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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1294/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3848/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15543/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202374051907662056995171 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 3848/2025 Municipia SpA ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 15543/2024, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso proposto da
Resistente_1 nei confronti della stessa (limitatamente all'annualità 2017 e rigetto per le annualità 2015 2016 2018).
Con l'originario ricorso la contribuente aveva impugnato l'intimazione ad adempiere n.
202374051907662056995171, notificata in data 06/11/2023 con la quale si richiedeva il pagamento dei prodromici avvisi di Accertamento IMU:
- n. 6711 anno d'imposta 2015 asseritamente notificato in data 21/12/2020;
- n. 5928 anno d'imposta 2016 asseritamente notificato in data 17/12/2020;
- n. 2780 anno d'imposta 2017 asseritamente notificato in data 26/10/2021;
- n. 2577 anno d'imposta 2018 asseritamente notificato in data 26/10/2021
Era stata sostenuta la omessa notifica di atti presupposti ed il conseguente decorso ei termini di decadenza/prescrizione.
Si era costituita Municipia SpA resistendo alla domanda.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso in parte, come sopra.
ritenendo che non fosse stata fornita la prova della notifica di atti presupposti per l'annualità 2017
Con l'appello in esame si sostiene che l'avviso di accertamento per l'anno 2017 sia stato notificato il 21 ottobre 2021 a mani della stessa contribunte Resistente_1.
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti dimostra la avvenuta notifica come sopra sostenuta, ovvero presso il destinatario, come provato dal fatto che risulti barrata la casella destinatario, con consegna a soggetto idoneo alla ricezione, come attestato dal notificante, che controfirma. L'appello va pertanto accolto.
La vicenda sostanziale e l'atteggiamento processuale legittimano la compensazione delle spese e competenze fra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente. spese e competenze compensate
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3848/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15543/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202374051907662056995171 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 191/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 3848/2025 Municipia SpA ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 15543/2024, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso proposto da
Resistente_1 nei confronti della stessa (limitatamente all'annualità 2017 e rigetto per le annualità 2015 2016 2018).
Con l'originario ricorso la contribuente aveva impugnato l'intimazione ad adempiere n.
202374051907662056995171, notificata in data 06/11/2023 con la quale si richiedeva il pagamento dei prodromici avvisi di Accertamento IMU:
- n. 6711 anno d'imposta 2015 asseritamente notificato in data 21/12/2020;
- n. 5928 anno d'imposta 2016 asseritamente notificato in data 17/12/2020;
- n. 2780 anno d'imposta 2017 asseritamente notificato in data 26/10/2021;
- n. 2577 anno d'imposta 2018 asseritamente notificato in data 26/10/2021
Era stata sostenuta la omessa notifica di atti presupposti ed il conseguente decorso ei termini di decadenza/prescrizione.
Si era costituita Municipia SpA resistendo alla domanda.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso in parte, come sopra.
ritenendo che non fosse stata fornita la prova della notifica di atti presupposti per l'annualità 2017
Con l'appello in esame si sostiene che l'avviso di accertamento per l'anno 2017 sia stato notificato il 21 ottobre 2021 a mani della stessa contribunte Resistente_1.
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti dimostra la avvenuta notifica come sopra sostenuta, ovvero presso il destinatario, come provato dal fatto che risulti barrata la casella destinatario, con consegna a soggetto idoneo alla ricezione, come attestato dal notificante, che controfirma. L'appello va pertanto accolto.
La vicenda sostanziale e l'atteggiamento processuale legittimano la compensazione delle spese e competenze fra le parti.
P.Q.M.
accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente. spese e competenze compensate