Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
E 32 84/02 I REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 16049/99 Cron. N. 7664 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Alberto Spanò -Presidente- 662. Fernando Lupi -Consigliere- Ud. 8.01.2002 3. Luciano Vigolo -Consigliere- 664. Natale Capitanio -Consigliere- 665. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA EL TE AL, elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Lisi del foro di Lecce Ricorrente 27
CONTRO
MINISTERO ELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge Contoricorrente 2 NONCHE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE ELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo De Angelis, Gabriella Pesco- solido e Michele Di Lullo come da procura in atti Costituito con procura per la cassazione della sentenza n. 705/99 del Tribunale del La- voro di Lecce del 4.3.1999/16.4.1999 nella causa n. 404 R.G. 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.01. 2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Alessandro Riccio per l'INPS; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Rai- mondi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nei con- fronti dell'INPS e per il rigetto del ricorso nei confronti del Mi- nistero dell'Interno. SVOLGIMENTO EL PROCESSO Con ricorso, depositato il 10.4.1997, AS EL PR, pre- messo di avere esperito con esito sfavorevole l'iter della proce- dura amministrativa, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Lecce il Ministero dell'Interno per sentir accertare il suo diritto alla pensione di invalidità civile e all'indennità di ac- compagnamento. 3 La parte convenuta costituendosi contestava la fondatezza del ri- corso chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore con sentenza del 12.11.1997 rigettava la doman- da. Proposto appello da parte della EL PR, la quale contestava le valutazioni espresse nella consulenza medico- legale di primo grado, il Tribunale di Lecce con sentenza 4.3.1999/16.4.1999 confermava la decisione impugnata. In particolare il Tribunale rilevava che le osservazioni critiche mosse dalla difesa dell'appellante alla consulenza di primo grado apparivano alquanto generiche limitandosi ad una semplice som- matoria dei valori tabellari, mentre il consulente tecnico di uffi- cio aveva effettuato un'accurata disamina delle singole infermità con il riconoscimento alla EL PR di una invalidità nella misura del 90 %, al di sotto dei limiti previsti ai fini dell'ottenimento delle richieste provvidenze. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la EL PR con unico articolato motivo, al quale resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. L'INPS si è costituito con procura. MOTIVI ELLA DECISIONE In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'INPS, in quanto tale ente non è stato parte nel giudizio di merito. La ricorrente deduce nei confronti del Ministero dell'Interno: -violazione e falsa applicazione dell'art. 1 n. 2 della legge n. 508 del 21.11.1988; -violazione e falsa applicazione del D.M.
5.2.1992 in riferimento alle modalità d'uso della nuova tabella di invalidità, come ri- chiamato dalla legge n. 407 del 29.12.1980, art.
3- comma 3°; -violazione e falsa applicazione del D.M. 25.7.1980, come previ- sto dalla legge n. 18 dell'11.11.1980; -violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 e n.
5. Al riguardo sostiene che la consulenza di primo grado ha omesso ogni valutazione riguardante il compimento, da parte del sog- getto bisognoso di assistenza continua, degli atti della vita quo- tidiana, costituente il criterio in forza del quale viene attribuito il diritto all'indennità di accompagnamento. La ricorrente aggiunge che il consulente di primo grado, ai fini dell'attribuzione della percentuale di invalidità stabilita (90 %), non ha richiamato i codici di riferimento che avrebbero dovuto guidarlo nella determinazione della percentuale invalidante. La EL PR osserva, altresì, che la sentenza impugnata, la quale poggia su tale consulenza, è erronea, per essersi sostituita all'obbligo fissato dalla legge di pervenire alla fissazione della percentuale invalidante mediante il metodo analitico, consistente nell'indicazione di ciascuna patologia, l'assegnazione alla stessa del codice di riferimento e la somma delle percentuali mediante il calcolo riduttivo. 5 Le esposte censure non hanno pregio e vanno disattese. La parte ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado non contrastando gli accurati accertamenti con precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad op- porre un diverso apprezzamento in ordine alle patologie riscon- trate a carico di essa EL PR. L'impugnata sentenza ha fornito adeguata motivazione, essendosi richiamata all'anzidetta consulenza, la quale ha accertato sulla base della documentazione medica acquisita e di accurata visita personale che le infermità riscontrate (gozzo tossico multinodu- lare, nefropatia cronica, artrosi deformante delle ginocchia) comportavano una invalidità complessiva del 90 %, ben al di sotto dei limiti previsti per l'ottenimento delle richieste provvi- denze, e comunque potevano essere controllate con opportune terapie. Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esa- me unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valuta- zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologi- 6 co e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). Per quanto riguarda in particolare la doglianza relativa all'erronea applicazione delle tabelle di cui al D.M.
5.2.1992 in luogo di quelle previste dal D.M. 25.7.1980 va osservato che trattasi di questione non sollevata in fase di giudizio di merito e come tale non ammissibile in sede di legittimità per la sua novità. In conclusione il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno è destituito di fondamento e va rigettato. Nessuna pronunciava emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS e rigetta il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma addi 8 gennaio 2002 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente alessandro be unsig Alberiér baní I IL CANCELLIERE D , Depositato in Cancelleria O 0 L 1 L . A O S T B S oggi-7 MAR. 2002 R I A 3 A D T 3 . V 5 Cute Fille A A E . D N E IL CANCELLIERE T A R 7 O C 7 M 1