Sentenza 24 febbraio 2003
Massime • 1
Il giudice, nell'indagine sulla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non può rivolgere la sua attenzione, con formalistica valutazione, alla sola situazione aziendale esistente alla data del licenziamento, ma, soprattutto nei casi caratterizzati da profili di dubbia trasparenza ed interpretazione, deve estendere l'accertamento ad un arco temporale idoneo a svelare ogni eventuale predeterminazione di circostanze di fatto finalizzate ad un licenziamento effettuato al di fuori delle ipotesi consentite in caso di ristrutturazione aziendale (Nella specie, il datore di lavoro aveva licenziato una lavoratrice, adducendo quale giustificazione una crisi economica e la necessità di ristrutturare l'azienda, ma dall'istruttoria era emerso che un mese prima ed un mese dopo il licenziamento aveva assunto tre lavoratori - sia pure stipulando con uno di essi un contratto di associazione in partecipazione - affidando ad uno degli stessi mansioni riconducibili a quelle della lavoratrice licenziata; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento).
Commentario • 1
- 1. Licenziamento per crisi aziendale: il motivo non deve esistere da tempoMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 dicembre 2023
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 febbraio – 24 giugno 2015, n. 13116 Presidente Roselli – Relatore Tria Svolgimento del processo 1.— La sentenza attualmente impugnata, per quel che rileva in questa sede, respinge l'appello proposto da D.M. avverso la sentenza n. 15174/2007 del Tribunale di Roma, di rigetto del ricorso della lavoratrice, volto ad ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento intimatole in data 5 agosto 2005, con le consequenziali pronunce derivanti dalla tutela reale o, in via subordinata, l'accertamento della inefficacia del licenziamento stesso sino al termine della malattia contratta dalla stessa ricorrente. La Corte d'appello di Roma, per quel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2003, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI & BE PO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato ALEANDRO TINELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GE AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVORNO 7, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO D'ORAZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4/00 del Tribunale di RIETI, depositata il 11/02/00 R.G.N. 725/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 1997 IZ AN conveniva in giudizio davanti al Pretore di Rieti la s.r.l. MA e EL SP chiedendone la condanna alla di lei riassunzione o al risarcimento del danno pari a un minimo di due mensilità e mezza e un massimo di sei mensilità, il tutto con la maggiorazione di cui all'art. 2 della legge n. 108 del 1990. La lavoratrice a sostegno della domanda assumeva che in data 24 gennaio 1997 era stata licenziata per asserita ristrutturazione dell'azienda e, quindi per asserito giustificato motivo oggettivo. La datrice di lavoro, invece, aveva assunto nuovo personale. Con sentenza in data 6 maggio 1999 il Pretore di Rieti rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio.
Con sentenza in data 24 novembre 1999 il Tribunale di Rieti, in accoglimento dell'appello della AN, riformava la sentenza pretorile impugnata dichiarando la illegittimità del licenziamento intimatole e condannando la società datrice di lavoro alla riassunzione della lavoratrice o, in difetto, al risarcimento del danno che determinava nella complessiva somma di lire 11.755.494, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre gli accessori di legge.
Il Tribunale giustificava tale pronuncia con il fatto che l'azienda aveva licenziato la lavoratrice non già per l'asserita necessità di sopprimere il posto dalla medesima ricoperto, bensì per risparmiare sui costi di produzione mediante l'assunzione di nuovi lavoratori a costo ridotto a causa del minor costo contributivo e della retribuzione corrisposta in misura inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria.
La s.r.l. MA e EL SP ricorre per cassazione con tre motivi illustrati da memoria. Resiste IZ AN con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente si duole che il Tribunale, con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, abbia ravvisato l'illegittimità del licenziamento della AN nel fatto che esso sarebbe avvenuto non per la necessità di sopprimere il posto ricoperto dalla dipendente bensì per sostituirla con altre persone assunte in nero e, quindi, soltanto per realizzare un risparmio sulla retribuzione.
In realtà, osserva la società ricorrente, la AN era una operatrice di quarto livello che godeva di ampia autonomia operativa per la gestione dell'attività aziendale e non poteva, pertanto, essere sostituita dal SS e dalla TE, le cui mansioni erano marginali e meramente elementari e, quindi, tali da non potere sostituire le mansioni asseritamene dirigenziali che la AN aveva dichiarato di ricoprire.
Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta che il Tribunale, in violazione dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, avesse ritenuto che il licenziamento della AN fosse stato intimato pretestuosamente o per un incremento di profitti e non già per una ristrutturazione aziendale resa necessaria dalla crisi che attanagliava l'azienda.
I due dedotti motivi, in quanto logicamente connessi, vanno esaminati unitariamente.
Va, intanto, premesso che ai fini della sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento l'impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di mansioni analoghe non può essere posta direttamente o indirettamente, come onere probatorio, a carico del lavoratore nemmeno al solo fine di indicare i posti di lavoro assegnabili.
Inoltre la superfluità del lavoro del dipendente licenziato deve essere valutata entro l'ambito dell'intera azienda. Ne consegue che ai fini della legittimità del licenziamento è irrilevante la circostanza che le mansioni del lavoratore licenziato siano state ridistribuite tra gli addetti al reparto, (v, Cass. 7 luglio 1992 n. 8524). Peraltro il giudice che indaghi sulla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento non può circoscrivere la sua attenzione alla sola situazione aziendale al momento del licenziamento, ma deve estendere il suo accertamento, soprattutto in casi di dubbia trasparenza e interpretazione, a un arco temporale sufficiente a svelare ogni eventuale predeterminazione di circostanze di fatto finalizzate a una scelta di licenziamento del lavoratore al di fuori delle consentite ipotesi di licenziamento per effettiva ristrutturazione aziendale.(v. Cass. 30 gennaio 1998 n. 938). In particolare quando un licenziamento asseritamene motivato per giustificato motivo oggettivo viene ad interessare un solo lavoratore, esso più facilmente può costituire la simulazione di un licenziamento individuale illegittimo.
Alla luce di tali principi i due dedotti motivi sono infondati. Il Tribunale, infatti, con motivazione esauriente, immune da vizi logici e conforme ai dettami dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 nella interpretazione fornita da questa Corte con le pronunce e i principi di diritto sopra richiamati, ha rilevato che attraverso l'eseguito accertamento degli Ispettori del lavoro nei locali dell'azienda era risultato che la società ricorrente prima di licenziare la AN sia il mese precedente che lo stesso mese in cui, per l'asserita crisi economica, la società medesima avrebbe proceduto alla ristrutturazione aziendale licenziando la AN, aveva assunto ben tre lavoratori, di cui due con mansioni di commesse e uno, il SS, con mansioni inquadrabili in quelle della AN ma retribuito con una concordata associazione in partecipazione.
In tal modo la società ricorrente aveva operato una non legittima ridistribuzione fra più lavoratori degli incarichi che erano affidati alla lavoratrice licenziata e aveva offerto la dimostrazione dell'insussistenza della crisi aziendale e, quindi, della insussistenza del giustificato motivo oggettivo. La società ricorrente con la memoria presentata deduce che il SS non sarebbe stato assunto nel periodo immediatamente vicino a quello in cui era stato intimato il licenziamento della AN in quanto da tempo egli già lavorava alle dipendenze dell'azienda. A prescindere dal fatto che tale deduzione richiede un accertamento in fatto non devolubile al giudice della legittimità, va osservato che essa costituisce un motivo aggiunto di ricorso non consentito alla parte con la memoria presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (v. Sez. Un. 19 maggio 1997 n. 4445). Pertanto sulla base delle evidenziate risultanze probatorie correttamente il giudice di merito non ha ritenuto configurabile, nella specie, una crisi aziendale che potesse dare adito a un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
I due dedotti motivi di ricorso, perciò, sono infondati e vanno rigettati.
Va, altresì, rigettato il terzo motivo, con il quale la società ricorrente si duole della statuizione sulle spese del giudizio di gravame pretendendone la liquidazione in proprio favore, posto che le spese del giudizio non possono giammai essere liquidate in danno della parte vittoriosa nemmeno in una minima quota, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., secondo cui le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente salvo il caso della ricorrenza di giusti motivi (art. 92 secondo comma c.p.c.) per una parziale o totale loro compensazione tra le parti, (v. Cass. 3 marzo 1994 n. 2124). Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 10,00 oltre euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2003