Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5465 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO IT5465/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 12738/98 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere 14474/98 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Cron.11745 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Rep. Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere Ud. 06/02/01 ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCHINI PAOLO, FONZO FABIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.E.S. EDITRICE SPORTIVA SPA;
intimato 2001 e sul 2° ricorso n° 14474/98 proposto da: 640 S.E.S. ED SPORTIVA SPA, in persona del legale -1- pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante ARCHIMEDE 112, presso lo studio in ROMA VIA MAGRINI SERGIO, che lo rappresenta e dell'avvocato difende unitamente all'avvocato VALENTINI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 1138/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 16/03/98 R.G.N. 599/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato MAGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso previa riunione, per l'accoglimento del primo motivo con assorbimento degli altri del ricorso principale, inammissibile l'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 21 novembre 1995, la S.E.S. Società Editrice Sportiva s.p.a. ricorreva al PR -giudice del lavoro di Torino- in opposizione a decreto ingiuntivo emesso il 13 ottobre 1995, per la somma di £.246.084.750 oltre accessori, su istanza dell'INPS che se ne era assunto creditore a titolo di sanzioni ex art.40, secondo comma, d.p.r. 27 aprile 1968, n.488 per non avere la società operato trattenute sulle retribuzioni di dipendenti pensionati. L'opponente deduceva che dopo avere versato tali trattenute all'INPS, il 30 marzo 1995 aveva presentato istanza di condono ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n.724, per l'estinzione della sanzione accessoria per la quale era stato poi emesso il decreto ingiuntivo;
- tuttavia l'INPS aveva ritenuto che il condono non fosse nella fattispecie applicabile;
- illegittimamente era stata seguita la procedura monitoria anziché quella prevista dalla legge 24 novembre 1981, n.689; -· la violazione rientrava tra quelle condonabili ai sensi dell'art. 18 della legge n.724/1994 cit.. Con sentenza in data 13 novembre 1996, il PR rigettava l'opposizione e compensava le spese. 1273898.doc 3 Proponeva appello la S.E.S., chiedendo anche la condanna dell'INPS a restituirle quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado e si doleva che il PR -- avesse ritenuto la natura civile, anziché amministrativa della sanzione di cui all'art. 40 cit., quindi non condonabile;
avesse altresì ritenuto, sempre ai fini dell'applicabilità del condono, che l'omesso versamento delle trattenute non fosse connesso con la denuncia ed il versamento dei contributi;
- non avesse considerato che dalla natura amministrativa della sanzione avrebbe dovuto conseguire, sul piano procedimentale, la possibilità di avvalersi ai sensi degli artt. 12 e 16 della legge 689/1981 cit. della facoltà di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione e di chiedere l'audizione personale. Con sentenza in data 2/16 marzo 1998, il Tribunale dichiarava nullo il decreto ingiuntivo e condannava l'INPS a restituire all'appellante la somma di £.246.084.750, oltre interessi dal giorno della domanda. Le spese dei due gradi erano poste a carico dell'Istituto. Ha ritenuto il giudice di appello che la pronuncia del PR si reggeva sulla considerazione che, - indipendentemente dalla natura civile o amministrativa della sanzione, la soluzione della questione circa la sua condonabilità dipendeva piuttosto dall'accertamento della natura contributiva o meno dell'omesso versamento delle trattenute sulle retribuzioni;
- il tenore dell'art. 18, commi primo e quarto, della legge n.724/1994 cit. non lasciava dubbi che il condono spettava ai soggetti tenuti al 1273898.doc versamento dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali e che la regolarizzazione estingueva i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e le obbligazioni per sanzioni amministrative ed ogni onere accessorio;
tale disposizione si riferiva dunque solo alle omissioni contributive e non poteva estendersi anche all'omessa effettuazione di trattenute ai lavoratori pensionati, in ordine alle quali l'Istituto adempiva soltanto ad un debito degli stessi lavoratori per la restituzione di una quota della prestazione previdenziale non spettante in ragione della titolarità del cumulo con la retribuzione da lavoro dipendente;
-·la correttezza di siffatta interpretazione della normativa era confermata dalla circostanza che precedenti provvedimenti di condono (art.4, comma 15, d.l. 30 dicembre 1987, n.536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n.48; art.3, comma 7 bis, d.l. 29 marzo 1991, n.103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n.166) ricomprendevano espressamente le sanzioni di cui ai commi secondo e quarto dell'art.40d.p.r. 488/1968 cit., non ricomprese, invece nell'art. 18 della legge n.724/1994 cit.; - il ricorso al procedimento monitorio ordinario, in alternativa a quello dell'ordinanza ingiunzione previsto dalla legge n.689/1981 cit., era - consentito, ma dovevano essere osservate le forme previste dal primo comma dell'art. 18 della stessa legge (contestazione o notificazione preventiva della violazione all'interessato, cui è consentito di produrre scritti difensivi e documenti, oltreché di chiedere l'audizione personale); - non essendo stata seguita tale procedura, doveva dichiararsi la nullità del decreto anche di ufficio (non essendo stata riproposta in appello, con 1273898.doc uno specifico motivo, ma solo in sede di discussione orale, la relativa eccezione), traducendosi il suo difetto in ragione di nullità del decreto ingiuntivo;
- la nullità della sanzione amministrativa - irrogata senza il rispetto delle forme di legge, la cui inosservanza si traduceva in un vizio di procedibilità dell'azione esperita in via monitoria - precludeva il giudizio di merito sull'infrazione stessa, sicché il giudice doveva limitarsi all'invalidazione del relativo provvedimento;
- si trattava, indubbiamente, di sanzioni amministrative, in ragione della loro proporzionalità all'entità pecuniaria dell'illecito ed alle modalità di irrogazione, mentre la sanzione civile tutela un particolare interesse risarcitorio in misura forfetaria dell'amministrazione ed como sovente discrezionali. Le sanzioni amministrative sono, invece, poste a tutela di un interesse generale, la loro irrogazione è obbligatoria ed hanno funzione al contempo repressiva e preventiva e dunque erano assoggettate al D procedimento previsto dalla legge n.689/1981 cit. o, in alternativa, d procedimento monitorio ordinario, ma, in ogni caso, con l'osservanza, come detto, dell'art. 18 della legge ult.cit.. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con tre motivi;
Resiste la società S.E.S. con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE. 1273898.doc I due ricorsi devono essere riuniti perché proposti contro la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Col primo motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione dell'art.112 c.p.c. (art.360, n.4 c.p.c.), violazione e falsa applicazione dell'art.633 e seg.ti del c.p.c. e sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto esaminabile di ufficio la questione della nullità del decreto ingiuntivo, non oggetto di specifico motivo di gravame e non preclusiva dell'esame del merito: una volta, infatti, che l'ente aveva scelto di avvalersi dell'ordinario procedimento monitorio, oggetto dell'opposizione non era un provvedimento dell'ente medesimo, come nel caso in cui fosse stata emanata ordinanza - ingiunzione, ma quello del giudice. L'eventuale vizio procedurale dell'istruttoria amministrativa non precludeva la cognizione da parte del giudice dell'opposizione dell'eventuale illecito e la condanna alla conseguente sanzione. Comunque, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato la non rilevabilità di ufficio della mancata contestazione e, a maggior ragione, della mancata audizione. Peraltro contestazione e notificazione dell'illecito erano avvenute col verbale di ispezione 30 ottobre 1991 e la società mai chiese di essere sentita. Il Tribunale aveva violato l'art. 112 c.p.c.: avrebbe dovuto confermare il decreto ingiuntivo o, se ritenuto nullo, decidere nel merito della pretesa sanzionatoria dell'INPS. Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono. 1273898.doc 7 Ritiene, anzitutto, la Corte che la nullità del decreto ingiuntivo debba essere eccepita nell'atto di opposizione, il che non è avvenuto nel caso in esame, nel quale l'opponente, con l'avere svolto esclusivamente difese di merito, ha dato mostra di avere inteso tacitamente, ma inequivocabilmente, rinunciare all'eccezione (v. Cass.10 gennaio 1975, n.70; 8 agoto 1996, n.7296); Dagli atti processuali, che la Corte è autorizzata a esaminare direttamente in considerazione del tipo di vizio denunciato, risulta che, con il ricorso in opposizione, la S.E.S., - lungi dall'avere dedotto la mancata contestazione in sede amministrativa dell'addebito, per il quale era stato poi emesso il decreto ingiuntivo, e la propria mancata audizione, con possibilità ulteriore di produrre difese scritte, in ordine allo stesso ha affermato di avere inoltrato all'INPS in data 30 marzo 1995 formale istanza di condono specificamente per le sanzioni amministrative di cui all'art. 18 della legge n.724 del 1994, malgrado contestasse di esservi tenuta e di avere ricevuto risposta dall'INPS con lettera del 19 aprile 1995 (la quale faceva riferimento anche a precedente diffida dell'Istituto per il pagamento delle sanzioni in data 2 marzo 1994). Prima della emanazione del decreto ingiuntivo vi fu, dunque, un puntuale contraddittorio tra la S.E.S. e l'Istituto di previdenza (né risulta che la società abbia mai chiesto l'audizione personale e comunque non ha indicato gli estremi di tale eventuale richiesta: del tutto generica è l'affermazione che essa sarebbe stata domandata in sede di ricorso in atti, posto che non poteva trattarsi del ricorso in opposizione che, ovviamente, era successivo all'ingiunzione; del pari generico è l'assunto . V 1273898.doc 8 della società, secondo cui l'avvenuta richiesta di audizione personale sarebbe stata circostanza pacifica alla stregua dei rispettivi atti d'appello: l'INPS non era appellante), che induce a disattendere la doglianza in ordine alla pretesa mancata contestazione dell'addebito ed alla conseguente impossibilità della S.E.S. di esplicare attività difensiva ai sensi dell'art. 18 della legge n.689 del 1981, attività di fatto ampiamente svolta dalla S.E.S. (raggiungimento, comunque, dello scopo). Deve, peraltro, constatarsi che tali (pretesi) vizi erano stati dedotti nell'atto di appello (cfr. deduzioni sub lett. G dello stesso atto, laddove si denuncia l'insanabile vizio del procedimento amministrativo, con conseguente illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione), anche se, comunque, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, ancora prima, che non erano stati dedotti in sede di opposizione. Resta assorbita, quindi, anche la questione relativa alle conseguenze dell'eventuale nullità del decreto ingiuntivo rispetto ai poteri del giudice dell'opposizione di giudicare nel merito della sanzione. Le considerazioni svolte sono, infine, assorbenti anche rispetto alle censure svolte con gli ulteriori motivi del ricorso principale e con il ricorso incidentale. Infatti, col secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell'art.156 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.- vizio di motivazione (art.360, n.5 c.p.c.) e si duole che il Tribunale non abbia precisato se la nullità del decreto ingiuntivo fosse derivata dalla mancanza di contestazione e notificazione della violazione (ma tali adempimenti risultavano dal verbale ispettivo) o dalla mancata 1273898.doc 9 audizione dell'interessata; inoltre, l'istanza di condono intervenuta prima del decreto ingiuntivo, era indice non solo di riconoscimento dell'illecito, ma anche di conoscenza di esso e della sua entità. La nullità doveva, dunque, ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo. Col terzo motivo, poi, l'Istituto di previdenza deduce violazione e falsa applicazione dell'art.40, comma 2, del d.p.r. 488/1968, dell'art.12 della legge 689/91, dell'art. 12 delle preleggi al c.c. (art.360, n.3 c.p.c.) e afferma che la natura amministrativa della sanzione ex art.40, secondo comma, del d.p.r. n.488/1968 cit. non era pacifica, tanto che questa Corte aveva avuto occasione di affermare la natura civile e la tesi risarcitoria era preferibile in assonanza con l'art. 1382 c.civ., considerati i principi di irriducibilità e graduabilità secondo criteri rimessi alla p.a. e non secondo quelli sanciti dalla legge 689/1981. L'art.40, secondo comma, del d.p.r. 488/1968 demanda al comitato esecutivo la determinazione dell'entità della sanzione, senza riguardo ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 11 legge n.689/1991 cit. (con ulteriori argomenti, l'INPS ribadisce poi di avere attuato gli adempimenti formali, quanto meno per equivalente e con raggiungimento dello scopo, previsti dall'art. 18 della legge n.689 del 1991). Rileva, comunque, la Corte che la questione circa la natura della sanzione (civile o amministrativa) della quale si controverte, già dal Tribunale è stata correttamente ritenuta non rilevante ai fini del decidere, posto che, secondo il giudice di appello, la stessa era esclusa dal provvedimento di condono e sul punto non v'è censura della ricorrente do n incidentale. i V 1273898.doc 10 Col motivo di ricorso incidentale condizionato la S.E.S. critica, invece, la sentenza del Tribunale laddove la stessa ha erroneamente ritenuto che non fosse stato proposto un specifico motivo di appello avverso la decisione del PR in punto di nullità del decreto ingiuntivo. A tale proposito non possono che richiamarsi le argomentazioni svolte dalla Corte, trattando del primo motivo del ricorso principale. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere accolto per quanto di ragione, mentre l'incidentale deve essere dichiarato assorbito dalla pronuncia su quello dell'INPS. La sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell'art.384 novellato c.p.c., con la conferma della sentenza del PR. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del secondo grado e del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza del PR. Compensa le spese di secondo grado e del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 6 febbraio 2001. IL PRESIDENTE Еле на IL CONSIGLIERE ESTEESTENSORE. 1273898.doc 11 full IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 11 APR. 2001 IL CANCELLIE R O C 2 . · .