Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REP034 2 7 /0 1 IN NOME DE POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Thefragments i fal. SEZIONE SECONDA CIVILE 'avvocato imario all' fromessa cu entance Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: тебиоти Dott. Mario SPADONE Presidente G.N. 10172/98 Cron.7050 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Ud.12/05/00 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente Me Domic, esteum SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRALICCI GINA, UFFICIO COPIE GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ANGELOZZI GIOVANNI, che la difende, giusta delega in dal Sig. per diritti L. " 8 MAR 200T atti;
IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
LL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN GODENZO 114, presso lo studio dell'avvocato TORTORICI GIANCARLO, che lo difende, giusta delega in atti;
2000 controricorrente - 929 avverso la sentenza n. 2746/97 del Giudice -1- d. Pace conciliatore di ROMA, depositata il 09/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE udito l'Avvocato GRECO Salvino, per delega ни JULIO;
dell'Avv. Angelozzi, dep.in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 19/6/96 UD LL conveniva dinanzi il giudice di pace di Roma la dott. Proc. TR per ottenere la dichiarazione di nullità, revoca о inefficacia del decreto ingiuntivo emesso il 27.3.96. I Alla base del ricorso vi era un chirografo datato 31.1.1996, dal quale si evinceva che LL versava unitamente al sig. Sechi nelle mani della TR la somma di L. 4.000.000, da considerarsi in acconto del maggior dare e comunque non esaustiva. L'opponente sosteneva che il chirografo conteneva un patto di quota lite mentre da parte opposta si assumeva essere il riconoscimento di un palmario per la prestazione professionale svolta in un giudizio civile nei confronti dell'Ascoroma. Con sentenza del 27.3 - 9.4.1997 il giudice di pace di Roma dichiarava fondata l'opposizione del LL, revocava il decreto ingiuntivo e compensava tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. Gina TR con tre motivi. LL UD resiste con controricorso. Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1987 e segg. e 2697 cod. civ., 215 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., perché la sentenza impugnata, ritenendo che il LL con il pagamento della somma di L.
2.000.000 avesse estinto il maggior debito di quella di quattro milioni risultante dalla promessa di pagamento del 31 gennaio 1996, non ha considerato che, dando essa luogo alla c.d. astrazione processuale, egli avrebbe dovuto dimostrare di avere effettuato il pagamento dell'intera somma senza che la ricorrente fosse onerata della prova del rapporto sottostante. Deduce ancora la ricorrente che la mancata restituzione del documento costituiva un elemento presuntivo contrario alla estinzione del debito;
dellache, essendo mancato il disconoscimento scrittura privata del 31.1.1996 e non avendola il LL impugnato con querela di falso, il collegamento fra dichiarazione sottoscrizione faceva stato della veridicità del suo contenuto;
che la violazione dell'art. 215 c.p.c. non poteva giustificarsi per la natura del giudizio, non essendo consentita l'equità in materia di norme processuali. Il motivo è infondato. La violazione degli artt. 1987 e 2697 cod. civ., riguardando norme sostanziali, non è deducibile, trattandosi di controversia del valore di L. 2 milioni, come precisato dalla giurispru- denza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. S. U. sent. n. 716/1999). La sentenza ha poi ritenuto, senza che sul punto vi sia censura, che in data 7.3.1996 la ricorrente aveva ricevuto la somma di L. 4 milioni, di cui due del LL e gli altri due dal Sechi. L'estinzione del debito, risultante dalla promessa, si era quindi verificata con il pagamento anche da parte di altro soggetto. Restano conseguentemente irrilevanti le considerazioni circa il disconoscimento della scrittura ed è inammissibile il rilievo di non avere il giudice di pace tratto presunzioni dal fatto di essere rimasta la scrittura in possesso della ricorrente essendo rimesso al suo potere il giudizio sulla oppurtunità di utilizzarle. Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 161, 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 111, 1° comma della Costituzione, perché la sentenza 5 impugnata non si è posta la questione evidenziata dalla ricorrente che la somma richiesta con il decreto ingiuntivo costituiva un palmario. Il motivo è infondato. La sentenza, affermando che nessun credito aveva la ricorrente in base al pagamento, come quattro milioni, hasopra precisato, fattole di implicitamente escluso che quella risultante dalla scrittura privata del 31.1.1996 le spettasse quale palmario;
e questo convincimento è desumibile anche dalla determinazione del compenso spettante alla ricorrente in base all'attività professionale svolta, che si era concretata nella partecipazione a due udienze di rinvio. Col terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 101, 2° comma, della Costituzione e dei principi regolatori della materia, in particolare delle norme relative alle promesse unilaterali ed alle ricognizioni del debito. Il motivo va respinto, perché ripete sostanzialmente le censure del primo motivo, è poi inconferente in ordine alla ricognizione del debito, della quale non si è mai discusso. Rigettato il ricorso, le spese seguono la 6 soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 518.000 di cui " L. 500.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 12.5.2000. De Pendente Il Consigliere extensorl Араваль RomaniПедней IL CANCELLIERE C1 Valera Neri PORTATO IN CANCELLED Ruma 0.8.MAR. 2001 E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E