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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE OB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG Giordano, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria inflitta, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
udito il difensore, avv. Serena Gasperino, in sostituzione dell'avv. Gianni Falconi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/11/2023 la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo del 16/01/2019, assolveva OB ZE dal reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto, confermando la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo A) e riducendo conseguenzialmente la pena. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3847 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 14/01/2025 e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza svaluta l'analisi delle urine eseguita dal ricorrente in data 15/05/2017, ritenendone l'irrilevanza per accertare se il giorno 13/05/2017 questi avesse inalato cocaina, osservando che verosimilmente l'assunzione era stata interrotta dall'arrivo del luogotenente TI all'interno dell'ufficio. Evidenzia in proposito che il provvedimento impugnato omette di considerare due prove, vale a dire le dichiarazioni rese dal LI in data 22/05/2017 - secondo cui il TI gli avrebbe riferito di aver "beccato ZE a tirare cocaina" - e la relazione di servizio redatta dal capitano Calore, in cui l'estensore afferma che il TI gli aveva riferito di aver sorpreso l'imputato a sniffare cocaina all'interno dell'ufficio; che, dunque, se il ricorrente avesse inalato sostanza stupefacente in quella occasione, le analisi delle urine avrebbero dovuto fornire il relativo riscontro;
che, dunque, i risultati negativi delle analisi privano di attendibilità l'annotazione di servizio del 13/05/2017 a firma del luogotenente Paolo TI, le dichiarazioni spontanee del colonnello Romano in pari data e la relazione di servizio del capitano Calore del 20/05/2017, nella parte in cui affermano che il ZE avrebbe ammesso di aver assunto la sostanza stupefacente poi sequestrata dal TI;
che, viceversa, detti risultati confermano le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente e contenute nel verbale di sequestro del 13/05/2017, nonché quelle rese in sede di interrogatorio al pubblico ministero in data 04/07/2017, secondo le quali lo stesso non avrebbe assunto sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui, con un evidente travisamento della prova, assume che la polvere bianca rinvenuta al ZE fosse stata sottratta dal reperto sequestrato a IO e BA ES. Evidenzia, in proposito, che i due reperti non potevano essere della stessa partita di stupefacente in quanto diverse erano le dosi ricavabili a fronte dello stesso principio attivo;
che, invero, risulta evidente la discordanza tra i due rapporti di prova: 22 grammi circa a fronte di nessuna dose ricavabile (c'è un trattino orizzontale nella specifica casella) nel rapporto di prova relativo alla polvere bianca sequestrata all'odierno ricorrente, 7 grammi circa a fronte di due dosi ricavabili di cocaina nel rapporto relativo alla sostanza sequestrata ai ES;
che, dunque, il travisamento della prova è decisivo e rilevante perché il giudice del rinvio - ritenuta l'identità delle due sostanze - ha concluso che il ZE si fosse appropriato della cocaina del sequestro ES, pur non avendo mai avuto la disponibilità della chiave dell'armadio metallico in cui era custodita. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 2 e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui, travisando la prova, utilizza informazioni probatorie inesistenti, vale a dire i) che l'imputato avesse consumato la cocaina all'interno del suo ufficio per il timore di essere scoperto dalla moglie o da altro congiunto, il) che il luogotenente TI fosse entrato del tutto imprevedibilmente all'interno della stanza;
che ciò è in contrasto con quanto emerge dalla relazione di servizio redatta in data 13/05/2017 dallo stesso TI, da cui risulta che quest'ultimo ed il ZE si erano incontrati poco prima in corridoio e che il luogotenente era entrato nella stanza dell'imputato per prendere una pratica, circostanza questa che dimostra che la stanza del ricorrente non era un posto sicuro dove consumare sostanza stupefacente, ma un ufficio in cui erano riposte pratiche anche nella disponibilità del TI. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, poiché la Corte territoriale non ha visionato la fotografia della cassettiera a sinistra della scrivania del ZE (segnatamente la prima foto in altro a pag. 127 del fascicolo fotografico del verbale di sopralluogo del 18/05/2017), in cui si apprezza l'informazione probatoria invece omessa che tra il secondo ed il terzo cassetto non c'è soluzione di continuità, per cui i cassetti si sbloccano contestualmente, trattandosi di un unico cassetto diviso in due parti;
che da ciò discende che la forzatura del terzo cassetto avrebbe comportato l'apertura anche del secondo, in cui veniva rinvenuta la polvere bianca;
che tale circostanza il giudice del rinvio non ha colto per un errore percettivo, travisando la prova in modo rilevante e decisivo, in quanto escludeva che la sostanza rinvenuta dal ZE nel secondo cassetto fosse stata introdotta da terzi estranei. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, non avendo il giudice del rinvio esaminato una prova decisiva, vale a dire il narcotest eseguito il 05/09/2014 sulla cocaina sequestrata ai ES, poi custodita all'interno dell'armadio metallico da cui è stata sottratta, di colorazione blu;
che da tale omissione è conseguita la mancata comparazione con il risultato del narcotest effettuato sulla sostanza rinvenuta al ZE, che prima che venisse riposto nel cestino presentava un colore rosa con filamenti blu;
che, dunque, dal confronto tra i due test speditivi sarebbe emerso che la sostanza sequestrata all'imputato non era la sostanza custodita nell'armadio metallico proveniente dal sequestro ES, atteso che i due test speditivi - effettuati con lo stesso reagente - erano di colore diverso. 2.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 3 e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, avendo il giudice del rinvio utilizzato una informazione probatoria inesistente. Evidenzia, invero, che la Corte di merito ha sostenuto del tutto apoditticamente che il ZE, pur non avendo mai avuto la disponibilità della chiave, possa comunque in qualche modo essersene appropriato, per sottrarre la sostanza stupefacente custodita in cassaforte;
che tale appropriazione sarebbe giustificata dalla "sua posizione" di soggetto interno alla caserma;
che, tuttavia, non sono specificate le modalità e la tempistica della condotta criminosa, essendovi solo l'indicazione di comportamenti del ricorrente in ordine alla richiesta di informazioni sulle sostanze stupefacenti sequestrate, ritenuti sospetti, benché lo stupefacente fosse custodito all'interno dell'ufficio cui era assegnato;
che, inoltre, è stata svalutata l'archiviazione disposta dal giudice militare in relazione al furto della chiave dell'armadio in cui era custodita la sostanza stupefacente. 2.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., evidenziando un contrasto tra motivazione e dispositivo. Rileva che, mentre la motivazione assolve l'imputato dai reati di cui ai capi B), C) e D), nel dispositivo il ZE risulta assolto solo dal reato di cui al capo B); che, dunque, nel caso di specie, si è in presenza di elementi che depongono tutti per la prevalenza della motivazione sul dispositivo. 2.8. Con l'ottavo motivo si duole della violazione dell'art. 29 cod. pen., in relazione all'art. 28 cod. pen., evidenziando che - a fronte della condanna alla pena di anni due mesi otto di reclusione - è stata irrogata la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che presuppone la condanna ad una pena non inferiore a cinque anni di reclusione. 2.9. Con il nono motivo eccepisce la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., rilevando la violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Osserva che il Giudice dell'udienza preliminare aveva condannato l'imputato alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e che la Corte territoriale - in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero - aveva irrogato la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 2.10. In data 29/12/2024 è pervenuta memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. I primi sei motivi non sono consentiti, atteso che sono costituiti da 4 mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argonnentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. 5 Deve esser evidenziato, inoltre, che detti motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, come ci si appresta a specificare. 1.1.1. Invero, in relazione al primo motivo, i giudici di appello hanno desunto dalla negatività delle analisi delle urine del 15/05/2017 che l'imputato fosse stato sorpreso dal TI nell'atto di iniziare ad inalare la sostanza bianca che aveva riposto su un foglio di carta, senza riuscirci per l'ingresso del superiore nella stanza;
che ciò non è in contrasto con le risultanze della relazione di servizio del 13/05/2017, nella quale il TI ha descritto la posizione in cui aveva trovato il ZE, vale a dire "con il capo chinato in posizione obliqua, quasi a toccare la scrivania tenendo il suo dito indice a chiusura di una delle narici", dunque, nella posizione di chi si appresta ad assumere cocaina;
che, pertanto, le dichiarazioni rese dal LI in data 22/05/2017 - secondo cui il TI gli avrebbe riferito di aver "beccato ZE a tirare cocaina" - e la relazione di servizio redatta dal capitano Calore, nella parte in cui dà atto che il TI gli aveva riferito di aver sorpreso l'imputato a sniffare cocaina all'interno dell'ufficio, scontano l'imprecisione del linguaggio parlato corrente, peccando di approssimazione;
che, del resto, ben tre militari hanno riferito delle ammissioni relative all'uso di sostanze stupefacenti a far data già dal 2016 fatte nell'immediatezza dal ZE, informazioni, peraltro, raccolte singolarmente da ognuno di essi in occasioni diverse;
che, rispetto a tale ultima circostanza, il ricorrente non è stato in grado di fornire una accettabile spiegazione alternativa ovvero l'esistenza di elementi che potessero far desumere che dette dichiarazioni fossero state mosse da sentimenti di astio o rancore nei suoi confronti, essendosi apoditticamente limitato ad affermare di essere stato "incastrato" dai colleghi, paventando addirittura la sostituzione della sostanza analizzata. 1.1.2. Quanto al secondo motivo, rileva il Collegio che alcun travisamento della prova è dato rinvenire nella motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla provenienza della cocaina di cui è stato trovato in possesso l'odierno ricorrente dal sequestro operato nel procedimento a carico di IO e BA ES, avendo la Corte territoriale valorizzato la presenza della stessa percentuale di principio attivo e sostanze volatili estraibili, come risulta dall'elaborato tecnico versato in atti. L'evidente incompletezza del rapporto di prova della cocaina sequestrata ai ES, nella parte in cui non indica il numero delle dosi ricavabili dai 22 grammi di sostanza stupefacente in sequestro, non rileva, atteso che - a voler seguire l'impostazione difensiva - si arriverebbe alla assurda conclusione per cui, anche a fronte di una percentuale di principio attivo pari al 5,6%, da quella sostanza stupefacente non sarebbero 6 ricavabili dosi droganti. Dunque, le circostanze di fatto sopra sintetizzate, che depongono nel senso dell'identità delle due sostanze di cui si discute, hanno consentito ai giudici di appello di affermare che il ZE si fosse appropriato della cocaina del sequestro ES. 1.1.3. Anche con riferimento al terzo motivo, si osserva non vi è stato alcun travisamento delle risultanze probatorie e che le doglianze difensive si risolvono in mere illazioni e supposizioni, che confliggono con le oggettive emergenze processuali. Invero, il dato di fatto da cui non si può prescindere è che l'imputato è stato sorpreso all'interno dell'ufficio nell'atto di assumere sostanza stupefacente, rivelatasi alle analisi del tipo cocaina e che - si ribadisce - non vi sono elementi agli atti che possano far anche solo ipotizzare che il TI abbia mentito nel riportare quanto caduto sotto la sua diretta percezione;
del resto, elementi di tal fatta, nemmeno il ricorrente li evidenzia. 1.1.4. Con riferimento al quarto motivo, la Corte di merito ha dedotto che, dalle fotografie allegate al verbale di sopralluogo del 18/05/2017, risulta che le serrature delle due cassettiere poste sotto la scrivania del ZE sono integre e che dal verbale di perquisizione del 20/05/2017 emerge che solo il terzo cassetto partendo dall'alto della cassettiera posta a sinistra, se sollecitato, si apre, Mentre gli altri cassetti rimangono bloccati. Dunque, ancora una volta si è in presenza di illazioni che trovano puntuale smentita negli atti processuali: alcuna forzatura della serratura è stata riscontrata, con la precisazione che solo il terzo cassetto, se sollecitato, si apriva, nonostante la serratura fosse chiusa, di talchè correttamente la Corte di merito ha escluso che la sostanza stupefacente possa essere stata introdotta nella cassettiera in uso al ricorrente da terze persone. 1.1.5. In relazione al quinto motivo, deve rilevarsi che alcun travisamento delle prove è dato rinvenire nelle argomentazioni della sentenza impugnata. Invero, con un percorso motivazionale congruo e privo di vizi logici la Corte territoriale - dato per presupposto che il narcotest eseguito il 05/09/2014 sulla cocaina sequestrata ai ES aveva dato esito positivo - ha poi specificato che il primo narcotest effettuato sulla sostanza sequestrata all'odierno ricorrente, eseguito con un reagente vetusto, aveva evidenziato la presenza di piccoli filamenti di colore blu/azzurro (circostanza questa riferita da ben due soggetti, il TI ed il LA, che era colui che aveva eseguito il test), che sono indicativi della presenza di cocaina;
che, dopo alcune ore, il liquido nella provetta aveva cambiato colorazione, presentando un colore rosa con alcuni filamenti di colore azzurro;
che, ripetuto il narcotest con un reagente di ultima generazione, era stato confermato l'esito positivo, avendo assunto il reagente il colore blu. In buona sostanza, da nessun atto del procedimento emerge che la prima analisi 7 non avesse dato esito positivo, circostanza questa che avrebbe potuto far dubitare della natura stupefacente della sostanza testata, risultando solo un diverso grado di colorazione tra la prima e la seconda prova, da attribuire alla vetustà del reagente utilizzato per il primo narcotest. 1.1.6. Anche il sesto motivo si fonda su illazioni e mere supposizioni - come si è già specificato, non valutabili in sede di legittimità - in ordine alle circostanze di tempo ed alle modalità con le quali il ZE sarebbe venuto in possesso delle chiavi dell'armadio in cui era custodita la sostanza stupefacente sequestrata nel corso dell'attività istituzionale dai carabinieri in servizio presso la caserma di Giulianova e non fa i conti con le risultanze probatorie, che consentono i) di affermare che tali chiavi in più occasioni erano rimaste sulla scrivania del Gentili o inserite nella toppa della serratura dell'armadio e, li) in ogni caso, di riferire la cocaina sequestrata all'imputato al maggior quantitativo sequestrato nel procedimento penale a carico di IO e BA ES. 1.2. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Invero, il giudizio di appello in sede di rinvio ha avuto ad oggetto solo i reati di cui ai capi A) e B), come si evince anche dall'epigrafe della sentenza impugnata, di talchè è con riferimento a tali uniche imputazioni che correttamente la Corte territoriale si è pronunciata. 1.3. L'ottavo ed il nono motivo - che, avendo ad oggetto la stessa questione, relativa alla pena accessoria applicata, possono essere trattati congiuntamente - colgono nel segno. Va, invero, evidenziato che, poiché la durata della pena principale applicata al ZE è inferiore ai tre anni di reclusione (nel caso di specie anni due mesi otto di reclusione), non può essere applicata né la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici che l'art. 29 cod. pen. prevede per reati che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore ai tre anni di reclusione, né tantomeno quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata dalla Corte territoriale, normativamente prevista per reati per i quali sia stata irrogata una pena non inferiore a cinque anni di reclusione. 2. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che elimina, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione 8 della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 14 gennaio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG Giordano, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria inflitta, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso;
udito il difensore, avv. Serena Gasperino, in sostituzione dell'avv. Gianni Falconi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/11/2023 la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo del 16/01/2019, assolveva OB ZE dal reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto, confermando la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo A) e riducendo conseguenzialmente la pena. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3847 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 14/01/2025 e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza svaluta l'analisi delle urine eseguita dal ricorrente in data 15/05/2017, ritenendone l'irrilevanza per accertare se il giorno 13/05/2017 questi avesse inalato cocaina, osservando che verosimilmente l'assunzione era stata interrotta dall'arrivo del luogotenente TI all'interno dell'ufficio. Evidenzia in proposito che il provvedimento impugnato omette di considerare due prove, vale a dire le dichiarazioni rese dal LI in data 22/05/2017 - secondo cui il TI gli avrebbe riferito di aver "beccato ZE a tirare cocaina" - e la relazione di servizio redatta dal capitano Calore, in cui l'estensore afferma che il TI gli aveva riferito di aver sorpreso l'imputato a sniffare cocaina all'interno dell'ufficio; che, dunque, se il ricorrente avesse inalato sostanza stupefacente in quella occasione, le analisi delle urine avrebbero dovuto fornire il relativo riscontro;
che, dunque, i risultati negativi delle analisi privano di attendibilità l'annotazione di servizio del 13/05/2017 a firma del luogotenente Paolo TI, le dichiarazioni spontanee del colonnello Romano in pari data e la relazione di servizio del capitano Calore del 20/05/2017, nella parte in cui affermano che il ZE avrebbe ammesso di aver assunto la sostanza stupefacente poi sequestrata dal TI;
che, viceversa, detti risultati confermano le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente e contenute nel verbale di sequestro del 13/05/2017, nonché quelle rese in sede di interrogatorio al pubblico ministero in data 04/07/2017, secondo le quali lo stesso non avrebbe assunto sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui, con un evidente travisamento della prova, assume che la polvere bianca rinvenuta al ZE fosse stata sottratta dal reperto sequestrato a IO e BA ES. Evidenzia, in proposito, che i due reperti non potevano essere della stessa partita di stupefacente in quanto diverse erano le dosi ricavabili a fronte dello stesso principio attivo;
che, invero, risulta evidente la discordanza tra i due rapporti di prova: 22 grammi circa a fronte di nessuna dose ricavabile (c'è un trattino orizzontale nella specifica casella) nel rapporto di prova relativo alla polvere bianca sequestrata all'odierno ricorrente, 7 grammi circa a fronte di due dosi ricavabili di cocaina nel rapporto relativo alla sostanza sequestrata ai ES;
che, dunque, il travisamento della prova è decisivo e rilevante perché il giudice del rinvio - ritenuta l'identità delle due sostanze - ha concluso che il ZE si fosse appropriato della cocaina del sequestro ES, pur non avendo mai avuto la disponibilità della chiave dell'armadio metallico in cui era custodita. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 2 e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui, travisando la prova, utilizza informazioni probatorie inesistenti, vale a dire i) che l'imputato avesse consumato la cocaina all'interno del suo ufficio per il timore di essere scoperto dalla moglie o da altro congiunto, il) che il luogotenente TI fosse entrato del tutto imprevedibilmente all'interno della stanza;
che ciò è in contrasto con quanto emerge dalla relazione di servizio redatta in data 13/05/2017 dallo stesso TI, da cui risulta che quest'ultimo ed il ZE si erano incontrati poco prima in corridoio e che il luogotenente era entrato nella stanza dell'imputato per prendere una pratica, circostanza questa che dimostra che la stanza del ricorrente non era un posto sicuro dove consumare sostanza stupefacente, ma un ufficio in cui erano riposte pratiche anche nella disponibilità del TI. 2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, poiché la Corte territoriale non ha visionato la fotografia della cassettiera a sinistra della scrivania del ZE (segnatamente la prima foto in altro a pag. 127 del fascicolo fotografico del verbale di sopralluogo del 18/05/2017), in cui si apprezza l'informazione probatoria invece omessa che tra il secondo ed il terzo cassetto non c'è soluzione di continuità, per cui i cassetti si sbloccano contestualmente, trattandosi di un unico cassetto diviso in due parti;
che da ciò discende che la forzatura del terzo cassetto avrebbe comportato l'apertura anche del secondo, in cui veniva rinvenuta la polvere bianca;
che tale circostanza il giudice del rinvio non ha colto per un errore percettivo, travisando la prova in modo rilevante e decisivo, in quanto escludeva che la sostanza rinvenuta dal ZE nel secondo cassetto fosse stata introdotta da terzi estranei. 2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, non avendo il giudice del rinvio esaminato una prova decisiva, vale a dire il narcotest eseguito il 05/09/2014 sulla cocaina sequestrata ai ES, poi custodita all'interno dell'armadio metallico da cui è stata sottratta, di colorazione blu;
che da tale omissione è conseguita la mancata comparazione con il risultato del narcotest effettuato sulla sostanza rinvenuta al ZE, che prima che venisse riposto nel cestino presentava un colore rosa con filamenti blu;
che, dunque, dal confronto tra i due test speditivi sarebbe emerso che la sostanza sequestrata all'imputato non era la sostanza custodita nell'armadio metallico proveniente dal sequestro ES, atteso che i due test speditivi - effettuati con lo stesso reagente - erano di colore diverso. 2.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. 3 e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, avendo il giudice del rinvio utilizzato una informazione probatoria inesistente. Evidenzia, invero, che la Corte di merito ha sostenuto del tutto apoditticamente che il ZE, pur non avendo mai avuto la disponibilità della chiave, possa comunque in qualche modo essersene appropriato, per sottrarre la sostanza stupefacente custodita in cassaforte;
che tale appropriazione sarebbe giustificata dalla "sua posizione" di soggetto interno alla caserma;
che, tuttavia, non sono specificate le modalità e la tempistica della condotta criminosa, essendovi solo l'indicazione di comportamenti del ricorrente in ordine alla richiesta di informazioni sulle sostanze stupefacenti sequestrate, ritenuti sospetti, benché lo stupefacente fosse custodito all'interno dell'ufficio cui era assegnato;
che, inoltre, è stata svalutata l'archiviazione disposta dal giudice militare in relazione al furto della chiave dell'armadio in cui era custodita la sostanza stupefacente. 2.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., evidenziando un contrasto tra motivazione e dispositivo. Rileva che, mentre la motivazione assolve l'imputato dai reati di cui ai capi B), C) e D), nel dispositivo il ZE risulta assolto solo dal reato di cui al capo B); che, dunque, nel caso di specie, si è in presenza di elementi che depongono tutti per la prevalenza della motivazione sul dispositivo. 2.8. Con l'ottavo motivo si duole della violazione dell'art. 29 cod. pen., in relazione all'art. 28 cod. pen., evidenziando che - a fronte della condanna alla pena di anni due mesi otto di reclusione - è stata irrogata la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che presuppone la condanna ad una pena non inferiore a cinque anni di reclusione. 2.9. Con il nono motivo eccepisce la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., rilevando la violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Osserva che il Giudice dell'udienza preliminare aveva condannato l'imputato alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e che la Corte territoriale - in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero - aveva irrogato la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 2.10. In data 29/12/2024 è pervenuta memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. I primi sei motivi non sono consentiti, atteso che sono costituiti da 4 mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argonnentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. 5 Deve esser evidenziato, inoltre, che detti motivi sono reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, come ci si appresta a specificare. 1.1.1. Invero, in relazione al primo motivo, i giudici di appello hanno desunto dalla negatività delle analisi delle urine del 15/05/2017 che l'imputato fosse stato sorpreso dal TI nell'atto di iniziare ad inalare la sostanza bianca che aveva riposto su un foglio di carta, senza riuscirci per l'ingresso del superiore nella stanza;
che ciò non è in contrasto con le risultanze della relazione di servizio del 13/05/2017, nella quale il TI ha descritto la posizione in cui aveva trovato il ZE, vale a dire "con il capo chinato in posizione obliqua, quasi a toccare la scrivania tenendo il suo dito indice a chiusura di una delle narici", dunque, nella posizione di chi si appresta ad assumere cocaina;
che, pertanto, le dichiarazioni rese dal LI in data 22/05/2017 - secondo cui il TI gli avrebbe riferito di aver "beccato ZE a tirare cocaina" - e la relazione di servizio redatta dal capitano Calore, nella parte in cui dà atto che il TI gli aveva riferito di aver sorpreso l'imputato a sniffare cocaina all'interno dell'ufficio, scontano l'imprecisione del linguaggio parlato corrente, peccando di approssimazione;
che, del resto, ben tre militari hanno riferito delle ammissioni relative all'uso di sostanze stupefacenti a far data già dal 2016 fatte nell'immediatezza dal ZE, informazioni, peraltro, raccolte singolarmente da ognuno di essi in occasioni diverse;
che, rispetto a tale ultima circostanza, il ricorrente non è stato in grado di fornire una accettabile spiegazione alternativa ovvero l'esistenza di elementi che potessero far desumere che dette dichiarazioni fossero state mosse da sentimenti di astio o rancore nei suoi confronti, essendosi apoditticamente limitato ad affermare di essere stato "incastrato" dai colleghi, paventando addirittura la sostituzione della sostanza analizzata. 1.1.2. Quanto al secondo motivo, rileva il Collegio che alcun travisamento della prova è dato rinvenire nella motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla provenienza della cocaina di cui è stato trovato in possesso l'odierno ricorrente dal sequestro operato nel procedimento a carico di IO e BA ES, avendo la Corte territoriale valorizzato la presenza della stessa percentuale di principio attivo e sostanze volatili estraibili, come risulta dall'elaborato tecnico versato in atti. L'evidente incompletezza del rapporto di prova della cocaina sequestrata ai ES, nella parte in cui non indica il numero delle dosi ricavabili dai 22 grammi di sostanza stupefacente in sequestro, non rileva, atteso che - a voler seguire l'impostazione difensiva - si arriverebbe alla assurda conclusione per cui, anche a fronte di una percentuale di principio attivo pari al 5,6%, da quella sostanza stupefacente non sarebbero 6 ricavabili dosi droganti. Dunque, le circostanze di fatto sopra sintetizzate, che depongono nel senso dell'identità delle due sostanze di cui si discute, hanno consentito ai giudici di appello di affermare che il ZE si fosse appropriato della cocaina del sequestro ES. 1.1.3. Anche con riferimento al terzo motivo, si osserva non vi è stato alcun travisamento delle risultanze probatorie e che le doglianze difensive si risolvono in mere illazioni e supposizioni, che confliggono con le oggettive emergenze processuali. Invero, il dato di fatto da cui non si può prescindere è che l'imputato è stato sorpreso all'interno dell'ufficio nell'atto di assumere sostanza stupefacente, rivelatasi alle analisi del tipo cocaina e che - si ribadisce - non vi sono elementi agli atti che possano far anche solo ipotizzare che il TI abbia mentito nel riportare quanto caduto sotto la sua diretta percezione;
del resto, elementi di tal fatta, nemmeno il ricorrente li evidenzia. 1.1.4. Con riferimento al quarto motivo, la Corte di merito ha dedotto che, dalle fotografie allegate al verbale di sopralluogo del 18/05/2017, risulta che le serrature delle due cassettiere poste sotto la scrivania del ZE sono integre e che dal verbale di perquisizione del 20/05/2017 emerge che solo il terzo cassetto partendo dall'alto della cassettiera posta a sinistra, se sollecitato, si apre, Mentre gli altri cassetti rimangono bloccati. Dunque, ancora una volta si è in presenza di illazioni che trovano puntuale smentita negli atti processuali: alcuna forzatura della serratura è stata riscontrata, con la precisazione che solo il terzo cassetto, se sollecitato, si apriva, nonostante la serratura fosse chiusa, di talchè correttamente la Corte di merito ha escluso che la sostanza stupefacente possa essere stata introdotta nella cassettiera in uso al ricorrente da terze persone. 1.1.5. In relazione al quinto motivo, deve rilevarsi che alcun travisamento delle prove è dato rinvenire nelle argomentazioni della sentenza impugnata. Invero, con un percorso motivazionale congruo e privo di vizi logici la Corte territoriale - dato per presupposto che il narcotest eseguito il 05/09/2014 sulla cocaina sequestrata ai ES aveva dato esito positivo - ha poi specificato che il primo narcotest effettuato sulla sostanza sequestrata all'odierno ricorrente, eseguito con un reagente vetusto, aveva evidenziato la presenza di piccoli filamenti di colore blu/azzurro (circostanza questa riferita da ben due soggetti, il TI ed il LA, che era colui che aveva eseguito il test), che sono indicativi della presenza di cocaina;
che, dopo alcune ore, il liquido nella provetta aveva cambiato colorazione, presentando un colore rosa con alcuni filamenti di colore azzurro;
che, ripetuto il narcotest con un reagente di ultima generazione, era stato confermato l'esito positivo, avendo assunto il reagente il colore blu. In buona sostanza, da nessun atto del procedimento emerge che la prima analisi 7 non avesse dato esito positivo, circostanza questa che avrebbe potuto far dubitare della natura stupefacente della sostanza testata, risultando solo un diverso grado di colorazione tra la prima e la seconda prova, da attribuire alla vetustà del reagente utilizzato per il primo narcotest. 1.1.6. Anche il sesto motivo si fonda su illazioni e mere supposizioni - come si è già specificato, non valutabili in sede di legittimità - in ordine alle circostanze di tempo ed alle modalità con le quali il ZE sarebbe venuto in possesso delle chiavi dell'armadio in cui era custodita la sostanza stupefacente sequestrata nel corso dell'attività istituzionale dai carabinieri in servizio presso la caserma di Giulianova e non fa i conti con le risultanze probatorie, che consentono i) di affermare che tali chiavi in più occasioni erano rimaste sulla scrivania del Gentili o inserite nella toppa della serratura dell'armadio e, li) in ogni caso, di riferire la cocaina sequestrata all'imputato al maggior quantitativo sequestrato nel procedimento penale a carico di IO e BA ES. 1.2. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Invero, il giudizio di appello in sede di rinvio ha avuto ad oggetto solo i reati di cui ai capi A) e B), come si evince anche dall'epigrafe della sentenza impugnata, di talchè è con riferimento a tali uniche imputazioni che correttamente la Corte territoriale si è pronunciata. 1.3. L'ottavo ed il nono motivo - che, avendo ad oggetto la stessa questione, relativa alla pena accessoria applicata, possono essere trattati congiuntamente - colgono nel segno. Va, invero, evidenziato che, poiché la durata della pena principale applicata al ZE è inferiore ai tre anni di reclusione (nel caso di specie anni due mesi otto di reclusione), non può essere applicata né la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici che l'art. 29 cod. pen. prevede per reati che abbiano dato luogo a condanna a pena non inferiore ai tre anni di reclusione, né tantomeno quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata dalla Corte territoriale, normativamente prevista per reati per i quali sia stata irrogata una pena non inferiore a cinque anni di reclusione. 2. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che elimina, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'irrogazione 8 della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 14 gennaio 2025.