Versione
13 agosto 2017
13 agosto 2017
Art. 226-ter. (( (Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero). )) (( 1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720 , una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, e' avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
a) biodegradabilita' e compostabilita' secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero e' realizzata secondo le seguenti modalita':
a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformita' alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche' il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite ))
a) biodegradabilita' e compostabilita' secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero e' realizzata secondo le seguenti modalita':
a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformita' alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche' il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite ))
Commentari • 3
- 1. L’applicazione della plastic tax in ItaliaAlessandra Faraudello · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020 · 0.92641145
Alessandra Faraudello, Università del Piemonte Orientale Federica Costelli Università del Piemonte Orientale L'Italia, dopo differenti interventi normativi in materia ambientale, ha previsto, nella Legge di Bilancio 2020, l'introduzione della plastic tax recependo la Direttiva 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio la quale promuove approcci che vadano a privilegiare prodotti e sistemi sostenibili, riutilizzabili e non tossici al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Tale intervento è conseguenza del crescente interesse e dell'attenzione prestata, anche livello normativo, circa le problematiche ambientali e le esigenze di riciclo. Introduzione La plastica è un …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 50
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 17069Provvedimento: Pubblicato il 06/10/2025 N. 17069/2025 REG.PROV.COLL. N. 04783/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2024, proposto da Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili – Assobioplastiche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Leonardis, Simone Micono, Flavio Guidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in …Leggi di più...
- controllo di legittimità·
- pratiche commerciali scorrette·
- giurisdizione amministrativa·
- pubblicità ingannevole·
- discrezionalità amministrativa·
- art. 5 regolamento procedure istruttorie·
- onere di motivazione·
- partecipazione procedimentale·
- interesse legittimo pretensivo·
- archiviazione procedimento AGCM