Sentenza 7 aprile 1998
Massime • 1
L'assenza del difensore, determinata dalla sua adesione ad un'astensione dalle udienze proclamata dall'ordine professionale di appartenenza, deve ritenersi alla stregua di un impedimento a comparire espressamente previsto come causa di rinvio, valutabile dal giudice, nella sola ipotesi della sua ricorrenza nel dibattimento; nella diversa ipotesi in cui il giudice debba provvedere in camera di consiglio essa è invece irrilevante, giacché l'art. 127 cod. proc. pen. contempla la nullità del procedimento per la mancata comparizione del difensore dell'imputato solamente in quanto sia conseguente alla mancata notificazione dell'avviso della data dell'udienza ovvero, se comparso, non venga sentito. (Conf. sez. un. 8 aprile 1998, n. 3, Cerroni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/1998, n. 6239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6239 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Aldo SAULINO Presidente del 7.04.1998
1. Dott. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe SICA Consigliere N. 735
3. Dott. Alfonso AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere N. 37758/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: RO ET, nato a [...] l'1\7\1949. Avverso la sentenza in data 10\7\97 della Corte di Appello di MILANO. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. G. Iadecola che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore avv. C. Cicorella
RITENUTO IN FATTO.
Con sentenza in data 2\2\1995, il Pretore di Busto Arsizio, condannava RO ET, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione per il reato di cui agli artt. 477 e 482 C.P., per avere falsificato l'attestazione concernente i permessi sindacali già usufruiti, contenuta nella richiesta di permesso indirizzata in data 16\1\1993 al Pretore di Gallarate, ove prestava servizio come collaboratore di cancelleria.
Su appello del P.M. e dell'imputato, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione pretorile, accogliendo l'appello del P.M., rideterminava la pena in mesi due di reclusione e ne disponeva la sostituzione, ex art. 53, legge 689\81, con la pena pecuniaria corrispondente di lire 1.500.000
di multa, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, prospettando svariati motivi di annullamento.
Con il primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 127.3.4, 443 e 599 cpp., in quanto, procedendosi con il rito abbreviato, il difensore aveva inoltrato richiesta di rinvio per l'astensione dalle udienze disposta dall'Unione delle Camere Penali. In subordine, solleva eccezione di legittimità costituzionale delle suddette norme per violazione del diritto di difesa. Con il secondo motivo, contesta il difetto dei requisiti dell'atto falsificato per essere considerato atto pubblico, come ricompreso nella disposizione di cui all'art. 477 C.P. e omessa motivazione sullo specifico punto.
Nella specie, infatti, la disciplina dei permessi sindacali vigente all'epoca dei fatti, comportava solamente l'onere della comunicazione e la relativa dichiarazione non poteva essere considerata una certificazione, essendo atto di un privato (associazione sindacale), nell'esercizio di attività privatistica.
Con un terzo motivo, il ricorrente deduce omessa motivazione con riferimento al fatto che la firma era apposta alla richiesta di permesso e non all'attestazione relativa ai permessi già domandati ed autorizzati. La Corte di merito, invece, si era limitata ad affermare che la sottoscrizione si estendeva all'intero contenuto del documento e, pertanto, anche all'attestazione.
Lamenta, altresì, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'affermata sussistenza di prova della riferibilità del falso all'imputato. Infatti, si era tenuto conto soltanto della deposizione del ER, non era stato effettuato alcun accertamento peritale, e poi, dalla sede sindacale era stata trasmessa la richiesta di permesso a mezzo fax;
inoltre, egli era delegato alla firma, per cui non aveva alcuna necessità di ricorrere ad un illecito.
Infine, il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art 477 C.P. con riferimento al difetto dell'elemento materiale del reato, mancando il documento originale recante la sottoscrizione falsa, essendo stato trasmesso dal sindacato solo un facsimile dell'atto. CONSIDERATO IN DIRITTO.
Va preliminarmente esaminata e rigettata l'eccezione processuale svolta dal ricorrente.
Secondo la Corte di Appello di Milano, che ha proceduto all'esame dell'impugnazione in camera di consiglio, "in assenza dell'imputato e del difensore, la cui comunicazione di adesione all'astensione dalle udienze per oggi, indetta dal relativo Consiglio dell'Ordine professionale non induce elementi ostativi in proposito, posto che nel procedimento in camera di consiglio, la presenza del difensore è meramente eventuale".
Si osserva.
Ai sensi dell'articolo 127.1 cpp., il difensore è uno dei soggetti legittimati a ricevere l'avviso, nel termine prescritto, della data dell'udienza in camera di consiglio ed ha diritto ad essere sentito se compare (3^ comma). Trattasi di disposizioni la cui inosservanza produce gli effetti di nullità di cui al 4^ comma dell'art. 127 cpp.. Pacificamente, la giurisprudenza di questa Corte, ritiene che l'assenza del difensore, determinata dalla sua adesione ad una astensione dalle udienze, proclamata dall'Ordine professionale di appartenenza, deve ritenersi alla stregua di un impedimento a comparire che il giudice deve esaminare e valutare al fine di accertare l'opportunità di un rinvio dell'udienza. Trattasi, però, di disposizione espressamente prevista come causa di rinvio, valutabile dal giudice, nella sola ipotesi della sua ricorrenza nel dibattimento (art. 486.3.5 cpp.). Quando, invece, come nella specie, essa si verifichi nella diversa ipotesi in cui il giudice debba provvedere in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127 cpp., l'assenza del difensore, anche se determinata da legittimo impedimento, si presenta irrilevante. Infatti, l'art. 127 cpp. contempla la nullità del procedimento per la mancata comparizione del difensore dell'imputato, solamente in quanto sia conseguente alla mancata notificazione dell'avviso della data dell'udienza ovvero, se comparso, non venga sentito, non potendosi dichiarare la nullità al di fuori dei casi previsti dalla legge.
In subordine, il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 127.3.4 cpp, 433 e 599 u.c., laddove non prevedono la necessità della difesa tecnica per il giudizio di appello avverso decisione conseguita con il rito abbreviato. La questione è manifestamente infondata e l'eccezione va respinta. Invero, come ha già affermato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 175 del 27-31 maggio 1996, dichiarando non fondata l'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 420.3 cpp., l'effettività del diritto di difesa non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento o in ogni fase processuale, mentre la diversità di forme e dei contenuti costituisce legittima espressione della discrezionalità legislativa.
Nel merito, il ricorso risulta fondato.
Il RO è stato dichiarato responsabile della falsificazione dell'attestazione concernente i permessi sindacali già usufruiti, contenuta nella richiesta di permesso, indirizzata in data 16\1\1993 al Pretore Dirigente la Pretura di Gallarate, ove l'imputato prestava servizio quale collaboratore di cancelleria.
Secondo la Corte di merito, l'attestazione dattiloscritta "Nel mese di gennaio non sono stati richiesti permessi sindacali", aveva natura di certificazione amministrativa, concretizzando essa una dichiarazione di scienza dell'organo sindacale che l'aveva rilasciata, basata sulla preventiva verifica che il RO non aveva goduto di altri analoghi permessi nel mese oggetto della richiesta. Tale richiesta era sicuramente ascrivibile all'imputato, per cui doveva ritenersi che essa si riferisse all'intero contenuto del documento e, quindi, anche all'attestazione di cui sopra, apparentemente risalente a FA ER, segretario generale della Federazione della Funzione Pubblica, il quale aveva, invece, disconosciuto la sottoscrizione.
Con i motivi di appello, l'imputato aveva censurato la sentenza pretorile sotto un duplice aspetto.
Da un lato, aveva sostenuto che erroneamente era stato ritenuto che, alla richiesta di permesso sindacale, dovesse essere allegata anche l'attestazione relativa ai permessi eventualmente già domandati a autorizzati, in quanto la normativa vigente prevedeva solamente che la fruizione di permessi sindacali retribuiti fosse subordinata esclusivamente alla tempestiva comunicazione.
Dall'altro, che, erroneamente i giudici avevano ritenuto che l'attestazione costituisse una certificazione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 477 C.P., in quanto non, proveniva da un pubblico ufficiale, ma dal segretario di una associazione sindacale non riconosciuta e, come tale, da un privato cittadino nello svolgimento di una attività privata.
Su tali punti, la sentenza impugnata ha omesso ogni esame e non ha fornito alcuna motivazione idonea a superare le censure mosse, impedendo, in tal modo, a questa Corte di legittimità di riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sugli stessi e di verificare l'eventuale adeguatezza delle argomentazioni utilizzate per la decisione.
L'accoglimento, comporta l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1998