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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/12/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3692/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3692/2022 con OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BELLINO MARIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA
CONVENUTA
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC, ha evocato in giu- Parte_1 dizio la , esponendo: CP_1
a) che è cliente della banca convenuta;
b) che, a seguito della morte del padre, ella aveva ottenuto un risarcimento danni di
€ 180.000,00;
1 c) che tale somma era stata investita, previa autorizzazione del Giudice tutelare, presso la;
CP_1
d) che alla scadenza del 2016, quando l'attrice era divenuta maggiorenne, seguen- do le indicazioni del funzionario della banca, ha investito la somma di € 50.000,00 acquistando 3 diamanti;
e) che a questa decisione era stata spinta da “informazioni ingannevoli, o comun- que fuorvianti e parziali sul prezzo dei diamanti, su alcune caratteristiche dell'operazione di acquisto e in generale sulla convenienza economica dell'investimento”, fornite dal funzionario della filiale di Castagneto Carducci, frazione di Donoratico, della;
CP_2
f) che la banca conosceva “le difficoltà economiche in cui versava la Società In- termarket Diamond Business nel 2016”;
g) che la compravendita dei 3 diamanti si era perfezionata il 22.7.2016, con il ver- samento di € 50.146,57;
h) che la aveva “un fortissimo interesse economico alla concessione dei CP_2 contratti di acquisto dei diamanti poiché da ciascuna transazione ricavava una consistente provvigione”;
i) che l'attrice era “convinta che detto investimento fosse “garantito” dalla stes- sa”;
j) che ella “ha incontrato un incaricato della solo Parte_2 dopo aver sottoscritto il contratto sotto la “guida” della banca di fiducia e solo per vedere e decidere in merito alla custodia dei diamanti acquistati, rimasti in deposito presso i caveaux di ID”;
k) che il 15.1.2019 il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della In- termarket Diamond e l'attrice aveva ottenuto la restituzione dei 3 diamanti;
l) che, successivamente, ella aveva accertato “che il diamante identificato con il n. HR0150378210B era difforme da quello acquistato con riguardo alla Purezza identificata con la sigla LE in luogo della IF”;
m) di aver accertato che i diamanti avevano un valore inferiore al prezzo pagato.
Tanto premesso, l'attrice ha rappresentato che la aveva accertato che sia la CP_3 [...]
che la Banca avevano adottato comportamenti ingannevoli, e precisamen- Parte_3 te:
a) il prezzo di vendita dei diamanti era stato presentato come quotazione di merca- to “e pubblicato a pagamento sui giornali economici”, mentre in realtà era stato fissato autonomamente da ID;
b) elaborazione di grafici per rappresentare l'aspettativa di apprezzamento del va- lore futuro dei diamanti;
c) facile liquidità e rivendita dei diamanti;
d) qualifica di leader del mercato.
2 L'attrice ha aggiunto che il Consiglio di Stato, confermando il provvedimento di , CP_3 ha ritenuto indubbia la sussistenza della responsabilità degli istituti dovendosi escludere che il ruolo della banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato sempli- cemente a quella di mero segnalatore”.
La ha quindi chiesto di: Parte_1
a) qualificare il rapporto intercorso tra le parti come intermediazione finanziaria;
b) accertare “la responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale di ”; CP_1
c) condannare la al pagamento di € 42.500,00, “pari alla differenza tra il CP_2 prezzo pagato e il reale valore dei diamanti … oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 24.1.2023, la PA si è co- CP_1 stituita deducendo:
a) che era stata la a manifestare “l'intenzione di voler diversificare i Parte_1 propri investimenti”;
b) che la aveva quindi segnalato un operatore specializzato nel comparto CP_2 della compravendita di gemme, la ID:
c) che essa “non ha svolto alcuna attività promozionale e/o sollecitativa”, bensì at- tività di “mero segnalatore”, disciplinata dall'art. 107, comma 3, d. lgs.
9.9.2005 n. 209 e consistente nella “mera introduzione del cliente”;
d) che la aveva “deciso in totale autonomia di opzionare pietre preziose Parte_1 per un controvalore di euro 50.000,00”;
e) che la non era legittimata passiva perché il contratto era stato concluso CP_2 dalla con la ID (Intermarket Diamond Business PA); Parte_1
f) che la domanda di risarcimento del danno era improcedibile perché “le pietre preziose … sono soggette a continue oscillazioni di valore” e quindi “la minu- svalenza verificatasi è al momento potenziale”;
g) che “non corrisponde alla realtà il fatto che i funzionari della Banca abbiano rassicurato la Cliente in merito alla convenienza, sicurezza e redditività dell'acquisto, considerato che l'unico ruolo della Banca, lo si ripete, era quello di mettere in contatto gli interessati e ID”;
h) che non era rilevante il fatto che l'attrice non aveva avuto alcun contatto con ID, perché “l'intervento della Società venditrice si sarebbe reso necessario so- lo laddove la Cliente avesse necessitato di ulteriori chiarimenti”;
i) che la non aveva “alcun obbligo di verificare l'adeguatezza del prezzo CP_2 indicato da ID”;
j) che la aveva “confidato in buon fede nella solidità economica della socie- CP_2 tà e nella sua affidabilità e professionalità”;
k) che il fatto che la ricevesse una commissione da ID non ha alcuna rile- CP_2
3 vanza sulla mancanza di un rapporto contrattuale tra le odierne parti e, quindi, non è configurabile la violazione, da parte della di alcun dovere di cor- CP_2 retta informazione e di controllo dei prodotti offerti;
l) che il provvedimento con cui ha rilevato la sussistenza di una presunta CP_3 pratica commerciale scorretta nelle modalità di vendita dei diamanti “da inve- stimento” da parte di ID e del era inidoneo a dimostrare la fonda- CP_1 tezza delle domande proposte dalla perché si era limitata a Parte_1 CP_3
“stigmatizzare comportamenti generali posti asseritamente in essere, inter alia, dal , senza entrare nel dettaglio dei singoli casi intercorsi”; CP_1
m) che non vi è la prova che ID abbia posto in essere pratiche commerciali scor- rette;
n) che la differenza tra il prezzo pagato da e il valore effettivo dei 3 Parte_1 diamanti “attiene alla contrattazione tra le parti” e perché “non esiste un prezzo di riferimento comunemente accettato …… ma solo delle stime di valore gene- rale su ipotetiche pietre standard” che “non tengono conto della filiera di in- termediazione”;
o) che la banca non ha “alcuna responsabilità … in merito a quanto ID ha pub- blicato sui giornali economici”;
p) quanto alla “ipotetica responsabilità da contatto sociale”, che essa non era con- figurabile perché “sulla Banca non gravava alcun obbligo di protezione”, per- ché “non aveva accesso a maggiori informazioni rispetto a quelle cui avrebbe potuto accedere la Cliente e, in ogni caso, non aveva neppure una maggiore ca- pacità di lettura delle stesse, dal momento che la compravendita di diamanti non rientra tra le attività svolte professionalmente dal ”; CP_1
q) che non si applica la normativa in materia di strumenti finanziari (Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007) perché i diamanti non rientrano in tale catego- ria;
r) che non era configurabile neanche la responsabilità precontrattuale nè quella ex- tracontrattuale, perché “Parte attrice non ha minimamente provato nel caso di specie la condotta illecita attribuibile alla omettendo di allegare e dimo- CP_2 strare la sussistenza tanto della condotta dolosa e/o colposa contra ius, quanto dell'esistenza del danno evento e di quello consequenziale, nonché del nesso di causalità che lega questi elementi”;
s) che comunque la aveva concorso colposamente perché se “avesse uti- Parte_1 lizzato l'ordinaria diligenza, avrebbe avuto senz'altro contezza di quelle circo- stanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni” e cioè che
“le quotazioni richiamate da ID non erano ricavate da un mercato regolamen- tato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”;
t) quanto all'entità del danno, che esso doveva essere oggetto di specifica prova e, inoltre, che “il ha ammesso in via transattiva al passivo le do- CP_4 mande risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di ac-
4 quisto dei diamanti” e che l'attrice era invitata “a precisare se si sia avvalsa di tale facoltà”;
u) che non erano dovute le spese legali sostenute per la proposizione del ricorso ex art 87 bis LF, perché era stata l'attrice “ad optare, in totale autonomia, per il deposito dei diamanti presso i caveaux di scelta che ha determinato la Pt_4 necessità di chiedere la loro restituzione al ”; CP_4
v) che gli interessi dovevano decorrere non dalla data dell'acquisto ma dalla do- manda, perché “la buona fede dell'accipiens si presume”;
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti, escussione della teste Tes_1
con la consulenza tecnica del gemmologo .
[...] Persona_1
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 6.11.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 3.11.25, da parte attrice;
- in data 29.10.25, da parte convenuta.
5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Premessa in fatto
La vicenda oggetto di causa può essere così ricostruita.
ha investito la somma di € 50.146,57 per l'acquisto di 3 diamanti. Parte_1
La decisione è stata assunta nei locali della filiale di Castagneto Carducci, fraz. Donoratico, Co della , di cui l'attrice era cliente. CP_1
La teste madre dell'attrice, ha dichiarato che “loro”, cioè i funzionari della Tes_1 banca, “ci hanno consigliato di investire 50.000 mila euro nell'acquisto dei diamanti per- ché era una operazione sicura e più vantaggiosa anche di altri investimenti” (verb. ud. 28.5.24).
La teste ha aggiunto che “Il dipendente ha spiegato a mia figlia che l'operazione era van- taggiosa e sicura” e di ricordare che questi “ha illustrato alla le caratteristiche Parte_1 dell'investimento, esibendo anche quotazioni riportate sul Sole 24 ore”.
E' stato “mostrato un opuscolo” alla Parte_1
La teste ha inoltre dichiarato che lei non era d'accordo su questo tipo di investimento “ma loro sono riusciti a convincere mia figlia, anche se pure lei all'inizio era un pò titubante ma poi si è lasciata convincere”, perché “il valore dei diamanti di ID era in costante ascesa e che quest'ultima era un'azienda solida e leader nel settore”.
5 Inoltre, il funzionario-dipendente della Banca aveva “rassicurato la sulla sicu- Parte_1 rezza e vantaggiosità dell'investimento proposto, fornendo tutte le indicazioni necessarie alla conclusione dell'affare”.
La vicenda oggetto di causa rientra integralmente tra le fattispecie esaminate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che con provvedimento PS10677 del 30.10.2017 (per quel che qui rileva) ha:
a) accertato che ID PA e avevano realizzato una pratica com- CP_1 merciale scorretta, ai sensi degli artt. 20 e 21 coma 1, lett. b), c), d) e f), nonché degli att. 22 e 23 del Codice del Consumo, vietandone “l'ulteriore continuazio- ne”;
b) irrogato, rispettivamente, la sanzione di € 1.900.000,00 e di € 3.350.000,00.
In particolare, ha riferito che “nel materiale promozionale e illustrativo di ID e CP_3 in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore inte- ressato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici uf- ficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e ri- vendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi pro- fessionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.”.
Questa decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 2081/2021, ha avuto modo di accertare che la ID aveva posto in essere le suddette condotte di carat- tere decettivo, relative a elementi essenziali della negoziazione.
E' vero che il provvedimento “non è idoneo a costituire prova dei fatti in esso CP_3 accertati, atteso che … non è applicabile nel caso di specie l'art. 7 del d.lgs. n. 3/2017 che riguarda le sole violazioni del diritto della concorrenza.” (Trib. Verona del 16.11.2020 e Trib. Parma 342/2020).
Tuttavia, le circostanze riferite dalla teste sono perfettamente coerenti con la dinami- Tes_1 ca negoziale accertata in linea generale da e ritenuta scorretta. CP_3
In particolare, la teste ha riferito che il funzionario della banca ha svolto una vera e propria attività di convincimento sulla cliente, presentando l'operazione come Parte_1
“sicura e più vantaggiosa anche di altri investimenti”. Ma ciò è, invece, in netto contrasto con quanto ha evidenziato e, cioè, che “i prezzi di mercato dei diamanti non sono CP_3 affatto privi di volatilità” (riprendendo lo studio del febbraio 2017). CP_5
La teste ha inoltre riferito che, per illustrare la vantaggiosità dell'investimento, l'operatore
6 del ha esibito “anche quotazioni riportate sul Sole 24 ore”. Il ricorso CP_1 all'autorevolezza ed obiettività del più antico e diffuso quotidiano economico-finanziario italiano ha avuto, ovviamente, lo scopo di rafforzare le argomentazioni dirette a rassicurare in ordine alla bontà dell'investimento. Questo modus procedendi è del tutto identico a quel- lo accertato da , che ha invece evidenziato che si trattava non già di listini e quota- CP_3 zioni ufficiali, riportati dalla stampa specializzata, bensì di mera informazione pubblicitaria a pagamento.
Anche l'esistenza di un opuscolo, rammostrato alla dal funzionario bancario (an- Parte_1 che questa circostanza è stata riferita dalla teste combacia perfettamente con quanto Tes_1 accertato da e, cioè, che ID aveva predisposto opuscoli, brochure e leaflet, in CP_3 cui i diamanti venivano presentati come bene rifugio e liquidabili in tutto il mondo.
Anche le rassicurazioni sul fatto che la ID fosse “un'azienda solida e leader nel settore” (teste coincidono alla perfezione con le tranquillizzanti affermazioni contenute nella Tes_1 brochure (cfr. provvedimento , pag. 15), finalizzate ad accreditare l'idea che ID CP_3 fosse “leader nei servizi offerti nel mondo del diamante” (ibidem, p. 15, nota 45).
ha sottolineato che “l'affermazione di una qualsivoglia primazia … è idonea a CP_3 fornire al consumatore una rappresentazione distorta della qualifica del professionista, in quanto un simile vanto presupporrebbe lo svolgimento di un'analisi capillare di vari fattori non solo quantitativi, in termini di volume/valore vendite, ma anche qualitativi del servizio reso”.
In conclusione, alla luce della deposizione della teste (della cui attendibilità non si Tes_1 può dubitare, in mancanza di qualsiasi elemento che evidenzi la sua partigianeria) non vi sono ragioni per mettere in discussione il fatto che la si sia comportata, nei CP_1 confronti della in modo assolutamente identico alle condotte che ha ri- Parte_1 CP_3 tenuto illecite perché integravano una pratica commerciale scorretta.
In particolare, benché la banca convenuta non fosse il soggetto offerente dei diamanti, gli elementi richiamati inducono a ritenere che la stessa abbia svolto, anche per la fiducia che l'attrice riponeva nella propria banca, un ruolo determinante nella commercializzazione de- gli stessi, diffondendo informazioni decettive ed agevolando la conclusione dei contratti di acquisto rilevatisi pregiudizievoli per i clienti (cfr. Trib Verona 25.9.2025). Non va infatti sottovalutato il fatto che la era stimolata da una ragguardevole percentuale prevista a CP_2 suo favore, a titolo di provvigione per ogni contratto che veniva concluso.
7. Responsabilità della banca da contatto sociale
Tanto premesso in fatto, sul piano giuridico ne deriva che nei confronti della banca è rav- visabile una responsabilità da contatto sociale.
In linea generale, va rammentato che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale oggi preva- lente, si ha contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente instauratasi, tra due soggetti deter-
7 minati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'al- tro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in osse- quio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass. 24071/2017).
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto di causa, va segnalato che ha evi- CP_3 denziato che la in base all'accordo stipulato con ID: CP_1 CP_1
a) era tenuta a “divulgare nelle proprie filiali il materiale predisposto da ID volto a illustrare i termini dell'offerta”;
b) essa “di fatto proponeva l'investimento ai propri clienti … facendo proprie e veicolando in modo del tutto acritico le indicazioni offerte da ID nel materiale da questi predisposto in merito alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento e all'andamento del mercato”;
c) non si limitava ad una “asettica prospettazione della possibilità di acquisto dell'investimento … ma ne poneva in rilievo … la convenienza … , stante la contenuta rischiosità dell'operazione e l'attitudine a conservare il valore del patrimonio investito”.
ha concluso che l'investitore nutrisse un vero e proprio “affidamento” sul fatto CP_3 che “le informazioni rese sull'investimento fossero verificate e quindi “garantite” dalla banca”, perché munita della competenza tecnica necessaria a valutare la “diversa rischiosi- tà e convenienza di varie forme di impiego del riPArmio”.
Va aggiunto che la con un comunicato pubblicato sul proprio sito web il 6 febbraio CP_5 2017, ha richiamato l'attenzione degli operatori bancari, che offrono l'acquisto di diamanti ai propri clienti, sulla necessità che essi, tenuto conto dell'oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre “compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche com- missionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello” (cfr. newsletter n. 4 del 6.2.2017).
Inoltre, la Banca d'Italia, rispondendo a uno specifico quesito posto da una società attiva nel commercio di diamanti, ha affermato che le attività di divulgazione alla clientela del materiale informativo, la profilazione e la valutazione della propensione al rischio della clientela interessata, la raccolta degli eventuali ordini e la ricezione dei pagamenti sono
“connesse a quella bancaria” ai sensi del d. lgs. 385/1993. La Banca d'Italia ha aggiunto che rimane nella discrezionalità dell'azienda di credito scegliere se svolgere o meno tale at- tività, previa attenta ponderazione di alcuni aspetti quali, tra gli altri, i possibili rischi repu- tazionali legati allo svolgimento delle attività richieste dalla società con riferimento a quelli derivanti da eventuali comportamenti irregolari o percepiti come tali dalla cliente.
Sebbene entrambi i provvedimenti siano successivi all'acquisto dei diamanti effettuato dal-
8 la (operazione conclusa il 22.7.2016), è però evidente che essi, lungi dall'avere Parte_1 contenuto innovativo dell'ordinamento giuridico di settore, non hanno fatto altro che speci- ficare e segnalare all'attenzione delle imprese bancarie obblighi già esistenti nel TUB e, segnatamente, nell'art. 1 d. lgs. 385/1993 (“sana e prudente gestione”), da cui scaturisce il legittimo affidamento del cliente.
Una ulteriore fonte normativa degli obblighi di protezione e informazione va individuata nell'art. 1175 c.c.. e, più specificamente, nell'art. 5, comma 3, d. lgs. 206 del 2005 che prevede - quali "Obblighi generali" in tema di informazioni ai consumatori - che "le infor- mazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assi- curare la consapevolezza del consumatore" (App. Milano sez. I, 26/05/2023, n. 1718).
L'obbligo della banca di svolgere con professionalità la sua attività imprenditoriale avrebbe dovuto indurla non a recepire acriticamente le informazioni illustrate da ID nel suo mate- riale informativo, ma a “vagliare attentamente la serietà della proposta di investimento oggetto della convenzione stipulata . … e di informare adeguatamente il cliente in ordine alla tipologia di investimento proposta e alle caratteristiche dei diamanti acquistati.” (Trib. Bologna 1771/2021).
A maggior ragione, se si considera che l'investimento è stato effettuato in banca, circostan- za che è stata, condivisibilmente, ritenuta decisiva nell' ingenerare nella clientela della stes- sa la fiducia nella serietà e fruttuosità dell' investimento, facendo sì che "il cliente al mo- mento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le infor- mazioni rese sull' investimento fossero verificate, e quindi "garantite", dalla banca" (Con- siglio di Stato, sentenza n. 2081/2021).
L'individuazione nel contatto sociale qualificato della fonte della responsabilità della banca rende irrilevante il fatto che i documenti comprovanti l'acquisto dei 3 diamanti siano stati sottoscritti solo da ID, “atteso che la responsabilità della banca viene in rilievo a fronte del contatto sociale, e quindi del rapporto fattuale intercorso fra le parti, e non in virtù del regolamento contrattuale sottoscritto dal cliente” (App. Firenze 830/2024).
E' altresì parimenti irrilevante il fatto che la banca avesse concordato con ID PA un com- pito, da parte sua, di “mero segnalatore” dell'affare, perché la PA non si è li- CP_1 mitata a questa attività di semplice messa a disposizione del cliente del materiale informati- vo redatto da ID ma, al contrario, si è impegnata per perfezionare l'accordo, mettendo a disposizione i propri locali e curando i vari step relativi anche all'esecuzione dei contratti (cfr., per una fattispecie analoga, App. Firenze n, 830/2024).
La convenuta ha aggiunto un ulteriore argomento difensivo, sostenendo - con riferimento alla congruità del prezzo pagato - che “la Banca, non essendo attiva nel settore della com-
9 pravendita di diamanti, non aveva neppure le conoscenze tecniche specifiche per fornire alla Cliente informazioni relative all'investimento.”.
Questo argomento non coglie nel segno perché le informazioni che la banca ha omesso di verificare non riguardano l prezzo, bensì le “caratteristiche e la convenienza dell'investimento e l'andamento del mercato” (cfr. provvedimento ). CP_3
8. Concorso colposo di : Parte_1
La convenuta ha sostenuto che la aveva concorso colposamente nella cau- CP_2 Parte_1 sazione del danno perché, se “avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbe avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate con- testazioni” e cioè che “le quotazioni richiamate da ID non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”.
L'argomento difensivo va disatteso.
Come ha già avuto modo di considerare la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord, 2483/2018; 4178/2020), perché possa riconoscersi una corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. tale da elidere o ridurre il risarcimento dovuto dalla banca, è ne- cessario che egli abbia posto in essere un "comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale".
Questo principio è stato richiamato e applicato dalla giurisprudenza di merito in una fatti- specie, analoga a quella in esame, in cui non è stata ravvisata la sussistenza di una condotta "colposa" imputabile al cliente, “il quale ha proceduto all'investimento affidandosi alle in- formazioni rese dalla propria banca, che, in quanto professionista qualificato, avrebbe do- vuto verificarne la attendibilità prima di segnalarle ai propri clienti” merito (App. Firenze 13.52204 n. 830).
In effetti, va considerato che l'affidamento che una parte ripone nella correttezza e veridi- cità delle informazioni fornite dalla controparte, iper-specializzata e operante in un settore sottoposte a stringenti regole di comportamento e a corrispondenti, severi, controlli, ha proprio lo scopo di esonerare la parte che non opera professionalmente nel settore dal com- piere attività di verifica complesse e costose.
E', pertanto, infondato il richiamo al principio di auto-responsabilità, richiamato dalla con- venuta per escludere o ridurre la sua responsabilità risarcitoria.
9. Quantificazione del risarcimento del danno:
La ha sostenuto, quanto all'entità del danno, che esso doveva essere ogget- CP_6 to di specifica prova e, inoltre, che “il ha ammesso in via transattiva al CP_4 passivo le domande risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di ac- quisto dei diamanti” e che l'attrice era invitata “a precisare se si sia avvalsa di tale facol-
10 tà”;
Non è condivisibile la tesi secondo cui la domanda sarebbe improponibile perché le pietre preziose sono “soggette a continue oscillazioni di valore” (p. 5 conclusionale).
Infatti, il danno va quantificato nella “differenza fra il prezzo corrisposto e il reale valore dei diamanti al momento dell'acquisto, a nulla rilevando il possibile guadagno realizzabile successivamente dalla rivendita dei beni” (App. Firenze13.5.2024 n. 830).
Il danno, cioè, va riferito a un momento preciso (il giorno dell'acquisto) quando, cioè, si è verificato l'effetto decettivo della condotta scorretta posta in essere dalla banca. La volatili- tà propria dei diamanti non ha alcuna rilevanza.
Nel caso di specie, il CTU dott. ha riferito che “il valore commerciale Persona_1 medio di tutte e tre le pietre oggetto di causa alla data del 22 luglio 2016 era di 22.602,00 euro comprensivo di IVA al 22%”.
La consulenza appare convincente e priva di vizi logici o giuridici. In particolare, il CTU ha precisato di aver considerato “la media dei prezzi di vendita a cui un privato cittadino può accedere” (p. 2 relazione).
Non ha alcuna importanza il fatto che il fallimento ID PA abbia ammesso al passivo le domande risarcitorie attoree in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti, in quanto non vi è prova alcuna che l'attivo fallimentare consenta un qualche pagamento, sia pure in misura ridotta, dei creditori chirografari (Trib. Lucca nr. 665/2021).
Pertanto il danno risarcibile è pari a € 27.544,57 e cioè alla differenza tra quanto pagato da (€ 50.146,57) e il reale valore (€ 22.602,00) dei 3 diamanti alla data Parte_1 dell'acquisto (22.7.2016).
10. Rivalutazione e interessi
Trattandosi di debito di valore (Cass. 37798722) vanno riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi sul capitale via via rivalutato.
Dal 22.7.2016 ad oggi la somma complessivamente spettante è pari a € 37.278,42, di cui:
- € 27.544,57 per capitale
- € 5.866,99 per rivalutazione
- € 3.866,86 per interessi sul capitale via via rivalutato (Cass SU 1712/1995).
11. Spese
Dalla soccombenza consegue l'obbligo della convenuta di rifondere a CP_2 Parte_1
le spese processuali, liquidate come in dispositivo.
[...]
Va riconosciuto anche il compenso per l'attività professionale svolta nel procedimento di mediazione, nella misura minima perché per la banca non si è presentato nessuno.
Infine, è fondata la domanda di condanna della banca a pagare le spese sostenute per la
11 proposizione del ricorso ex art. 87 bis LF (domanda, accolta, per la restituzione dei 3 dia- manti che la aveva affidato in custodia alla PA ID). Parte_1
A tal proposito va rilevato che la banca si è opposta, deducendo che era stata l'attrice “ad optare, in totale autonomia, per il deposito dei diamanti presso i caveaux di ID ….. scelta che ha determinato la necessità di chiedere la loro restituzione al ”. CP_4
La tesi difensiva va disattesa, perché l'autore dell'illecito è responsabile dei danni che sono conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) del suo comportamento. Se la banca avesse agito con professionalità, si sarebbe accorta della falsità delle informazioni propalate dalla Co ID nelle sue brochure e non avrebbe indotto la ad impiegare parte conside- Parte_1 revole dei suoi riPArmi in oggetti preziosi che, ovviamente, per il loro valore non possono essere detenuti in casa.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede:
a) condanna la a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
37.278,42 oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 30.12.2025 al saldo;
b) condanna la a rifondere a le spese proces- CP_1 Parte_1 suali, liquidate:
b.1) relativamente all'odierno processo, in:
- € 5.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 550,00 per spese anticipate;
- compenso liquidato al ctu dott. con decreto del 13.10.25; Persona_1
- spese successive occorrende;
b.2) quanto al procedimento di mediazione, in:
- € 536,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
b.3) quanto alla domanda di ammissione al passivo, in:
- € 2.300,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
12 Livorno, 28.12.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3692/2022 con OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BELLINO MARIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA
CONVENUTA
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC, ha evocato in giu- Parte_1 dizio la , esponendo: CP_1
a) che è cliente della banca convenuta;
b) che, a seguito della morte del padre, ella aveva ottenuto un risarcimento danni di
€ 180.000,00;
1 c) che tale somma era stata investita, previa autorizzazione del Giudice tutelare, presso la;
CP_1
d) che alla scadenza del 2016, quando l'attrice era divenuta maggiorenne, seguen- do le indicazioni del funzionario della banca, ha investito la somma di € 50.000,00 acquistando 3 diamanti;
e) che a questa decisione era stata spinta da “informazioni ingannevoli, o comun- que fuorvianti e parziali sul prezzo dei diamanti, su alcune caratteristiche dell'operazione di acquisto e in generale sulla convenienza economica dell'investimento”, fornite dal funzionario della filiale di Castagneto Carducci, frazione di Donoratico, della;
CP_2
f) che la banca conosceva “le difficoltà economiche in cui versava la Società In- termarket Diamond Business nel 2016”;
g) che la compravendita dei 3 diamanti si era perfezionata il 22.7.2016, con il ver- samento di € 50.146,57;
h) che la aveva “un fortissimo interesse economico alla concessione dei CP_2 contratti di acquisto dei diamanti poiché da ciascuna transazione ricavava una consistente provvigione”;
i) che l'attrice era “convinta che detto investimento fosse “garantito” dalla stes- sa”;
j) che ella “ha incontrato un incaricato della solo Parte_2 dopo aver sottoscritto il contratto sotto la “guida” della banca di fiducia e solo per vedere e decidere in merito alla custodia dei diamanti acquistati, rimasti in deposito presso i caveaux di ID”;
k) che il 15.1.2019 il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento della In- termarket Diamond e l'attrice aveva ottenuto la restituzione dei 3 diamanti;
l) che, successivamente, ella aveva accertato “che il diamante identificato con il n. HR0150378210B era difforme da quello acquistato con riguardo alla Purezza identificata con la sigla LE in luogo della IF”;
m) di aver accertato che i diamanti avevano un valore inferiore al prezzo pagato.
Tanto premesso, l'attrice ha rappresentato che la aveva accertato che sia la CP_3 [...]
che la Banca avevano adottato comportamenti ingannevoli, e precisamen- Parte_3 te:
a) il prezzo di vendita dei diamanti era stato presentato come quotazione di merca- to “e pubblicato a pagamento sui giornali economici”, mentre in realtà era stato fissato autonomamente da ID;
b) elaborazione di grafici per rappresentare l'aspettativa di apprezzamento del va- lore futuro dei diamanti;
c) facile liquidità e rivendita dei diamanti;
d) qualifica di leader del mercato.
2 L'attrice ha aggiunto che il Consiglio di Stato, confermando il provvedimento di , CP_3 ha ritenuto indubbia la sussistenza della responsabilità degli istituti dovendosi escludere che il ruolo della banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato sempli- cemente a quella di mero segnalatore”.
La ha quindi chiesto di: Parte_1
a) qualificare il rapporto intercorso tra le parti come intermediazione finanziaria;
b) accertare “la responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale di ”; CP_1
c) condannare la al pagamento di € 42.500,00, “pari alla differenza tra il CP_2 prezzo pagato e il reale valore dei diamanti … oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 24.1.2023, la PA si è co- CP_1 stituita deducendo:
a) che era stata la a manifestare “l'intenzione di voler diversificare i Parte_1 propri investimenti”;
b) che la aveva quindi segnalato un operatore specializzato nel comparto CP_2 della compravendita di gemme, la ID:
c) che essa “non ha svolto alcuna attività promozionale e/o sollecitativa”, bensì at- tività di “mero segnalatore”, disciplinata dall'art. 107, comma 3, d. lgs.
9.9.2005 n. 209 e consistente nella “mera introduzione del cliente”;
d) che la aveva “deciso in totale autonomia di opzionare pietre preziose Parte_1 per un controvalore di euro 50.000,00”;
e) che la non era legittimata passiva perché il contratto era stato concluso CP_2 dalla con la ID (Intermarket Diamond Business PA); Parte_1
f) che la domanda di risarcimento del danno era improcedibile perché “le pietre preziose … sono soggette a continue oscillazioni di valore” e quindi “la minu- svalenza verificatasi è al momento potenziale”;
g) che “non corrisponde alla realtà il fatto che i funzionari della Banca abbiano rassicurato la Cliente in merito alla convenienza, sicurezza e redditività dell'acquisto, considerato che l'unico ruolo della Banca, lo si ripete, era quello di mettere in contatto gli interessati e ID”;
h) che non era rilevante il fatto che l'attrice non aveva avuto alcun contatto con ID, perché “l'intervento della Società venditrice si sarebbe reso necessario so- lo laddove la Cliente avesse necessitato di ulteriori chiarimenti”;
i) che la non aveva “alcun obbligo di verificare l'adeguatezza del prezzo CP_2 indicato da ID”;
j) che la aveva “confidato in buon fede nella solidità economica della socie- CP_2 tà e nella sua affidabilità e professionalità”;
k) che il fatto che la ricevesse una commissione da ID non ha alcuna rile- CP_2
3 vanza sulla mancanza di un rapporto contrattuale tra le odierne parti e, quindi, non è configurabile la violazione, da parte della di alcun dovere di cor- CP_2 retta informazione e di controllo dei prodotti offerti;
l) che il provvedimento con cui ha rilevato la sussistenza di una presunta CP_3 pratica commerciale scorretta nelle modalità di vendita dei diamanti “da inve- stimento” da parte di ID e del era inidoneo a dimostrare la fonda- CP_1 tezza delle domande proposte dalla perché si era limitata a Parte_1 CP_3
“stigmatizzare comportamenti generali posti asseritamente in essere, inter alia, dal , senza entrare nel dettaglio dei singoli casi intercorsi”; CP_1
m) che non vi è la prova che ID abbia posto in essere pratiche commerciali scor- rette;
n) che la differenza tra il prezzo pagato da e il valore effettivo dei 3 Parte_1 diamanti “attiene alla contrattazione tra le parti” e perché “non esiste un prezzo di riferimento comunemente accettato …… ma solo delle stime di valore gene- rale su ipotetiche pietre standard” che “non tengono conto della filiera di in- termediazione”;
o) che la banca non ha “alcuna responsabilità … in merito a quanto ID ha pub- blicato sui giornali economici”;
p) quanto alla “ipotetica responsabilità da contatto sociale”, che essa non era con- figurabile perché “sulla Banca non gravava alcun obbligo di protezione”, per- ché “non aveva accesso a maggiori informazioni rispetto a quelle cui avrebbe potuto accedere la Cliente e, in ogni caso, non aveva neppure una maggiore ca- pacità di lettura delle stesse, dal momento che la compravendita di diamanti non rientra tra le attività svolte professionalmente dal ”; CP_1
q) che non si applica la normativa in materia di strumenti finanziari (Regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007) perché i diamanti non rientrano in tale catego- ria;
r) che non era configurabile neanche la responsabilità precontrattuale nè quella ex- tracontrattuale, perché “Parte attrice non ha minimamente provato nel caso di specie la condotta illecita attribuibile alla omettendo di allegare e dimo- CP_2 strare la sussistenza tanto della condotta dolosa e/o colposa contra ius, quanto dell'esistenza del danno evento e di quello consequenziale, nonché del nesso di causalità che lega questi elementi”;
s) che comunque la aveva concorso colposamente perché se “avesse uti- Parte_1 lizzato l'ordinaria diligenza, avrebbe avuto senz'altro contezza di quelle circo- stanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni” e cioè che
“le quotazioni richiamate da ID non erano ricavate da un mercato regolamen- tato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”;
t) quanto all'entità del danno, che esso doveva essere oggetto di specifica prova e, inoltre, che “il ha ammesso in via transattiva al passivo le do- CP_4 mande risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di ac-
4 quisto dei diamanti” e che l'attrice era invitata “a precisare se si sia avvalsa di tale facoltà”;
u) che non erano dovute le spese legali sostenute per la proposizione del ricorso ex art 87 bis LF, perché era stata l'attrice “ad optare, in totale autonomia, per il deposito dei diamanti presso i caveaux di scelta che ha determinato la Pt_4 necessità di chiedere la loro restituzione al ”; CP_4
v) che gli interessi dovevano decorrere non dalla data dell'acquisto ma dalla do- manda, perché “la buona fede dell'accipiens si presume”;
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti, escussione della teste Tes_1
con la consulenza tecnica del gemmologo .
[...] Persona_1
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 6.11.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 3.11.25, da parte attrice;
- in data 29.10.25, da parte convenuta.
5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Premessa in fatto
La vicenda oggetto di causa può essere così ricostruita.
ha investito la somma di € 50.146,57 per l'acquisto di 3 diamanti. Parte_1
La decisione è stata assunta nei locali della filiale di Castagneto Carducci, fraz. Donoratico, Co della , di cui l'attrice era cliente. CP_1
La teste madre dell'attrice, ha dichiarato che “loro”, cioè i funzionari della Tes_1 banca, “ci hanno consigliato di investire 50.000 mila euro nell'acquisto dei diamanti per- ché era una operazione sicura e più vantaggiosa anche di altri investimenti” (verb. ud. 28.5.24).
La teste ha aggiunto che “Il dipendente ha spiegato a mia figlia che l'operazione era van- taggiosa e sicura” e di ricordare che questi “ha illustrato alla le caratteristiche Parte_1 dell'investimento, esibendo anche quotazioni riportate sul Sole 24 ore”.
E' stato “mostrato un opuscolo” alla Parte_1
La teste ha inoltre dichiarato che lei non era d'accordo su questo tipo di investimento “ma loro sono riusciti a convincere mia figlia, anche se pure lei all'inizio era un pò titubante ma poi si è lasciata convincere”, perché “il valore dei diamanti di ID era in costante ascesa e che quest'ultima era un'azienda solida e leader nel settore”.
5 Inoltre, il funzionario-dipendente della Banca aveva “rassicurato la sulla sicu- Parte_1 rezza e vantaggiosità dell'investimento proposto, fornendo tutte le indicazioni necessarie alla conclusione dell'affare”.
La vicenda oggetto di causa rientra integralmente tra le fattispecie esaminate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che con provvedimento PS10677 del 30.10.2017 (per quel che qui rileva) ha:
a) accertato che ID PA e avevano realizzato una pratica com- CP_1 merciale scorretta, ai sensi degli artt. 20 e 21 coma 1, lett. b), c), d) e f), nonché degli att. 22 e 23 del Codice del Consumo, vietandone “l'ulteriore continuazio- ne”;
b) irrogato, rispettivamente, la sanzione di € 1.900.000,00 e di € 3.350.000,00.
In particolare, ha riferito che “nel materiale promozionale e illustrativo di ID e CP_3 in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore inte- ressato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici uf- ficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e ri- vendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi pro- fessionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.”.
Questa decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 2081/2021, ha avuto modo di accertare che la ID aveva posto in essere le suddette condotte di carat- tere decettivo, relative a elementi essenziali della negoziazione.
E' vero che il provvedimento “non è idoneo a costituire prova dei fatti in esso CP_3 accertati, atteso che … non è applicabile nel caso di specie l'art. 7 del d.lgs. n. 3/2017 che riguarda le sole violazioni del diritto della concorrenza.” (Trib. Verona del 16.11.2020 e Trib. Parma 342/2020).
Tuttavia, le circostanze riferite dalla teste sono perfettamente coerenti con la dinami- Tes_1 ca negoziale accertata in linea generale da e ritenuta scorretta. CP_3
In particolare, la teste ha riferito che il funzionario della banca ha svolto una vera e propria attività di convincimento sulla cliente, presentando l'operazione come Parte_1
“sicura e più vantaggiosa anche di altri investimenti”. Ma ciò è, invece, in netto contrasto con quanto ha evidenziato e, cioè, che “i prezzi di mercato dei diamanti non sono CP_3 affatto privi di volatilità” (riprendendo lo studio del febbraio 2017). CP_5
La teste ha inoltre riferito che, per illustrare la vantaggiosità dell'investimento, l'operatore
6 del ha esibito “anche quotazioni riportate sul Sole 24 ore”. Il ricorso CP_1 all'autorevolezza ed obiettività del più antico e diffuso quotidiano economico-finanziario italiano ha avuto, ovviamente, lo scopo di rafforzare le argomentazioni dirette a rassicurare in ordine alla bontà dell'investimento. Questo modus procedendi è del tutto identico a quel- lo accertato da , che ha invece evidenziato che si trattava non già di listini e quota- CP_3 zioni ufficiali, riportati dalla stampa specializzata, bensì di mera informazione pubblicitaria a pagamento.
Anche l'esistenza di un opuscolo, rammostrato alla dal funzionario bancario (an- Parte_1 che questa circostanza è stata riferita dalla teste combacia perfettamente con quanto Tes_1 accertato da e, cioè, che ID aveva predisposto opuscoli, brochure e leaflet, in CP_3 cui i diamanti venivano presentati come bene rifugio e liquidabili in tutto il mondo.
Anche le rassicurazioni sul fatto che la ID fosse “un'azienda solida e leader nel settore” (teste coincidono alla perfezione con le tranquillizzanti affermazioni contenute nella Tes_1 brochure (cfr. provvedimento , pag. 15), finalizzate ad accreditare l'idea che ID CP_3 fosse “leader nei servizi offerti nel mondo del diamante” (ibidem, p. 15, nota 45).
ha sottolineato che “l'affermazione di una qualsivoglia primazia … è idonea a CP_3 fornire al consumatore una rappresentazione distorta della qualifica del professionista, in quanto un simile vanto presupporrebbe lo svolgimento di un'analisi capillare di vari fattori non solo quantitativi, in termini di volume/valore vendite, ma anche qualitativi del servizio reso”.
In conclusione, alla luce della deposizione della teste (della cui attendibilità non si Tes_1 può dubitare, in mancanza di qualsiasi elemento che evidenzi la sua partigianeria) non vi sono ragioni per mettere in discussione il fatto che la si sia comportata, nei CP_1 confronti della in modo assolutamente identico alle condotte che ha ri- Parte_1 CP_3 tenuto illecite perché integravano una pratica commerciale scorretta.
In particolare, benché la banca convenuta non fosse il soggetto offerente dei diamanti, gli elementi richiamati inducono a ritenere che la stessa abbia svolto, anche per la fiducia che l'attrice riponeva nella propria banca, un ruolo determinante nella commercializzazione de- gli stessi, diffondendo informazioni decettive ed agevolando la conclusione dei contratti di acquisto rilevatisi pregiudizievoli per i clienti (cfr. Trib Verona 25.9.2025). Non va infatti sottovalutato il fatto che la era stimolata da una ragguardevole percentuale prevista a CP_2 suo favore, a titolo di provvigione per ogni contratto che veniva concluso.
7. Responsabilità della banca da contatto sociale
Tanto premesso in fatto, sul piano giuridico ne deriva che nei confronti della banca è rav- visabile una responsabilità da contatto sociale.
In linea generale, va rammentato che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale oggi preva- lente, si ha contatto sociale qualificato, idoneo ex art. 1173 c.c. a produrre obbligazioni, laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente instauratasi, tra due soggetti deter-
7 minati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea ad ingenerare nell'al- tro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in osse- quio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.
Da tale relazione, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, derivano, a carico del soggetto qualificato, non già obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione (ex multis, Cass. 24071/2017).
Con riferimento alla specifica vicenda oggetto di causa, va segnalato che ha evi- CP_3 denziato che la in base all'accordo stipulato con ID: CP_1 CP_1
a) era tenuta a “divulgare nelle proprie filiali il materiale predisposto da ID volto a illustrare i termini dell'offerta”;
b) essa “di fatto proponeva l'investimento ai propri clienti … facendo proprie e veicolando in modo del tutto acritico le indicazioni offerte da ID nel materiale da questi predisposto in merito alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento e all'andamento del mercato”;
c) non si limitava ad una “asettica prospettazione della possibilità di acquisto dell'investimento … ma ne poneva in rilievo … la convenienza … , stante la contenuta rischiosità dell'operazione e l'attitudine a conservare il valore del patrimonio investito”.
ha concluso che l'investitore nutrisse un vero e proprio “affidamento” sul fatto CP_3 che “le informazioni rese sull'investimento fossero verificate e quindi “garantite” dalla banca”, perché munita della competenza tecnica necessaria a valutare la “diversa rischiosi- tà e convenienza di varie forme di impiego del riPArmio”.
Va aggiunto che la con un comunicato pubblicato sul proprio sito web il 6 febbraio CP_5 2017, ha richiamato l'attenzione degli operatori bancari, che offrono l'acquisto di diamanti ai propri clienti, sulla necessità che essi, tenuto conto dell'oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre “compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche com- missionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello” (cfr. newsletter n. 4 del 6.2.2017).
Inoltre, la Banca d'Italia, rispondendo a uno specifico quesito posto da una società attiva nel commercio di diamanti, ha affermato che le attività di divulgazione alla clientela del materiale informativo, la profilazione e la valutazione della propensione al rischio della clientela interessata, la raccolta degli eventuali ordini e la ricezione dei pagamenti sono
“connesse a quella bancaria” ai sensi del d. lgs. 385/1993. La Banca d'Italia ha aggiunto che rimane nella discrezionalità dell'azienda di credito scegliere se svolgere o meno tale at- tività, previa attenta ponderazione di alcuni aspetti quali, tra gli altri, i possibili rischi repu- tazionali legati allo svolgimento delle attività richieste dalla società con riferimento a quelli derivanti da eventuali comportamenti irregolari o percepiti come tali dalla cliente.
Sebbene entrambi i provvedimenti siano successivi all'acquisto dei diamanti effettuato dal-
8 la (operazione conclusa il 22.7.2016), è però evidente che essi, lungi dall'avere Parte_1 contenuto innovativo dell'ordinamento giuridico di settore, non hanno fatto altro che speci- ficare e segnalare all'attenzione delle imprese bancarie obblighi già esistenti nel TUB e, segnatamente, nell'art. 1 d. lgs. 385/1993 (“sana e prudente gestione”), da cui scaturisce il legittimo affidamento del cliente.
Una ulteriore fonte normativa degli obblighi di protezione e informazione va individuata nell'art. 1175 c.c.. e, più specificamente, nell'art. 5, comma 3, d. lgs. 206 del 2005 che prevede - quali "Obblighi generali" in tema di informazioni ai consumatori - che "le infor- mazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assi- curare la consapevolezza del consumatore" (App. Milano sez. I, 26/05/2023, n. 1718).
L'obbligo della banca di svolgere con professionalità la sua attività imprenditoriale avrebbe dovuto indurla non a recepire acriticamente le informazioni illustrate da ID nel suo mate- riale informativo, ma a “vagliare attentamente la serietà della proposta di investimento oggetto della convenzione stipulata . … e di informare adeguatamente il cliente in ordine alla tipologia di investimento proposta e alle caratteristiche dei diamanti acquistati.” (Trib. Bologna 1771/2021).
A maggior ragione, se si considera che l'investimento è stato effettuato in banca, circostan- za che è stata, condivisibilmente, ritenuta decisiva nell' ingenerare nella clientela della stes- sa la fiducia nella serietà e fruttuosità dell' investimento, facendo sì che "il cliente al mo- mento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le infor- mazioni rese sull' investimento fossero verificate, e quindi "garantite", dalla banca" (Con- siglio di Stato, sentenza n. 2081/2021).
L'individuazione nel contatto sociale qualificato della fonte della responsabilità della banca rende irrilevante il fatto che i documenti comprovanti l'acquisto dei 3 diamanti siano stati sottoscritti solo da ID, “atteso che la responsabilità della banca viene in rilievo a fronte del contatto sociale, e quindi del rapporto fattuale intercorso fra le parti, e non in virtù del regolamento contrattuale sottoscritto dal cliente” (App. Firenze 830/2024).
E' altresì parimenti irrilevante il fatto che la banca avesse concordato con ID PA un com- pito, da parte sua, di “mero segnalatore” dell'affare, perché la PA non si è li- CP_1 mitata a questa attività di semplice messa a disposizione del cliente del materiale informati- vo redatto da ID ma, al contrario, si è impegnata per perfezionare l'accordo, mettendo a disposizione i propri locali e curando i vari step relativi anche all'esecuzione dei contratti (cfr., per una fattispecie analoga, App. Firenze n, 830/2024).
La convenuta ha aggiunto un ulteriore argomento difensivo, sostenendo - con riferimento alla congruità del prezzo pagato - che “la Banca, non essendo attiva nel settore della com-
9 pravendita di diamanti, non aveva neppure le conoscenze tecniche specifiche per fornire alla Cliente informazioni relative all'investimento.”.
Questo argomento non coglie nel segno perché le informazioni che la banca ha omesso di verificare non riguardano l prezzo, bensì le “caratteristiche e la convenienza dell'investimento e l'andamento del mercato” (cfr. provvedimento ). CP_3
8. Concorso colposo di : Parte_1
La convenuta ha sostenuto che la aveva concorso colposamente nella cau- CP_2 Parte_1 sazione del danno perché, se “avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbe avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate con- testazioni” e cioè che “le quotazioni richiamate da ID non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli”.
L'argomento difensivo va disatteso.
Come ha già avuto modo di considerare la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord, 2483/2018; 4178/2020), perché possa riconoscersi una corresponsabilità del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. tale da elidere o ridurre il risarcimento dovuto dalla banca, è ne- cessario che egli abbia posto in essere un "comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale".
Questo principio è stato richiamato e applicato dalla giurisprudenza di merito in una fatti- specie, analoga a quella in esame, in cui non è stata ravvisata la sussistenza di una condotta "colposa" imputabile al cliente, “il quale ha proceduto all'investimento affidandosi alle in- formazioni rese dalla propria banca, che, in quanto professionista qualificato, avrebbe do- vuto verificarne la attendibilità prima di segnalarle ai propri clienti” merito (App. Firenze 13.52204 n. 830).
In effetti, va considerato che l'affidamento che una parte ripone nella correttezza e veridi- cità delle informazioni fornite dalla controparte, iper-specializzata e operante in un settore sottoposte a stringenti regole di comportamento e a corrispondenti, severi, controlli, ha proprio lo scopo di esonerare la parte che non opera professionalmente nel settore dal com- piere attività di verifica complesse e costose.
E', pertanto, infondato il richiamo al principio di auto-responsabilità, richiamato dalla con- venuta per escludere o ridurre la sua responsabilità risarcitoria.
9. Quantificazione del risarcimento del danno:
La ha sostenuto, quanto all'entità del danno, che esso doveva essere ogget- CP_6 to di specifica prova e, inoltre, che “il ha ammesso in via transattiva al CP_4 passivo le domande risarcitorie in via chirografaria nella misura del 15% del valore di ac- quisto dei diamanti” e che l'attrice era invitata “a precisare se si sia avvalsa di tale facol-
10 tà”;
Non è condivisibile la tesi secondo cui la domanda sarebbe improponibile perché le pietre preziose sono “soggette a continue oscillazioni di valore” (p. 5 conclusionale).
Infatti, il danno va quantificato nella “differenza fra il prezzo corrisposto e il reale valore dei diamanti al momento dell'acquisto, a nulla rilevando il possibile guadagno realizzabile successivamente dalla rivendita dei beni” (App. Firenze13.5.2024 n. 830).
Il danno, cioè, va riferito a un momento preciso (il giorno dell'acquisto) quando, cioè, si è verificato l'effetto decettivo della condotta scorretta posta in essere dalla banca. La volatili- tà propria dei diamanti non ha alcuna rilevanza.
Nel caso di specie, il CTU dott. ha riferito che “il valore commerciale Persona_1 medio di tutte e tre le pietre oggetto di causa alla data del 22 luglio 2016 era di 22.602,00 euro comprensivo di IVA al 22%”.
La consulenza appare convincente e priva di vizi logici o giuridici. In particolare, il CTU ha precisato di aver considerato “la media dei prezzi di vendita a cui un privato cittadino può accedere” (p. 2 relazione).
Non ha alcuna importanza il fatto che il fallimento ID PA abbia ammesso al passivo le domande risarcitorie attoree in via chirografaria nella misura del 15% del valore di acquisto dei diamanti, in quanto non vi è prova alcuna che l'attivo fallimentare consenta un qualche pagamento, sia pure in misura ridotta, dei creditori chirografari (Trib. Lucca nr. 665/2021).
Pertanto il danno risarcibile è pari a € 27.544,57 e cioè alla differenza tra quanto pagato da (€ 50.146,57) e il reale valore (€ 22.602,00) dei 3 diamanti alla data Parte_1 dell'acquisto (22.7.2016).
10. Rivalutazione e interessi
Trattandosi di debito di valore (Cass. 37798722) vanno riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi sul capitale via via rivalutato.
Dal 22.7.2016 ad oggi la somma complessivamente spettante è pari a € 37.278,42, di cui:
- € 27.544,57 per capitale
- € 5.866,99 per rivalutazione
- € 3.866,86 per interessi sul capitale via via rivalutato (Cass SU 1712/1995).
11. Spese
Dalla soccombenza consegue l'obbligo della convenuta di rifondere a CP_2 Parte_1
le spese processuali, liquidate come in dispositivo.
[...]
Va riconosciuto anche il compenso per l'attività professionale svolta nel procedimento di mediazione, nella misura minima perché per la banca non si è presentato nessuno.
Infine, è fondata la domanda di condanna della banca a pagare le spese sostenute per la
11 proposizione del ricorso ex art. 87 bis LF (domanda, accolta, per la restituzione dei 3 dia- manti che la aveva affidato in custodia alla PA ID). Parte_1
A tal proposito va rilevato che la banca si è opposta, deducendo che era stata l'attrice “ad optare, in totale autonomia, per il deposito dei diamanti presso i caveaux di ID ….. scelta che ha determinato la necessità di chiedere la loro restituzione al ”. CP_4
La tesi difensiva va disattesa, perché l'autore dell'illecito è responsabile dei danni che sono conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) del suo comportamento. Se la banca avesse agito con professionalità, si sarebbe accorta della falsità delle informazioni propalate dalla Co ID nelle sue brochure e non avrebbe indotto la ad impiegare parte conside- Parte_1 revole dei suoi riPArmi in oggetti preziosi che, ovviamente, per il loro valore non possono essere detenuti in casa.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede:
a) condanna la a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
37.278,42 oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 30.12.2025 al saldo;
b) condanna la a rifondere a le spese proces- CP_1 Parte_1 suali, liquidate:
b.1) relativamente all'odierno processo, in:
- € 5.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 550,00 per spese anticipate;
- compenso liquidato al ctu dott. con decreto del 13.10.25; Persona_1
- spese successive occorrende;
b.2) quanto al procedimento di mediazione, in:
- € 536,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
b.3) quanto alla domanda di ammissione al passivo, in:
- € 2.300,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
12 Livorno, 28.12.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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