Articolo 21 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 20Articolo 22
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21 aprile 1942
Art. 21. Onorari e diritti dovuti ai non iscritti

nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti.

Gli onorari ed i diritti sono ridotti di un terzo per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai pretori ed ai giudici conciliatori.


Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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