sia nel senso del quando;
in altri termini, il legislatore ben potrebbe avere riconosciuto in capo al possessore di lire un diritto alla conversione che il medesimo perderebbe ove non lo esercitasse chiedendo la 7 di 11 conversione delle lire presso le filiali della Banca d’Italia entro il termine del 28 febbraio 2012; - non bisogna trascurare, però, che nel frattempo corre, per volontà del legislatore, anche il termine di prescrizione;
tutt’altro che ignota al legislatore è la sottoposizione di un medesimo diritto sia a termini di decadenza che di prescrizione;
proprio perché i due istituti assolvono funzione diversa, con la contestuale previsione di termini di decadenza e di prescrizione, il legislatore esprime l’esigenza di tutelare nella misura massima la certezza dei rapporti giuridici, realizzando una sorta di concorso di ragioni estintive;
se così fosse, di nessuna utilità al fine di definire la natura giuridica del termine per cui è causa sarebbero tanto il fatto che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 216/2015 abbia affermato che “per effetto della cessazione del corso legale della lira… il diritto di convertire in euro le banconote e le monete metalliche poteva essere esercitato fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito, in via generale, a favore dell’erario, e cioè fino al febbraio 2012” quanto che l’art. 87, comma 3, della l. n. 289/2002 abbia disposto che “Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all’art. 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96 e all’art. 52 ter, comma 1° del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n, 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2”. La Corte territoriale ha dato eccessivo rilievo a dette circostanze (cfr. pp. 9-10), perché esse con contrastano affatto con la possibile natura decadenziale del termine di cui all’art. 3 comma 1 bis della l. n. 96/1997. Nessuno degli indici finora passati in rassegna risulta decisivo. Ciò che esclude, a giudizio del Collegio, che il termine in questione sia di decadenza è il fatto che non avrebbe avuto senso, da parte del legislatore, sottoporre il medesimo diritto allo stesso termine sia di decadenza che di prescrizione, proprio in ragione del 8 di 11 fatto che, come si è già detto, che decadenza e prescrizione assolvono a funzioni diverse. Se il soggetto in possesso di lire ne avesse chiesto la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 con le modalità previste dal comma 1 bis dell’art. 3 della l. 97/1996 avrebbe soddisfatto immediatamente la finalità prevista dal legislatore, eliminando la situazione di incertezza per cui il termine di decadenza era stato previsto, ma al tempo stesso avrebbe realizzato le finalità perseguite dal legislatore prevedendo per il medesimo diritto un termine di prescrizione, cioè avrebbe posto fine allo stato di inerzia del possessore delle monete;
vero è che quando il legislatore sottopone lo stesso diritto sia a un termine di decadenza sia ad un termine di prescrizione lo fa indicando termini diversi (più breve e perentorio quello di decadenza, più lungo quello di prescrizione), perché vuole contemperare due esigenze contrapposte, quella del titolare del diritto e quella della controparte che potrebbe essere resa gravosa dal perdurare di uno stato di incertezza. Un’altra ragione che induce a ritenere che il termine in questione non sia di decadenza è l’effetto provocato dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 26 della l. 201/2011 che prevedeva che: "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al (Fondo per l'ammortamento) dei titoli di Stato”. Questa Corte, con l’ordinanza n. 3592 del 4/02/2022, si è occupata di una vicenda analoga a quella per cui è causa;
oggetto di impugnazione era la sentenza n. 6203/2018 della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato la domanda di conversione delle lire in euro del ricorrente, ritenendo che la dichiarazione di 9 di 11 incostituzionalità dell'abbreviazione del termine avesse fatto rivivere il termine precedente e dunque fosse corretto il rifiuto della Banca d’Italia di procedere con la domanda di conversione perché il ricorrente non aveva dimostrato di avere proposto formale istanza di conversione entro il 28 febbraio 2012 e che anche ad ammettere che il termine originario non fosse tornato in vigore, varrebbe il termine ordinario di prescrizione decennale, il cui decorso non era stato impedito dalla legge incostituzionale, potendo tale ostacolo, di mero fatto e non di diritto, essere rimosso ad iniziativa dell'interessato. L’ordinanza n. 3592 del 4/02/2022, pur non essendo stata investita dell’accertamento della natura del termine sostituito dalla legge con una norma giudicata incostituzionale, ha approfondito la sorte della dell’art. 3 comma 1 e comma 1 bis della l. n. 97/2016 dopo la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 26 della l. n. 201/2011, allo scopo di verificare la fondatezza dell’assunto del ricorrente secondo il quale, venuta meno la norma che aveva ridotto il termine entro il quale procedere alla conversione, sarebbe venuto meno ogni limite di carattere temporale per procedere al cambio e non avrebbe ripreso vigore l’art. 3 della l. n. 97/2016. Questa Corte ha puntato l’accento sul fatto che l'articolo 26 della l. 201 del 2011 non si fosse limitato ad abrogare l'articolo 3 della I. 97 del 1996, ma avesse “sostituito il termine in quella legge previsto con uno ad effetto immediato, producendo una modifica di una situazione giuridica: esisteva un valore di cambio di quelle monete, che sarebbe scaduto più in là, e questo valore è stato estinto, vale a dire che le lire che avevano valore di cambio in quel momento, lo hanno perduto: un effetto opposto a quello della mera abrogazione, la quale avrebbe comportato che non vi sarebbe stato alcun termine, ossia che, abrogato quello previsto dalla legge n. 97 del 1996, vi sarebbe stato quanto alla scadenza un vuoto normativo. È questo, del resto, l'effetto della mera abrogazione: 10 di 11 togliere di mezzo una disciplina, senza curarsi di sostituirla con altra. Ed invece la legge n. 201 del 2011, elimina il termine, non con l'intento che dunque non ne viga alcuno, ma allo scopo di introdurne uno diverso. Ed ha pertanto escluso la reviviscenza della norma precedente a quella dichiarata incostituzionale, perché la reviviscenza opera solo in caso di mera abrogazione, e non già in quella di sostituzione o modifica della disciplina precedente”. Ne ha tratto la conseguenza che non operasse né il nuovo termine (dichiarato incostituzionale) né quello precedente (abrogato e sostituito da quello incostituzionale) e che essendosi creato “un vuoto normativo - quanto ovviamente al termine per cambiare le monete - si deve applicare la regola generale che vede prescritti i diritti soggettivi in dieci anni (artt. 2934 e 2946 c.c.)”; ciò perché il potere di scambiare la moneta non è più disciplinato né dalla l. 96/1997 né dalla l. n. 201/20111, ma risulta “un potere esercitabile senza termine, … in forza del vuoto legislativo che si è creato…. Il che rende ragione della applicazione della disciplina generale (art. 2946 c.c.), che, per l'appunto, si applica quando la legge non abbia diversamente previsto”. Nella sostanza anche là dove il termine di cui all’art. 3, comma 1 bis, fosse stato di decadenza e non di prescrizione, la sopravvenuta illegittimità costituzionale dell’art. 26 della l. n. 201/2011 non ne avrebbe consentito la reviviscenza per le ragioni che sono state spiegate, sicché anche sotto tale profilo il motivo di ricorso deve ritenersi infondato. 2) Il ricorso va, dunque, rigettato. 3) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 4) Si dà atto che, essendo la parte soccombente un’Amministrazione dello Stato, non vi sono i presupposti per porre a suo carico l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato. 11 di 11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. ON parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 novembre
Civile Sent. Sez. 3 Num. 32961 Anno 2023 Presidente: SESTINI DANILO Relatore: GORGONI MARILENA Data pubblicazione: 27/11/2023 2 di 11 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1924/2020 depositata il 01/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Udito il Pubblico Ministero, Tommaso Basile, che in sostituzione di LV CO, si è riportato alle conclusioni già anticipate per iscritto, con le quali era stato chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato Laura Delbono per l’Avvocatura Generale dello Stato. Udito l’avvocato Massimo Ambroselli per UC SC. FATTI DI CAUSA UC SC conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia, per far dichiarare ed accertare che, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 216/2015, aveva diritto ad ottenere il controvalore in euro delle banconote in lire ancora in suo possesso e per far condannare i convenuti al pagamento di euro 11.748,36 pari al controvalore delle stesse, e, in via subordinata, per fare accertare che l’ingiustificata estinzione del diritto di convertire le lire in euro, prima dell’intervento della Consulta, gli aveva cagionato un danno risarcibile ex art. 2043 cod.civ. A tal fine adduceva che: l’art. 3, comma 1, della l. n. 96/1997 aveva disposto che “Le banconote ed i biglietti dello Stato si prescrivono a favore dell’Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale”; l’art. 87, comma 1, della l. n. 289/2002 aveva aggiunto all’art. 3 della l. n.96/1997 il comma 1 bis, a mente del quale “Le banconote 3 di 11 in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012; l’art. 26 del d.l. n. 201/2011, convertito nell’art. 1, comma 1, della l. n. 214/2011, aveva disposto la prescrizione anticipata con effetto immediato delle lire ancora in circolazione e che il relativo controvalore avrebbe dovuto essere versato all’entrata de bilancio dello Stati per essere riassegnato a Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 216/2015, aveva dichiarato incostituzionale detta disposizione, per violazione del principio di tutela dell’affidamento e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.; ritenendo allora che il termine di prescrizione per esercitare il diritto di conversione delle lire in euro, originariamente fissato al 28 febbraio 202 e poi illegittimamente anticipato al 7 decembre 2011, avesse ripreso il suo originario corso a far data dal 6 novembre 2015 (giorno successivo alla pronuncia delle Consulta n. 216/2015) fino al compimento integrale del decennio previsto, aveva inviato, tramite Pec, alla Banca d’Italia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, una richiesta di predisporre quanto necessario per consentirgli di effettuare la conversione in euro delle banconote in lire in suo possesso;
a detta prima richiesta aveva fatto seguito una ulteriore comunicazione, alla quale la Banca d’Italia aveva replicato, in data 26 gennaio 2016, affermando che la conversione era riconosciuta solo a favore di coloro che avessero documentato di aver richiesto di convertire lire tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2002, specificandone l’importo, mentre “per altri eventuali casi il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha informato che sono in corso gli indispensabili approfondimenti giuridici e finanziari, per i quali la Banca d’Italia presterà la propria collaborazione”. La Banca d’Italia restava contumace. 4 di 11 Il Ministero, costituitosi, eccepiva la prescrizione del diritto alla conversione e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6252/2017, rigettava la domanda attorea. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 1924/2020, ha reputato: i) tardiva l’eccezione di prescrizione formulata dal Ministero nel giudizio di primo grado ed accolta dal Tribunale, perché essa avrebbe dovuto essere formulata nella comparsa di risposta;
ii) priva di pregio l’argomentazione del Ministero che aveva confutato il motivo di appello con cui UC SC aveva fatto valere la tardività dell’eccezione di prescrizione, asserendo che il diritto azionato non era venuto meno per prescrizione, ma per decadenza che, essendo rilevabile d’ufficio, non soffriva delle preclusioni rilevate;
ha riconosciuto a UC SC il diritto alla conversione delle lire in suo possesso in euro, subordinandolo alla verifica da parte della Banca d’Italia che le banconote costituissero validi titoli al portatore. Il Ministero ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, formulando un solo articolato motivo. Resiste con controricorso UC SC. La trattazione del ricorso, con l’ordinanza interlocutoria n. 14978/2023, assunta nella Camera di Consiglio del 9/03/2023, era stata rinviata alla Pubblica Udienza. Il Pubblico Ministero si è espresso per il rigetto del ricorso. UC SC ha depositato memoria. RAGIONI DI DIRITTO 1) Il Ministero deduce “Violazione/o falsa applicazione dell’art. 3° comma 1 bis della legge 96 del 1997, degli artt. 2034 cod.civ., 2938 cod.civ., 2969 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.”. 5 di 11 Alla Corte d'Appello si rimprovera di avere qualificato il termine previsto dall’art. 3 comma 1 bis della l. n. 96/1997 come di prescrizione, perché, a differenza di quanto stabilito al comma 1 e al comma 2, ove il legislatore fa esplicito riferimento alla prescrizione, il comma 1 bis non contiene alcun riferimento a detto istituto, atteso che, allo scopo di eliminare una situazione di oggettiva incertezza, prevede che le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28 febbraio 2012 e, quindi, pone un limite temporale all’esercizio di un’attività. Il Ministero aggiunge che il termine in discussione non potrebbe essere di prescrizione anche perché altrimenti ne sarebbe possibile l’interruzione, con conseguente procrastinabilità per un tempo indefinito della consumazione del termine di conversione, contraria alla ratio legis volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici in un ambito delicato come quello della contabilità pubblica e della politica monetaria;
né potrebbe rimettersi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione l’esercizio dell’eccezione di prescrizione. Raggiunta da censura è anche l’interpretazione dell’art. 87, comma 3, l. n. 819/2002 che afferma che restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all’art. 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997 n. 96, e dell’art. 52 ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2, perché il legislatore non ha ancorato la conversione alla prescrizione, ma ha voluto fissare un’identica durata del termine di prescrizione dei biglietti e titoli di stato e di quello di decadenza previsto dal comma 1 bis della legge 96/97. Presso la giurisprudenza di questa Corte prevale la tendenza a considerare di stretta interpretazione i termini di decadenza, nel senso che si può stabilire in via interpretativa se un termine sia 6 di 11 perentorio e quindi decadenziale anche se non espressamente previsto come tale dalla legge a condizione che la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservazione del termine di cui si tratta (Cass. 26/06/2000, n. 8680; Cass. 15/09/1995, n. 9764). A tal fine va rilevato che: - il fatto che l’art. 3 sia rubricato “Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato” non è argomento dirimente per escludere che quello di cui al comma 1 bis sia un termine di decadenza;
- né basta, a giudizio del Collegio, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui nulla autorizza a pensare che il legislatore abbia voluto disciplinare il regime limitante il valore legale delle lire come strumento di pagamento diversamente da quello di conversione delle lire in euro, introducendo ai commi 1 e 2 un termine di prescrizione e al comma 1 bis un termine di decadenza;
detta sistemazione trascura il possibile rilievo che il legislatore ha inteso attribuire al comportamento del soggetto possessore delle lire quale elemento determinante della produzione dell’effetto giuridico rappresentato dalla perdita del diritto;
più precisamente, non è argomentazione idonea ad escludere che il legislatore abbia voluto indurre il possessore delle lire a compiere un atto giuridico – la richiesta di conversione in euro presso le filiali della Banca d’Italia – entro il termine perentorio del 28 febbraio 2012 e che gli abbia imposto un onere di esercizio del diritto di conversione al fine di evitare la conseguenza negativa della perdita del diritto stesso, conformando il diritto sia nel senso del come sia nel senso del quando;
in altri termini, il legislatore ben potrebbe avere riconosciuto in capo al possessore di lire un diritto alla conversione che il medesimo perderebbe ove non lo esercitasse chiedendo la 7 di 11 conversione delle lire presso le filiali della Banca d’Italia entro il termine del 28 febbraio 2012; - non bisogna trascurare, però, che nel frattempo corre, per volontà del legislatore, anche il termine di prescrizione;
tutt’altro che ignota al legislatore è la sottoposizione di un medesimo diritto sia a termini di decadenza che di prescrizione;
proprio perché i due istituti assolvono funzione diversa, con la contestuale previsione di termini di decadenza e di prescrizione, il legislatore esprime l’esigenza di tutelare nella misura massima la certezza dei rapporti giuridici, realizzando una sorta di concorso di ragioni estintive;
se così fosse, di nessuna utilità al fine di definire la natura giuridica del termine per cui è causa sarebbero tanto il fatto che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 216/2015 abbia affermato che “per effetto della cessazione del corso legale della lira… il diritto di convertire in euro le banconote e le monete metalliche poteva essere esercitato fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione stabilito, in via generale, a favore dell’erario, e cioè fino al febbraio 2012” quanto che l’art. 87, comma 3, della l. n. 289/2002 abbia disposto che “Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all’art. 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96 e all’art. 52 ter, comma 1° del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n, 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2”. La Corte territoriale ha dato eccessivo rilievo a dette circostanze (cfr. pp. 9-10), perché esse con contrastano affatto con la possibile natura decadenziale del termine di cui all’art. 3 comma 1 bis della l. n. 96/1997. Nessuno degli indici finora passati in rassegna risulta decisivo. Ciò che esclude, a giudizio del Collegio, che il termine in questione sia di decadenza è il fatto che non avrebbe avuto senso, da parte del legislatore, sottoporre il medesimo diritto allo stesso termine sia di decadenza che di prescrizione, proprio in ragione del 8 di 11 fatto che, come si è già detto, che decadenza e prescrizione assolvono a funzioni diverse. Se il soggetto in possesso di lire ne avesse chiesto la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 con le modalità previste dal comma 1 bis dell’art. 3 della l. 97/1996 avrebbe soddisfatto immediatamente la finalità prevista dal legislatore, eliminando la situazione di incertezza per cui il termine di decadenza era stato previsto, ma al tempo stesso avrebbe realizzato le finalità perseguite dal legislatore prevedendo per il medesimo diritto un termine di prescrizione, cioè avrebbe posto fine allo stato di inerzia del possessore delle monete;
vero è che quando il legislatore sottopone lo stesso diritto sia a un termine di decadenza sia ad un termine di prescrizione lo fa indicando termini diversi (più breve e perentorio quello di decadenza, più lungo quello di prescrizione), perché vuole contemperare due esigenze contrapposte, quella del titolare del diritto e quella della controparte che potrebbe essere resa gravosa dal perdurare di uno stato di incertezza. Un’altra ragione che induce a ritenere che il termine in questione non sia di decadenza è l’effetto provocato dalla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 26 della l. 201/2011 che prevedeva che: "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al (Fondo per l'ammortamento) dei titoli di Stato”. Questa Corte, con l’ordinanza n. 3592 del 4/02/2022, si è occupata di una vicenda analoga a quella per cui è causa;
oggetto di impugnazione era la sentenza n. 6203/2018 della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato la domanda di conversione delle lire in euro del ricorrente, ritenendo che la dichiarazione di 9 di 11 incostituzionalità dell'abbreviazione del termine avesse fatto rivivere il termine precedente e dunque fosse corretto il rifiuto della Banca d’Italia di procedere con la domanda di conversione perché il ricorrente non aveva dimostrato di avere proposto formale istanza di conversione entro il 28 febbraio 2012 e che anche ad ammettere che il termine originario non fosse tornato in vigore, varrebbe il termine ordinario di prescrizione decennale, il cui decorso non era stato impedito dalla legge incostituzionale, potendo tale ostacolo, di mero fatto e non di diritto, essere rimosso ad iniziativa dell'interessato. L’ordinanza n. 3592 del 4/02/2022, pur non essendo stata investita dell’accertamento della natura del termine sostituito dalla legge con una norma giudicata incostituzionale, ha approfondito la sorte della dell’art. 3 comma 1 e comma 1 bis della l. n. 97/2016 dopo la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 26 della l. n. 201/2011, allo scopo di verificare la fondatezza dell’assunto del ricorrente secondo il quale, venuta meno la norma che aveva ridotto il termine entro il quale procedere alla conversione, sarebbe venuto meno ogni limite di carattere temporale per procedere al cambio e non avrebbe ripreso vigore l’art. 3 della l. n. 97/2016. Questa Corte ha puntato l’accento sul fatto che l'articolo 26 della l. 201 del 2011 non si fosse limitato ad abrogare l'articolo 3 della I. 97 del 1996, ma avesse “sostituito il termine in quella legge previsto con uno ad effetto immediato, producendo una modifica di una situazione giuridica: esisteva un valore di cambio di quelle monete, che sarebbe scaduto più in là, e questo valore è stato estinto, vale a dire che le lire che avevano valore di cambio in quel momento, lo hanno perduto: un effetto opposto a quello della mera abrogazione, la quale avrebbe comportato che non vi sarebbe stato alcun termine, ossia che, abrogato quello previsto dalla legge n. 97 del 1996, vi sarebbe stato quanto alla scadenza un vuoto normativo. È questo, del resto, l'effetto della mera abrogazione: 10 di 11 togliere di mezzo una disciplina, senza curarsi di sostituirla con altra. Ed invece la legge n. 201 del 2011, elimina il termine, non con l'intento che dunque non ne viga alcuno, ma allo scopo di introdurne uno diverso. Ed ha pertanto escluso la reviviscenza della norma precedente a quella dichiarata incostituzionale, perché la reviviscenza opera solo in caso di mera abrogazione, e non già in quella di sostituzione o modifica della disciplina precedente”. Ne ha tratto la conseguenza che non operasse né il nuovo termine (dichiarato incostituzionale) né quello precedente (abrogato e sostituito da quello incostituzionale) e che essendosi creato “un vuoto normativo - quanto ovviamente al termine per cambiare le monete - si deve applicare la regola generale che vede prescritti i diritti soggettivi in dieci anni (artt. 2934 e 2946 c.c.)”; ciò perché il potere di scambiare la moneta non è più disciplinato né dalla l. 96/1997 né dalla l. n. 201/20111, ma risulta “un potere esercitabile senza termine, … in forza del vuoto legislativo che si è creato…. Il che rende ragione della applicazione della disciplina generale (art. 2946 c.c.), che, per l'appunto, si applica quando la legge non abbia diversamente previsto”. Nella sostanza anche là dove il termine di cui all’art. 3, comma 1 bis, fosse stato di decadenza e non di prescrizione, la sopravvenuta illegittimità costituzionale dell’art. 26 della l. n. 201/2011 non ne avrebbe consentito la reviviscenza per le ragioni che sono state spiegate, sicché anche sotto tale profilo il motivo di ricorso deve ritenersi infondato. 2) Il ricorso va, dunque, rigettato. 3) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 4) Si dà atto che, essendo la parte soccombente un’Amministrazione dello Stato, non vi sono i presupposti per porre a suo carico l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato. 11 di 11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. ON parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 novembre