Sentenza 29 settembre 2009
Massime • 1
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro concernenti scavi di pozzi o trincee (art. 13 d.P.R. n. 164 del 1956), l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno delle pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzia di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di procedere oltre nell'escavazione, occorrendo, inoltre, man mano che si procede nello scavo, provvedere al contemporaneo armamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2009, n. 41829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41829 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 29/09/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 2404
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - N. 5784/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIUDICI GIUSEPPINA N. IL 16/02/1946;
avverso la sentenza n. 1726/2002 CORTE APPELLO di MILANO, depositata il 06/10/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO FRANCESCO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per l'imputata l'Avv. Finara Giancarlo del foro di Como che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in subordine, per la prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 ottobre 2006 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 19 dicembre 2001 del Tribunale di Corno, Sezione Distaccata di Cantù, ha rideterminato la pena inflitta a Giudici Giuseppina in Euro 100,00 di multa per il reato di cui all'art. 590 c.p. in relazione al D.P.R. n. 164 del 1956, art.13 perché, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Consigliere Delegato della Luigi Giudici s.p.a. datore di lavoro di ER Daniele, cagionava allo stesso lesioni personali da cui derivava una malattia guarita in oltre 40 giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente per avere consentito e comunque non impedito al lavoratore, durante i lavori di scavo per la realizzazione della fognatura, di operare all'interno di uno scavo profondo oltre 150 cm., realizzato in un terreno che non forniva sufficienti garanzie di stabilità, senza avere provveduto ad allestire le necessarie armature di sostegno durante i lavori di scavo, cosicché, mentre l'ER si trovava all'interno dello scavo per effettuare alcune sistemazioni dell'ultimo tubo posato, si verificava il cedimento parziale di una parete dello scavo che lo investiva, procurandogli le indicate lesioni.
La Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità dell'imputata sulla base dell'obbligo giuridico di adottare armature di sostegno, superata la profondità di 150 cm., per evitare possibili cedimenti dello scavo, per cui ha considerato irrilevante il giudizio di compattezza del terreno formulato da alcuni testi. Tale omissione si pone in rapporto di causalità con la determinazione dell'evento.
La Giudici propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando erronea applicazione della legge penale, violazione degli artt. 42, 43 e 590 cod. pen. in riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe motivato sulla condotta dell'imputato affermando sostanzialmente la sua responsabilità oggettiva non prevista dal nostro ordinamento. La ricorrente assume che la Corte d'Appello non avrebbe considerato varie circostanze di fatto quali la presenza nel cantiere di un tecnico qualificato, l'esperienza degli operai operatori, l'assenza di cedimenti del terreno in precedenti analoghi lavori nella zona, il servizio interrato dell'ENEL che aveva indebolito il terreno, l'imminente riposizionamento del cassero già utilizzato per un tronco precedente. La ricorrente lamenta che la stessa Corte d'Appello sarebbe incorsa nel travisamento del fatto addebitando all'imputata di non avere nominato un geologo, a conferma che aveva compiuto tutti gli atti dovuti dal datore di lavoro per cui non aveva alcuna colpa soggettiva nella determinazione dell'evento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa suprema Corte, l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno delle pareti, nello scavo di pozzi o di trincee profonde più di metri uno e cinquanta, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di procedere oltre nell'escavazione in profondità e, man mano che procede lo scavo, si deve proseguire nel contemporaneo armamento. Nell'esecuzione, dunque, di uno scavo, o manualmente o con mezzo meccanico, il datore di lavoro, nel caso si accerti che il terreno non dia sufficienti garanzie di stabilità, deve provvedere, o dare ordini perché si provveda, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno non appena sia stata raggiunta, scavando, la profondità di oltre m. 1,50 e ciò al fine di prevenire pericoli per l'incolumità del lavoratore o dei lavoratori che, per una qualsiasi ragione, scendano nella trincea (Cass. 10 ottobre 2001 n. 1588). La violazione del suddetto obbligo da parte del datore di lavoro si ne in stretto rapporto di causalità con la determinazione dell'evento come ben messo in evidenza dalle conformi pronunce di merito. Del tutto irrilevanti sono le circostanze di fatto addotte dalla difesa della ricorrente e che possono al massimo dare una spiegazione del comportamento omissivo dell'imputata senza influire sulla illiceità della condotta che ha determinato l'evento. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione del valido rapporto processuale per cui non è possibile rilevare l'eventuale estinzione del reato ascritto alla ricorrente per intervenuta prescrizione.
Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l'onere delle spese del procedimento nonché la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost., in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009