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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1194/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
OL, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1194/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. DAVID Parte_1 P.IVA_1
BONDI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DAVID BONDI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LV AC, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LV AC
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 2.10.2025, ricorre nei Parte_1 confronti dell' avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. OI – CP_1
002120812 notificata il 2.9.2025 dell'importo di € 3.762,34 relativa al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, esponendo che
l'ordinanza traeva origine dall'atto di accertamento prot.n. .0500.05/02/2020.0022306 notificato il 25.2.2020 con il quale si contestava CP_1 alla ricorrente ed a , quale obbligato in solido, la violazione dell'art. Parte_2
2, comma 1-bis, del decreto legge 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) come sostituito dall'art.3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8; che il debito è stato pagato in data 11.11.2020; che l' ha violato il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 co. 2 L. 689/1981. CP_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, parte ricorrente ha allegato di aver pagato il proprio debito contributivo in data 11.11.2020, tuttavia tale data si colloca in un periodo successivo al termine dei tre mesi dalla notifica della diffida/accertamento concessi per l'avverarsi della causa di non punibilità.
Difatti, la sospensione derivante dall'emergenza CO è durata fino al
30.6.2020, pertanto i predetti tre mesi decorrono a partire dal 30.6.2020. Emerge, quindi, che il pagamento effettuato in data 11.11.2020 è successivo al termine dei tre mesi dalla notifica della diffida/accertamento concessi per l'avverarsi della causa di non punibilità, con conseguente legittimità delle sanzioni irrogate.
In merito alla decadenza di cui all'art. 14, legge n. 689/1981, si è osservato in giurisprudenza che tale norma non determina in maniera automatica il limite temporale del procedimento di verifica per accertare l'infrazione amministrativa, posto che il concreto espletamento di quest'ultimo dipende dalle peculiarità delle varie specifiche situazioni. Spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della
2 contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della
Amministrazione stessa” (Cfr. Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903;
Cass. civ., sez. L, 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n.
14678).
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L.
n. 689 del 1981, art. 14, comma 2” (Cfr. Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019).
Nel caso di specie, il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo. È ragionevole ritenere, infatti, che l'amministrazione necessitasse di tempi ulteriori e significativi per espletare tutti gli accertamenti ed approfondimenti indispensabili per tramutare la mera percettibilità in vera e propria conoscenza idonea a giustificare la contestazione nei confronti di parte ricorrente.
Alla luce di quanto appena esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate stante l'effettivo pagamento effettuato – seppur non nelle tempistiche necessarie – di parte ricorrente
3
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 03/12/2025
Il giudice
Giorgio OL
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
OL, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1194/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. DAVID Parte_1 P.IVA_1
BONDI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DAVID BONDI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LV AC, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. LV AC
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 2.10.2025, ricorre nei Parte_1 confronti dell' avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. OI – CP_1
002120812 notificata il 2.9.2025 dell'importo di € 3.762,34 relativa al mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, esponendo che
l'ordinanza traeva origine dall'atto di accertamento prot.n. .0500.05/02/2020.0022306 notificato il 25.2.2020 con il quale si contestava CP_1 alla ricorrente ed a , quale obbligato in solido, la violazione dell'art. Parte_2
2, comma 1-bis, del decreto legge 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) come sostituito dall'art.3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8; che il debito è stato pagato in data 11.11.2020; che l' ha violato il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 co. 2 L. 689/1981. CP_1
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, parte ricorrente ha allegato di aver pagato il proprio debito contributivo in data 11.11.2020, tuttavia tale data si colloca in un periodo successivo al termine dei tre mesi dalla notifica della diffida/accertamento concessi per l'avverarsi della causa di non punibilità.
Difatti, la sospensione derivante dall'emergenza CO è durata fino al
30.6.2020, pertanto i predetti tre mesi decorrono a partire dal 30.6.2020. Emerge, quindi, che il pagamento effettuato in data 11.11.2020 è successivo al termine dei tre mesi dalla notifica della diffida/accertamento concessi per l'avverarsi della causa di non punibilità, con conseguente legittimità delle sanzioni irrogate.
In merito alla decadenza di cui all'art. 14, legge n. 689/1981, si è osservato in giurisprudenza che tale norma non determina in maniera automatica il limite temporale del procedimento di verifica per accertare l'infrazione amministrativa, posto che il concreto espletamento di quest'ultimo dipende dalle peculiarità delle varie specifiche situazioni. Spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della
2 contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della
Amministrazione stessa” (Cfr. Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903;
Cass. civ., sez. L, 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n.
14678).
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L.
n. 689 del 1981, art. 14, comma 2” (Cfr. Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019).
Nel caso di specie, il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo. È ragionevole ritenere, infatti, che l'amministrazione necessitasse di tempi ulteriori e significativi per espletare tutti gli accertamenti ed approfondimenti indispensabili per tramutare la mera percettibilità in vera e propria conoscenza idonea a giustificare la contestazione nei confronti di parte ricorrente.
Alla luce di quanto appena esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate stante l'effettivo pagamento effettuato – seppur non nelle tempistiche necessarie – di parte ricorrente
3
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 03/12/2025
Il giudice
Giorgio OL
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