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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 9020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9020 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30567/2021 R.G. proposto da: CFR Hipermarchè Sa, già TMT Unitrading s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvio Martuccelli, dall’avv. Filippo Corsini e dall'avvocato Andrea Costa, presso il cui studio in Roma, via Ventiquattro Maggio n.43, è elettivamente domiciliata -domicilio digitale alle PEC: silvio.martuccelli@legal.chiomenti.net, filippo.corsini@legal.chiomenti.net e andrea.costa@legal.chiomenti.net- -ricorrente- contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 9020 Anno 2026 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: MACCARRONE TIZIANA Data pubblicazione: 10/04/2026 2 Bristol Hotel s.r.l., già fallita ed assoggettata a sequestro e confisca con decreto del Tribunale di LE n.4/2014, in persona dei coadiutori e amministratori giudiziari OL TA e VI TE, rappresentata e difesa dall'avvocato IU TT presso il cui studio in Roma, via del Corso n.300, è elettivamente domiciliata -domicilio digitale alla PEC: avvgiuseppeandreotta@pec.ordineforense.salerno.it- -controricorrente- nonché contro GPF Trading Limited Srl, come legalmente rappresentata, -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di LE n. 1228/2021, pubblicata il 1° settembre 2021. UD la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11/12/2025 dal Consigliere TI NE. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AL Pepe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Uditi per il ricorrente l'Avv. Andrea Costa e per il controricorrente l'Avv. IU TT, presenti. FATTI DI CAUSA 1. Bristol Hotel s.r.l. aveva trasferito a GPF Trading Limited s.r.l., con contratto di compravendita del 27.12.1995, otto appartamenti e otto garage in un fabbricato sito in Manocalzati (AV), località Tufara;
all’epoca della compravendita era pendente una procedura prefallimentare nei confronti della società venditrice definita, all’esito dell’accoglimento del ricorso contro l’iniziale provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di LE, con la sentenza dichiarativa del fallimento di Bristol Hotel s.r.l. del 24/30.10.1996. 3 La curatela Fallimentare aveva agito avanti al Tribunale di LE nei confronti di GPF Trading Limited s.r.l. facendo valere la simulazione assoluta del contratto di compravendita sopra richiamato e formulando anche, in via subordinata, domande di revocatoria, ordinaria e fallimentare. L’atto di citazione era stato notificato alla società convenuta che, costituendosi, aveva chiamato in causa il notaio rogante, SA RR - ritenendola responsabile dell’annullabilità degli atti rogati per non aver verificato che l’amministratore della stessa GPF s.r.l. non aveva il potere di sottoscriverli per asserita mancanza della necessaria autorizzazione dell’assemblea dei soci -, e gli amministratori dell’epoca, IE LO e IU RO - affermandone pure la responsabilità risarcitoria in tale veste -; nel giudizio era intervenuta anche TMT Unitrading s.a., socia della società convenuta con una quota di partecipazione del 99%, aderendo alle domande di GPF Trading Limited s.r.l. Ammesse le prove richieste dalle parti ed espletato <> l’interrogatorio formale di AN RO (che non era all’epoca dei fatti amministratore), il giudizio era stato sospeso in attesa dell’esito dell’impugnazione del provvedimento di confisca dei beni, nel frattempo disposta quale misura di prevenzione patrimoniale ex d. lgs. n. 159/2011 nei confronti di Bristol Hotel s.r.l. - erano stati pronunciati due provvedimenti di disposizione della misura, il primo revocato definitivamente il 23.4.2013, il secondo pronunciato il 9.7.2013; durante il periodo di sospensione era stata intanto sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale anche la società convenuta -; intervenuta la conferma definitiva del provvedimento di confisca, il giudizio era stato riassunto - la notificazione nei confronti di GPF Trading Limited s.r.l. era stata effettuata al procuratore domiciliatario e agli amministratori giudiziari, nominati per la sottoposizione della società a misura di prevenzione patrimoniale - e, ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di LE aveva – con la sentenza n. 359/2017 - dichiarato la simulazione 4 assoluta della compravendita del 27.12.1995 e respinto tutte le altre domande proposte dalla società convenuta. 2. Aveva proposto appello CFR Hipermarchè s.a., già TMT Unitrading s.a., citando in giudizio sia la società attrice già fallita, sia la società convenuta, oltre agli eredi degli amministratori della società e al notaio chiamati in causa in primo grado. La società appellante aveva lamentato - per quanto ancora interessa in questa sede - l’esistenza di un conflitto di interessi tra parte attrice (Bristol) e parte convenuta (GPF), entrambe rappresentate dagli stessi amministratori giudiziari nominati dal Tribunale di LE ex d. lgs. n. 159/2011, comportante la necessità per l’attrice in riassunzione di chiedere prima la nomina di un curatore, ex art. 78 c.p.c., non intervenuta nel caso di specie;
aveva, quindi, rimesso in discussione sia il rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio, sia le valutazioni di merito operate dal giudice di prime cure. Si erano costituiti anche SA RR e IN SO - una delle eredi di IU RO -, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti per diversi profili. Nessuno si era costituito per gli eredi di IE LO e per GPF Trading Limited s.r.l. La Corte d’Appello di LE, dichiarata la contumacia di GPF Trading Limited s.r.l. - per la quale la notificazione dell’atto di citazione in appello era stata effettuata a mani dell’avv. Pasquale Bambino, che l’aveva difesa in primo grado -, dei rimanenti eredi di IU RO e degli eredi di IE LO, aveva – con la sentenza n. 1228/2021 - dichiarato inammissibile l’appello proposto, per le seguenti motivazioni - riportate, in sintesi, per quanto ancora è di interesse in questa sede di legittimità -: -la società appellante era intervenuta adesivamente in primo grado in quanto interessata, nell’asserita qualità di socia di maggioranza della società convenuta GPF Trading Limited s.r.l., a che l’esito del giudizio fosse favorevole ad essa, per non essere privata dei beni immobili di cui si 5 discute;
l’appellante era effettivamente titolare delle quote di partecipazione del 99% in GPF Trading Limited s.r.l. e ciò giustificava il suo interesse all’intervento effettuato;
-l’intervento della società appellante doveva, quindi, essere considerato legittimo ma, essendo esso da qualificare come adesivo dipendente, non ne fondava la legittimazione autonoma alla proposizione di impugnazione - salvo che per questioni inerenti all’ammissibilità dell’intervento che, nel caso di specie, non si pongono -, ove la parte adiuvata non eserciti il relativo diritto o faccia acquiescenza alla decisione sfavorevole;
la correttezza della proposta interpretazione dell’art. 105, co. 2, c.p.c., trovava conferma nel superamento positivo del vaglio di legittimità costituzionalità richiesto alla Corte costituzionale;
- l’inammissibilità dell’impugnazione assorbiva ogni altra questione. 3. CFR Hipermarchè sa, già TMT Unitrading s.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con istanza di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per GPF Trading Limited s.r.l. Bristol Hotel s.r.l., già fallita e assoggettata infine alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca dal Tribunale di LE, ha depositato controricorso. GPF Trading Limited s.r.l. è rimasta intimata. Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. Alla pubblica udienza dell’11.12.2025, dopo la relazione del Consigliere, il Sostituto Procuratore Generale AL Pepe ha richiamato e illustrato le conclusioni già depositate;
l’avv. Andrea Costa, per la ricorrente, e l’avv. IU TT, per la controricorrente Bristol Hotel s.r.l., presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato le rispettive difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 6 1. Occorre premettere che non sussistono i presupposti per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di SA RR, di IE LO e di IN SO, MA RO e AN RO -eredi di IU RO-, ai quali non è stato notificato il ricorso per cassazione: essi, pur parti nel giudizio di primo grado e in quello di appello, non sono litisconsorti necessari e non sono in questa sede destinatari di domande né da parte di Bristol Hotel s.r.l., né da parte di CFR Hipermarchè s.a. Si richiama altresì, in proposito, tenuto conto dell’esito del ricorso per le motivazioni che saranno di seguito illustrate, l’orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, secondo il quale <<il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto difesa o rispetto contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione giudizio. pertanto circostanza che ricorso cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi giudizio, rende superfluo rinvio della causa provvedere a tale incombente, quando nessuna parti costituite nel giudizio legittimità abbia formulato domande confronti parte>> -cfr. Cass. n. 18375/2010, che detta un principio di diritto di portata generale e rispondente alla ratio dell’art. 111 Cost., che non vi sono ragioni per limitare alle sole ipotesi di omessa notificazione del ricorso alla parte contumace nei gradi di merito;
cfr. anche Cass. n. 10839/2019, nel senso che i possibili rilievi di carattere processuale cedono, in applicazione del principio della ragione più liquida, nei casi in cui l’esito dell’impugnazione renderebbe meramente formale l’attività da essi richiesta, con ingiustificato allungamento dei tempi del processo in violazione del disposto dell’art. 111 Cost.-. 2. Ciò premesso, va rilevato in via preliminare che la società ricorrente ha proposto (v. pagg. 32-34 ric.) istanza di nomina di un curatore 7 speciale, ex art. 78 c.p.c., per GPF Trading Limited s.r.l. in relazione all’introdotto giudizio di cassazione rilevando che sia detta società, sia Bristol Hotel s.r.l., sono sottoposte ad amministrazione giudiziaria, ai sensi del d. lgs n. 159/2011 e hanno i medesimi amministratori giudiziari - OL TA e VI TE -: sussisterebbe pertanto, secondo la ricorrente, un evidente conflitto di interessi tra la società GPF Trading Limited s.r.l. e gli amministratori giudiziari che la rappresentano, i quali sono gli stessi della controparte Bristol Hotel s.r.l. Secondo la ricorrente senza la nomina richiesta si priverebbe la società nel cui interesse l’istanza è stata proposta del diritto di difesa costituzionalmente garantito, con conseguente insanabile illegittimità della costituzione del rapporto processuale e irritualità del contraddittorio - rilevabili d’ufficio -. 2.1. L’istanza è inammissibile. Emerge univocamente dal combinato disposto degli artt. 78 e 80 c.p.c. che l’istanza per la nomina di curatore speciale deve essere rivolta al <<presidente dell’ufficio giudiziario avanti al quale si intende proporre la causa>>, prima dell’introduzione di questa, mentre l’istanza in esame è contenuta nel ricorso già notificato anche alla società che si assume in conflitto di interessi, dopo l’articolazione dei motivi di critica ex art. 360 c.p.c. Una eventuale iniziativa d’ufficio, discussa prima dell’attuale previsione in tal senso contenuta nell’art. 80 co. 1 c.p.c., che è stata introdotta con d. lgs. n. 206/2021 ed è entrata in vigore dopo l’introduzione del giudizio di cassazione, non sarebbe comunque praticabile nel caso di specie, perché dalla stessa prospettazione della situazione di conflitto di interessi che costituirebbe il fondamento dell’istanza effettuata da CFR Hipermarché s.a. risulta chiaro che essa si sarebbe verificata già nel corso dei precedenti giudizi di merito e, segnalata in sede processuale, non è stata seguita da alcun provvedimento di nomina. 8 La questione non riguarda, pertanto, l’effettiva rappresentanza o assistenza di GPF Trading Limited s.r.l. nel giudizio di legittimità ma altri profili, e cioè la legittimazione di CFR Hipermarché s.a. a far valere, in concreto, per GPF Trading Limited s.r.l. - costituita ritualmente nel giudizio di primo grado prima della sua sospensione e dichiarata contumace nel giudizio di appello - l’asserito conflitto di interessi prospettato e, in ipotesi affermativa, l’effettiva esistenza di una situazione di detta società inquadrabile nell’ambito del conflitto di interessi necessitante di essere risolta, nel processo, secondo le disposizioni degli artt. 78-80 c.p.c., il momento della sua effettiva rilevazione nelle fasi di merito e l’adeguatezza delle valutazioni in rito operate al riguardo - con quali conseguenze sulla ritualità degli atti del processo -. Nel contesto del presente giudizio le valutazioni da effettuare nel senso esposto debbono altresì tenere conto che la Corte d’Appello di LE ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da CFR Hipermarchè s.a. per carenza di un’autonoma legittimazione ad impugnare, con assorbimento di ogni altra questione. In sostanza, ove si sia verificato effettivamente, sia ancora rilevabile e lo sia su iniziativa di soggetti diversi dall’interessata, un vulnus nella rappresentanza di GPF Trading Limited s.r.l. in giudizio, già emerso nelle fasi di merito, non avrebbe alcuna utilità la nomina in questa sede di un curatore speciale per la società, poiché sarebbe prospettabile la possibile nullità del processo e dei provvedimenti che ne hanno definito le fasi - a far data dall’emersione dell’ipotetica situazione di conflitto di interessi - tale da richiedere eventualmente una rivalutazione del merito della controversia in sede di rinvio - salvo l’operare del giudicato ove la declaratoria di inammissibilità dell’appello debba essere confermata -; diversamente, ove il processo si debba considerare invece regolarmente svolto o comunque ormai definito, non sarebbe necessaria alcuna nomina di curatore speciale -cfr., per argomenti a conforto di quanto esposto, 9 Cass. n. 11825/2025, espressione di un indirizzo interpretativo consolidato-. L’esame delle problematiche evidenziate si intreccia, quindi, con le questioni poste con il primo e il secondo motivo di ricorso per cassazione, nel cui ambito è opportuno affrontarle. 3. Con il primo motivo di ricorso articolato CFR Hipermarchè s.a. lamenta la <<violazione ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 101, 112, 132, 279 e 342 in relazione agli 78, 79 80 nonché 24 111 cost. nullità della sentenza impugnata del procedimento per: (i) omessa pronuncia da parte corte d’appello di salerno sulla domanda formulata dall’esponente declaratoria invalidità giudizio per mancata nomina un curatore speciale capo a gpf 78 ss. c.p.c.; (ii) sull’istanza c.p.c. gpf;
(iii) violazione dei principi che presiedono alla rilevabilità d'ufficio, ogni stato grado processo, delle eccezioni concernenti vizi insanabili costituzione rapporto processuale (nella specie, rilevazione tutti gli atti processuali gpf)>>. La ricorrente fonda i rilievi esposti sul fatto che il giudizio di primo grado era stato riassunto, dopo la disposta sospensione, dall’attrice Bristol Hotel s.r.l. sottoposta ad amministrazione giudiziaria, rappresentata dagli amministratori giudiziari OL TA e VI TE, nei confronti di GPF Trading Limited s.r.l., rappresentata dagli stessi soggetti;
anche detta società era stata sottoposta infatti, durante il periodo di sospensione del processo, ad amministrazione giudiziaria, con nomina degli amministratori nelle stesse persone già incaricate per la società attrice, e con il verbale di assemblea dell’1.7.2002 gli amministratori giudiziari erano stati nominati a tutti gli effetti amministratori della società; nonostante la produzione 10 della delibera e della successiva visura camerale relativa alla società, sulla cui base era stata eccepita la carenza di interesse dell’attrice a coltivare la domanda ed era stata portata a conoscenza del Giudice la situazione di conflitto di interesse venutasi a verificare, nessun provvedimento era stato assunto dal Tribunale di LE e, poi, dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 78 c.p.c.; ciò nonostante fosse evidente l’impossibilità per GPF s.r.l. di difendersi in reale contraddittorio con la controparte, che aveva la stessa rappresentanza. Secondo la ricorrente, la valutazione di inammissibilità dell’appello, effettuata dalla Corte d’Appello, non avrebbe potuto essere fatta se non dopo il controllo sulla regolare costituzione del contraddittorio e avrebbe, pertanto, dovuto essere preceduta dalla valutazione della posizione processuale di GPF s.r.l., che avrebbe dovuto comportare la declaratoria di radicale nullità di tutti gli atti processuali eseguiti e dei provvedimenti giudiziali resi dal giorno dell’insorgere del conflitto in avanti. L’omessa nomina del curatore speciale configurerebbe, secondo la ricorrente, un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale con conseguente nullità del giudizio rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità: la Corte d’Appello non avrebbe dovuto dichiarare la contumacia di GPF s.r.l. ma rilevarne la mancanza di rappresentanza prima della declaratoria di inammissibilità. 3.1. Il motivo (che potrebbe essere, in ipotesi, assorbito dalle considerazioni che si svolgeranno nell’esaminare i motivi a seguire - cfr., ancora, Cass. n. 11825/2025 - ma sul quale è comunque opportuna una valutazione, anche per la valorizzazione delle questioni trattate operata dalla ricorrente al fine di fondare un proprio autonomo diritto ad impugnare) è infondato. Non è controverso che GPF Trading Limited s.r.l. continui ad essere un soggetto di diritto esistente e diverso da Bristol Hotel s.r.l.: la questione riguarda le persone che ne hanno la rappresentanza, in qualità di 11 amministratori, e che dopo la sottoposizione della società ad amministrazione giudiziaria - intervenuta dopo che le parti contrapposte avevano formulato le rispettive domande, eccezioni e difese, mentre il giudizio di primo grado era sospeso - sarebbero in conflitto di interessi con la società, perché si tratta delle stesse persone che hanno la rappresentanza anche della società attrice e controricorrente, la quale si trova evidentemente in contrapposta posizione processuale rispetto a GPF s.r.l. Il conflitto di interessi prospettato ha, pertanto, natura processuale, derivato dall’essere venuti a coincidere, dopo l’instaurazione del giudizio, gli amministratori – giudiziari - delle società parti del rapporto negoziale oggetto di controversia (la compravendita dichiarata simulata) a seguito della sottoposizione di entrambe a misura di prevenzione patrimoniale con correlata disposizione di amministrazione giudiziaria -che è situazione ben diversa da quella esaminata nella sentenza di questa Corte n. 6201/1997-. GPF s.r.l. si era ritualmente costituita in primo grado con la rappresentanza dell’avv. Pasquale Bambino che ne era anche procuratore domiciliatario e al quale era stato notificato il ricorso in riassunzione con il pedissequo provvedimento di fissazione dell’udienza; l’avv. Bambino aveva dismesso il mandato ma non era stato sostituito da altro legale;
la notificazione dell’atto di citazione in appello, effettuata su iniziativa di CFR Hipermarchè s.a., era stata quindi eseguita presso lo stesso domiciliatario e, con la declaratoria di contumacia, la Corte d’Appello di LE ha ritenuto legittima la costituzione del contraddittorio in sede di impugnazione anche nei confronti di GPF s.r.l. e implicitamente da disattendere l’istanza di nomina di un curatore speciale per detta società, pure in quella sede formulata dalla società appellante. Occorre, quindi, verificare se la prospettata situazione di conflitto di interessi, interna a GPF s.r.l. in quanto prospettata come riguardante la relazione della società con il suo organo rappresentativo, possa essere 12 fatta valere nel processo da un soggetto diverso e, nel caso di specie, dalla ricorrente CFR Hipermarchè s.a., e sia idonea a rimettere in discussione la valida partecipazione al giudizio, anche dopo la sua riassunzione in primo grado, di GPF s.r.l. riconosciuta e confermata dalla Corte d’Appello di LE con la dichiarazione di contumacia. La risposta deve essere negativa. CFR Hipermarché s.a. ha instato per la nomina di un curatore speciale a GPF Trading Limited s.r.l. non in quanto socia di maggioranza della stessa ma quale soggetto autonomo e cioè quale parte intervenuta nel giudizio, al quale era interessata appunto per la sua partecipazione sociale in GPF s.r.l. Si deve considerare che l'interesse tutelato dall'art. 78, co. 2, c.p.c. - <<si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto interessi col rappresentante>> -, è esclusivamente quello della parte rappresentata e non quello delle altre parti, che non possono perciò sollevare questioni in ordine a situazioni di conflitto di interesse interne ad un’altra parte -nel caso di specie tra la società e il suo organo rappresentativo-, salvo il ricorrere di un interesse proprio– manifestato idoneamente e non solo di generica garanzia del contraddittorio - a farlo - cfr. Cass. n. 19149/2014, Cass. n. 1808/1979 -; la necessità della nomina di un curatore speciale sorge nei casi in cui il conflitto di interessi manifestatosi tra rappresentante e rappresentato non sia altrimenti disciplinato da norme sostanziali (e non è il caso di specie, trattandosi di società dotata di altri organi in grado di rilevare e gestire l’eventuale conflitto attraverso iniziative opportune anche quanto alla scelte sul se e come partecipare al giudizio;
si sottolineano anche la qualità degli amministratori giudiziari e i loro rapporti con gli organi sociali, e il permanere dei poteri di questi per contrastare la disposizione della misura di prevenzione e la conseguente amministrazione giudiziaria), per cui, in presenza del conflitto, la parte non può esercitare direttamente 13 poteri che la legge le riconosce;
solo in queste situazioni detti poteri debbono essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nomina attiene all'esercizio dei poteri processuali e non al contraddittorio e i cui poteri sono limitati al periodo necessario a fronteggiarle - cfr. Cass. n. 12170/2005, nonché Cass. n. 6020/2017, anche per le conseguenze di una eventuale omissione nella nomina di un curatore speciale, ove necessaria -. CFR s.a. non ha esplicitato alcun proprio interesse (se non quello mediato costituito dalla sua qualità di socia di maggioranza - al 99%- nella società, che le avrebbe peraltro permesso di predisporre le iniziative interne per superare il conflitto ed avrebbe potuto giustificare una richiesta, riferibile direttamente alla società interessata, in relazione al tempo a tal fine necessario) all’ottenimento della nomina, che pure può legittimare le parti diverse dal soggetto che subisce il conflitto a proporre la richiesta, ex art. 79 u.c. c.p.c.: CFR s.a. ha, infatti, fondato l’istanza ex art. 78 c.p.c. sull’interesse di GPF s.r.l., nel senso di garantire alla stessa la legittima e piena esplicitazione del diritto di difesa anche ai fini della tutela del contraddittorio - che riguarda ovviamente tutte le parti del processo ma che proprio per questo non qualifica di per sé ogni parte alla proposizione dell’istanza ex artt. 78/80 c.p.c. -. In sostanza, quindi, con il rilevato conflitto di interessi la ricorrente vorrebbe non tanto far valere una situazione di conflitto di interessi richiedente la necessità di provvedere per garantire alla parte colpita l’esercizio di poteri processuali altrimenti compromessi ma vuole mettere in discussione, in radice, la corretta partecipazione al giudizio di GPF s.r.l., dichiarata contumace dalla Corte di merito all’esito della verifica della ritualità della sua citazione nel giudizio di impugnazione presso il domiciliatario eletto per il primo grado -costituitosi su mandato della società prima della sua sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale;
alla successiva rinuncia al mandato, dopo la sottoposizione 14 alla misura e dopo la notificazione dell’atto di riassunzione ad opera di Bristol Hotel s.r.l., non aveva fatto seguito, come già detto, la sua sostituzione con altro legale -. Si aggiunge ancora che, pur volendo ipotizzare l’esistenza di un interesse di CFR Ipermarchè s.a. a proporre istanza ex art. 78 c.p.c. per GPF s.r.l., ciò non comporterebbe anche l’esistenza del diritto della stessa a far valere l’eventuale invalidità del processo per omessa nomina del curatore speciale: questo potere rimane prerogativa della parte interessata - e del Giudice, nell’esercizio dei poteri officiosi a garanzia della partecipazione effettiva e consapevole di tutte le parti al processo - e deve essere fatto valere nel corso delle fasi del processo o in sede di impugnazione dei provvedimenti che le concludono, salva la formazione del giudicato interno - cfr., per utili spunti di riflessione, Cass. n. 1808/1979 e Cass. n. 19149/2014, cit. -. In conclusione: CFR s.a., partecipante al giudizio quale intervenuta, non ha esplicitato un proprio interesse a far valere il conflitto di interessi riguardante la diversa parte del processo GPF s.r.l., come l’art. 79 u.c. c.p.c. richiede;
anche affermando l’esistenza di un interesse della ricorrente all’istanza ex art. 78 c.p.c. per la posizione di GPF s.r.l., CFR s.a. non potrebbe utilizzare il prospettato conflitto di interessi, previsto nel solo interesse della parte che ne è colpita, per farne discendere l’invalidità del processo;
GPF s.r.l., già costituita in primo grado in persona dell’amministratore dell’epoca, è stata dichiarata contumace nella fase di appello all’esito della verifica della ritualità della notificazione, eseguita presso il procuratore domiciliatario (rimettente il mandato ma non sostituito); l’esistenza di norme sostanziali idonee a disciplinare il conflitto di interessi tra società e amministratori e la particolare posizione degli amministratori giudiziari, svolgenti i loro compiti sulla base di un incarico che è anche di pubblico interesse - si richiamano le disposizioni del d. lgs. n.159/2011 -; la qualità di socio di maggioranza per una quota del 99% di 15 CFR s.a. che assume l’esistenza del conflitto per la società partecipata;
non giustificano l’attivazione d’ufficio per rilevare e dirimere il conflitto nell’ambito del processo - cfr., per spunti di riflessione sulle questioni trattate, Cass. n. 6201/1997; Cass. n. 12170/2005; si richiamano anche Cass. n. 13827/2012 e Cass. n. 18544/2020 in materia fallimentare-. 4. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la <<violazione ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 101, 112, 132, 279 e 342 in relazione agli 78, 79 80 nonché 24 111 cost. nullità della sentenza impugnata del procedimento per: (i) omessa pronuncia da parte corte d’appello di salerno sulla domanda formulata dall’esponente declaratoria invalidità giudizio per mancata nomina un curatore speciale capo a gpf 78 ss. c.p.c.; (ii) sull’istanza c.p.c. gpf;
(iii) violazione dei principi che presiedono alla rilevabilità d'ufficio, ogni stato grado processo, delle eccezioni concernenti vizi insanabili costituzione rapporto processuale (nella specie, rilevazione tutti gli atti processuali gpf)>>. Secondo CFR Hipermarchè s.a. la Corte di merito avrebbe erroneamente qualificato il suo intervento quale adesivo dipendente, poiché si sarebbe trattato invece di un intervento adesivo autonomo, con conseguente ammissibilità dell’appello proposto;
il pregiudizio patrimoniale che la società avrebbe rischiato di subire per l’esito del giudizio sarebbe stato, infatti, diretto, ed inoltre alla società GPF s.r.l., adiuvata, era stata preclusa per l’omessa nomina di un curatore speciale la possibilità tanto di resistere in primo grado quanto di proporre impugnazione. In particolare, la ricorrente non si sarebbe limitata a aderire alle ragioni di GPF s.r.l. - esposte in sede di costituzione nell’ambito del giudizio di primo grado - ma le avrebbe fatte proprie, <<chiedendo pertanto che anche nei propri confronti fosse accertato il modo d’essere del rapporto esistente tra le parti originarie processo>>. CFR s.a. avrebbe così esercitato un proprio diritto, che era quello di non veder leso il valore della propria partecipazione sociale - al 99% - in GPF s.r.l. per effetto di una sentenza, pronunciata nonostante un 16 palese difetto del contraddittorio rilevante ex art. 24 Cost. Del resto, la ricorrente aveva proposto domande proprie, espressamente reiterate in sede di appello, sia riguardo al conflitto di interessi di GPF s.r.l. e alla conseguente improcedibilità del giudizio, sia riguardo alla nomina di un curatore speciale. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la ricorrente fa un generico riferimento anche al disposto dell’art. 2900 c.c., che sembra nel senso che, in qualità di socia di netta maggioranza di GPF s.r.l., avrebbe interesse anche ad agire in via surrogatoria. 4.1. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da CFR Hipermarchè s.a., perché proposto da intervenuta ad adiuvandum, carente di interesse proprio. La Corte territoriale ha motivato osservando che <<la qualità di socio della società convenuta gpf trading limited s.r.l. ha consentito alla cfr hipermarchè s.a. spiegare intervento volontario adesivo dipendente, ex art. 105, comma 2, c.p.c., fondato sull’interesse al rigetto delle domande proposte dalla curatela e dirette a privare la partecipata 99% dei beni acquistati fallita>>, ma non la legittima alla proposizione dell’appello per assenza di un’autonoma legittimazione ad impugnare. Appare opportuno chiarire che il richiamo al disposto dell’art. 2900 c.c., contenuto nella sola memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e non nel ricorso per cassazione, non può comportare di per sé la diversa qualificazione dell’intervento operato da CFR Hipermarchè s.a. come intervento adesivo autonomo, perché si tratta di questione introdotta tardivamente anche nel giudizio di legittimità. Del resto, pure ove il richiamo all’art. 2900 c.c. fosse stato valorizzato già nel ricorso, per escluderne l’inammissibilità in quanto questione nuova, non tempestivamente introdotta nelle sedi di merito, sarebbe stato necessario 17 che tutte le circostanze di fatto fondanti la valutazione dei presupposti di operatività dell’azione richiamata fossero già state introdotte tempestivamente nel giudizio e individuate e <> negli atti del processo nel ricorso per cassazione, ex art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c., in modo da doversi confrontare, in questa sede, solo con il profilo della corretta qualificazione giuridica della fattispecie oggetto di controversia. Anche il riferimento al disposto dell’art. 404 c.p.c. per supportare la qualificazione dell’intervento operato da CFR s.a. appare fuori centro: il primo comma della norma disciplina l’opposizione proposta dal terzo, titolare di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti - cfr. Cass. n.8888/2010 e tutta la giurisprudenza successiva: Cass. n. 21230/2024; Cass. n. 11961/2024-, mentre il secondo comma limita le ipotesi di opposizione da parte dei creditori e aventi causa delle parti alle sole ipotesi in cui la sentenza sia l’effetto di dolo o collusione a loro danno. Ne consegue che, per quanto qui interessa, una valutazione della posizione della ricorrente ai sensi del primo comma dell’art. 404 c.p.c. comporta la necessità di qualificare l’intervento della stessa nel giudizio, e quindi non offre la soluzione alle critiche rivolte al decisum della Corte d’Appello di LE ma le presuppone risolte;
la possibilità del ricorso di CFR s.a. al disposto dell’art. 404 co. 2 c.p.c. non appare invece nemmeno prospettabile in questa sede perché, anche superando tutti gli ostacoli volti a qualificare la società come creditrice o avente diritto di GPF s.r.l. - cfr. Cass. n. 17004/2023; Cass. n. 32887/2022 -, mancherebbero comunque i presupposti di operatività della norma richiamata, mai nemmeno allegati. Quindi si deve verificare se l’intervento di CFR Ipermarchè s.a. - all’epoca TMT Unitrading s.a. -, effettuato nel primo grado di giudizio, sia stato o meno qualificato correttamente quale intervento adesivo dipendente dalla Corte di Appello. 18 Si deve prima di tutto escludere che i rilievi della ricorrente volti ad evidenziare, fin dalla riassunzione del giudizio di primo grado, l’esistenza di un conflitto di interessi a danno di GPF s.r.l. e a sollecitare i provvedimenti opportuni, sia per la nomina di un curatore speciale, sia per le conseguenze della situazione evidenziata sul processo, possano avere un qualche significato ai fini della qualificazione del suo intervento in causa. Ciò sia in ragione delle considerazioni esposte nell’esaminare il primo motivo di doglianza;
sia perché la qualificazione giuridica dell’intervento in causa deve essere effettuata tenendo conto della posizione della parte rispetto all’oggetto della controversia e alla relazione che ne deriva con le altre parti processuali, in considerazione delle domande rivolte al Giudice e quindi in relazione all’esito della composizione della lite e del contenuto della pronuncia a tal fine necessaria. Nel caso di specie la ricorrente è intervenuta in un giudizio che ha ad oggetto un rapporto contrattuale di compravendita intervenuto tra Bristol Hotel s.r.l. e GPF Trading Limited s.r.l., affermato - e accertato - simulato, rispetto al quale CFR Hipermarché s.a. è terza estranea e con riferimento al quale essa non fa valere diritti propri: l’adesione alle domande di una delle contraenti, parte convenuta nel giudizio che è quella <>, non implica come conseguenza l’assunzione di una posizione autonoma dell’intervenuta, anzi costituisce proprio l’essenza dell’intervento ad adiuvandum dipendente, con il quale si supportano le richieste di una parte senza svolgere o rischiare di subire domande o eccezioni, ulteriori rispetto a quanto introdotto dalle parti, direttamente incidenti sulla sfera giuridica propria o altrui. L’intervento volontario in causa si qualifica, infatti, come principale quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un 19 interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti -cfr., tra le tante, Cass. n. 27528/2016; Cass. n. 22972/2022; Cass. n. 28907/2024-. Nel caso di specie è la stessa prospettazione della parte ricorrente, esplicitata nell’atto di appello - con richiamo al contenuto della comparsa di intervento in primo grado e con espresso riferimento all’intervento adesivo dipendente (pag. 3 dell’atto di appello) - e ancora ribadita nel motivo in esame, relativa all’individuazione del contenuto delle domande svolte -appunto in adesione a quelle di GPF s.r.l., che sarebbero state <> dall’intervenuta, e finalizzate a evidenziare una situazione di conflitto di interessi della società rimasta contumace nel giudizio di appello - ad escludere che vi possano essere dubbi sulla correttezza dell’attività qualificatoria dell’intervento svolta motivatamente dalla Corte d’Appello, nel senso di intervento adesivo dipendente. Dalla qualificazione dell’intervento come adesivo dipendente deriva la carenza in capo all’interveniente di autonoma legittimazione ad impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata -che non può essere qualificata come soccombente, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni attinenti alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese imposte a suo carico, e non è il caso di specie-. Al riguardo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte -si richiamano le pronunce di legittimità citate sopra e, in particolare, ancora Cass. n. 22972/2022 che ha sottolineato come anche nel caso in cui l’interveniente avrebbe un autonomo interesse, tale da giustificare anche un intervento autonomo, ove partecipi al giudizio ad adiuvandum non può impugnare- ha trovato riscontro e supporto nella sentenza della Corte Cost. n. 455/1997, che ha respinto la questione di incostituzionalità dell’art. 105 co. 2 c.p.c., interpretato come preclusivo della possibilità dell’interveniente dipendente di impugnare. Esclusa la legittimazione all’impugnazione di CFR s.a., intervenuta adesiva dipendente, la sentenza del Tribunale di LE nei confronti 20 della quale solo CFR s.a. aveva proposto appello nel termine di legge, era passata in giudicato e la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione pronunciata dalla Corte d’Appello di LE va ritenuta pienamente corretta e condivisibile. Il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quanto alla composizione della controversia con essa operata è insuperabile e non permette di rilevare d’ufficio alcun tipo di vizio afferente alla pronuncia, anche se in tesi relativo alla corretta formazione del contraddittorio e al rispetto dei diritti di difesa - la corretta instaurazione del contraddittorio era stata, del resto, vagliata dalla Corte d’Appello prima della pronuncia di inammissibilità, come conferma la dichiarazione di contumacia di GPF s.r.l., solo che gli esiti che ne aveva tratto non erano in linea con i desiderata dell’appellante, attuale ricorrente -. Si aggiunge, in ogni caso, che se è vero che, in linea generale, la corretta instaurazione del contraddittorio deve essere verificata prima della decisione di fase, è altrettanto vero che, ove si ritenga l’inammissibilità dell’impugnazione, come nel caso di specie in cui la sentenza di primo grado era passata in giudicato, non avrebbe avuto alcuna utilità procedere ad una integrazione/ricostituzione eventuale del contraddittorio in vista di una pronuncia che non avrebbe potuto essere di contenuto diverso - cfr., ancora, Cass. n. 11825/2025, espressione di un indirizzo interpretativo costante -. 5. Il terzo motivo di critica è rivolto alla sentenza d’appello per la prospettata <<violazione ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 101, 112, 132, 279 e 342 in relazione agli 78, 79 80 nonché 24 111 cost. nullità della sentenza impugnata del procedimento per: (i) omessa pronuncia da parte corte d’appello di salerno sulla domanda formulata dall’esponente declaratoria invalidità giudizio per mancata nomina un curatore speciale capo a gpf 78 ss. c.p.c.; (ii) sull’istanza c.p.c. gpf;
(iii) violazione dei principi che presiedono alla rilevabilità d'ufficio, ogni stato grado processo, delle eccezioni concernenti vizi insanabili costituzione rapporto processuale (nella specie, rilevazione tutti gli atti processuali gpf)>>. 21 CFR s.a. afferma di avere interesse alla proposizione del ricorso per la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio da effettuare direttamente al Giudice di primo grado, perché l’errata costituzione del contraddittorio si è determinata fin dalla fase di riassunzione, o, in subordine, alla Corte d’Appello con espresso invito alla rinnovazione degli atti nulli. 5.1. Anche questo motivo è infondato. Si richiamano le considerazioni svolte sopra nell’esaminare i primi due motivi di appello. L’appello proposto da CFR s.a., interveniente adesiva dipendente, non era ammissibile e nessuna altra parte processuale ha proposto impugnazione nel rispetto dei termini di legge - non lo ha fatto, in particolare, GPF s.r.l., nemmeno per far valere una eventuale situazione di conflitto di interessi al suo interno, tale da aver determinato la lesione dei suoi poteri processuali e del suo diritto di difesa -. Il motivo di ricorso per cassazione in esame, in sé ammissibile, è pertanto infondato alla radice e ciò rende superflua qualsiasi ulteriore valutazione sulle altre questioni poste. 6. Con un’ultima deduzione (punto 4, pag. 29 e ss.) CFR Hipermarchè s.r.l. vuole che sia riconosciuto <<l’interesse di cfr a proporre il presente ricorso per cassazione e la richiesta rinvio al giudice primo grado>>. Secondo la ricorrente vi sarebbero comunque, nel caso di specie, particolarissimi motivi che giustificherebbero la non applicazione del principio noto di assenza di potere di impugnazione in capo all’interveniente adesivo dipendente, anche così qualificando l’intervento di CFR s.a. L’impugnazione non esprimerebbe, infatti, in questo caso attività dispositiva del diritto ma solo l’istanza a proseguire il medesimo processo in un nuovo grado, così da riconoscere anche all’interventore adesivo dipendente detto diritto. La situazione di CFM non sarebbe dissimile da quella prevista dall’art. 404 c.p.c., dato che la ricorrente è intervenuta in 22 primo grado per far valere una palese violazione del contraddittorio idonea a produrre una pronuncia ingiusta. 6.1. L’istanza è inammissibile. Il potere di impugnazione in capo alla parte sussiste o non sussiste in base alle disposizioni processuali di riferimento, che non sono superabili: CFR s.a., interveniente adesiva dipendente, non è individuabile come parte soccombente e non ha, quindi, legittimazione a proporre impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati nell’ambito del processo di cui è divenuta parte adiuvante. Si richiamano, in particolare, le considerazioni svolte nell’esaminare il secondo motivo di ricorso quanto al richiamo al disposto dell’art. 404 c.p.c. e alle conseguenze da trarne per la valutazione della posizione della ricorrente nel processo. 6. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto. 7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della costituita controricorrente Bristol Hotel s.r.l. Non vi è luogo a provvedere sulle spese con riferimento alla GPF Trading Limited, essendo la stessa rimasta intimata. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente CFR Hipermarchè s.r.l. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità a favore Bristol Hotel s.r.l., liquidate in complessivi € 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli 23 esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 dicembre 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente TI NE DO TO
all’epoca della compravendita era pendente una procedura prefallimentare nei confronti della società venditrice definita, all’esito dell’accoglimento del ricorso contro l’iniziale provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di LE, con la sentenza dichiarativa del fallimento di Bristol Hotel s.r.l. del 24/30.10.1996. 3 La curatela Fallimentare aveva agito avanti al Tribunale di LE nei confronti di GPF Trading Limited s.r.l. facendo valere la simulazione assoluta del contratto di compravendita sopra richiamato e formulando anche, in via subordinata, domande di revocatoria, ordinaria e fallimentare. L’atto di citazione era stato notificato alla società convenuta che, costituendosi, aveva chiamato in causa il notaio rogante, SA RR - ritenendola responsabile dell’annullabilità degli atti rogati per non aver verificato che l’amministratore della stessa GPF s.r.l. non aveva il potere di sottoscriverli per asserita mancanza della necessaria autorizzazione dell’assemblea dei soci -, e gli amministratori dell’epoca, IE LO e IU RO - affermandone pure la responsabilità risarcitoria in tale veste -; nel giudizio era intervenuta anche TMT Unitrading s.a., socia della società convenuta con una quota di partecipazione del 99%, aderendo alle domande di GPF Trading Limited s.r.l. Ammesse le prove richieste dalle parti ed espletato <
aveva, quindi, rimesso in discussione sia il rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio, sia le valutazioni di merito operate dal giudice di prime cure. Si erano costituiti anche SA RR e IN SO - una delle eredi di IU RO -, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti per diversi profili. Nessuno si era costituito per gli eredi di IE LO e per GPF Trading Limited s.r.l. La Corte d’Appello di LE, dichiarata la contumacia di GPF Trading Limited s.r.l. - per la quale la notificazione dell’atto di citazione in appello era stata effettuata a mani dell’avv. Pasquale Bambino, che l’aveva difesa in primo grado -, dei rimanenti eredi di IU RO e degli eredi di IE LO, aveva – con la sentenza n. 1228/2021 - dichiarato inammissibile l’appello proposto, per le seguenti motivazioni - riportate, in sintesi, per quanto ancora è di interesse in questa sede di legittimità -: -la società appellante era intervenuta adesivamente in primo grado in quanto interessata, nell’asserita qualità di socia di maggioranza della società convenuta GPF Trading Limited s.r.l., a che l’esito del giudizio fosse favorevole ad essa, per non essere privata dei beni immobili di cui si 5 discute;
l’appellante era effettivamente titolare delle quote di partecipazione del 99% in GPF Trading Limited s.r.l. e ciò giustificava il suo interesse all’intervento effettuato;
-l’intervento della società appellante doveva, quindi, essere considerato legittimo ma, essendo esso da qualificare come adesivo dipendente, non ne fondava la legittimazione autonoma alla proposizione di impugnazione - salvo che per questioni inerenti all’ammissibilità dell’intervento che, nel caso di specie, non si pongono -, ove la parte adiuvata non eserciti il relativo diritto o faccia acquiescenza alla decisione sfavorevole;
la correttezza della proposta interpretazione dell’art. 105, co. 2, c.p.c., trovava conferma nel superamento positivo del vaglio di legittimità costituzionalità richiesto alla Corte costituzionale;
- l’inammissibilità dell’impugnazione assorbiva ogni altra questione. 3. CFR Hipermarchè sa, già TMT Unitrading s.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con istanza di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per GPF Trading Limited s.r.l. Bristol Hotel s.r.l., già fallita e assoggettata infine alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca dal Tribunale di LE, ha depositato controricorso. GPF Trading Limited s.r.l. è rimasta intimata. Il PG ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. Alla pubblica udienza dell’11.12.2025, dopo la relazione del Consigliere, il Sostituto Procuratore Generale AL Pepe ha richiamato e illustrato le conclusioni già depositate;
l’avv. Andrea Costa, per la ricorrente, e l’avv. IU TT, per la controricorrente Bristol Hotel s.r.l., presenti all’udienza, hanno richiamato e illustrato le rispettive difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 6 1. Occorre premettere che non sussistono i presupposti per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di SA RR, di IE LO e di IN SO, MA RO e AN RO -eredi di IU RO-, ai quali non è stato notificato il ricorso per cassazione: essi, pur parti nel giudizio di primo grado e in quello di appello, non sono litisconsorti necessari e non sono in questa sede destinatari di domande né da parte di Bristol Hotel s.r.l., né da parte di CFR Hipermarchè s.a. Si richiama altresì, in proposito, tenuto conto dell’esito del ricorso per le motivazioni che saranno di seguito illustrate, l’orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, secondo il quale <<il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto difesa o rispetto contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione giudizio. pertanto circostanza che ricorso cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi giudizio, rende superfluo rinvio della causa provvedere a tale incombente, quando nessuna parti costituite nel giudizio legittimità abbia formulato domande confronti parte>> -cfr. Cass. n. 18375/2010, che detta un principio di diritto di portata generale e rispondente alla ratio dell’art. 111 Cost., che non vi sono ragioni per limitare alle sole ipotesi di omessa notificazione del ricorso alla parte contumace nei gradi di merito;
cfr. anche Cass. n. 10839/2019, nel senso che i possibili rilievi di carattere processuale cedono, in applicazione del principio della ragione più liquida, nei casi in cui l’esito dell’impugnazione renderebbe meramente formale l’attività da essi richiesta, con ingiustificato allungamento dei tempi del processo in violazione del disposto dell’art. 111 Cost.-. 2. Ciò premesso, va rilevato in via preliminare che la società ricorrente ha proposto (v. pagg. 32-34 ric.) istanza di nomina di un curatore 7 speciale, ex art. 78 c.p.c., per GPF Trading Limited s.r.l. in relazione all’introdotto giudizio di cassazione rilevando che sia detta società, sia Bristol Hotel s.r.l., sono sottoposte ad amministrazione giudiziaria, ai sensi del d. lgs n. 159/2011 e hanno i medesimi amministratori giudiziari - OL TA e VI TE -: sussisterebbe pertanto, secondo la ricorrente, un evidente conflitto di interessi tra la società GPF Trading Limited s.r.l. e gli amministratori giudiziari che la rappresentano, i quali sono gli stessi della controparte Bristol Hotel s.r.l. Secondo la ricorrente senza la nomina richiesta si priverebbe la società nel cui interesse l’istanza è stata proposta del diritto di difesa costituzionalmente garantito, con conseguente insanabile illegittimità della costituzione del rapporto processuale e irritualità del contraddittorio - rilevabili d’ufficio -. 2.1. L’istanza è inammissibile. Emerge univocamente dal combinato disposto degli artt. 78 e 80 c.p.c. che l’istanza per la nomina di curatore speciale deve essere rivolta al <<presidente dell’ufficio giudiziario avanti al quale si intende proporre la causa>>, prima dell’introduzione di questa, mentre l’istanza in esame è contenuta nel ricorso già notificato anche alla società che si assume in conflitto di interessi, dopo l’articolazione dei motivi di critica ex art. 360 c.p.c. Una eventuale iniziativa d’ufficio, discussa prima dell’attuale previsione in tal senso contenuta nell’art. 80 co. 1 c.p.c., che è stata introdotta con d. lgs. n. 206/2021 ed è entrata in vigore dopo l’introduzione del giudizio di cassazione, non sarebbe comunque praticabile nel caso di specie, perché dalla stessa prospettazione della situazione di conflitto di interessi che costituirebbe il fondamento dell’istanza effettuata da CFR Hipermarché s.a. risulta chiaro che essa si sarebbe verificata già nel corso dei precedenti giudizi di merito e, segnalata in sede processuale, non è stata seguita da alcun provvedimento di nomina. 8 La questione non riguarda, pertanto, l’effettiva rappresentanza o assistenza di GPF Trading Limited s.r.l. nel giudizio di legittimità ma altri profili, e cioè la legittimazione di CFR Hipermarché s.a. a far valere, in concreto, per GPF Trading Limited s.r.l. - costituita ritualmente nel giudizio di primo grado prima della sua sospensione e dichiarata contumace nel giudizio di appello - l’asserito conflitto di interessi prospettato e, in ipotesi affermativa, l’effettiva esistenza di una situazione di detta società inquadrabile nell’ambito del conflitto di interessi necessitante di essere risolta, nel processo, secondo le disposizioni degli artt. 78-80 c.p.c., il momento della sua effettiva rilevazione nelle fasi di merito e l’adeguatezza delle valutazioni in rito operate al riguardo - con quali conseguenze sulla ritualità degli atti del processo -. Nel contesto del presente giudizio le valutazioni da effettuare nel senso esposto debbono altresì tenere conto che la Corte d’Appello di LE ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da CFR Hipermarchè s.a. per carenza di un’autonoma legittimazione ad impugnare, con assorbimento di ogni altra questione. In sostanza, ove si sia verificato effettivamente, sia ancora rilevabile e lo sia su iniziativa di soggetti diversi dall’interessata, un vulnus nella rappresentanza di GPF Trading Limited s.r.l. in giudizio, già emerso nelle fasi di merito, non avrebbe alcuna utilità la nomina in questa sede di un curatore speciale per la società, poiché sarebbe prospettabile la possibile nullità del processo e dei provvedimenti che ne hanno definito le fasi - a far data dall’emersione dell’ipotetica situazione di conflitto di interessi - tale da richiedere eventualmente una rivalutazione del merito della controversia in sede di rinvio - salvo l’operare del giudicato ove la declaratoria di inammissibilità dell’appello debba essere confermata -; diversamente, ove il processo si debba considerare invece regolarmente svolto o comunque ormai definito, non sarebbe necessaria alcuna nomina di curatore speciale -cfr., per argomenti a conforto di quanto esposto, 9 Cass. n. 11825/2025, espressione di un indirizzo interpretativo consolidato-. L’esame delle problematiche evidenziate si intreccia, quindi, con le questioni poste con il primo e il secondo motivo di ricorso per cassazione, nel cui ambito è opportuno affrontarle. 3. Con il primo motivo di ricorso articolato CFR Hipermarchè s.a. lamenta la <<violazione ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 101, 112, 132, 279 e 342 in relazione agli 78, 79 80 nonché 24 111 cost. nullità della sentenza impugnata del procedimento per: (i) omessa pronuncia da parte corte d’appello di salerno sulla domanda formulata dall’esponente declaratoria invalidità giudizio per mancata nomina un curatore speciale capo a gpf 78 ss. c.p.c.; (ii) sull’istanza c.p.c. gpf;
(iii) violazione dei principi che presiedono alla rilevabilità d'ufficio, ogni stato grado processo, delle eccezioni concernenti vizi insanabili costituzione rapporto processuale (nella specie, rilevazione tutti gli atti processuali gpf)>>. La ricorrente fonda i rilievi esposti sul fatto che il giudizio di primo grado era stato riassunto, dopo la disposta sospensione, dall’attrice Bristol Hotel s.r.l. sottoposta ad amministrazione giudiziaria, rappresentata dagli amministratori giudiziari OL TA e VI TE, nei confronti di GPF Trading Limited s.r.l., rappresentata dagli stessi soggetti;
anche detta società era stata sottoposta infatti, durante il periodo di sospensione del processo, ad amministrazione giudiziaria, con nomina degli amministratori nelle stesse persone già incaricate per la società attrice, e con il verbale di assemblea dell’1.7.2002 gli amministratori giudiziari erano stati nominati a tutti gli effetti amministratori della società; nonostante la produzione 10 della delibera e della successiva visura camerale relativa alla società, sulla cui base era stata eccepita la carenza di interesse dell’attrice a coltivare la domanda ed era stata portata a conoscenza del Giudice la situazione di conflitto di interesse venutasi a verificare, nessun provvedimento era stato assunto dal Tribunale di LE e, poi, dalla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 78 c.p.c.; ciò nonostante fosse evidente l’impossibilità per GPF s.r.l. di difendersi in reale contraddittorio con la controparte, che aveva la stessa rappresentanza. Secondo la ricorrente, la valutazione di inammissibilità dell’appello, effettuata dalla Corte d’Appello, non avrebbe potuto essere fatta se non dopo il controllo sulla regolare costituzione del contraddittorio e avrebbe, pertanto, dovuto essere preceduta dalla valutazione della posizione processuale di GPF s.r.l., che avrebbe dovuto comportare la declaratoria di radicale nullità di tutti gli atti processuali eseguiti e dei provvedimenti giudiziali resi dal giorno dell’insorgere del conflitto in avanti. L’omessa nomina del curatore speciale configurerebbe, secondo la ricorrente, un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale con conseguente nullità del giudizio rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità: la Corte d’Appello non avrebbe dovuto dichiarare la contumacia di GPF s.r.l. ma rilevarne la mancanza di rappresentanza prima della declaratoria di inammissibilità. 3.1. Il motivo (che potrebbe essere, in ipotesi, assorbito dalle considerazioni che si svolgeranno nell’esaminare i motivi a seguire - cfr., ancora, Cass. n. 11825/2025 - ma sul quale è comunque opportuna una valutazione, anche per la valorizzazione delle questioni trattate operata dalla ricorrente al fine di fondare un proprio autonomo diritto ad impugnare) è infondato. Non è controverso che GPF Trading Limited s.r.l. continui ad essere un soggetto di diritto esistente e diverso da Bristol Hotel s.r.l.: la questione riguarda le persone che ne hanno la rappresentanza, in qualità di 11 amministratori, e che dopo la sottoposizione della società ad amministrazione giudiziaria - intervenuta dopo che le parti contrapposte avevano formulato le rispettive domande, eccezioni e difese, mentre il giudizio di primo grado era sospeso - sarebbero in conflitto di interessi con la società, perché si tratta delle stesse persone che hanno la rappresentanza anche della società attrice e controricorrente, la quale si trova evidentemente in contrapposta posizione processuale rispetto a GPF s.r.l. Il conflitto di interessi prospettato ha, pertanto, natura processuale, derivato dall’essere venuti a coincidere, dopo l’instaurazione del giudizio, gli amministratori – giudiziari - delle società parti del rapporto negoziale oggetto di controversia (la compravendita dichiarata simulata) a seguito della sottoposizione di entrambe a misura di prevenzione patrimoniale con correlata disposizione di amministrazione giudiziaria -che è situazione ben diversa da quella esaminata nella sentenza di questa Corte n. 6201/1997-. GPF s.r.l. si era ritualmente costituita in primo grado con la rappresentanza dell’avv. Pasquale Bambino che ne era anche procuratore domiciliatario e al quale era stato notificato il ricorso in riassunzione con il pedissequo provvedimento di fissazione dell’udienza; l’avv. Bambino aveva dismesso il mandato ma non era stato sostituito da altro legale;
la notificazione dell’atto di citazione in appello, effettuata su iniziativa di CFR Hipermarchè s.a., era stata quindi eseguita presso lo stesso domiciliatario e, con la declaratoria di contumacia, la Corte d’Appello di LE ha ritenuto legittima la costituzione del contraddittorio in sede di impugnazione anche nei confronti di GPF s.r.l. e implicitamente da disattendere l’istanza di nomina di un curatore speciale per detta società, pure in quella sede formulata dalla società appellante. Occorre, quindi, verificare se la prospettata situazione di conflitto di interessi, interna a GPF s.r.l. in quanto prospettata come riguardante la relazione della società con il suo organo rappresentativo, possa essere 12 fatta valere nel processo da un soggetto diverso e, nel caso di specie, dalla ricorrente CFR Hipermarchè s.a., e sia idonea a rimettere in discussione la valida partecipazione al giudizio, anche dopo la sua riassunzione in primo grado, di GPF s.r.l. riconosciuta e confermata dalla Corte d’Appello di LE con la dichiarazione di contumacia. La risposta deve essere negativa. CFR Hipermarché s.a. ha instato per la nomina di un curatore speciale a GPF Trading Limited s.r.l. non in quanto socia di maggioranza della stessa ma quale soggetto autonomo e cioè quale parte intervenuta nel giudizio, al quale era interessata appunto per la sua partecipazione sociale in GPF s.r.l. Si deve considerare che l'interesse tutelato dall'art. 78, co. 2, c.p.c. - <<si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto interessi col rappresentante>> -, è esclusivamente quello della parte rappresentata e non quello delle altre parti, che non possono perciò sollevare questioni in ordine a situazioni di conflitto di interesse interne ad un’altra parte -nel caso di specie tra la società e il suo organo rappresentativo-, salvo il ricorrere di un interesse proprio– manifestato idoneamente e non solo di generica garanzia del contraddittorio - a farlo - cfr. Cass. n. 19149/2014, Cass. n. 1808/1979 -; la necessità della nomina di un curatore speciale sorge nei casi in cui il conflitto di interessi manifestatosi tra rappresentante e rappresentato non sia altrimenti disciplinato da norme sostanziali (e non è il caso di specie, trattandosi di società dotata di altri organi in grado di rilevare e gestire l’eventuale conflitto attraverso iniziative opportune anche quanto alla scelte sul se e come partecipare al giudizio;
si sottolineano anche la qualità degli amministratori giudiziari e i loro rapporti con gli organi sociali, e il permanere dei poteri di questi per contrastare la disposizione della misura di prevenzione e la conseguente amministrazione giudiziaria), per cui, in presenza del conflitto, la parte non può esercitare direttamente 13 poteri che la legge le riconosce;
solo in queste situazioni detti poteri debbono essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nomina attiene all'esercizio dei poteri processuali e non al contraddittorio e i cui poteri sono limitati al periodo necessario a fronteggiarle - cfr. Cass. n. 12170/2005, nonché Cass. n. 6020/2017, anche per le conseguenze di una eventuale omissione nella nomina di un curatore speciale, ove necessaria -. CFR s.a. non ha esplicitato alcun proprio interesse (se non quello mediato costituito dalla sua qualità di socia di maggioranza - al 99%- nella società, che le avrebbe peraltro permesso di predisporre le iniziative interne per superare il conflitto ed avrebbe potuto giustificare una richiesta, riferibile direttamente alla società interessata, in relazione al tempo a tal fine necessario) all’ottenimento della nomina, che pure può legittimare le parti diverse dal soggetto che subisce il conflitto a proporre la richiesta, ex art. 79 u.c. c.p.c.: CFR s.a. ha, infatti, fondato l’istanza ex art. 78 c.p.c. sull’interesse di GPF s.r.l., nel senso di garantire alla stessa la legittima e piena esplicitazione del diritto di difesa anche ai fini della tutela del contraddittorio - che riguarda ovviamente tutte le parti del processo ma che proprio per questo non qualifica di per sé ogni parte alla proposizione dell’istanza ex artt. 78/80 c.p.c. -. In sostanza, quindi, con il rilevato conflitto di interessi la ricorrente vorrebbe non tanto far valere una situazione di conflitto di interessi richiedente la necessità di provvedere per garantire alla parte colpita l’esercizio di poteri processuali altrimenti compromessi ma vuole mettere in discussione, in radice, la corretta partecipazione al giudizio di GPF s.r.l., dichiarata contumace dalla Corte di merito all’esito della verifica della ritualità della sua citazione nel giudizio di impugnazione presso il domiciliatario eletto per il primo grado -costituitosi su mandato della società prima della sua sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale;
alla successiva rinuncia al mandato, dopo la sottoposizione 14 alla misura e dopo la notificazione dell’atto di riassunzione ad opera di Bristol Hotel s.r.l., non aveva fatto seguito, come già detto, la sua sostituzione con altro legale -. Si aggiunge ancora che, pur volendo ipotizzare l’esistenza di un interesse di CFR Ipermarchè s.a. a proporre istanza ex art. 78 c.p.c. per GPF s.r.l., ciò non comporterebbe anche l’esistenza del diritto della stessa a far valere l’eventuale invalidità del processo per omessa nomina del curatore speciale: questo potere rimane prerogativa della parte interessata - e del Giudice, nell’esercizio dei poteri officiosi a garanzia della partecipazione effettiva e consapevole di tutte le parti al processo - e deve essere fatto valere nel corso delle fasi del processo o in sede di impugnazione dei provvedimenti che le concludono, salva la formazione del giudicato interno - cfr., per utili spunti di riflessione, Cass. n. 1808/1979 e Cass. n. 19149/2014, cit. -. In conclusione: CFR s.a., partecipante al giudizio quale intervenuta, non ha esplicitato un proprio interesse a far valere il conflitto di interessi riguardante la diversa parte del processo GPF s.r.l., come l’art. 79 u.c. c.p.c. richiede;
anche affermando l’esistenza di un interesse della ricorrente all’istanza ex art. 78 c.p.c. per la posizione di GPF s.r.l., CFR s.a. non potrebbe utilizzare il prospettato conflitto di interessi, previsto nel solo interesse della parte che ne è colpita, per farne discendere l’invalidità del processo;
GPF s.r.l., già costituita in primo grado in persona dell’amministratore dell’epoca, è stata dichiarata contumace nella fase di appello all’esito della verifica della ritualità della notificazione, eseguita presso il procuratore domiciliatario (rimettente il mandato ma non sostituito); l’esistenza di norme sostanziali idonee a disciplinare il conflitto di interessi tra società e amministratori e la particolare posizione degli amministratori giudiziari, svolgenti i loro compiti sulla base di un incarico che è anche di pubblico interesse - si richiamano le disposizioni del d. lgs. n.159/2011 -; la qualità di socio di maggioranza per una quota del 99% di 15 CFR s.a. che assume l’esistenza del conflitto per la società partecipata;
non giustificano l’attivazione d’ufficio per rilevare e dirimere il conflitto nell’ambito del processo - cfr., per spunti di riflessione sulle questioni trattate, Cass. n. 6201/1997; Cass. n. 12170/2005; si richiamano anche Cass. n. 13827/2012 e Cass. n. 18544/2020 in materia fallimentare-. 4. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la <<violazione ex art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 101, 112, 132, 279 e 342 in relazione agli 78, 79 80 nonché 24 111 cost. nullità della sentenza impugnata del procedimento per: (i) omessa pronuncia da parte corte d’appello di salerno sulla domanda formulata dall’esponente declaratoria invalidità giudizio per mancata nomina un curatore speciale capo a gpf 78 ss. c.p.c.; (ii) sull’istanza c.p.c. gpf;
(iii) violazione dei principi che presiedono alla rilevabilità d'ufficio, ogni stato grado processo, delle eccezioni concernenti vizi insanabili costituzione rapporto processuale (nella specie, rilevazione tutti gli atti processuali gpf)>>. Secondo CFR Hipermarchè s.a. la Corte di merito avrebbe erroneamente qualificato il suo intervento quale adesivo dipendente, poiché si sarebbe trattato invece di un intervento adesivo autonomo, con conseguente ammissibilità dell’appello proposto;
il pregiudizio patrimoniale che la società avrebbe rischiato di subire per l’esito del giudizio sarebbe stato, infatti, diretto, ed inoltre alla società GPF s.r.l., adiuvata, era stata preclusa per l’omessa nomina di un curatore speciale la possibilità tanto di resistere in primo grado quanto di proporre impugnazione. In particolare, la ricorrente non si sarebbe limitata a aderire alle ragioni di GPF s.r.l. - esposte in sede di costituzione nell’ambito del giudizio di primo grado - ma le avrebbe fatte proprie, <<chiedendo pertanto che anche nei propri confronti fosse accertato il modo d’essere del rapporto esistente tra le parti originarie processo>>. CFR s.a. avrebbe così esercitato un proprio diritto, che era quello di non veder leso il valore della propria partecipazione sociale - al 99% - in GPF s.r.l. per effetto di una sentenza, pronunciata nonostante un 16 palese difetto del contraddittorio rilevante ex art. 24 Cost. Del resto, la ricorrente aveva proposto domande proprie, espressamente reiterate in sede di appello, sia riguardo al conflitto di interessi di GPF s.r.l. e alla conseguente improcedibilità del giudizio, sia riguardo alla nomina di un curatore speciale. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la ricorrente fa un generico riferimento anche al disposto dell’art. 2900 c.c., che sembra nel senso che, in qualità di socia di netta maggioranza di GPF s.r.l., avrebbe interesse anche ad agire in via surrogatoria. 4.1. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da CFR Hipermarchè s.a., perché proposto da intervenuta ad adiuvandum, carente di interesse proprio. La Corte territoriale ha motivato osservando che <<la qualità di socio della società convenuta gpf trading limited s.r.l. ha consentito alla cfr hipermarchè s.a. spiegare intervento volontario adesivo dipendente, ex art. 105, comma 2, c.p.c., fondato sull’interesse al rigetto delle domande proposte dalla curatela e dirette a privare la partecipata 99% dei beni acquistati fallita>>, ma non la legittima alla proposizione dell’appello per assenza di un’autonoma legittimazione ad impugnare. Appare opportuno chiarire che il richiamo al disposto dell’art. 2900 c.c., contenuto nella sola memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e non nel ricorso per cassazione, non può comportare di per sé la diversa qualificazione dell’intervento operato da CFR Hipermarchè s.a. come intervento adesivo autonomo, perché si tratta di questione introdotta tardivamente anche nel giudizio di legittimità. Del resto, pure ove il richiamo all’art. 2900 c.c. fosse stato valorizzato già nel ricorso, per escluderne l’inammissibilità in quanto questione nuova, non tempestivamente introdotta nelle sedi di merito, sarebbe stato necessario 17 che tutte le circostanze di fatto fondanti la valutazione dei presupposti di operatività dell’azione richiamata fossero già state introdotte tempestivamente nel giudizio e individuate e <
la possibilità del ricorso di CFR s.a. al disposto dell’art. 404 co. 2 c.p.c. non appare invece nemmeno prospettabile in questa sede perché, anche superando tutti gli ostacoli volti a qualificare la società come creditrice o avente diritto di GPF s.r.l. - cfr. Cass. n. 17004/2023; Cass. n. 32887/2022 -, mancherebbero comunque i presupposti di operatività della norma richiamata, mai nemmeno allegati. Quindi si deve verificare se l’intervento di CFR Ipermarchè s.a. - all’epoca TMT Unitrading s.a. -, effettuato nel primo grado di giudizio, sia stato o meno qualificato correttamente quale intervento adesivo dipendente dalla Corte di Appello. 18 Si deve prima di tutto escludere che i rilievi della ricorrente volti ad evidenziare, fin dalla riassunzione del giudizio di primo grado, l’esistenza di un conflitto di interessi a danno di GPF s.r.l. e a sollecitare i provvedimenti opportuni, sia per la nomina di un curatore speciale, sia per le conseguenze della situazione evidenziata sul processo, possano avere un qualche significato ai fini della qualificazione del suo intervento in causa. Ciò sia in ragione delle considerazioni esposte nell’esaminare il primo motivo di doglianza;
sia perché la qualificazione giuridica dell’intervento in causa deve essere effettuata tenendo conto della posizione della parte rispetto all’oggetto della controversia e alla relazione che ne deriva con le altre parti processuali, in considerazione delle domande rivolte al Giudice e quindi in relazione all’esito della composizione della lite e del contenuto della pronuncia a tal fine necessaria. Nel caso di specie la ricorrente è intervenuta in un giudizio che ha ad oggetto un rapporto contrattuale di compravendita intervenuto tra Bristol Hotel s.r.l. e GPF Trading Limited s.r.l., affermato - e accertato - simulato, rispetto al quale CFR Hipermarché s.a. è terza estranea e con riferimento al quale essa non fa valere diritti propri: l’adesione alle domande di una delle contraenti, parte convenuta nel giudizio che è quella <
(iii) violazione dei principi che presiedono alla rilevabilità d'ufficio, ogni stato grado processo, delle eccezioni concernenti vizi insanabili costituzione rapporto processuale (nella specie, rilevazione tutti gli atti processuali gpf)>>. 21 CFR s.a. afferma di avere interesse alla proposizione del ricorso per la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio da effettuare direttamente al Giudice di primo grado, perché l’errata costituzione del contraddittorio si è determinata fin dalla fase di riassunzione, o, in subordine, alla Corte d’Appello con espresso invito alla rinnovazione degli atti nulli. 5.1. Anche questo motivo è infondato. Si richiamano le considerazioni svolte sopra nell’esaminare i primi due motivi di appello. L’appello proposto da CFR s.a., interveniente adesiva dipendente, non era ammissibile e nessuna altra parte processuale ha proposto impugnazione nel rispetto dei termini di legge - non lo ha fatto, in particolare, GPF s.r.l., nemmeno per far valere una eventuale situazione di conflitto di interessi al suo interno, tale da aver determinato la lesione dei suoi poteri processuali e del suo diritto di difesa -. Il motivo di ricorso per cassazione in esame, in sé ammissibile, è pertanto infondato alla radice e ciò rende superflua qualsiasi ulteriore valutazione sulle altre questioni poste. 6. Con un’ultima deduzione (punto 4, pag. 29 e ss.) CFR Hipermarchè s.r.l. vuole che sia riconosciuto <<l’interesse di cfr a proporre il presente ricorso per cassazione e la richiesta rinvio al giudice primo grado>>. Secondo la ricorrente vi sarebbero comunque, nel caso di specie, particolarissimi motivi che giustificherebbero la non applicazione del principio noto di assenza di potere di impugnazione in capo all’interveniente adesivo dipendente, anche così qualificando l’intervento di CFR s.a. L’impugnazione non esprimerebbe, infatti, in questo caso attività dispositiva del diritto ma solo l’istanza a proseguire il medesimo processo in un nuovo grado, così da riconoscere anche all’interventore adesivo dipendente detto diritto. La situazione di CFM non sarebbe dissimile da quella prevista dall’art. 404 c.p.c., dato che la ricorrente è intervenuta in 22 primo grado per far valere una palese violazione del contraddittorio idonea a produrre una pronuncia ingiusta. 6.1. L’istanza è inammissibile. Il potere di impugnazione in capo alla parte sussiste o non sussiste in base alle disposizioni processuali di riferimento, che non sono superabili: CFR s.a., interveniente adesiva dipendente, non è individuabile come parte soccombente e non ha, quindi, legittimazione a proporre impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati nell’ambito del processo di cui è divenuta parte adiuvante. Si richiamano, in particolare, le considerazioni svolte nell’esaminare il secondo motivo di ricorso quanto al richiamo al disposto dell’art. 404 c.p.c. e alle conseguenze da trarne per la valutazione della posizione della ricorrente nel processo. 6. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto. 7. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della costituita controricorrente Bristol Hotel s.r.l. Non vi è luogo a provvedere sulle spese con riferimento alla GPF Trading Limited, essendo la stessa rimasta intimata. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente CFR Hipermarchè s.r.l. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità a favore Bristol Hotel s.r.l., liquidate in complessivi € 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli 23 esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 dicembre 2025. Il Consigliere Estensore Il Presidente TI NE DO TO