Sentenza 29 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula A 04 8 2 1 /03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.25589/01 -Cron. 10883 Ettore Mercurio Presidente - Brunc Battimiello -Rel. Consigliere -Rep. Florindo Minichiello -Ud.29.11.02 Gabriella Coletti P Oggetto: Giovanni Amoroso Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A. , in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura speciale del 4 luglio 2001 per atto Notaio Paolo Castellini di Roma rep. n. 63122, elett.te dom.ta in Roma, via di Ripetta n. 22 presso l'avv. Gerardo Vesci che la difende giusta procura speciale a margine del ricorso ricorrente t contro با 4968 LA PORTA SC, difeso dall'avv. Maria C. Alessandrini con domicilio eletto in Roma, via Cesare Federici n. 2, come da procura speciale a margine del controricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n 32505/00 in data 26 novembro 1999/19 ottobre 2000 (R.G. 56151/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battiniello, udito l'avv. Gerardo Vesci;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del j ricorso. Rilevato in fatto che Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) propone - ricorso per cassazione
contro
La TA SC, ex dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, avverso la sentenza del Tribunale di Roma in epigrafe specificata, la quale, rigettando l'appello della società avverso la decisione di primo grado, ha accolto la domanda del lavoratore vòlta a conseguire la computabilità, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, degli aumenti stipendiali previsti dal CCNL 1990/92 con scadenze successive al suo pensionamento, avvenuto nel periodo di vigenza dello stesso contratto;
che La TA SC ha resistito con centroricorso;
che la società ricorrente ha depositalo memoria;
Considerato in diritto che la ricorrente deduce l'crroneità della sentenza di appello, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 96 CCNL 1990/92, dell'art. 14 legge n. 829/1973, degli artt. 1362 e ss. C.C., nonché vizio ai motivazione;
che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima crogata dall'Opats e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovic, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provochcrcbbc lo squilibrio finanziario della gestione;
con la conseguenza della non computabilità nellindennità degli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto su quali non furono versati i contributi;
3 Lche, nel caso controverso, la disciplina legale di riferimento, come dettata dagli art. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, è rimasta inalterata sia a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovic statali, ai sensi dell'an. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), sia a seguito dell'ulteriore vicenda della soppressione dell'Opafs, disposta dall'art. 1, comma 43, I. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte delle Ferrovie dello Stato spa vicenda, quest'ultima, che ha solo comportato la trasformazione della natura dell'indennità da previdenziale a retributiva, senza peraltro minimamente incidere sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, onde va condivisa la tesi della società nel senso della ncccssaria applicazione dell'art. 11 L. n. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo per l'indennità; che, quanto alla previsione contrattuale dello "scaglionamento" nel tempo degli aumenti retributivi mediante il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a giungere al cd. regime definitivo l'intero importo), la stessa concreta non una "rateizzazione" in senso tecnico o una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmarc la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante ma una regolamentazione diretta a - produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro;
che perciò il dipendente che ccssa dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto di lavoro come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi;
che ciò senza necessità di ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione - delle parti stipulanti il patto collettivo, attesa l'impossibilità per l'autonomia privata di incidere validamente sulla disciplina dettata dall'art. 14 legge 1973/n.829 applicabile nella specie è sufficiente per ritenerc la pretesa del lavoratore infondata (v.. fra le tante, Cass. 18 aprile 2000 n.5042, 23 giugno 2000 n.8588, 4 ottobre 2000 n.13222, 6 dicembre 2001 n.15433, 11 febbraio 2002 n.1918, 14 maggio 2002 n.7010); chc, accogliendo il ricorso con annullamento della sentenza impugnata alla stregua dei citati precedenti (cui possono aggiungersi - benché espressivi di una linea argomentativa fondata più sui dati negoziali che sulla regolamentazione legislativa dell'istituto Cass. 20 ottobre 1998 n.10400, 29 gennaio 2001 n.1210, 25 maggio - 2001 n.7173) e decidendo la causa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda del lavoratore, il Collegio stima equo compensare tra le parti le spese dell'intero processo;
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la comanda. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 29 novembre 2002 Милино- Il Consigliere cst. I] Presidente forbrum Balkmiell ✓ CANCELLIERE hobileria Depositato In 29 MAX. 2003 ASDL AL CANCELLIERE 5