CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 16606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16606 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Corrado Limentani, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della Sesta sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 124 del 29/01/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 08/06/2023 pronunciata nei confronti di AG NC, assolvendolo dal reato ascritto (evasione) limitatamente all’allontanamento dalla abitazione il giorno 30/07/2021 per recarsi sul luogo di lavoro e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16606 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: TI UR IA Data Udienza: 30/03/2026 2 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, AG NC proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in considerazione della mancata correlazione tra accusa e condanna ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello esteso la condanna ad episodi di asserita evasione in data diversa da quella contestata e identificabile esclusivamente nella data del 30/07/2021; in mancanza di nuove e puntuali contestazioni la Corte di appello ha assolto il ricorrente dall’episodio del 30/07/2021 ed ha esteso l’imputazione alle date del 26/07/2021 e 28/07/2021, senza che la difesa avesse effettivamente potuto interloquire sul punto, esercitando pienamente il proprio diritto di difesa. 2.2. Violazione di legge per omessa applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. ricorrendo la particolare tenuità del fatto;
la Corte di appello non aveva sul punto seguito le chiare indicazioni della sentenza rescindente, soprattutto considerato il tema oggettivamente riscontrato della presenza del ricorrente sul luogo di lavoro, piuttosto che presso la scuola guida che era stato autorizzato a frequentare;
è mancato il necessario giudizio complessivo quanto alla gravità della condotta. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
il secondo motivo di ricorso è conseguentemente assorbito. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l’ulteriore corso. 2. Dalla lettura della motivazione della sentenza (pag. 7 e segg.) emerge senza alcun dubbio come la Corte di appello abbia in sede di 3 decisione, con argomentazioni rese note alla parte appellante solo ad esito del deposito della motivazione, oggettivamente modificato il fatto oggetto di imputazione per il quale il ricorrente ha riportato condanna. Fatto diverso, sia per connotazione spazio-temporale, che modale quanto alle caratteristiche della condotta per come richiamata e ritenuta sussistente dalla Corte di appello rispetto alla originaria imputazione. La condotta oggetto di imputazione nell’ambito del presente procedimento, deve essere identificata in assenza di dubbio o ambiguità nel non essersi il ricorrente recato presso la scuola guida dalle 18 alle 19 in data 30/07/2021. 3. L’esordio della motivazione della Corte di appello, nel giustificare il proprio convincimento, dimostra la mancata correlazione con l’imputazione ascritta, l’allargamento unilateralmente disposto delle condotte valutate, sicché appare tempestiva la proposizione della relativa questione in questa sede, primo momento utile per poter evidenziare la lesione del contraddittorio patita e la condanna intervenuto per fatto diverso. La Corte afferma infatti “che la sentenza debba essere parzialmente riformata con esclusione della condotta relativa all’evasione del giorno 30/07/2021”, richiamando la sentenza della Sesta Sezione penale di questa Corte e la documentazione conseguentemente acquisita. In seguito, tenuto conto degli atti di indagine acquisiti, degli accertamenti espletati dal personale operante e del rito prescelto, la Corte di appello ha affermato che: “risulta dunque pienamente dimostrato che nei giorni di lunedì 26.7 mercoledì 28.7 e venerdì 30.7 AG – autorizzato ad allontanarsi dal luogo degli arresti per frequentare la scuola guida dalle 18 alle 19 – non vi si era recato”. Nel richiamare accertamenti ulteriori espletati quanto al luogo di lavoro ove il ricorrente veniva trovato (senza alcun chiarimento sul come si fosse giunti alla identificazione del diverso luogo la Corte di appello ha affermato che, atteso che il AG non si era recato presso la scuola guida “nemmeno il lunedì e il venerdì, nonostante avesse avvisato i CC di ciò, risulta pienamente integrato il reato di evasione con riferimento a tali specifiche assenze”. Emerge dunque la connotazione del fatto in senso difforme e diverso dal fatto oggetto di contestazione, tenuto conto della descrizione della condotta ascritta (unica e non plurima) e dalla identificazione della data di commissione del fatto (Accertato in Pieve Emanuele il 30.07.2021). 4 4. La Corte di appello nel giungere alle proprie conclusioni non ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio enunciato dalle Sez. U, n. 2477 del 06/12/1991, Paglini Rv. 189397-01 che hanno chiarito che: “la mancanza di correlazione tra fatto enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione e fatto risultato nel dibattimento deve essere rilevata dal giudice di appello sia quando tale diversità non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, sia quando la diversità del fatto risulti nel giudizio di appello. In questa ipotesi in cui il giudice di appello accerta che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa e che perciò esula dai suoi poteri di cognizione, in virtù degli artt. 477 e 519 cod. proc. pen., e in applicazione analogica dell'art. 522, primo comma, cod. proc. pen., deve annullare la sentenza di primo grado e ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza. Tale sentenza, che è meramente processuale perché non si pronuncia nè sul fatto contestato nè su quello accertato, è soggetta a ricorso per cassazione secondo la regola posta dagli artt. 111 Costituzione e 190, secondo comma, cod. proc. pen. che non distingue tra sentenze di merito e sentenze processuali”. Si è su questo tema precisato che la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, di talché, la mancata pronuncia sulla domanda, ancorché proveniente da una parte non impugnante, di accertare la correlazione tra i fatti provati e quelli oggetto di contestazione determina una nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali (Sez. 6, n. 43336 del 09/09/2016, Stizanin, Rv. 268441-01). 5. Da quanto evidenziato consegue che nel caso in cui la questione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capo d'imputazione si ponga nel giudizio d'appello, in quanto non rilevata dal primo giudice o perché emersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto, non solo a disporre la trasmissione degli atti al P.M., ma anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, al fine di evitare il suo passaggio in giudicato;
la sentenza è meramente processuale, perché non si pronuncia sul fatto contestato, nè su quello accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione (in termini Sez. 2, n. 47976 del 19/11/2004, Mastrocinque, 5 Rv. 230954-01, che ha precisato che: ”È l'espressa disposizione dell'art. 521 c. 2^ c.p.p. che impone al giudice, qualora accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, di trasmettere gli atti al P.M. perché proceda in ordine a quanto esso giudice ha accertato. Nel caso in cui la questione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capo di imputazione si ponga nel giudizio di appello, perché non rilevata dal primo giudice o perché emersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto non solo a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, onde evitare il suo passaggio in giudicato (Cass. 2^ 7.11.96 n. 9471, ud. 25.9.96, rv. 206274; Cass. S.U. 17.3.92 n. 2477, ud. 6.12.91, rv. 189397) procedura seguita nel caso in esame dalla Corte territoriale. Come hanno rilevato le S.U. nella decisione ora indicata(detta sentenza è meramente processuale perché non si pronuncia ne' sul fatto contestato ne' su quello accertato, è soggetta a ricorso per cassazione secondo la regola posta dagli artt. 111 Costituzione e 190 c. 2 c.p.p. previgente (ora art. 568 c. 2 c.p.p.) che non distingue tra sentenze di merito e sentenze processuali. In simile concreta fattispecie la trasmissione degli atti al P.M. perché proceda per fatto diverso non costituisce indebito esercizio da parte del giudice delle funzioni proprie del requirente, titolare esclusivo dell'azione penale, in quanto in ordine a quella imputazione, così ritenuta dal giudice, il P.M. può ben ritenere di non sussistere gli estremi per l'esercizio dell'azione penale e può chiedere l'archiviazione degli atti, così come avviene nelle ipotesi di formulazione coatta di imputazione a seguito di richiesta del Gip ex art. 409 c. 5^ c.p.p. (vedi al riguardo Cass. 4^ 2.4.04 n. 15615, c.c. 25.11.03, rv.227907, Cass. 1^ 24.1.96 n. 5291, c.c. 24.10.95, rv. 203420).”). In conclusione infine, quanto al caso di specie, si deve ribadire il principio di diritto secondo il quale l'accertamento della diversità del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., che comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non coincide con l'accertamento di cui all'art. 533 cod. proc. pen., in quanto solo quest'ultimo giudizio postula il pieno convincimento sulla colpevolezza, essendo prodromico ad una pronuncia di condanna (Sez. 2, n. 27826 del 20/04/2019, Stizanin, Rv. 276984-03).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per l'ulteriore corso. Così è deciso, 30/03/2026 La Cons. est. Il Presidente IA TI UR ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Corrado Limentani, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento della Sesta sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 124 del 29/01/2025, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 08/06/2023 pronunciata nei confronti di AG NC, assolvendolo dal reato ascritto (evasione) limitatamente all’allontanamento dalla abitazione il giorno 30/07/2021 per recarsi sul luogo di lavoro e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16606 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: TI UR IA Data Udienza: 30/03/2026 2 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, AG NC proponendo motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in considerazione della mancata correlazione tra accusa e condanna ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello esteso la condanna ad episodi di asserita evasione in data diversa da quella contestata e identificabile esclusivamente nella data del 30/07/2021; in mancanza di nuove e puntuali contestazioni la Corte di appello ha assolto il ricorrente dall’episodio del 30/07/2021 ed ha esteso l’imputazione alle date del 26/07/2021 e 28/07/2021, senza che la difesa avesse effettivamente potuto interloquire sul punto, esercitando pienamente il proprio diritto di difesa. 2.2. Violazione di legge per omessa applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. ricorrendo la particolare tenuità del fatto;
la Corte di appello non aveva sul punto seguito le chiare indicazioni della sentenza rescindente, soprattutto considerato il tema oggettivamente riscontrato della presenza del ricorrente sul luogo di lavoro, piuttosto che presso la scuola guida che era stato autorizzato a frequentare;
è mancato il necessario giudizio complessivo quanto alla gravità della condotta. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
il secondo motivo di ricorso è conseguentemente assorbito. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per l’ulteriore corso. 2. Dalla lettura della motivazione della sentenza (pag. 7 e segg.) emerge senza alcun dubbio come la Corte di appello abbia in sede di 3 decisione, con argomentazioni rese note alla parte appellante solo ad esito del deposito della motivazione, oggettivamente modificato il fatto oggetto di imputazione per il quale il ricorrente ha riportato condanna. Fatto diverso, sia per connotazione spazio-temporale, che modale quanto alle caratteristiche della condotta per come richiamata e ritenuta sussistente dalla Corte di appello rispetto alla originaria imputazione. La condotta oggetto di imputazione nell’ambito del presente procedimento, deve essere identificata in assenza di dubbio o ambiguità nel non essersi il ricorrente recato presso la scuola guida dalle 18 alle 19 in data 30/07/2021. 3. L’esordio della motivazione della Corte di appello, nel giustificare il proprio convincimento, dimostra la mancata correlazione con l’imputazione ascritta, l’allargamento unilateralmente disposto delle condotte valutate, sicché appare tempestiva la proposizione della relativa questione in questa sede, primo momento utile per poter evidenziare la lesione del contraddittorio patita e la condanna intervenuto per fatto diverso. La Corte afferma infatti “che la sentenza debba essere parzialmente riformata con esclusione della condotta relativa all’evasione del giorno 30/07/2021”, richiamando la sentenza della Sesta Sezione penale di questa Corte e la documentazione conseguentemente acquisita. In seguito, tenuto conto degli atti di indagine acquisiti, degli accertamenti espletati dal personale operante e del rito prescelto, la Corte di appello ha affermato che: “risulta dunque pienamente dimostrato che nei giorni di lunedì 26.7 mercoledì 28.7 e venerdì 30.7 AG – autorizzato ad allontanarsi dal luogo degli arresti per frequentare la scuola guida dalle 18 alle 19 – non vi si era recato”. Nel richiamare accertamenti ulteriori espletati quanto al luogo di lavoro ove il ricorrente veniva trovato (senza alcun chiarimento sul come si fosse giunti alla identificazione del diverso luogo la Corte di appello ha affermato che, atteso che il AG non si era recato presso la scuola guida “nemmeno il lunedì e il venerdì, nonostante avesse avvisato i CC di ciò, risulta pienamente integrato il reato di evasione con riferimento a tali specifiche assenze”. Emerge dunque la connotazione del fatto in senso difforme e diverso dal fatto oggetto di contestazione, tenuto conto della descrizione della condotta ascritta (unica e non plurima) e dalla identificazione della data di commissione del fatto (Accertato in Pieve Emanuele il 30.07.2021). 4 4. La Corte di appello nel giungere alle proprie conclusioni non ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio enunciato dalle Sez. U, n. 2477 del 06/12/1991, Paglini Rv. 189397-01 che hanno chiarito che: “la mancanza di correlazione tra fatto enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione e fatto risultato nel dibattimento deve essere rilevata dal giudice di appello sia quando tale diversità non sia stata rilevata dal giudice di primo grado, sia quando la diversità del fatto risulti nel giudizio di appello. In questa ipotesi in cui il giudice di appello accerta che la regiudicanda è diversa da quella dedotta in accusa e che perciò esula dai suoi poteri di cognizione, in virtù degli artt. 477 e 519 cod. proc. pen., e in applicazione analogica dell'art. 522, primo comma, cod. proc. pen., deve annullare la sentenza di primo grado e ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero con sentenza. Tale sentenza, che è meramente processuale perché non si pronuncia nè sul fatto contestato nè su quello accertato, è soggetta a ricorso per cassazione secondo la regola posta dagli artt. 111 Costituzione e 190, secondo comma, cod. proc. pen. che non distingue tra sentenze di merito e sentenze processuali”. Si è su questo tema precisato che la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato può essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello ogni qual volta è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, di talché, la mancata pronuncia sulla domanda, ancorché proveniente da una parte non impugnante, di accertare la correlazione tra i fatti provati e quelli oggetto di contestazione determina una nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali (Sez. 6, n. 43336 del 09/09/2016, Stizanin, Rv. 268441-01). 5. Da quanto evidenziato consegue che nel caso in cui la questione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capo d'imputazione si ponga nel giudizio d'appello, in quanto non rilevata dal primo giudice o perché emersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto, non solo a disporre la trasmissione degli atti al P.M., ma anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, al fine di evitare il suo passaggio in giudicato;
la sentenza è meramente processuale, perché non si pronuncia sul fatto contestato, nè su quello accertato, ed è soggetta a ricorso per cassazione (in termini Sez. 2, n. 47976 del 19/11/2004, Mastrocinque, 5 Rv. 230954-01, che ha precisato che: ”È l'espressa disposizione dell'art. 521 c. 2^ c.p.p. che impone al giudice, qualora accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, di trasmettere gli atti al P.M. perché proceda in ordine a quanto esso giudice ha accertato. Nel caso in cui la questione della diversità del fatto rispetto a quello enunciato nel capo di imputazione si ponga nel giudizio di appello, perché non rilevata dal primo giudice o perché emersa solo in secondo grado, il giudice è tenuto non solo a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ma anche a pronunciare sentenza con la quale dichiara la nullità della decisione di primo grado, onde evitare il suo passaggio in giudicato (Cass. 2^ 7.11.96 n. 9471, ud. 25.9.96, rv. 206274; Cass. S.U. 17.3.92 n. 2477, ud. 6.12.91, rv. 189397) procedura seguita nel caso in esame dalla Corte territoriale. Come hanno rilevato le S.U. nella decisione ora indicata(detta sentenza è meramente processuale perché non si pronuncia ne' sul fatto contestato ne' su quello accertato, è soggetta a ricorso per cassazione secondo la regola posta dagli artt. 111 Costituzione e 190 c. 2 c.p.p. previgente (ora art. 568 c. 2 c.p.p.) che non distingue tra sentenze di merito e sentenze processuali. In simile concreta fattispecie la trasmissione degli atti al P.M. perché proceda per fatto diverso non costituisce indebito esercizio da parte del giudice delle funzioni proprie del requirente, titolare esclusivo dell'azione penale, in quanto in ordine a quella imputazione, così ritenuta dal giudice, il P.M. può ben ritenere di non sussistere gli estremi per l'esercizio dell'azione penale e può chiedere l'archiviazione degli atti, così come avviene nelle ipotesi di formulazione coatta di imputazione a seguito di richiesta del Gip ex art. 409 c. 5^ c.p.p. (vedi al riguardo Cass. 4^ 2.4.04 n. 15615, c.c. 25.11.03, rv.227907, Cass. 1^ 24.1.96 n. 5291, c.c. 24.10.95, rv. 203420).”). In conclusione infine, quanto al caso di specie, si deve ribadire il principio di diritto secondo il quale l'accertamento della diversità del fatto ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., che comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non coincide con l'accertamento di cui all'art. 533 cod. proc. pen., in quanto solo quest'ultimo giudizio postula il pieno convincimento sulla colpevolezza, essendo prodromico ad una pronuncia di condanna (Sez. 2, n. 27826 del 20/04/2019, Stizanin, Rv. 276984-03).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per l'ulteriore corso. Così è deciso, 30/03/2026 La Cons. est. Il Presidente IA TI UR ANGELO CAPUTO