Art. 21. Onorari e diritti dovuti ai non iscritti
nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti.
Gli onorari ed i diritti sono ridotti di un terzo per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai pretori ed ai giudici conciliatori.
nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti.
Gli onorari ed i diritti sono ridotti di un terzo per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai pretori ed ai giudici conciliatori.