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Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2023, n. 38885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38885 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MI LUIGI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/12/2022 della CORTE di APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, GIANLUIGI PRATOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38885 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/12/2022, la Corte di appello di Milano ha dichia- rato inammissibile per genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., l'appello proposto da IG De Min, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Busto Arsizio del 6/5/2022. Ha rilevato il collegio che nell'atto di gravame non erano state specificati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno delle doglianze riguardanti l'eccessività degli aumenti operati a seguito del riconoscimento della continua- zione tra i reati in accertamento ed altri derivanti da precedente condanna, nonché le ragioni supportanti l'invocata disapplicazione della recidiva e la concessione dei benefici di legge, profili tutti che erano stati oggetto di specifica motivazione nell'impugnata sentenza, senza alcun confronto da parte dell'appellante. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Simone G. Bergamini, deducendo con unico motivo violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Rilevato che la Corte di appello si è riferita all'assenza di specificità dei motivi di impugnazione proposti nell'interesse dell'imputato, si ritiene invece assolto tale onere di specificità, sicché il gravame avrebbe potuto semmai essere respinto perché infondato, ma non dichiarato inammissibile per genericità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. De Min si duole della ritenuta e dichiarata genericità dei motivi di gravame, ammettendo di avere richiamato nell'atto di appello elementi già oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado, ma rivendicando di averli sorretti mediante ragioni ulteriori e maggiormente dettagliate, idonee a sollecitare una decisione di riforma. Trattasi di critica generica e tautologica, inidonea a scalfire le congrue ragioni espresse nell'impugnata ordinanza, che ha indicato partitamente le ragioni per cui ogni motivo di appello risultava soltanto genericamente illustrato, a fronte di una motivazione stringente ad opera del primo giudice. 1.2. Va ribadito che, alla stregua della consolidata esegesi di legittimità, «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di speci- ficità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico 2 dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Nella motivazione di tale arresto si legge, in particolare, che "i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice della impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comnna 2 lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello". Peraltro, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di legittimità ha chiarito che il giudice di appello «può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado» (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978). 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle w (`'\ ammende. zs- EN o Così deciso il giorno 13 settembre 2023
lette le conclusioni del Procuratore generale, GIANLUIGI PRATOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38885 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22/12/2022, la Corte di appello di Milano ha dichia- rato inammissibile per genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., l'appello proposto da IG De Min, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Busto Arsizio del 6/5/2022. Ha rilevato il collegio che nell'atto di gravame non erano state specificati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno delle doglianze riguardanti l'eccessività degli aumenti operati a seguito del riconoscimento della continua- zione tra i reati in accertamento ed altri derivanti da precedente condanna, nonché le ragioni supportanti l'invocata disapplicazione della recidiva e la concessione dei benefici di legge, profili tutti che erano stati oggetto di specifica motivazione nell'impugnata sentenza, senza alcun confronto da parte dell'appellante. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Simone G. Bergamini, deducendo con unico motivo violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Rilevato che la Corte di appello si è riferita all'assenza di specificità dei motivi di impugnazione proposti nell'interesse dell'imputato, si ritiene invece assolto tale onere di specificità, sicché il gravame avrebbe potuto semmai essere respinto perché infondato, ma non dichiarato inammissibile per genericità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. De Min si duole della ritenuta e dichiarata genericità dei motivi di gravame, ammettendo di avere richiamato nell'atto di appello elementi già oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado, ma rivendicando di averli sorretti mediante ragioni ulteriori e maggiormente dettagliate, idonee a sollecitare una decisione di riforma. Trattasi di critica generica e tautologica, inidonea a scalfire le congrue ragioni espresse nell'impugnata ordinanza, che ha indicato partitamente le ragioni per cui ogni motivo di appello risultava soltanto genericamente illustrato, a fronte di una motivazione stringente ad opera del primo giudice. 1.2. Va ribadito che, alla stregua della consolidata esegesi di legittimità, «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di speci- ficità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico 2 dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Nella motivazione di tale arresto si legge, in particolare, che "i motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice della impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comnna 2 lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello". Peraltro, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di legittimità ha chiarito che il giudice di appello «può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado» (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978). 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle w (`'\ ammende. zs- EN o Così deciso il giorno 13 settembre 2023