Sentenza 3 luglio 2013
Massime • 1
In tema di invasione di terreni o edifici, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla realizzazione "sine titulo" di opere a carattere permanente.
Commentario • 1
- 1. Invasione di terreni o edifici: il reato previsto dall'art. 633 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di invasione di terreni o edifici previsto e punito dall'art. 633 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 43426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43426 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/07/2013
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1768
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 48896/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMERCI NICOLA N. IL 11/12/1947;
avverso la sentenza n. 236/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 27/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Pompeo Viola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
COMERCI NICOLA.
1.1) - ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 7.09.2012 di conferma della decisione del Tribunale di Vico Valentia, sez. di Tropea, di condanna per il reato ex art. 633 c.p. per avere occupato una parte di suolo di altrui proprietà; fatti del 28.03.2003;
Il Difensore deduce:
2.0)-MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1,lett. b), c) ed e). 2.1)-Nullità della sentenza per violazione dell'art. 633 c.p. in quanto la condanna sarebbe intervenuta senza una adeguata indagine e motivazione circa il dolo specifico richiesto dalla norma;
deduce che al riguardo non sarebbe sufficiente la prova della consapevolezza in capo all'agente dell'illegittimità dell'occupazione, essendo necessaria la dimostrazione della finalizzazione dell'occupazione a scopo di profitto;
2.2)-Nullità della sentenza per omessa motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche, per le quali non sarebbe sufficiente il richiamo ai precedenti penali dell'imputato;
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è totalmente infondato.
3.1)-Il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove, richiamando una diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito. 3.2)-Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, la Corte territoriale ha congruamente motivato sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la penale responsabilità del Commerci:
-sia sotto il profilo oggettivo, stante la obiettività della occupazione del suolo altrui nella realizzazione delle opere del villaggio turistico, e:
-sia sotto il profilo soggettivo, stante la piena consapevolezza dell'altruità del suolo occupato;
3.3)-Si tratta di una motivazione e di una valutazione in fatto del tutto congrua perché aderente ai fatti emersi nel giudizio ed esente da illogicità manifesta, a fronte della quale le deduzioni difensive risultano inammissibili in quanto prive di ogni fondamento;
-invero, il ricorrente deduce la mancanza di prova del dolo specifico, ma trascura di considerare che la Corte di appello sottolinea in maniera incisiva che l'imputato non poteva ignorare l'altruità del suolo occupato, posto che lo aveva venduto egli stesso alla persona offesa, e che risultava evidente il dolo specifico ed il fine di profitto, posto che l'occupazione era avvenuta con opere permanenti.
Il reato di invasione di terreni o edifici altrui, previsto dall'art.633 c.p., richiede la presenza del dolo specifico, costituito dalla finalità di occupare il terreno o l'edificio invasi o di trarne altrimenti profitto.
Il reato può quindi sussistere, come nel caso di specie, quando l'invasione sia permanente con l'esecuzione sul fondo altrui di opere a carattere permanente (Cassazione penale, sez. 2, 22/11/2005. n. 4822) ovvero, anche nel caso in cui appaia chiaramente finalizzata a creare i presupposti per l'inizio di un possesso "ad usucapionem". (Cassazione penale, sez. 2, 08/02/2011. n. 11544). 3.4)-Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche;
atteso che riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale, sez. 4, 04 luglio 2006. n. 32290). 3.5)- I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicché sono da ritenersi inammissibili.
Va osservato che la sentenza impugnata sottolinea come nella specie il termine ordinario per la prescrizione è restato sospeso per anni 2 e giorni 8 a causa dei rinvii ottenuti su richiesta di parte ed espressamente indicati in motivazione;
ne consegue che, essendo consumato il reato sino alla data del 28.03.2003, il termine massimo di prescrizione va portato innanzi sino a quella del 6 ottobre 2012;
- dunque, al momento della pronunzia della sentenza di appello il reato non era ancora prescritto.
L'inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo alla prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p.p. ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di secondo grado. (Cassazione penale, sez. 2, 21 aprile 2006, n. 19578). 3.6)-Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013