Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5266 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT IANO0 5 205.2 9 26 6 % 92 LA COR Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19790/99 Dott. Antonio SAGGIO Presidente 22481/99 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 16096 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Мао Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Ud. 27/11/2001 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore per diritti € 3.10 11 -4.2. APR. 2002. IL CANCELLIERE211 elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA €0,77 L.1500 presso l'avvocato ISABELLA LESTI QUINZIO BELARDINI, rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO MELIS e GENZIANA FARCI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
G042500
contro
G042435 FERRARESE TI GUIDO;
intimato G042437 °e sul 2° ricorso n' 22481/99 proposto da: G042438 2001 FERRARESE TI GUIDO, elettivamente domiciliato in 2408 ROMA VIA DEL BABUINO 181, presso l'avvocato DOMENICO CORTESE, rappresentato e difeso dall'avvocato ELIO DE MONTIS, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI CAGLIARI;
intimato avverso la sentenza n. 226/99 della Corte d'Appello d i CAGLIARI, depositata il 19/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato melis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo atto notificato al Comune di Cagliari in data Con 29.3.1996 l'ing. GU SE TI, proponeva do- manda di arbitrato per sentir riconoscere il proprio diritto a percepire la somma di £ 361.630.068 spettan- tegli quale compenso per le prestazioni eseguite, in 2 esecuzione della convenzione stipulata con il Comune in data 19.12.1991 rep. n 82532 e per sentir di conseguen- l'Amministrazione comunale a pagargli za condannare quanto dovuto. Costituitosi nel giudizio arbitrale il Comune resi- steva alla domanda attrice. Il Collegio arbitrale, con lodo sottoscritto in da- ta 16.6.1997, determinava in complessive £ 244.054.254 il residuo credito dell'ing. SE TI e condan- nava il Comune di Cagliari a pagare la relativa somma. Avverso il lodo arbitrale proponeva impugnazione avanti alla Corte di appello di Cagliari il Comune omo- Allary nimo deducendo nullità del lodo impugnato: a) per violazione di regole di diritto ed in parti- colare dell'art. 56 L.
8.6.1990 n 142; b) per violazione dell'art. 829 n 4 c.p.c.; c) per violazione dei principi processuali relativi alla correlazione fra il chiesto ed il pronunziato;
d) per violazione dell'art. 1219 comma 1 C.C., in relazione all'art. 829 comma 2 c.p.c. l'ing. SE TI Costituitosi in giudizio l'inammissibilità dell'impu- eccepiva preliminarmente gnazione avendovi le parti espressamente rinunziato con clausola compromissoria;
in relazione merito ne al la rilevava l'infondatezza, proponendo domanda riconven- 3 zionale per la condanna del Comune al pagamento in pro- prio favore della somma liquidata dagli AA., nell'ipo- tesi di annullamento del lodo. Con sentenza in data 19.6.1999 la Corte di appello di Cagliari dichiarava inammissibili i motivi 1 e 4 dell' impugnazione e respingeva gli altri. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso fondato su tre motivi, illustrati con memoria, il Comune di Cagliari. Resiste con controricorso l'ing. GU SE TI che propone anche ricorso incidentale condizio- nato. Motivi della decisione Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 829 comma 2 c.p.c. in relazione agli artt. 56 L. n 142/90 ed all'art. 1219 comma 1 c.c. Rileva il Comune che il giudice di merito non ha considerato che è sempre ammessa l'impugnazione del lo- do arbitrale qualora la violazione di norme di diritto riguardi norme fondamentali e cogenti di ordine pubbli- CO, fra le quali rientrano certamente gli artt. 56 L. n 142/90 e 1219 comma 1 c.c. Nessuna valutazione è ravvisabile nell'impugnata sentenza in ordine alla natura delle norme indicate, 4 valutazione che al contrario era necessaria al fine di all'ammissibilità dell'impugnazione decidere in ordine proposta. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero va preliminarmente rilevato che questa Corte suprema ha più volte precisato che l'erronea applica- zione di norme sostanziali può essere dedotta come mo- tivo di nullità del lodo arbitrale, dichiarato non im- pugnabile dalle parti, ogni qual volta la violazione investa norme di interesse generale che per tale motivo si sottraggono alla disponibilità dei privati. (Cass. civ. sez. SS.UU.
3.11.1993 n 10827; Cass. civ.
8.11.1984 n 5637) Fra tali norme rientra certamente l'art. 56 L. 142/90 che regolamenta l'assunzione di obblighi da par- te della P.A. Il ricorrente peraltro con il motivo in esame ha omesso totalmente di precisare quale fosse la rilevanza della pretesa violazione dell'art. 56 L. n 142/90, nel- l'ambito della decisione adottata dagli AA., rilevanza che non si può desumere neppure dall'esame diretto del- l'atto di impugnazione del lodo, che si può esaminare trattandosi di ammissibilità dell'impu- gnazione proposta avanti alla Corte di appello, posto che, con la censura in questione, il Comune di Cagliari 5 non ha lamentato, nel giudizio di merito, pretese vio- lazioni della procedura preordinata alla formazione della convenzione intercorsa fra le parti, ma errata interpretazione dell'art. 4 della convenzione stessa, così come del resto rilevato dal controricorrente. Il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibi- le. Con il secondo motivo il Comune di Cagliari censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 829 comma 1 n 4 c.p.c. in relazione al- l'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. nonchè per omessa insuf- ficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto rilevante della controversia, in relazione al- l'art. 360 comma 1 n 5 c.p.c. Assume che senza sufficiente motivazione la Corte di appello ha apoditticamente ritenuto che era stata deferita agli AA. anche la decisione in ordine alla va- lidità dell'art. della convenzione stipulata dalle parti. Al contrario la clausola compromissoria sottoscrit- ta dalle parti limitava il giudizio arbitrale alle sole controversie attinenti alla liquidazione dei compensi. Il giudice di merito ha quindi erroneamente ritenu- che gli AA. per esaminare l'eccezione sollevata dal to Comune dovessero necessariamente accertare la validità 6 della clausola contenuta nell'art. 4 della convenzione stipulata fra le parti. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero questa Corte suprema ha più volte precisato che ogni questione attinente la violazione dei limiti compromesso e della clausola compromissoria deve, del sensi dell'art. 817 c.p.c., fatto salvo dall'art. ai 829 n c.p.c., essere dedotta nel corso del giudizio decadenza. (Cass. civ. sez. I, arbitrale, a pena di 22.1.1999 n 565; Cass. civ. sez. I 7.8.1993 n 8563) Ne consegue che non risultando che la relativa ec- cezione di incompetenza sia stata sollevata quanto meno all'atto della precisazione delle conclusioni, presen- tate avanti agli AA., la eccezione sollevata avanti al- la Corte territoriale va dichiarata inammissibile, così modificata la motivazione dell'impugnata sentenza, il cui dispositivo risulta esatto in diritto. Anche il secondo motivo va quindi disatteso. Con il terzo motivo del ricorso principale l' Ammi nistrazione ricorrente deduce violazione e falsa appli- cazione dell'art. 829 comma 1 n 3 c.p.c. in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c. ed all'art. 1421 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto rilevante della controversia. Assume il Comune di Cagliari che erroneamente la 7 Corte di appello ha ritenuto che gli AA., pur in assen- za di specifica domanda, potessero valutare la validità della clausola contenuta nell'art. 4 della convenzione, dichiarandone la nullità ai sensi dell'art. 1421 c.c. E' di tutta evidenza che l'esame della validità della clausola prevista postula comunque la competenza degli AA. a giudicare in ordine alla validità della clausola stessa, competenza non prevista dalla clausola compromissoria sottoscrita dalle parti. La Corte territoriale inoltre non ha tenuto conto delle argomentazioni svolte nell'atto di impugnazione del lodo arbitrale e relative all'inesistenza della By nullità di cui all'art. 1341 c.c. Il motivo articolato in tre distinte censure inammissibile e va pertanto disatteso. Invero riguardo alla prima censura si osserva, che attinendo la censura al merito della decisione arbitra- le non può essere dedotta come motivo di nullità, ai riguardo a lodi dichiarati sensi del'art. 829 c.p.c. non impugnabili dalle parti. Per mera completezza di esposizione e fermo quanto testè detto va comunque rilevato che questa Corte su- prema ha già precisato che il giudice può d'ufficio ri- levare la nullità di un contratto o di una sua clausola qualora nel giudizio sia invocata l'applicazione del 8 contratto o della clausola. Principio che può applicarsi estensivamente anche alle decisioni adottate dai collegi arbitrali, stante la natura comunque decisoria del dictum dei collegi ar- bitrali Nella specie posto che il diritto dell'ing. Ferra- rese TI alla percezione delle sue spettanze dipen- deva anche dal contenuto dell'art. 4 della convenzione, la cui applicazione è stata invocata dal Comune, retta- mente la Corte di appello ha ritenuto che gli AA. aves- sero il potere di rilevare d'ufficio la nullità della clausola stessa anche se non fosse stata sollevata espressa eccezione di nullità. (Cass. civ. sez. I I 8.1.2000 n 123) La prima censura va quindi disattesa. Riguardo alla seconda censura possono richiamarsi qui le argomentazioni espressse in occasione dell'esame del secondo motivo, relative ai tempi nell'ambito dei quali è consentito sollevare eccezioni di incompetenza nel giudizio arbitrale. Infine in ordine alla terza censura con la quale 1'Amministrazione ricorrente lamenta che la Corte ter- ritoriale non abbia tenuto conto delle eccezioni solle- vate in ordine alla non applicabilità nella specie del disposto dell'art. 1421 c.C., non ricorrendo la nullità di cui all'art. 1341 c.c., sotto il duplice profilo che si trattava di convenzione stipulata con la P.A. e che benchè predisposta dal Comune la convenzione non fosse diretta a regolare una molteplicità di rapporti ma un unico rapporto, si osserva che la censura sollevata dal Comune, in quanto relativa a pretesi errores in iudi- cando, non è proponibile nel giudizio di impugnazione avverso lodo arbitrale, dichiarato non impugnabile dal- le parti. Anche la terza censura va quindi disattesa, così integrata la motivazione dell'impugnata sentenza, esat- ta nel dispositivo. Il ricorso va pertanto interamente disatteso. Infine in ordine all'istanza avanzata dal controri- пр corrente, sotto forma di ricorso incidentale condizio- nato, si rileva che il ricorso incidentale va dichiara- to assorbito in quanto condizionato appunto all'acco- glimento del ricorso principale, totalmente disatteso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi respinge il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di le- gittimità di cui £ 11000 per esborsi e £. 10 6.000.000 per onorari, pari ad EURO56,81 per esbor- si ed EURO 3.098,75 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 27. novembre.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Mario Adamo Butrui huffé Mario Adama IL CANCELLIERE 2002 Andi ecti CANCELLIERE il 1097 129,11 KEPT 30,99 TOT 160,10 32579 ধ 11