Sentenza 1 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2019, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/09/2017 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore di fiducia Avv. P. Chicco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 settembre 2017 la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela di condanna di CA AS per i reati di cui all'art. 10 quater del D. Lgs n. 74 del 2000 perché, in qualità di consulente e tenutario delle scritture contabili della società CO.M.IN. s.r.l. e I.C.T. Montaggi s.r.I., nel corso delle diverse annualità, ometteva di versare gli importi dovuti per le imposte utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando con un primo motivo violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 e 161, comma 2, cod. pen. nonché omessa motivazione per avere la Corte omesso di dichiarare l'avvenuta estinzione dei reati in conseguenza del decorso del termine prescrizionale degli stessi avvenuto, per le condotte relative agli anni di imposta 2006 e 2007, prima della pronuncia della sentenza di primo grado e, per le condotte relative all'anno di imposta 2008, nelle date del 29.10.2016 e 18.11.2016. 3. Con un secondo motivo lamenta violazione degli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione per avere la Corte mantenuto, pur in assenza di impugnazione del P.M., la sanzione di anni uno di reclusione erroneamente considerata dal Tribunale corrispondente al minimo edittale tenendo conto delle modifiche meno favorevoli apportate dal d. Igs. n. 158 del 2015 all'art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000 a fronte di condotta posta in essere precedentemente all'entrata in vigore della novella. Ha inoltre utilizzato lo stesso argomento sia per irrogare la sanzione peggiorativa sia per negare l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche.
4. Con un terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 2 cod. pen. e 12 bis del D. Lgs. n. 74 del 2000 nonché omessa motivazione per avere la Corte applicato a fatti pregressi la confisca per equivalente, di natura sanzionatoria, prevista dal d. Igs. n. 158 del 2015 di modifica dell'art. 12 bis, comma 1, del D. Lgs n. 74 del 2000. 5. Con un quarto motivo lamenta la erronea applicazione degli artt. 110 e 43 cod. pen. in relazione all'art. 10 quater del D. Lgs n.74 del 2000 nonché vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato proprio previsto dall'art. 10 quater del D. Lgs n. 74 del 2000, atteso che, essendo l'imputato tenuto solo a trasmettere telennaticannente i modelli F24 di provenienza degli amministratori, non aveva alcun dominio sul contenuto degli stessi non potendo dunque essere chiamato a rispondere della veridicità delle dichiarazioni sottese ai modelli stessi e, penalmente, del reato di indebita compensazione di crediti inesistenti
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato : va anzitutto rilevato che, a fronte di un dispositivo genericamente menzionante la dichiarazione di colpevolezza per "il reato" ascritto in imputazione, già la motivazione della sentenza del Tribunale di Gela in data 22/12/2016 aveva chiarito di come le condotte relative agli anni 2006 e 2007 dovessero ritenersi prescritte e di come la condanna dovesse riguardare il solo anno 2008 (nessuna menzione relativa all'anno 2009, pure indicato nel capo d' imputazione, veniva effettuata in motivazione). Ciò posto, va rilevato che, mentre con riguardo alle condotte poste in essere negli anni 2006 e 2007, il termine di prescrizione era in effetti maturato già anteriormente all'adozione della sentenza di primo grado, ovvero, segnatamente, nelle date del 08/03/2015 e 09/03/2016 (dovendo considerarsi quale dies a quo quello, indicato nel capo d'imputazione, di presentazione dell'ultimo modello F 24 relativo all'anno interessato, ovvero rispettivamente il 16/12/2006 ed il 17/12/2007), con riguardo alle condotte poste in essere nell'anno 2008 il termine di prescrizione è maturato, in relazione al dies a quo del 02/12/2008, sempre indicato in imputazione, nella data del 22/02/2017, e, dunque, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata (e, come tale, rilevabile in quanto espressamente dedotto in ricorso secondo quanto affermato da Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818). Nella specie, infatti, al termine di anni sette e mesi sei, comprensivo dell'interruzione ex art. 161 cod. pen., deve essere aggiunto il periodo di complessiva sospensione pari a giorni duecentosessanta come desumibile dai verbali d'udienza (specificamente, giorni sessanta per rinvio di udienza dall'11/06/2015 al 04/02/2016 dovuto a legittimo impedimento;
giorni ventotto per rinvio d'udienza dal 10/03/2016 al 07/04/2016 per istanza difensiva;
giorni centosettantadue per rinvio d'udienza dal 17/04/2016 al 06/10/2016 per istanza difensiva). Del resto, come già chiarito da questa Corte (solo implicitamente, dapprima, Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Chiarolla, Rv. 263051) e, successivamente, espressamente, Sez. 3, n. 45234 del 21/06/2016, Filograna, non massimata), e come uniformemente ritenuto anche dalla dottrina, il reato di cui all'art. 10 quater cit. si consuma al momento della presentazione del modello F24, essendo questa la condotta con la quale si realizza l'indebita compensazione, ai sensi della normativa fiscale relativa (art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997); infatti, ciò che penalmente rileva è il momento del mancato versamento causato dall'indebita compensazione e non già quello della successiva dichiarazione reddituale, perfezionandosi la condotta decettiva del contribuente proprio per effetto dell'utilizzo del modello di versamento in questione. E una conferma indiretta in tal senso proviene anche, a ben vedere, dalla sentenza n. 35 del 2018 della Corte costituzionale che, dichiarando non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 quater nel testo anteriore alle modifiche operate dal d. Igs. 24 settembre 2015, n. 158, in relazione, quanto alla diversa soglia di punibilità, ad un preteso trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello riservato al reato di dichiarazione infedele, ha chiarito come, mentre nell'ipotesi dell'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, il mendacio del contribuente si esprima nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o all'IVA, in quello dell'art. 10 quater, invece, si esprime in un documento fiscale con distinte caratteristiche e funzioni, quale appunto il modello F24 e ha ricordato come solo il delitto di omesso versamento, se pure configurato come illecito di mero inadempimento del debito tributario, presuppone la presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione annuale (presentazione, invece, per nulla menzionata dall'art. 10 quater cit.).
2. Il secondo motivo è infondato : seppure è vero che la sentenza di primo grado ha irrogato la pena di anni uno di reclusione "in corrispondenza del minimo edittale" senza operare alcun aumento a titolo di continuazione atteso che, come già spiegato sopra, il Tribunale appare avere inteso considerare il solo anno 2008, tale locuzione, seppure non aderente al fatto che minimo edittale nella formulazione della norma anteriore alla modifica operata nel 2015 fosse quello di mesi sei di reclusione, non può d'altra parte essere indicativa del fatto che, erroneamente, come pretenderebbe il ricorrente, si sia considerato quale minimo edittale quello introdotto dal d. Igs. n. 158 del 2015 e pari, infatti, non già ad anni uno di reclusione bensì ad anni uno e mesi sei a fronte dei crediti "inesistenti" illegittimamente utilizzati in compensazione (come chiaramente evidenziato nella stessa motivazione della sentenza di primo grado). Né si comprende, venendo alla residua doglianza, perché i giudici della Corte d'appello non avrebbero potuto utilizzare l'elemento del consistente importo dei crediti indebitamente compensati al duplice fine di determinazione in concreto della pena da una parte e di negazione delle circostanze attenuanti generiche dall'altra.
3. Il terzo motivo appare fondato. La sentenza di primo grado, sul punto confermata da quella impugnata, ha disposto "la confisca per equivalente dei beni di proprietà di CA AS fino a concorrenza del corrispondente valore dell'imposta evasa" senza in alcun modo distinguere gli importi relativi agli anni 2006 e 2007 (per i quali, anzi, in motivazione, ha ritenuto, come già detto, di dovere rilevare la maturata prescrizione) da quelli degli anni successivi, come invece era necessario, posto che tale misura, di natura squisitamente sanzionatoria, non poteva, in ossequio all'art. 2 cod. pen., coinvolgere fatti commessi anteriormente alla introduzione della stessa, avvenuta solo con l'art.1, comma 143, della I. n. 244 del 2007, entrato in vigore in data 01/01/2008 (in tal senso, nel segno di un consolidato ed incontrastato orientamento, per tutte, Sez. U., n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255037). L'indifferenziata apprensione di beni di valore equivalente a tutte le condotte di indebita compensazione è stata pertanto correttamente denunciata dal ricorrente, ciò che, pertanto, dovrebbe comportare l'annullamento della sentenza con rinvio anche con riguardo all'anno 2009, non coinvolto dal primo motivo di ricorso. Sennonché, va constatato che, anche con riguardo all'anno 2009, è intervenuta la prescrizione del reato il cui termine, decorrendo dal 29/09/2009 quale dies a quo contestato in imputazione, è maturato, tenuto conto della sospensione già ricordata sopra, in data 18/12/2017. 4. Sicché, inammissibile il quarto motivo di ricorso per la sua impostazione volta a pretendere una lettura del compendio probatorio diversa da quella, logica e pertanto insindacabile, resa dalla sentenza impugnata (che ha decisivamente chiarito, in conformità a quanto già esposto dal Tribunale, che lo stesso ruolo rivestito dall'imputato di consulente del lavoro delle società coinvolte doveva comportare necessariamente la conoscenza degli obblighi tributari sulle stesse gravanti anche in relazione al preteso incremento occupazionale quale titolo della indebita compensazione operata), la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i r