Sentenza 17 settembre 2013
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non può essere invocata l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen.(esercizio del diritto di cronaca) e l'"exceptio veritatis", ai sensi dell'art. 596, comma terzo, n. 2, cod. pen., quando il fatto attribuito al diffamato sia ritenuto assolutamente privo di consistenza storica e di rilevanza giuridica dall'autorità giudiziaria che abbia proceduto con riguardo al detto fatto. (Fattispecie in cui le dichiarazioni accusatorie contro il diffamato sono state ritrattate dall'autore ed il procedimento penale attivato a seguito delle predette dichiarazioni si è concluso con il decreto di archiviazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2013, n. 4615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4615 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 17/09/2013
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - N. 2242
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 1436/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST AB, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 18.6.2010 dalla corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 18.6.2010, la corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza pronunciata il 26.4.2007 dal tribunale di Parma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ST AB, in ordine al reato di diffamazione, perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni in favore della parte civile, con condanna alla rifusione delle spese da quest'ultima sostenute nel secondo grado di giudizio.
2. Il ST è accusato di avere predisposto, nella sua qualità di direttore responsabile del settimanale "La Voce di Parma", la pubblicazione di un articolo dal titolo "Fondi neri della Gazzetta: il verbale dello scandalo", receduto da un editoriale a sua firma, aventi contenuto diffamatorio in danno di NT LO, legale rappresentante della società addetta alla distribuzione dei giornali nella provincia di Parma, e di BA ID MA, presidente della casa editrice proprietaria della testata "Gazzetta di Parma"
3. Il ST ha presentato ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione di legge in riferimento all'art. 596 c.p., in quanto la corte territoriale non ha dichiarato la nullità delle ordinanze di rigetto, pronunciate dal primo giudice, dell'ammissione delle prove dirette a dimostrare la verità dei fatti narrati negli articoli, ritenendo sussistente il divieto di prova liberatoria, previsto dall'art. 596 c.p.. In tal modo la sentenza non ha tenuto conto dell'indirizzo interpretativo, costituzionalmente orientato, secondo cui il divieto della exceptio veritatis non può trovare applicazione allorché l'autore del fatto sia in grado di invocare l'esimente prevista dall'art. 51, c.p.; 2) mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalle dichiarazioni accusatorie di La OS GI, pronunciate dinanzi l'autorità giudiziari di Milano. La corte asserisce che queste dichiarazioni sono state ritrattate, ma non ha tenuto conto che tale ritrattazione era stata tenuta artatamente nascosta al ricorrente ed è stata conosciuta solo a seguito della lettera inviatagli dalla procura presso il tribunale di Milano, in data 22.4.2010; 3) vizio di motivazione in riferimento al rigetto della richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, fondata sulla mancata astensione da parte dei giudici9 dell'udienza preliminare e del dibattimento;
4) vizio di motivazione sulla sussistenza della valenza diffamatoria e dell'elemento psicologico;
5) mancanza di motivazione sulla quantificazione del danno: una volta che il giudice ha liquidato equitativamente il danno, deve specificare i criteri di calcolo per fissare l'indennizzo, la rivalutazione e gli interessi sul credito così determinato.
4. Il ricorso non merita accoglimento.
5. Il giudice di appello ha fornito adeguata motivazione sulla necessaria applicazione del divieto della exceptio veritatis, giustificandola non solo con l'avvenuta ritrattazione da parte del teste delle dichiarazioni accusatorie, ma anche con l'insussistenza dell'ipotesi di deroga al divieto ex art. 596 c.p., comma 3, n. 2), in quanto il procedimento penale attivato con le menzionate dichiarazioni si era concluso con il decreto di archiviazione. Tale percorso motivazionale appare del tutto conforme alla giurisprudenza affermatasi in sede di legittimità, condivisa dal collegio, secondo cui, in tema di diffamazione, perché sia operante la possibilità di fornire prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 c.p., non è sufficiente che nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa sia pendente un procedimento penale. Invero, l'esistenza di tale procedimento integra solo parte della condizione di fatto che abilita l'autore delle dichiarazioni offensive alla prova liberatoria, la quale si consegue solo con la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronuncia irrevocabile di condanna. Nella fattispecie presa in esame dal menzionato arresto, la Corte, rilevando che nei confronti del soggetto offeso era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per amnistia e prescrizione, ha annullato con rinvio, su ricorso del pubblico ministero, la sentenza di secondo grado, che aveva mandato assolto l'imputato ritenendo applicabile l'art. 596 c.p., comma 3, n. 2, per il solo fatto che, all'epoca della diffamazione, era pendente procedimento penale a carico della persona diffamata (cfr. Cass., sez. 5^, 30/06/1999, n. 11018, D., rv. 214869). Non ha, pertanto, alcuna consistenza l'invocazione da parte del ST dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto questo ha ad oggetto dichiarazioni che, a giudizio della stessa fonte e dell'autorità giudiziaria procedente, sono assolutamente prive di consistenza storica e di rilevanza giuridica.
6. Le doglianze sulla carenza di motivazione, concernente la mancata astensione dei giudici, la sussistenza della valenza diffamatoria delle notizie contenute negli articoli e la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, per la loro genericità, sono inammissibili e, quindi, non meritevoli di nessuna considerazione.
7. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, in quanto come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, la questione relativa alla mancanza di motivazione sulla quantificazione del danno non risulta prospettata in appello, ne', ad ulteriore conferma di ciò risulta (cfr. p. 6 del ricorso) che il ricorrente abbia impugnato la suddetta sentenza sotto il profilo della mancata risposta da parte della corte territoriale a tale questione.
7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del EL va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014