CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2023, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN UN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria emessa in data 23/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Francesco Siclari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica in data 01/04/2019, con cui UN AN era stato condannato a pena di giustizia 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4546 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 07/12/2022 per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 455 cod. pen., in Catanzaro il 15/02/2019, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la pena. 2. In data 28/03/2021 UN AN ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Pietro Chiodo, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, alla luce delle circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, la sentenza impugnata risulta carente nella motivazione quanto alla ricostruzione della vicenda, alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, e, infine, quanto alla qualificazione della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricordo di UN AN è manifestamente infondato. Nel domicilio dell'imputato era stata effettuata una perquisizione finalizzata alla ricerca di stupefacenti e, in quella occasione, il LA non era stato rinvenuto, poiché egli, a detta della sorella, viveva con i genitori in altra abitazione poco lontano;
neanche in tale seconda abitazione il AN veniva reperito, quindi i militari tornavano presso la prima abitazione, dove il ricorrente risultava presente, insieme alla nipote minorenne che stava andando a scuola;
all'interno dello zaino della minorenne erano state rinvenute quattro banconote da venti euro, ed altre due banconote erano state rinvenute nell'abitazione; tutte le banconote avevano lo stesso numero di serie ed erano risultate contraffatte. La Corte di merito, con motivazione del tutto logica e, pertanto, incensurabile nella presente sede processuale, ha ritenuto sussistente il dolo specifico che connota la fattispecie di cui all'art. 455 cod. pen. sia alla luce delle spontanee dichiarazioni dell'imputato - che aveva ammesso il possesso delle banconote -, sia in considerazione delle dichiarazioni rese di sede di convalida del'arresto - in cui aveva ribadito di aver regalato le banconote alla nipote, pur precisando di ignorarne la falsità - sia, infine, dalla circostanza sottolineata dai verbalizzanti che l'agenda rinvenuta nello zaino della minorenne non appariva adatta ad una bambina e che quest'ultima, infatti, aveva negato che l'agenda fosse sua e negato, altresì, di avervi messo le banconote. Ne discende, quindi, che - secondo la ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata - l'imputato, ben consapevole della falsità delle banconote ricevute, avesse tentato di sbarazzarsene attraverso un espediente, dal che si desumeva 2 Il Presid chiaramente l'intenzione di mettere in circolazione le banconote, anche alla luce della mancata indicazione della provenienza delle banconote stesse. Sul punto, quindi, il ricorso appare reiterativo del gravame, omettendo di confrontarsi con la motivazione esaustiva della sentenza impugnata, che ha offerto una corretta qualificazione del fatto alla luce di una incontrovertibile ricostruzione dello stesso. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 07/12/2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Francesco Siclari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica in data 01/04/2019, con cui UN AN era stato condannato a pena di giustizia 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 4546 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 07/12/2022 per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 455 cod. pen., in Catanzaro il 15/02/2019, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la pena. 2. In data 28/03/2021 UN AN ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Pietro Chiodo, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, alla luce delle circostanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, la sentenza impugnata risulta carente nella motivazione quanto alla ricostruzione della vicenda, alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, e, infine, quanto alla qualificazione della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricordo di UN AN è manifestamente infondato. Nel domicilio dell'imputato era stata effettuata una perquisizione finalizzata alla ricerca di stupefacenti e, in quella occasione, il LA non era stato rinvenuto, poiché egli, a detta della sorella, viveva con i genitori in altra abitazione poco lontano;
neanche in tale seconda abitazione il AN veniva reperito, quindi i militari tornavano presso la prima abitazione, dove il ricorrente risultava presente, insieme alla nipote minorenne che stava andando a scuola;
all'interno dello zaino della minorenne erano state rinvenute quattro banconote da venti euro, ed altre due banconote erano state rinvenute nell'abitazione; tutte le banconote avevano lo stesso numero di serie ed erano risultate contraffatte. La Corte di merito, con motivazione del tutto logica e, pertanto, incensurabile nella presente sede processuale, ha ritenuto sussistente il dolo specifico che connota la fattispecie di cui all'art. 455 cod. pen. sia alla luce delle spontanee dichiarazioni dell'imputato - che aveva ammesso il possesso delle banconote -, sia in considerazione delle dichiarazioni rese di sede di convalida del'arresto - in cui aveva ribadito di aver regalato le banconote alla nipote, pur precisando di ignorarne la falsità - sia, infine, dalla circostanza sottolineata dai verbalizzanti che l'agenda rinvenuta nello zaino della minorenne non appariva adatta ad una bambina e che quest'ultima, infatti, aveva negato che l'agenda fosse sua e negato, altresì, di avervi messo le banconote. Ne discende, quindi, che - secondo la ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata - l'imputato, ben consapevole della falsità delle banconote ricevute, avesse tentato di sbarazzarsene attraverso un espediente, dal che si desumeva 2 Il Presid chiaramente l'intenzione di mettere in circolazione le banconote, anche alla luce della mancata indicazione della provenienza delle banconote stesse. Sul punto, quindi, il ricorso appare reiterativo del gravame, omettendo di confrontarsi con la motivazione esaustiva della sentenza impugnata, che ha offerto una corretta qualificazione del fatto alla luce di una incontrovertibile ricostruzione dello stesso. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 07/12/2022 Il Consigliere estensore