Sentenza 6 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6431 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
06 43 1 /02 Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. n. 16821/2000 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 18383 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 12 febbraio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AL WA, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Buzzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Romagna n. 14, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO-SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ozzola, presso il cui 673 studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n. 172, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 16352/99del 10 settembre 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 28602/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Massimo Ozzola;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per "l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso". сти SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Roma TE TA conveniva in giudizio le "Ferrovie dello Stato-società di trasporti e servizi per azioni" esponendo di essere dipendente della società convenuta e di avere prestato frequentemente attività lavorativa nei giorni destinati al riposo settimanale negli anni 1988/1990 senza fruire dei riposi compensativi e di avere percepito, a compenso delle cennate prestazioni, importi ragguagliati allo straordinario feriale diurno;
asseriva che, con riferimento alle fonti regolatrici del rapporto di da lavoro, le giornate destinate al riposo settimanale erano considerare 2 comunque "festive" e richiedeva, quindi, che la convenuta fosse condannata al pagamento delle differenze retributive relative alla maggiorazione dovuta per il lavoro così prestato oltre l'orario settimanale contrattuale e previsto per le giornate festive. Si costituiva in giudizio la società convenuta che impugnava la domanda attorea e ne chiedeva l'integrale rigetto. -suL'adito Giudice del Lavoro accoglieva la domanda, ma impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Roma (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta(va) la domanda proposta WW da TA TE e compensa(va) tra le parti le spese del doppio grado del giudizio>>. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) l'art. 4 del d.P.R. n. 1372/71 non prevede che il riposo settimanale debba avere una durata di due giorni (solari), ma solo che esso debba avere una "durata non inferiore a 48 ore", il che significa che tra la fine dell'ultimo turno di lavoro settimanale e l'inizio del turno della settimana successiva deve trascorrere un lasso di tempo non inferiore alle 48 ore, comunque calcolate, e quindi anche ricadenti a cavallo di due giornate solari, con l'inclusione, di regola, di una (sola) intera giornata solare (per es., dalle ore 12 del venerdì alla medesima ora del lunedì successivo)>>; b) stabilito che il riposo 3 settimanale cade di regola "al sesto giorno" e che non tutte le prestazioni rese nel sesto giorno possono considerarsi rese in un periodo di tempo destinato al riposo settimanale (possono considerarsi tali, infatti, solo quelle che ricadono nel periodo di 48 ore destinato al riposo settimanale), era onere del ricorrente individuare ed indicare con precisione tutti gli elementi idonei ad identificare le occasioni in cui egli era stato asseritamente chiamato a rendere prestazioni lavorative nel periodo dedicato al riposo settimanale>>; c) inoltre la pretesa è comunque infondata per quanto riguarda il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. 1990/1992 [poiché] l'art. 50 di detto contratto collettivo, pur continuando a fare riferimento al d.P.R. n. 1372/71 e al d.P.R. n. 374/83 per quanto riguarda i criteri che disciplinano l'articolazione dell'orario di lavoro, stabilisce al secondo comma che “l'orario normale di lavoro settimanale sarà ripartito di norma su 5 o 6 giorni secondo le esigenze tecnico-produttive d'intesa con le organizzazioni sindacali”>>. 限 Per la cassazione di tale sentenza TE TA propone ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato-società di trasporti e servizi", che ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo il ricorrente denunziando “omessa, I insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti" - addebita al Tribunale di Roma di avere travisato la prospettazione della materia del contendere non affrontando il thema decidendum, ma (sorprendente- mente) affermando che in base al disposto dell'art. 1 del d.P.R. n. 1372/1971 non sarebbe previsto un riposo settimanale di due giorni, bensì al sesto giorno maturerebbe il diritto al riposo di 48 ore che ingloberebbe il riposo giornaliero>> e di avere contraddittoriamente motivato in quanto dopo aver affermato che il d.P.R. n. 1372/1971 contempla un solo giorno di riposo settimanale, finisce per ammettere che il riposo cade al sesto giorno e che l'articolazione della settimana lavorativa può contemplare indifferentemente sia cinque che sei giornate lavorative>>. Con il secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 1 del d.P.R. n. 1372/1971" poichè il Tribunale ha errato nel ritenere che per tutto il personale il riposo settimanale sia comprensivo di quello giornaliero, invocando il primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 1372/1971 (che invece, letteralmente stabilisce il contrario) e invocando altresì l'art. 9 del d.P.R. cit. e l'art. 9 del d.P.R. 5 n. 374/1983 che dettano disposizioni per una specifica categoria di personale cui non appartiene il TA>>. Con il terzo motivo il ricorrente denunziando "omessa, - insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 1362 e segg. cod. civ. con riferimento all'art. 50 del c.c.n.l. 1990/92" - addebita al Tribunale di Roma di avere omesso di rilevare che l'art. 50 del c.c.n.l. non aveva in alcun modo innovato alla precedente disciplina, avendo sancito la persistente validità delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 1372/1971 ***[sicché] 218 appariva contraddittorio il rinvio ai principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla settimana "corta", considerato che tali principi erano da considerarsi residuali ed invocabili solo in difetto di una specifica disciplina legislativa o convenzionale>>. II. Il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente ha, come dinanzi evidenziato, censurato la sentenza del Tribunale di Roma sostanzialmente per travisamento nella prospettazione dei fatti e per vizio di motivazione - si appalesa inammissibile. Infatti, per quanto concerne la prima tipologia di censure, la denuncia di un travisamento di fatto costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione, ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di 6 legittimità (cfr. Cass. n. 2932/1999, Cass. n. 1195/2000). In particolare, il denunciato "travisamento", risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile esclusivamente mediante, appunto, il ricorso per revocazione. Comunque, anche a voler ritenere la denuncia di "travisamento del fatto” proposta dal ricorrente attinente a censure alla motivazione della sentenza impugnata, il motivo in esame si connota sempre per la sua sostanziale inammissibilità in quanto il vizio di contraddittoria o carente motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più 7 idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Al riguardo si deve, nella specie, prioritariamente precisare che l'originaria richiesta giudiziale del ricorrente (di pagamento delle ore lavorative prestate nel giorno destinato al riposo settimanale di turno alla stregua del compenso previsto per il lavoro straordinario "festivo" e non, come effettuato dalla società datrice di lavoro, quale compenso per il lavoro straordinario “feriale") presupponeva l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni “di lavoro” e due giorni "di riposo" con l'impossibilità di distinguere, all'interno del Mi riposo settimanale di turno, fra sesto e settimo giorno di riposo e che il cennato presupposto è stato motivatamente ritenuto inesistente sulla base che la prestazione resa nel sesto giorno non può comunque essere assimilata e, quindi, sussisteva la possibilità di una legittima "distinzione" - a quella resa nel giorno di riposo settimanale di turno (cd. settimo giorno), in quanto l'art. 4 del d.P.R. n. 1372/1970 non prevede che il riposo debba avere una durata di due giorni "solari” ma solo una durata non inferiore a quarantotto ore>> e, quindi, sancisce che il periodo di riposo deve interessare un lasso di tempo non inferiore alle quarantotto ore (comunque calcolate) e, di conseguenza, anche ricadente "a cavallo" di due giornate solari con l'inclusione 8 eventuale (non di due, ma) di una intera giornata solare (ad esempio, dalle ore dodici del sabato alla medesima ora del lunedi successivo). Nel pervenire alla cennata conclusione il Giudice di appello si è riportato esattamente al contenuto delle norme applicabili in materia - evidenziando che, nell'individuazione del riposo settimanale, occorreva riferirsi, più che alla "giornata solare", alle "ore lavorative", poichè non sempre le “quarantotto ore" di riposo settimanale valevano ad individuare due "piene giornate solari” di riposo - ed ha motivato congruamente e correttamente tale decisum. Non esiste, pertanto, il denunziato vizio di motivazione in quanto il Giudice di appello è addivenuto con idonea e completa motivazione alla decisione inammissibilmente impugnata dal ricorrente. Pervero - a conferma dell'inammissibilità delle doglianze proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha 9 indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente -quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) conclusivamente - a convalida della correttezza della motivazione alla base della decisione impugnata e non intaccata dalle argomentazioni -non sono proponibili in sede di legittimità difensive del ricorrente censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti - come sicuramente emerge dalla sentenza del Tribunale di Roma - che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti (Cass. n. 12749/1993). 10 III . Il secondo motivo di ricorso ->con cui il ricorrente ha addebitato 3 al Tribunale di Roma la violazione del d.P.R. n. 1372/1971, si appalesa infondato in quanto -a parte che, come questa Corte ha ritenuto, l'art. 36 Cost. e l'art. 2109 cod. civ. impongono di considerare festivo un solo giorno nell'arco di una settimana anche quando l'orario lavorativo sia distribuito su cinque giorni (Cass. n. 1904/2001) - le particolari disposizioni di legge del settore [da individuarsi esattamente nella legge n. 591/1969 (recante norme per la riduzione dell'orario di lavoro W! del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), nel citato d.P.R. 1372/1971 (siccome attuativo della cennata legge e, specif., negli artt. 4 e 6 nel testo modificato dalla legge n. 77/1974), nel d.P.R. n. 1118/1977 (e, specif., nell'art. 2 sulla nuova disciplina delle prestazioni straordinarie di detto personale) e nel d.P.R. n. 374/1983 (recante la sostituzione del "capo II" del cit. d.P.R. n. 1372/1971)] esprimono sufficientemente ed univocamente l'intento di attribuire ai lavoratori un (solo) giorno di “riposo settimanale” e di voler distinguere da esso i giorni di riposo "compensativo", accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi rese settimanalmente per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate lavorative dell'orario di lavoro settimanale (pari a 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera a causa 11 dell'organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore (per un totale di 40 ore alla settimana). Al riguardo questa Corte ha di recente statuito che, nel contesto lavorativo considerato, i giorni di "riposo compensativo" in questione non costituiscono "giorni festivi", né comunque possono intendersi come un tempo di riposo assimilabile al "giorno di riposo settimanale", ma corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia ricomprese nella durata complessiva della prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, in quanto le ore di cui essi si compongono sarebbero di lavoro "ordinario", ma diventano di riposo, perchè già lavorate nei giorni precedenti (Cass. n. 1904/2001 cit.). In ogni caso, l'argomento tratto nella sentenza impugnata dall'art. 9 del d.P.R. n. 1372/1971 [nei confronti della cui interpretazione ed applicazione si appuntano sostanzialmente le censure contenute nel secondo motivo di ricorso, insieme a quella (inammissibile per le ragioni dinanzi esposte), ancora, di "travisamento del presupposto di fatto”)] è stato con tutta evidenza sviluppato dal Giudice di appello ad abundantiam [testualmente: le suesposte conclusioni trovano ulteriore conferma in altre disposizioni del d.P.R. (idest, art. 9)>>], per cui giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore 12 conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente आएं l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero come nella specie - che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente Cass. n. 5149/2001). IV - Anche il terzo motivo con cui il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione dei canoni ermeneutici nell'applicazione dell'art. 50 del c.c.n.l. 1990/1992 si appalesa inammissibile in quanto, anche per l'oggetto di tali censure, l'argomento addotto dal Tribunale a sostegno della propria decisione è chiaramente ad adundantiam rispetto al nucleo essenziale della motivazione [testualmente: deve aggiungersi che la pretesa appare 13 comunque infondata per quanto riguarda il periodo successivo all'entrata in vigore del c.c.n.l. 1990/1992>>], sicché valgono, pure su questo punto, le considerazioni già esposte a conferma del rigetto del secondo motivo di ricorso. TE V . In definitiva, il ricorso proposto da IO TA deve essere respinto e il ricorrente va condannato al pagamento a favore delle "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" - delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro17,00 oltre a euro 1500 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 12 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente R.. Rate ativa eo incenzo M CANCE ERE Depositato in Cancelleria -- 6 MAG. 2002 oggi, IL VERE ६ 14