CASS
Sentenza 28 settembre 2023
Sentenza 28 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2023, n. 39494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39494 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore SU CO, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio, con declaratoria di prescrizione del reato, stante l'accoglibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39494 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 07 aprile 2022 la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 13 novembre 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ritenuta la continuazione tra il reato contestato e quelli di cui alla sentenza emessa in data 11 aprile 2014 dal Tribunale di Bari, ha condannato SE AS alla pena di quattro mesi di reclusione, quale aumento sulla pena di un anno e quattro mesi di reclusione irrogata con detta sentenza, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, commesso in data 12 novembre 2014 violando il divieto di detenere telefoni cellulari a lui imposto con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con il decreto n. 92/2013 del 25 gennaio 2012. Il G.u.p. del Tribunale di Bari aveva condannato il AS alla pena di mesi otto di reclusione per l'indicata violazione, e l'imputato aveva proposto appello solo chiedendo la concessione delle attenuanti generiche. In udienza ha però prodotto la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bari in data 11 aprile 2014, divenuta irrevocabile in data 10 luglio 2015, chiedendo il riconoscimento della continuazione tra i vari reati, e la Corte di appello di Bari ha accolto tale richiesta, irrogando la pena sopra indicata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso SE AS, per mezzo del proprio difensore avv. Cecilia D'Alessandro, articolando un unico motivo, con il quale censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, e la erronea applicazione della legge in relazione all'art. 81 cod.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. La sentenza è viziata perché la Corte di appello, pur riconoscendo il vincolo della continuazione, ha operato un aumento di pena eccessivo rispetto al disvalore del fatto, e non ne ha giustificato in alcun modo l'entità, omettendo anche di tenere conto del motivo di appello relativo alla concessione delle attenuanti generiche. Nel quantificare l'aumento per la continuazione, e nel valutare la concedibilità delle attenuanti generiche, i giudici avrebbero dovuto tenere conto della scelta di definire il processo con il rito abbreviato, dell'epoca ormai lontana del fatto giudicato e di quelli ai quali esso veniva riunito, nonché dei precedenti penali dell'imputato, e la natura ed entità della violazione commessa. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza ovvero la declaratoria di estinzione per prescrizione, qualora sopravvenuta, non avendo il giudice di primo grado ritenuto la recidiva reiterata contestata. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, per essere il reato prescritto., stante la fondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quanto alla carenza di motivazione della sentenza in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. 2. Nell'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado l'imputato aveva esplicitamente richiesto la concessione delle attenuanti generiche, quale unico motivo di impugnazione, giustificando tale richiesta con la buona condotta processuale, le condizioni personali e familiari, la modesta gravità del reato commesso. La Corte di appello, pur menzionando detta richiesta quale motivo di impugnazione, ha del tutto omesso di esaminarla, e non l'ha accolta, non avendo concesso le attenuanti generiche, senza fornire alcuna motivazione. Essa ha accolto la diversa richiesta dell'imputato, formulata in udienza, di ritenere il reato unito in continuazione con i delitti giudicati con una precedente sentenza, ma questa nuova richiesta non escludeva il motivo di appello, a cui l'imputato non risulta avere rinunciato. Il diniego in merito alla concessione del beneficio richiesto avrebbe dovuto, quindi, essere in ogni caso motivato. Non sussiste, invece, una carenza motivazionale in merito al quantum dell'aumento stabilito per il reato, unito in continuazione con quelli di cui alla precedente condanna, avendo la Corte di appello dichiarato di stimare «congruo» l'aumento stabilito, dimostrando così di avere effettuato la necessaria valutazione e motivando, sia pure sommariamente, la decisione di irrogare la pena in quella specifica misura. 3. Il ricorso proposto deve pertanto essere accolto, essendo fondato quanto alla lamentata carenza motivazionale in merito alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La sua non inammissibilità, però, comporta l'ulteriore decorso del termine di prescrizione sino alla data odierna, facendo maturare tale causa di estinzione. Il termine di prescrizione del reato contestato è pari a sette anni e sei mesi, non essendo stata ritenuta la recidiva reiterata contestata, ed ha iniziato a decorrere il 12 novembre 2014. Ad esso devono aggiungersi vari periodi di sospensione, dal 21 settembre 2021 al 15 febbraio 2022, per totali 147 giorni: la prescrizione è pertanto maturata alla data del 09 ottobre 2022 3 A L'art. 129 cod.proc.pen. impone l'immediata declaratoria dell'estinzione del reato, in ogni stato e grado del processo. Il reato deve perciò essere dichiarato estinto, per la sopravvenuta prescrizione, e la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 05 luglio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore SU CO, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio, con declaratoria di prescrizione del reato, stante l'accoglibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 39494 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 07 aprile 2022 la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 13 novembre 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ritenuta la continuazione tra il reato contestato e quelli di cui alla sentenza emessa in data 11 aprile 2014 dal Tribunale di Bari, ha condannato SE AS alla pena di quattro mesi di reclusione, quale aumento sulla pena di un anno e quattro mesi di reclusione irrogata con detta sentenza, per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, commesso in data 12 novembre 2014 violando il divieto di detenere telefoni cellulari a lui imposto con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata con il decreto n. 92/2013 del 25 gennaio 2012. Il G.u.p. del Tribunale di Bari aveva condannato il AS alla pena di mesi otto di reclusione per l'indicata violazione, e l'imputato aveva proposto appello solo chiedendo la concessione delle attenuanti generiche. In udienza ha però prodotto la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bari in data 11 aprile 2014, divenuta irrevocabile in data 10 luglio 2015, chiedendo il riconoscimento della continuazione tra i vari reati, e la Corte di appello di Bari ha accolto tale richiesta, irrogando la pena sopra indicata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso SE AS, per mezzo del proprio difensore avv. Cecilia D'Alessandro, articolando un unico motivo, con il quale censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, e la erronea applicazione della legge in relazione all'art. 81 cod.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. La sentenza è viziata perché la Corte di appello, pur riconoscendo il vincolo della continuazione, ha operato un aumento di pena eccessivo rispetto al disvalore del fatto, e non ne ha giustificato in alcun modo l'entità, omettendo anche di tenere conto del motivo di appello relativo alla concessione delle attenuanti generiche. Nel quantificare l'aumento per la continuazione, e nel valutare la concedibilità delle attenuanti generiche, i giudici avrebbero dovuto tenere conto della scelta di definire il processo con il rito abbreviato, dell'epoca ormai lontana del fatto giudicato e di quelli ai quali esso veniva riunito, nonché dei precedenti penali dell'imputato, e la natura ed entità della violazione commessa. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza ovvero la declaratoria di estinzione per prescrizione, qualora sopravvenuta, non avendo il giudice di primo grado ritenuto la recidiva reiterata contestata. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, per essere il reato prescritto., stante la fondatezza del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quanto alla carenza di motivazione della sentenza in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. 2. Nell'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado l'imputato aveva esplicitamente richiesto la concessione delle attenuanti generiche, quale unico motivo di impugnazione, giustificando tale richiesta con la buona condotta processuale, le condizioni personali e familiari, la modesta gravità del reato commesso. La Corte di appello, pur menzionando detta richiesta quale motivo di impugnazione, ha del tutto omesso di esaminarla, e non l'ha accolta, non avendo concesso le attenuanti generiche, senza fornire alcuna motivazione. Essa ha accolto la diversa richiesta dell'imputato, formulata in udienza, di ritenere il reato unito in continuazione con i delitti giudicati con una precedente sentenza, ma questa nuova richiesta non escludeva il motivo di appello, a cui l'imputato non risulta avere rinunciato. Il diniego in merito alla concessione del beneficio richiesto avrebbe dovuto, quindi, essere in ogni caso motivato. Non sussiste, invece, una carenza motivazionale in merito al quantum dell'aumento stabilito per il reato, unito in continuazione con quelli di cui alla precedente condanna, avendo la Corte di appello dichiarato di stimare «congruo» l'aumento stabilito, dimostrando così di avere effettuato la necessaria valutazione e motivando, sia pure sommariamente, la decisione di irrogare la pena in quella specifica misura. 3. Il ricorso proposto deve pertanto essere accolto, essendo fondato quanto alla lamentata carenza motivazionale in merito alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La sua non inammissibilità, però, comporta l'ulteriore decorso del termine di prescrizione sino alla data odierna, facendo maturare tale causa di estinzione. Il termine di prescrizione del reato contestato è pari a sette anni e sei mesi, non essendo stata ritenuta la recidiva reiterata contestata, ed ha iniziato a decorrere il 12 novembre 2014. Ad esso devono aggiungersi vari periodi di sospensione, dal 21 settembre 2021 al 15 febbraio 2022, per totali 147 giorni: la prescrizione è pertanto maturata alla data del 09 ottobre 2022 3 A L'art. 129 cod.proc.pen. impone l'immediata declaratoria dell'estinzione del reato, in ogni stato e grado del processo. Il reato deve perciò essere dichiarato estinto, per la sopravvenuta prescrizione, e la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 05 luglio 2023 Il Consigliere estensore