Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2001, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE 1 1 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ce N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 RIBUTARIA O I MATERI 13.12.2000 Oggetto: IRP IL Z IN NOM0 3 8 4 R.G. 6296 998 A 6 R 0-3 36 8 T REPUBBLICA 9 S 1 I / G 4 / E INLIALO 6 R J . P . A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D D L E E D 'SEZIONE TRIBUTARIA T N E Geon 8175 S Composta dai sigg.ri Magistrati: E Presidente Dott. Mario Delli Priscoli Consigliere Dott. Enrico Papa CANCELLERIA Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott.ssa Simonetta Sotgiu UFFICIO COPIE Richiesta copia studioConsigliere Dott. Salvatore Di Palma dal Sig. SOLE-240? 1500 per diritti ha pronunciato la seguente # 19 MAR 2001 IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da DR CO e IC DD, elett.te dom.ti in Roma, via della Farnesina 322, presso lo studio dell'avv. Francesco Colucci, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrenti-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 21, n. 11/21/1997 del 4.2/19.2.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.12.2000 0 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
8 9 0 2 0 9 Uditoper l'Amministrazione finanziaria l'avvocato dello Stato Di Carlo;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con atto del 16.5.1988 CO DR e il coniuge dichiarante DD IC proponevano ricorso avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio delle imposte dirette di con cui veniva accertato in via sintetica nei confronti dell'DR, per l'anno 1982, ai fini IRPEF e ILOE, un reddito imponibile di lire 65.000.000 rispetto a quello dichiarato pari a lire 25.525.000. I ricorrenti contestavano l'accertamento di un maggior reddito sia di lavoro autonomo sia d'impresa e il mancato riconoscimento di costi deducibili;
deducevano altresì l'illegittimità dell'accertamento sintetico. La Commissione Tributaria di primo grado, con decisione del 15.12.1995, riteneva legittimo l'operato dell'Ufficio e respingeva il ricorso. In parziale accoglimento dell'appello proposto dai contribuenti la Commissione tributaria regionale del Lazio determinava il reddito di lavoro autonomo nella misura di £.
7.480.000 e confermava nel resto la decisione del giudice di 1° grado. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti. L'Amministrazione finanziaria non ha presentato controricorso ma ha partecipato alla discussione orale. Motivi della decisione 2. Con un unico motivo di ricorso i contribuenti denunciano la violazione e illegittima applicazione dell'art. 38, 4° comma, del d.p.r. 600/1973. Deducono i ricorrenti che l'Ufficio aveva determinato in via sintetica il reddito dell'DR nell'anno 1982 sulla base di indici di capacità contributiva consistenti nell'acquisto di un immobile per L. 66.000.000, nell'intestazione di tre autoveicoli, nella spesa per il mantenimento proprio e della propria famiglia con tre figli a carico. 2 Senonché, l'immobile era stato acquistato nell'anno 1983 e non nel 1982 e il prezzo era stato solo in parte pagato in contanti (L. 21.002.000); i contribuenti, d'altra parte, per fare fronte all'acquisto avevano effettuato alcuni disinvestimenti immobiliari e in particolare avevano ceduto: in data 12 febbraio 1981 due appartamenti siti in Roma, Via Bitonto, n. 5 per £. 33.000.000, in data 26.2.1983 quindi pressoché contestualmente all'acquisto in questione) un appartamento sito in Pomezia, località Torvaianica, via Olanda, n. 47, per £. 22.000.000. La disponibilità nel corso dell'anno 1982 di autovetture (che venivano ciclicamente sostituite dando in permuta al concessionario una vettura usata di analoga cilindrata) corrispondeva alla realtà solo con riferimento a due delle stesse (una Mercedes 240/D e una Fiat 850), in quanto la Fiat Panda 30/S era stata acquistata solo in data 13 dicembre 1983 e, quindi, non poteva ritenersi un indicatore di spesa per il periodo di imposta in esame;
la possibilità per il dichiarante di provvedere al proprio mantenimento e a quello della propria famiglia risultava dimostrata non solo dai redditi dichiarati dall'DR negli anni precedenti e nell'anno in questione - di importo nettamente superiore a quelli di un ipotetico "contribuente medio" ma anche dalla disponibilità finanziaria che lo stesso aveva - per effetto dei cospicui risparmi pervenutigli dai propri genitori nonché per effetto di redditizi investimenti immobiliari e operazioni finanziarie. D'altra parte, l'Ufficio non aveva mai chiesto al contribuente di chiarire in via amministrativa, né prima né dopo l'accertamento, la loro posizione fiscale.
3. Il ricorso non merita accoglimento. Preliminarmente si osserva che nessuna norma imponeva la convocazione per chiarimenti dei contribuenti in sede amministrativa prima o dopo l'accertamento. Per quanto concerne il merito si osserva che la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cd. "redditometro" non impedisce al contribuente di dimostrare, in modo concreto, che egli non possiede alcun reddito o possiede un reddito inferiore, perché le presunzioni a suo carico sono soltanto relative e non assolute. 3 Nel caso di specie i contribuenti non hanno però assolto nei giudizi di merito all'onere probatorio a loro carico. Essi, in presenza di elementi induttivi di reddito a carico dell'DR specificati nell'avviso di accertamento ( acquisto immobiliare, mantenimento di autovetture, mantenimento di una famiglia comprendente tre figli), si sono limitati, come si deduce nella sentenza impugnata, a contestare genericamente l'idoneità di detti elementi al fine dell'accertamento in via sintetica del reddito, senza fornire alcuna prova contraria sul punto. Solo con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno prodotto, a sostegno dei loro assunti, una serie di documenti, che però non possono essere esaminati sia perché nel giudizio di legittimità non é generalmente ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo (art. 372, comma 1, c.p.c.), sia perché il loro deposito in questo grado del giudizio é finalizzato ad accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare in questa sede le spese processuali tra le parti (l'Amministrazione finanziaria, pur non avendo presentato controricorso, ha partecipato alla discussione orale). .
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 15.12.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Mano lli Sund E-quioA N O Z V 6 8 9 A 1 5 I / . 4 R / N 6 A DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 T IL CANCELLIERE C1 . B 16 MAR. 2001Oggi R U . . Osvaldo Ascanio r P B L . aldo Ascan I L D IL CANCELLIERE L R A U L F . T E B D A I T S A I N C 3 A E R S S 1 E I . A T I O E Z N A N A M 4