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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI IO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1756/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10482/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220179805646 000 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 10482/31/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 SPA, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate- Riscossione Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IRES relativa all'anno 2018.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 SPA, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 SPA ha incorporato, a seguito di fusione per incorporazione, la società Società_1 S.r.l. società estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 27 luglio 2020.
La società incorporata, a seguito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018, aveva ricevuto una cartella di pagamento per IRES, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR numero 600 del 1973.
Ricorrente_1 SPA ha impugnato la cartella indicata in epigrafe, che le era stata notificata tramite PEC in data 2 febbraio 2024, lamentando vizi della procedura e la prescrizione della pretesa tributaria. Il giudice primo grado ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 spa lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, in sostanza, le stesse argomentazioni già dette in primo grado.
Dagli atti emerge con chiarezza che la cartella di pagamento impugnata è stata ritualmente notificata alla società incorporante nonostante fosse intestata alla Società_1 SRL.
Sono privi di fondamento i motivi di appello, che non possono essere accolti.
Nessuna comunicazione preventiva era necessaria nella procedura in esame, in quanto, in caso di controllo automatizzato ex articolo 36 bis, non è previsto un contraddittorio preventivo trattandosi di una pretesa basata su imposte dichiarate e non versate.
La cartella è stata correttamente intestata alla società Società_1 S.r.l. in quanto la società debitrice è stata incorporata per fusione nella Ricorrente_1, che è subentrata nei rapporti giuridici della società incorporata.
Nessuna prescrizione o decadenza si è verificata in quanto, nel caso in esame, deve essere applicata la sospensione dei termini introdotta con la normativa emergenziale sanitaria per il COVID-19.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle per la sospensiva, che si reputa equo liquidare in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI IO, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1756/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10482/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 07/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220179805646 000 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 10482/31/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 SPA, avverso la cartella di pagamento, con la quale l'Agenzia dell'Entrate- Riscossione Direzione Provinciale Roma richiedeva il pagamento di IRES relativa all'anno 2018.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 SPA, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Direzione Provinciale Roma chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Ricorrente_1 SPA ha incorporato, a seguito di fusione per incorporazione, la società Società_1 S.r.l. società estinta e cancellata dal registro delle imprese in data 27 luglio 2020.
La società incorporata, a seguito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018, aveva ricevuto una cartella di pagamento per IRES, a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR numero 600 del 1973.
Ricorrente_1 SPA ha impugnato la cartella indicata in epigrafe, che le era stata notificata tramite PEC in data 2 febbraio 2024, lamentando vizi della procedura e la prescrizione della pretesa tributaria. Il giudice primo grado ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 spa lamentando violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo, in sostanza, le stesse argomentazioni già dette in primo grado.
Dagli atti emerge con chiarezza che la cartella di pagamento impugnata è stata ritualmente notificata alla società incorporante nonostante fosse intestata alla Società_1 SRL.
Sono privi di fondamento i motivi di appello, che non possono essere accolti.
Nessuna comunicazione preventiva era necessaria nella procedura in esame, in quanto, in caso di controllo automatizzato ex articolo 36 bis, non è previsto un contraddittorio preventivo trattandosi di una pretesa basata su imposte dichiarate e non versate.
La cartella è stata correttamente intestata alla società Società_1 S.r.l. in quanto la società debitrice è stata incorporata per fusione nella Ricorrente_1, che è subentrata nei rapporti giuridici della società incorporata.
Nessuna prescrizione o decadenza si è verificata in quanto, nel caso in esame, deve essere applicata la sospensione dei termini introdotta con la normativa emergenziale sanitaria per il COVID-19.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle per la sospensiva, che si reputa equo liquidare in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori.