Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1518. Trattenimento in servizio del maestro direttore 1. Il Ministro della difesa puo', di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che ha compiuto il 61° anno di eta'; l'ufficiale non puo' essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di eta'.