Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
In tema di prova civile, le ammissioni provenienti dal difensore possono avere solo valore indiziario, che, peraltro, difficilmente può riconoscersi ove si tratti di affermazioni che esulino dalla linea difensiva assunta.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 25/08/2005 n° 17281Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7561 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EZ PA, TT CE, AV MA, NN FRANCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VOLTURNO 40, presso il SINDACATO UGL, rappresentati e difesi dagli avvocati BANCHINI FRANCESCO, MENDOGNI MARCELLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 102/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 06/11/98 R.G.N. 51/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato MARRARI per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
I ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti dell'Ente Poste Italiane come operatori di esercizio ed addetti al recapito , con separati ricorsi, chiedevano al Pretore di Parma di ordinare all'Ente poste italiane di corrispondere loro somme di diverso importo. Esponevano che, con circolare n. 2 dell'1 4 94 , il servizio di recapito delle stampe di peso superiore ai 500 grammi , prima affidato in appalto a terzi, così detti accollatari, era stato affidato al portalettere, ai quali era stato riconosciuto un compenso giornaliero ragguagliato a 10 minuti per ogni portalettere che effettuava il servizio. Poiché avevano svolto tale servizio, reclamavano il relativo compenso.
Il Pretore emetteva i chiesti decreti ingiuntivi.
L'Ente Poste proponeva opposizione avverso i medesimi, esponendo che, dopo la circolare citata dal ricorrente, il 7 7 94, l'Ente, tramite il proprio Direttore Generale, aveva diramato una nota con la quale aveva precisato che il riconoscimento dei 10 minuti si doveva escludere nelle zone o quartieri presso i quali, mediamente il numero delle stampe di peso superiore a 500 grammi non era superiore a cinque e che, analogamente, era stato disposto nell'incontro con i rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali nella riunione del 14 7 94. Sosteneva che, presso gli uffici postali di Parma e provincia, solo saltuariamente era affidato ai portalettere il recapito di stampe di peso superiore ai 500 grammi in misura di almeno sei.
Il Pretore, riuniti i giudizi, con sentenza depositata il 30 4 98, rigettava l'opposizione ritenendo che il maggior compenso spetterebbe al portalettere in misura fissa e forfettizzata per ogni giorno di effettuazione del servizio, a prescindere dall'effettivo recapito delle stampe e dal loro numero. Riteneva che la disposizione del dirigente che limitava il compenso, così come il verbale della riunione sindacale, non potevano avere alcuna efficacia abrogante o modificativa della circolare.
Le Poste proponevano appello, che il Tribunale di Parma rigettava con sentenza depositata il 16 novembre 98. Le Poste Italiane hanno proposto ricorso per cassazione . Gli intimati hanno depositato ciascuno, controricorso. Motivi della decisione
Va premesso che il Tribunale ha ritenuto che la circolare n. 2 sia stata emanata a seguito di accordi sindacali. Che, invece, il telex del direttore generale non rifletteva accordi sindacali e, quindi, non poteva andare contro le disposizioni contrattuali in base alle quali era stata emanata la circolare;
che le OO , nella riunione di Bologna del 14 7 94, non concordarono sulla limitazione introdotta dal telex del direttore generale, ma si preoccuparono solo di escludere che ad ogni portalettere venisse affidato un numero di stampe superiore a sei, per non rendere troppo onerosa la prestazione.
Con l'unico motivo di ricorso le Poste deducono l'omessa o, comunque, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.
La società afferma che con la circolare n. 2 l'Ente non ha mai previsto, per il relativo servizio (quello delle stampe voluminose) una remunerazione aggiuntiva corrispondente a dieci minuti di lavoro".
Si afferma che "il preteso 'premio' dei dieci minuti..... non è previsto e regolamentato in nessun accordo collettivo e ciò nonostante che le OO si siano interessate ai problemi applicativi concernenti la circolare n. 2/1994.Parimenti, non sono in alcun modo regolamentati i criteri e le modalità in base ai quali il 'premio' dovrebbe essere erogato: non sono indicati i termini di corresponsione;
non è previsto se tale somma debba essere o meno computata nella tredicesima mensilità, se debba o meno formare la base imponibile per il trattamento di fine rapporto ecc.". Il ricorso è fondato.
La circolare n. 2 nel punto che interessa, recita(cfr. sentenza impugnata):"Nei casi in cui la consegna delle stampe di peso superiore ai 500 grammi è attualmente effettuata a mezzo di specifica organizzazione o congiuntamente alla distribuzione dei pacchi , alla consegna stessa provvedono i portalettere, previo riconoscimento del relativo impegno ai fini della valutazione della prestazione complessiva della misura di 10' per ogni portalettere che effettua il servizio". Oggetto della controversia è l'interpretazione della circolare: se, cioè, con essa si sia individuata una somma da corrispondere ai portalettere come sostenuto dai lavoratori ovvero se "1 10 minuti a cui fa riferimento la circolare rappresentano unicamente un parametro ai fini della valutazione della complessiva prestazione giornaliera e cioè, un parametro predeterminato volto alla individuazione del fabbisogno del personale come sostenuto dalle poste (pag. 6 del ricorso). Il Tribunale ha fatto propria l'interpretazione dei lavoratori. La motivazione del Tribunale si articola, sostanzialmente, su tre punti:
1^) l'interpretazione dei lavoratori data alla circolare troverebbe conferma negli accordi sindacali.
2^) la circolare, come interpretata dai lavoratori, risponderebbe alla ratio di assicurare loro un maggior compenso a fronte di un aggravio del lavoro assegnato.
3^) in prime cure le Poste avrebbero riconosciuto che il riferimento ai dieci minuti riguardava un compenso per l'aggravio suddetto Orbene, ancorché prospettati dal Tribunale con appropriatezza formale, i tre punti suddetti hanno solo l'apparenza di argomentazioni adeguate;
in realtà, sono di tutta evidenza, inconsistenti. Cominciando dal primo punto, il Tribunale fa riferimento ad accordi sindacali, ma, poi, quando va a specificarli, indica solo la riunione del 14 7 94 nella quale si stabilì soltanto come lo stesso Tribunale riporta, che le consegne sarebbero avvenute "nel numero massimo di 6 pezzi, assicurando i relativi appoggi". Ci si limitò, dunque, a limitare a sei il numero dei pacchi giornalieri, senza alcun riferimento a un eventuale compenso. Nè vale opporre che, avendo gli attori affermato che la circolare n. 2 faceva seguito ad accordi sindacali, ciò non era stato oggetto di contestazione da parte delle Poste, perché data l'assoluta genericità dell'affermazione, che non specificava ne' indicava gli accordi (che, come è noto, trovano forma in un contratto collettivo o, quanto meno , in un verbale entrambi atti scritti) essa non meritava contestazione specie considerando che la prima difesa delle Poste non si incentrava sul testo della circolare, bensì sul telex successivo del direttore generale.
Solo dopo che il tribunale, erroneamente, per quanto detto , ha dato rilievo alla mancata contestazione sugli affermati accordi collettivi, le Poste, vista la rilevanza attribuita al suddetto dato, in realtà inesistente hanno, nel ricorso per cassazione smentito che la circolare fosse espressione o, comunque, seguito e conseguenza di accordi collettivi.
Risulta pertanto, omessa ogni reale base argomentativa al primo punto di cui si è detto.
Col secondo punto, il Tribunale si richiama all'esigenza di compensare il maggior aggravio della prestazione richiesta e sulla base di detta esigenza interpreta la circolare.
Senonché, il Tribunale non tiene presente che la circolare è un atto unilaterale e che di norma, specie nei rapporti di lavoro, la ratio ispiratrice di un atto unilaterale è l'interesse del suo autore, non della controparte (si pensi ad es., da un lato agli ordini e alle direttive del datore di lavoro e, dall'altro, all'impugnazione del licenziamento o del trasferimento o del cambio di mansioni da parte del lavoratore)
Un atto plurilaterale può essere interpretato tenendo presenti le esigenze di tutte le parti (art. 1371), ma, nel caso di specie, trattandosi di atto unilaterale, il Tribunale ha omesso ogni motivazione per spiegare perché la ratio del medesimo avrebbe dovuto essere necessariamente e soltanto, la concessione di un vantaggio ai lavoratori e non, invece, la regolamentazione del servizio nel proprio interesse.
Venendo al terzo punto, il Tribunale afferma che, in primo grado, la società ebbe ad ammettere la natura di corrispettivo del riferimento ai dieci minuti.
In realtà risulta, dalla stessa esposizione dei fatti come proposta dal tribunale, che in primo grado la difesa della società si concentrò sul telex del direttore generale, per sostenere che con esso era escluso ogni effetto nel senso di un vantato riconoscimento di un compenso nell'area di Parma.
In appello la società, restando ferma la sua difesa di non dovere nulla alla parte attrice, portò altri e più ampi argomenti alla sua tesi, negando ogni effetto, in nuce, alla circolare n. 2 come intesa nei sensi voluti dagli attori.
Non si ravvisa in detto comportamento, che inerisce alla prospettazione di mere difese, alcuna effettiva ammissione. Gli incisi riportati dal Tribunale e al quale lo stesso ha attribuito valore di ammissioni circa la natura di corrispettivo della menzione ai dieci minuti, esulavano, in realtà ed erano estranei alla linea difensiva della convenuta, per cui non appare si possa dare ad essi il valore loro attribuito dalla sentenza impugnata. È appena il caso di aggiungere che (Cass. 2894/99) le ammissioni provenienti dal difensore possono avere soltanto valore indiziario ed è difficile riconoscere anche un tale limitato valore quando si tratti di affermazioni esulanti dalla linea difensiva assunta. La società si è limitata ad offrire in primo grado una difesa che, poi, ha superato in appello con più diffusa ed appropriata argomentazione circa l'interpretazione da dare ai propri atti. Il Tribunale non ha dato adeguata motivazione per spiegare, all'opposto, che vi sarebbero state sicure ammissioni con concreto carattere di decisività.
Poiché, dunque, la costruzione argomentativa offerta dal Tribunale appare per quanto detto, insufficiente e in alcuni punti non logica (specie in ordine all'asserita ratifica sindacale del compenso, alla ratio ispiratrice della circolare e alle ravvisate ammissioni) la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata e la causa rimessa per nuovo esame ad altro Giudice, il quale provvederà sulla stessa con adeguata motivazione. Il medesimo provvederà anche in ordine alle spese di questo ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Bologna, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001