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30 novembre 2024
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25 gennaio 2025
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Art. 97-ter
(Modalita' di accertamento della fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalita' di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice).
1. Quando svolge l'accertamento della fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalita' di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della societa' incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilita', l'operativita' e la funzionalita' dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualita' della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
2. La polizia giudiziaria trasmette ((,)) senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorita' giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalita' di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche piu' gravi.
(Modalita' di accertamento della fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalita' di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice).
1. Quando svolge l'accertamento della fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalita' di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della societa' incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilita', l'operativita' e la funzionalita' dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualita' della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
2. La polizia giudiziaria trasmette ((,)) senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorita' giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalita' di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche piu' gravi.
Commentari • 20
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 6 giugno 2025, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Benevento, con la quale era stata applicata nei confronti di G. S. la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa senza applicazione dei dispositivi elettronici di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 3238Provvedimento: In caso di diffusione del presente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE omettere le generalità e QUINTA SEZIONE PENALE gli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggi a norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 3238/2026 196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da OS AT - Presidente - Sent. n. sez. 1736/2025 IN NT CC - 12/11/2025 FE RI ER - Relatore - R.G.N. 30713/2025 NO NE NN RI IA EL ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI IO NN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/08/2025 …Leggi di più...
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- art. 282 cod. proc. pen.·
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- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 97-ter disp. att. cod. proc. pen.·
- art. 310 cod. proc. pen.·
- art. 275-bis cod. proc. pen.·
- art. 27 Cost.·
- art. 3 Cost.·
- art. 8 comma 4 D.L. 11/2009