Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2810
CASS
Sentenza 24 febbraio 2003

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Massime1

Il giudice, nell'indagine sulla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non può rivolgere la sua attenzione, con formalistica valutazione, alla sola situazione aziendale esistente alla data del licenziamento, ma, soprattutto nei casi caratterizzati da profili di dubbia trasparenza ed interpretazione, deve estendere l'accertamento ad un arco temporale idoneo a svelare ogni eventuale predeterminazione di circostanze di fatto finalizzate ad un licenziamento effettuato al di fuori delle ipotesi consentite in caso di ristrutturazione aziendale (Nella specie, il datore di lavoro aveva licenziato una lavoratrice, adducendo quale giustificazione una crisi economica e la necessità di ristrutturare l'azienda, ma dall'istruttoria era emerso che un mese prima ed un mese dopo il licenziamento aveva assunto tre lavoratori - sia pure stipulando con uno di essi un contratto di associazione in partecipazione - affidando ad uno degli stessi mansioni riconducibili a quelle della lavoratrice licenziata; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento).

Commentario1

  • 1Licenziamento per crisi aziendale: il motivo non deve esistere da tempo
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 dicembre 2023

    Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 febbraio – 24 giugno 2015, n. 13116 Presidente Roselli – Relatore Tria Svolgimento del processo 1.— La sentenza attualmente impugnata, per quel che rileva in questa sede, respinge l'appello proposto da D.M. avverso la sentenza n. 15174/2007 del Tribunale di Roma, di rigetto del ricorso della lavoratrice, volto ad ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento intimatole in data 5 agosto 2005, con le consequenziali pronunce derivanti dalla tutela reale o, in via subordinata, l'accertamento della inefficacia del licenziamento stesso sino al termine della malattia contratta dalla stessa ricorrente. La Corte d'appello di Roma, per quel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2810
Data del deposito : 24 febbraio 2003

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