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13 agosto 2017
13 agosto 2017
Art. 220-bis. (( (Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica). )) (( 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista dall' articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 , che, a tal fine, e' modificato con le modalita' previste dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE . Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita' all'articolo 12 della medesima direttiva ))
2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE . Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita' all'articolo 12 della medesima direttiva ))
Commentari • 3
- 1. Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. In caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo l'articolo 222, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall'impresa controllata per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili o ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità. 2. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire ad un accordo sulla proposta …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Trani, sentenza 06/05/2024, n. 830Provvedimento: 5364/ 2022 r.g.a.c.c. Tribunale Ordinario di Trani VERBALE UDIENZA DEL 06.05.2024 Alle ore 09.53 viene chiamato il procedimento in epigrafe. È presente per CP_1 l'avv. CICCO CARLO È presente per Controparte_2 , l'avv. ANNAMARIA BASSO. [...] Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore istruttoria, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Si dà ingresso alla discussione orale. L'avv. Cicco Carlo precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, insiste nella contestazione della rilevanza probatoria dei fotogrammi prodotti dalla provincia che smentiscono la stessa avversa …Leggi di più...
- commercializzazione a titolo gratuito·
- sanzione amministrativa·
- violazione normativa borse di plastica·
- biodegradabilità e compostabilità·
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- art. 6 d.lgs. 150/2011·
- art. 226 ter d.lgs. 152/2006·
- art. 261 d.lgs. 152/2006·
- onere della prova·
- art. 22 l. 689/1981