CASS
Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2024, n. 28101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28101 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del SostittP:o Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28101 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 11.12.2023 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di TT AR, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo lamenta, il ricorrente, la mancanza di motivazione;
in particolare, rileva che la Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alle censure di cui al secondo motivo ed al quinto motivo d'appello coi quali si era evidenziata la insussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale, argomentando alla stregua del fatto che i beni ceduti non erano di proprietà della società fallita in quanto da questa acquistati con patto di riservato dominio che prevedeva il trasferimento della proprietà al pagamento dell'ultima rata (che alla data della cessione non risultava pagata), e della circostanza che il prezzo fissato in euro 7.500 era interamente imputabile all'avviamento, peraltro di scarso rilievo essendo l'attività iniziata da poco tempo (avendo dovuto l'imputato cederla subito a causa delle minacce subite), e non alle attrezzature acquistate col patto di riservato dominio. 2.2.Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, avendo il ricorrente nell'atto di appello formulato ben tredici specifiche doglianze, che si profilavano dirimenti ai fini della decisione, sicché la motivazione è priva di completezza, avendo trascurato aspetti rilevanti, quali la circostanza che il curatore era stato autorizzato a proporre azione revocatoria della cessione e non diede seguito ad essa, che i beni oggetto della cessione erano oggetto del patto di riservato dominio e non potevano quindi essere ritenuti elementi attivi del patrimonio, che il contratto dì cessione prevedeva l'accollo da parte del cessionario del debito della fallita verso la Arneg s.p.a. ed anche l'obbligazione di manleva relativamente agli obblighi derivanti dall'avvenuta acquisto con il patto di riservato dominio. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 216 e 217 I.f, non avendo la Corte territoriale tenuto in conto che il progressivo degrado delle condizioni economiche della BO.LAT s.a.s. era stato causato dalla revoca della concessione di distribuzione di latticini prodotti dalla Centrale del Latte di Salerno, e che il TT aveva consegnato la documentazione contabile allo studio Senatore di Cava dei Tirreni, e che, dopo averle ritirate, le consegnò al curatore fallimentare;
né si è considerato che la società non aveva tenuto alcuna contabilità per gli anni 2015 e 2 2016 a causa dell'inattività, sicchè al più ricorreva l'ipotesi della bancarotta semplice;
in ogni caso andava verificata la emergenza di elementi a sostegno dell'elemento soggettivo;
andava per altro verso considerata l'applicazione de l'art. 131-bis c.p. 2.4.Con il quarto motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità del motivo d'appello relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che alla configurazione del danno di lieve entità di cui all'art. 219 comma 3 I.f, 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 111 ricorso è nel suo complesso infondato, non sussistendo i vizi denunciati. La motivazione del provvedimento gravato è congrua, dando, essa, conto, attraverso la ricostruzione complessiva della vicenda, delle ragioni per le quali le questioni difensive, che si assumono trascurate, dovessero ritenersi superate e non decisive. Si deve premettere che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logica-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595) e che nel giudizio di appello è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza di primo grado. Nel caso in esame la sentenza di appello ha in premessa richiamato tali principi in punto di redazione della motivazione che, come è agevole desumere dalla sua lettura, 3 ha condiviso gli argomenti esposti dal primo giudice che aveva già congruamente affrontato gli aspetti riproposti con l'impugnazione. Si deve, per altro verso, altresì, considerare che secondo la giurisprudenza costante dì questa Corte (cfr. tra tante Sez. 2, n. 46261 del 18/09/20:19, Rv. 277593 - 01) l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima. In definitiva, la Corte di merito (posto che, come lo stesso ricorso rileva, nei singoli motivi d'appello erano comprese diverse questioni) ha adempiuto all'onere motivazionale, avendo confutato direttamente, o indirettamente attraverso il richiamo della sentenza del Tribunale, come si dirà specificamente nel prosieguo, le tesi difensive pedissequamente reiterate, non solo in appello, ma anche nella presente sede. 1.1.1 primi due motivi ruotano intorno alla bancarotta fraudolenta patrimoniale che ha ad oggetto l'unico asset aziendale presente nel patrimonio della società fallita ovvero il supermercato sito in Roccadaspide, comprensivo di attrezzature del valore di euro 125.811,00 acquistate, nel 2015, dalla società Arneg s.p.a. con contratto di vendita con riserva di proprietà, poi ceduto - senza il preventivo consenso della venditrice - al prezzo - evidentemente irrisorio e comunque non versato - di euro 7.500,00 alla An.fra. s.r.I., pochi mesi prima del fallimento (nel maggio del 2016 a fronte della dichiarazione di fallimento intervenuta il 6.12.2016 a seguito di rigetto dell'istanza di ammissione al concordato preventivo). Essi, nel focalizzare l'attenzione sul dato del mancato versamento del prezzo dei beni acquistati col patto di riservato dominio e quindi sul mancato trasferimento della proprietà in capo alla O-, non considerano che secondo la stessa impostazione difensiva, ulteriormente sviluppata nella memoria pervenuta in atti, la cessione contestata all'imputato avrebbe avuto un qualche risvolto positivo per la società cedente - solo - se la controparte, cessionaria, avesse rispettato gli impegni assunti (versamento del prezzo alla O- e saldo del debito contratto dalla O- con la società fornitrice delle attrezzature, entrambi non intervenuti secondo quanto riportano le pronunce di merito anche sulla base di ciò che aveva dichiarato lo stesso imputato al curatore). Ciò, peraltro, in disparte, la manifesta non congruità della somma di euro 7.500,00, pattuita come prezzo della complessiva cessione del ramo di azienda, aspetto che, 4 unito alle altre circostanze indicate depone, c:ome hanno congruamente osservato i giudici di merito (cfr. in particolare la sentenza di primo grado), per la natura distrattiva dell'operazione, posta in essere - senza che ne fosse derivato un effettivo vantaggio per la cedente, che aveva per di più in tal modo perduto l'unico asset per lo svolgimento dell'attività di impresa - allorquando si erano già evidenziati i presupposti del fallimento, che sarebbe poi stato dichiarato solo dopo alcuni mesi dalla cessione. Soprattutto il ricorrente non considera che il bene acquistato con patto di riservato dominio rientra anch'esso nel complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili facenti capo all'imprenditore, come ha avuto modo di osservare questa Corte nel suo massimo consesso con la pronuncia Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 02 (e, sulla base di tale sentenza, ha ben sviluppato l'argomento in questione, in particolare, la sentenza di primo grado). Ha in particolare affermato la pronuncia delle Sezioni Unite che integra il reato di bancarotta fraudolenta la risoluzione, nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio, cui segua la consegna al venditore dei beni acquistati, rientrando anch'essi nei complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili facenti capo all'imprenditore (fattispecie relativa alla risoluzione del contratto di vendita in esecuzione di un accordo transattivo conseguente all'inadempimento, in cui la Corte ha precisato che, in caso di fallimento dell'acquirente con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 73 legge fall., solo qualora il curatore ritenga di non subentrare nel contratto, acquisendo i beni al fallimento, il venditore può sciogliersi dal contratto, ottenendo la restituzione della cosa, corrispondendo al fallimento le rate riscosse ed insinuandosi al passivo per il credito determinato dall'utilizzo del bene. Conf. n. 11247/88, RV. 179759). Nel caso di specie, la società O-, in assenza del consenso preventivo della società venditrice Arneg s.p.a., rimasta estranea alla cessione del contratto di vendita con riservato dominio che la O- aveva con essa stipulato, non solo perdeva i beni senza adeguata contropartita, ma rimaneva per di più obbligata nei confronti della venditrice per il debito contratto, rilevando, ìn assenza di consenso del contraente-creditore ceduto, l'accollo da parte della cessionaria nei soli rapporti irterni tra le parti della cessione (come peraltro previsto dallo stesso contratto di cessione secondo quanto si precisa nella sentenza di primo grado). A nulla rileva, quindi, la circostanza evidenziata dalla difesa - puntualizzano i giudici di merito - che i beni strumentali erano stati acquistati con patto di riservato dominio e che la società Bo.Lat non era in realtà ancora proprietaria dei beni ceduti, rientrando i beni acquistati con patto di riservato dominio nella nozione e categoria di elementi attivi del patrimonio, in quanto tali suscettibili di essere oggetto delle condotte distrattíve; il patrimonio comprende infatti il complesso dei rapporti giuridici 5 economicamente valutabili che fanno capo all'imprenditore, la cui integrità viene tutelata in funzione dell'interesse dei creditori e della possibilità di ottenere la soddisfazione delle loro ragioni nell'ambito della procedura concorsuale. La disciplina dettata dall'art. 1526 codice civile stabilisce, infatti, che quando intervenga la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà sorge per l'acquirente il diritto di credito alla restituzione delle rate già corrisposte. E, in caso di fallimento dell'acquirente, è, poi, rimessa alla valutazione del curatore, ex art. 73 I. fall., la scelta se acquisire i beni al fallimento subentrando al fallito nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato e solo nel caso di mancato esercizio di tale facoltà il venditore può sciogliersi dal contratto ed ottenere la restituzione della cosa ma dovrà corrispondere al fallimento le rate riscosse ed insinuare al passivo il credito chirografario per l'utilizzo del bene, salva la c:ompensazione ex art. 56 I. fai!. se ne ricorrano le condizioni. Non assume dunque rilievo che, per la mancata completa esecuzione del contratto acquisitivo, i beni non fossero ancora entrati definitivamente nel patrimonio della società fallita, patrimonio che ricomprende non soltanto quanto oggetto del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ma anche tut:to ciò su cui l'impresa vanta un diritto personale di godimento di contenuto economico che le assicura la disponibilità giuridica e qualificata, non di fatto, di strumenti ed attrezzature in grado di produrre delle utilità di cui il fallimento avrebbe potuto avvalersi. E soprattutto ciò che maggiormente rileva nel caso di specie - caratterizzato, come detto, da una cessione improduttiva di effetti verso il venditore ceduto ai sensi dell'art. 1406 codice civile - è che, trattandosi di beni entrati a far parte del patrimonio della società poi fallita in virtù di contratto di vendita con riserva di proprietà, trova applicazione, in caso di fallimento, la disciplina di cui all'art. 73 I. fall. che prevede delle conseguenze specifiche a carico del curatore: questi ove non opti per il subentro nel contratto deve infatti innanzitutto restituire il bene al venditore, obbligo che evidentemente non si è potuto adempiere nella fattispecie in esame per essere stato il bene ceduto ad altri. I beni del contratto erano inoltre ceduti dalla cessionaria ad un'altra società, circostanza che impediva dì fatto al curatore di poter tentare dì recuperare i beni attraverso l'azione revocatoria stante la difficoltà a cuì sarebbe andato incontro nel dimostrare il dolo dell'ultima acquirente (che aveva acquistato da soggetto diverso dalla società poi fallita). Ciò senza considerare che in tema di bancarotta fraudolenta, l'eventuale recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica 6 esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius" - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Rv. 278951 - 01). Sicché quanto adduce la difesa riguardo alla mancata proposizione dell'azione revocatoria alcun rilievo potrebbe avere ai fini della supposta insussistenza del reato in questione. La cessione contestata all'imputato pertanto - conclude in maniera pertinente già la sentenza di primo grado fornendo dunque già essa risposta esauriente alle questioni nuovamente sollevate, in appello, e col ricorso di scrutinio - ha non solo privato il curatore della possibilità di operare le legittime scelte consentite dalla disciplina dell'art. 73 I. fall., ma ha anche sottratto all'attivo i beni - impedendone la dovuta restituzione al venditore con tutte le conseguenze di legge del caso - oltre che gli eventuali ratei già corrisposti alla venditrice (salvo il diritto, di questa, ad un equo compenso per l'uso della cosa) . La cessione nel suo complesso ha, peraltro, completamente svuotato dell'unico asset la società fallita, ove si consideri la irrisorietà del prezzo della cessione (euro 7.500, peraltro neppure rinvenuto nelle classi della società) a fronte solo del valore delle attrezzature pari ad euro 125.811. Del tutto ragionevolmente è stata, pertanto, esclusa l'ipotesi di AR semplice, in presenza di operazioni dismissive che hanno comportato, in totale assenza di vantaggi, un notevole depauperamento economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioni imprudenti, realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo (cfr. Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Olivieri, Rv. 279973, nonché, in motivazione Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Rv. 283526); caratteri, questi ultimi, esclusi ex se dalla ricostruzione operata nelle conformi pronunce di merito, in sintesi sopra riportata. Il carattere fraudolento dell'operazione è stato, quindi, c:orrettamente ritenuto evincibile, con estrema chiarezza, dalle emergenze processuali, con conseguente configurabilità a carico dell'imputato del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, per il quale è sufficiente qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi corrispettivo e senza alcun utile per il patrimonio sociale, beni ed altre attività ìn genere, così da ímpedìrne l'apprensione da parte degli organi fallimentari, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio dei creditori della società all'atto del fallimento. 7 Pregiudizio che ben può derivare anche dalla sottrazione di un bene, non proprio, al fallimento che comporti l'impossibilità di restituirlo al legittimo proprietario da parte del curatore, il quale, in conseguenza di tale mancato adempimento, vedrà la massa passiva fallimentare gravata da ulteriore debito. Si può quindi affermare il principio secondo cui integra gli estremi della bancarotta fraudolenta patrimoniale anche la cessione, in prossimità del fallimento e senza un'effettiva contropartita, di un bene non ancora di proprietà dell'imprenditore, che si trovi nel patrimonio dell'impresa in virtù di una situazione giuridica qualificata, quale è quella derivante dalla stipulazione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, che trova specifica disciplina nella legge fallimentare all'art. 73, dal momento che il curatore, in assenza del bene, non potrà né optare per il subentro nel contratto di vendita con riserva di proprietà come previsto dall'art. 73 I. fall., né, in alternativa, restituire il bene, come avrebbe per legge dovuto, al legittimo proprietario, con tutte le pregiudizievoli conseguenze del caso a carico della massa fallimentare, attiva o passiva. Quanto, poi, alla circostanza, pure qui riproposta genericamente dalla difesa, secondo cui il ricorrente sarebbe stato costretto a cedere l'azienda in favore della An.Fra. s.r.I., facente capo alla moglie di ET VI, da cui l'imputato avrebbe ottenuto un prestito - a tassi usurari - per far fronte agli ingenti debiti contratti per l'avvio del nuovo supermercato, come osservano correttamente i giudic di merito, trattasi di profilo che in quanto afferente ad una causa di giustificazione, avrebbe dovuto essere oggetto di ben più adeguata allegazione rispetto agli elementi necessari all'accertamento di fatti altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione, laddove nel caso di specie il TT non aveva ritenuto neppure di sottoporsi all'esame richiesto dal suo stesso difensore (che peraltro, secondo quanto si afferma nella sentenza di primo grado, non avrebbe depositato nel presente processo atti del procedimento penale pendente nei confronti dei soggetti accusati dal TT, dai quali poter desumere elementi di valutazione in ordine a quanto inizialmente riferito dal predetto al curatore). 1.2. Quanto al terzo motivo, sì osserva che la correlazione con la bancarotta patrimoniale esplicita, altresì, nella complessiva ricostruzione dei giudici di merito, anche il dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (ravvisata sotto il profilo della tenuta irregolare, anche mediante omissione, delle scritture contabili). E, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è solo il caso di evidenziare che, come già sopra ricordato, la sentenza di primo grado aveva dato ampiamente conto della ragioni che militano per la sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale e non di quella semplice, sicché correttamente la Corte di appello ha ritenuto il motivo articolato al riguardo già ampiamente valutato dal Tribunale (ciò nondimeno ha comunque argomentato al riguardo). 1.3. Quanto al quarto motivo si deve, in premessa, ricordare che la tenuta irregolare delle scritture contabili - nel caso di specie, come detto, caratterizzata anche dalla omessa consegna/tenuta delle scritture contabili relative proprio agli ultimi due anni anteriori al fallimento - non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (cfr. Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Rv. 284943 - 01 relativa a fattispecie in cui questa Corte ha escluso che il danno causato fosse particolarmente tenue in ragione dell'elevato ammontare del passivo accertato, c:he lasciava intendere che le dimensioni dell'impresa non erano contenute); laddove, peraltro, nel caso di specie è emersa la mera possibilità, in astratto, di proporre l'azione revocatoria della cessione del contratto di vendita con riserva di proprietà, risultata di fatto impraticabile per le ragioni sopra dette (e la sentenza di appello si è pronunciata al riguardo ribadendo il principio enunciato da questa Corte con la sentenza testé indicata). Il motivo è dunque nel suo complesso generico e meramente reiterativo di aspetti già ampiamente e diversamente valutati dai giudici di merito, in particolare anche nella sentenza di primo grado, che, nell'affrontare la ricostruzione della vicenda, ha in definitiva dato conto anche delle ragioni per le quali non si potessero riconoscere le attenuanti richieste, in assenza di elementi positivi ai fini di una compiuta valutazione al riguardo. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/5/2024. A
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del SostittP:o Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28101 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 11.12.2023 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di TT AR, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo lamenta, il ricorrente, la mancanza di motivazione;
in particolare, rileva che la Corte territoriale ha omesso di motivare in ordine alle censure di cui al secondo motivo ed al quinto motivo d'appello coi quali si era evidenziata la insussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale, argomentando alla stregua del fatto che i beni ceduti non erano di proprietà della società fallita in quanto da questa acquistati con patto di riservato dominio che prevedeva il trasferimento della proprietà al pagamento dell'ultima rata (che alla data della cessione non risultava pagata), e della circostanza che il prezzo fissato in euro 7.500 era interamente imputabile all'avviamento, peraltro di scarso rilievo essendo l'attività iniziata da poco tempo (avendo dovuto l'imputato cederla subito a causa delle minacce subite), e non alle attrezzature acquistate col patto di riservato dominio. 2.2.Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, avendo il ricorrente nell'atto di appello formulato ben tredici specifiche doglianze, che si profilavano dirimenti ai fini della decisione, sicché la motivazione è priva di completezza, avendo trascurato aspetti rilevanti, quali la circostanza che il curatore era stato autorizzato a proporre azione revocatoria della cessione e non diede seguito ad essa, che i beni oggetto della cessione erano oggetto del patto di riservato dominio e non potevano quindi essere ritenuti elementi attivi del patrimonio, che il contratto dì cessione prevedeva l'accollo da parte del cessionario del debito della fallita verso la Arneg s.p.a. ed anche l'obbligazione di manleva relativamente agli obblighi derivanti dall'avvenuta acquisto con il patto di riservato dominio. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 216 e 217 I.f, non avendo la Corte territoriale tenuto in conto che il progressivo degrado delle condizioni economiche della BO.LAT s.a.s. era stato causato dalla revoca della concessione di distribuzione di latticini prodotti dalla Centrale del Latte di Salerno, e che il TT aveva consegnato la documentazione contabile allo studio Senatore di Cava dei Tirreni, e che, dopo averle ritirate, le consegnò al curatore fallimentare;
né si è considerato che la società non aveva tenuto alcuna contabilità per gli anni 2015 e 2 2016 a causa dell'inattività, sicchè al più ricorreva l'ipotesi della bancarotta semplice;
in ogni caso andava verificata la emergenza di elementi a sostegno dell'elemento soggettivo;
andava per altro verso considerata l'applicazione de l'art. 131-bis c.p. 2.4.Con il quarto motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità del motivo d'appello relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che alla configurazione del danno di lieve entità di cui all'art. 219 comma 3 I.f, 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 111 ricorso è nel suo complesso infondato, non sussistendo i vizi denunciati. La motivazione del provvedimento gravato è congrua, dando, essa, conto, attraverso la ricostruzione complessiva della vicenda, delle ragioni per le quali le questioni difensive, che si assumono trascurate, dovessero ritenersi superate e non decisive. Si deve premettere che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logica-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595) e che nel giudizio di appello è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza di primo grado. Nel caso in esame la sentenza di appello ha in premessa richiamato tali principi in punto di redazione della motivazione che, come è agevole desumere dalla sua lettura, 3 ha condiviso gli argomenti esposti dal primo giudice che aveva già congruamente affrontato gli aspetti riproposti con l'impugnazione. Si deve, per altro verso, altresì, considerare che secondo la giurisprudenza costante dì questa Corte (cfr. tra tante Sez. 2, n. 46261 del 18/09/20:19, Rv. 277593 - 01) l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima. In definitiva, la Corte di merito (posto che, come lo stesso ricorso rileva, nei singoli motivi d'appello erano comprese diverse questioni) ha adempiuto all'onere motivazionale, avendo confutato direttamente, o indirettamente attraverso il richiamo della sentenza del Tribunale, come si dirà specificamente nel prosieguo, le tesi difensive pedissequamente reiterate, non solo in appello, ma anche nella presente sede. 1.1.1 primi due motivi ruotano intorno alla bancarotta fraudolenta patrimoniale che ha ad oggetto l'unico asset aziendale presente nel patrimonio della società fallita ovvero il supermercato sito in Roccadaspide, comprensivo di attrezzature del valore di euro 125.811,00 acquistate, nel 2015, dalla società Arneg s.p.a. con contratto di vendita con riserva di proprietà, poi ceduto - senza il preventivo consenso della venditrice - al prezzo - evidentemente irrisorio e comunque non versato - di euro 7.500,00 alla An.fra. s.r.I., pochi mesi prima del fallimento (nel maggio del 2016 a fronte della dichiarazione di fallimento intervenuta il 6.12.2016 a seguito di rigetto dell'istanza di ammissione al concordato preventivo). Essi, nel focalizzare l'attenzione sul dato del mancato versamento del prezzo dei beni acquistati col patto di riservato dominio e quindi sul mancato trasferimento della proprietà in capo alla O-, non considerano che secondo la stessa impostazione difensiva, ulteriormente sviluppata nella memoria pervenuta in atti, la cessione contestata all'imputato avrebbe avuto un qualche risvolto positivo per la società cedente - solo - se la controparte, cessionaria, avesse rispettato gli impegni assunti (versamento del prezzo alla O- e saldo del debito contratto dalla O- con la società fornitrice delle attrezzature, entrambi non intervenuti secondo quanto riportano le pronunce di merito anche sulla base di ciò che aveva dichiarato lo stesso imputato al curatore). Ciò, peraltro, in disparte, la manifesta non congruità della somma di euro 7.500,00, pattuita come prezzo della complessiva cessione del ramo di azienda, aspetto che, 4 unito alle altre circostanze indicate depone, c:ome hanno congruamente osservato i giudici di merito (cfr. in particolare la sentenza di primo grado), per la natura distrattiva dell'operazione, posta in essere - senza che ne fosse derivato un effettivo vantaggio per la cedente, che aveva per di più in tal modo perduto l'unico asset per lo svolgimento dell'attività di impresa - allorquando si erano già evidenziati i presupposti del fallimento, che sarebbe poi stato dichiarato solo dopo alcuni mesi dalla cessione. Soprattutto il ricorrente non considera che il bene acquistato con patto di riservato dominio rientra anch'esso nel complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili facenti capo all'imprenditore, come ha avuto modo di osservare questa Corte nel suo massimo consesso con la pronuncia Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 02 (e, sulla base di tale sentenza, ha ben sviluppato l'argomento in questione, in particolare, la sentenza di primo grado). Ha in particolare affermato la pronuncia delle Sezioni Unite che integra il reato di bancarotta fraudolenta la risoluzione, nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio, cui segua la consegna al venditore dei beni acquistati, rientrando anch'essi nei complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili facenti capo all'imprenditore (fattispecie relativa alla risoluzione del contratto di vendita in esecuzione di un accordo transattivo conseguente all'inadempimento, in cui la Corte ha precisato che, in caso di fallimento dell'acquirente con patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 73 legge fall., solo qualora il curatore ritenga di non subentrare nel contratto, acquisendo i beni al fallimento, il venditore può sciogliersi dal contratto, ottenendo la restituzione della cosa, corrispondendo al fallimento le rate riscosse ed insinuandosi al passivo per il credito determinato dall'utilizzo del bene. Conf. n. 11247/88, RV. 179759). Nel caso di specie, la società O-, in assenza del consenso preventivo della società venditrice Arneg s.p.a., rimasta estranea alla cessione del contratto di vendita con riservato dominio che la O- aveva con essa stipulato, non solo perdeva i beni senza adeguata contropartita, ma rimaneva per di più obbligata nei confronti della venditrice per il debito contratto, rilevando, ìn assenza di consenso del contraente-creditore ceduto, l'accollo da parte della cessionaria nei soli rapporti irterni tra le parti della cessione (come peraltro previsto dallo stesso contratto di cessione secondo quanto si precisa nella sentenza di primo grado). A nulla rileva, quindi, la circostanza evidenziata dalla difesa - puntualizzano i giudici di merito - che i beni strumentali erano stati acquistati con patto di riservato dominio e che la società Bo.Lat non era in realtà ancora proprietaria dei beni ceduti, rientrando i beni acquistati con patto di riservato dominio nella nozione e categoria di elementi attivi del patrimonio, in quanto tali suscettibili di essere oggetto delle condotte distrattíve; il patrimonio comprende infatti il complesso dei rapporti giuridici 5 economicamente valutabili che fanno capo all'imprenditore, la cui integrità viene tutelata in funzione dell'interesse dei creditori e della possibilità di ottenere la soddisfazione delle loro ragioni nell'ambito della procedura concorsuale. La disciplina dettata dall'art. 1526 codice civile stabilisce, infatti, che quando intervenga la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà sorge per l'acquirente il diritto di credito alla restituzione delle rate già corrisposte. E, in caso di fallimento dell'acquirente, è, poi, rimessa alla valutazione del curatore, ex art. 73 I. fall., la scelta se acquisire i beni al fallimento subentrando al fallito nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato e solo nel caso di mancato esercizio di tale facoltà il venditore può sciogliersi dal contratto ed ottenere la restituzione della cosa ma dovrà corrispondere al fallimento le rate riscosse ed insinuare al passivo il credito chirografario per l'utilizzo del bene, salva la c:ompensazione ex art. 56 I. fai!. se ne ricorrano le condizioni. Non assume dunque rilievo che, per la mancata completa esecuzione del contratto acquisitivo, i beni non fossero ancora entrati definitivamente nel patrimonio della società fallita, patrimonio che ricomprende non soltanto quanto oggetto del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ma anche tut:to ciò su cui l'impresa vanta un diritto personale di godimento di contenuto economico che le assicura la disponibilità giuridica e qualificata, non di fatto, di strumenti ed attrezzature in grado di produrre delle utilità di cui il fallimento avrebbe potuto avvalersi. E soprattutto ciò che maggiormente rileva nel caso di specie - caratterizzato, come detto, da una cessione improduttiva di effetti verso il venditore ceduto ai sensi dell'art. 1406 codice civile - è che, trattandosi di beni entrati a far parte del patrimonio della società poi fallita in virtù di contratto di vendita con riserva di proprietà, trova applicazione, in caso di fallimento, la disciplina di cui all'art. 73 I. fall. che prevede delle conseguenze specifiche a carico del curatore: questi ove non opti per il subentro nel contratto deve infatti innanzitutto restituire il bene al venditore, obbligo che evidentemente non si è potuto adempiere nella fattispecie in esame per essere stato il bene ceduto ad altri. I beni del contratto erano inoltre ceduti dalla cessionaria ad un'altra società, circostanza che impediva dì fatto al curatore di poter tentare dì recuperare i beni attraverso l'azione revocatoria stante la difficoltà a cuì sarebbe andato incontro nel dimostrare il dolo dell'ultima acquirente (che aveva acquistato da soggetto diverso dalla società poi fallita). Ciò senza considerare che in tema di bancarotta fraudolenta, l'eventuale recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale - perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore - viene a giuridica 6 esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della "res" rappresenta solo un "posterius" - equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto - avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 13820 del 03/03/2020, Rv. 278951 - 01). Sicché quanto adduce la difesa riguardo alla mancata proposizione dell'azione revocatoria alcun rilievo potrebbe avere ai fini della supposta insussistenza del reato in questione. La cessione contestata all'imputato pertanto - conclude in maniera pertinente già la sentenza di primo grado fornendo dunque già essa risposta esauriente alle questioni nuovamente sollevate, in appello, e col ricorso di scrutinio - ha non solo privato il curatore della possibilità di operare le legittime scelte consentite dalla disciplina dell'art. 73 I. fall., ma ha anche sottratto all'attivo i beni - impedendone la dovuta restituzione al venditore con tutte le conseguenze di legge del caso - oltre che gli eventuali ratei già corrisposti alla venditrice (salvo il diritto, di questa, ad un equo compenso per l'uso della cosa) . La cessione nel suo complesso ha, peraltro, completamente svuotato dell'unico asset la società fallita, ove si consideri la irrisorietà del prezzo della cessione (euro 7.500, peraltro neppure rinvenuto nelle classi della società) a fronte solo del valore delle attrezzature pari ad euro 125.811. Del tutto ragionevolmente è stata, pertanto, esclusa l'ipotesi di AR semplice, in presenza di operazioni dismissive che hanno comportato, in totale assenza di vantaggi, un notevole depauperamento economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita, atteso che le operazioni imprudenti, realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, sono quelle in tutto o in parte aleatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che il rischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo (cfr. Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Olivieri, Rv. 279973, nonché, in motivazione Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Rv. 283526); caratteri, questi ultimi, esclusi ex se dalla ricostruzione operata nelle conformi pronunce di merito, in sintesi sopra riportata. Il carattere fraudolento dell'operazione è stato, quindi, c:orrettamente ritenuto evincibile, con estrema chiarezza, dalle emergenze processuali, con conseguente configurabilità a carico dell'imputato del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, per il quale è sufficiente qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi corrispettivo e senza alcun utile per il patrimonio sociale, beni ed altre attività ìn genere, così da ímpedìrne l'apprensione da parte degli organi fallimentari, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio dei creditori della società all'atto del fallimento. 7 Pregiudizio che ben può derivare anche dalla sottrazione di un bene, non proprio, al fallimento che comporti l'impossibilità di restituirlo al legittimo proprietario da parte del curatore, il quale, in conseguenza di tale mancato adempimento, vedrà la massa passiva fallimentare gravata da ulteriore debito. Si può quindi affermare il principio secondo cui integra gli estremi della bancarotta fraudolenta patrimoniale anche la cessione, in prossimità del fallimento e senza un'effettiva contropartita, di un bene non ancora di proprietà dell'imprenditore, che si trovi nel patrimonio dell'impresa in virtù di una situazione giuridica qualificata, quale è quella derivante dalla stipulazione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, che trova specifica disciplina nella legge fallimentare all'art. 73, dal momento che il curatore, in assenza del bene, non potrà né optare per il subentro nel contratto di vendita con riserva di proprietà come previsto dall'art. 73 I. fall., né, in alternativa, restituire il bene, come avrebbe per legge dovuto, al legittimo proprietario, con tutte le pregiudizievoli conseguenze del caso a carico della massa fallimentare, attiva o passiva. Quanto, poi, alla circostanza, pure qui riproposta genericamente dalla difesa, secondo cui il ricorrente sarebbe stato costretto a cedere l'azienda in favore della An.Fra. s.r.I., facente capo alla moglie di ET VI, da cui l'imputato avrebbe ottenuto un prestito - a tassi usurari - per far fronte agli ingenti debiti contratti per l'avvio del nuovo supermercato, come osservano correttamente i giudic di merito, trattasi di profilo che in quanto afferente ad una causa di giustificazione, avrebbe dovuto essere oggetto di ben più adeguata allegazione rispetto agli elementi necessari all'accertamento di fatti altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione, laddove nel caso di specie il TT non aveva ritenuto neppure di sottoporsi all'esame richiesto dal suo stesso difensore (che peraltro, secondo quanto si afferma nella sentenza di primo grado, non avrebbe depositato nel presente processo atti del procedimento penale pendente nei confronti dei soggetti accusati dal TT, dai quali poter desumere elementi di valutazione in ordine a quanto inizialmente riferito dal predetto al curatore). 1.2. Quanto al terzo motivo, sì osserva che la correlazione con la bancarotta patrimoniale esplicita, altresì, nella complessiva ricostruzione dei giudici di merito, anche il dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (ravvisata sotto il profilo della tenuta irregolare, anche mediante omissione, delle scritture contabili). E, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, è solo il caso di evidenziare che, come già sopra ricordato, la sentenza di primo grado aveva dato ampiamente conto della ragioni che militano per la sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale e non di quella semplice, sicché correttamente la Corte di appello ha ritenuto il motivo articolato al riguardo già ampiamente valutato dal Tribunale (ciò nondimeno ha comunque argomentato al riguardo). 1.3. Quanto al quarto motivo si deve, in premessa, ricordare che la tenuta irregolare delle scritture contabili - nel caso di specie, come detto, caratterizzata anche dalla omessa consegna/tenuta delle scritture contabili relative proprio agli ultimi due anni anteriori al fallimento - non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (cfr. Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Rv. 284943 - 01 relativa a fattispecie in cui questa Corte ha escluso che il danno causato fosse particolarmente tenue in ragione dell'elevato ammontare del passivo accertato, c:he lasciava intendere che le dimensioni dell'impresa non erano contenute); laddove, peraltro, nel caso di specie è emersa la mera possibilità, in astratto, di proporre l'azione revocatoria della cessione del contratto di vendita con riserva di proprietà, risultata di fatto impraticabile per le ragioni sopra dette (e la sentenza di appello si è pronunciata al riguardo ribadendo il principio enunciato da questa Corte con la sentenza testé indicata). Il motivo è dunque nel suo complesso generico e meramente reiterativo di aspetti già ampiamente e diversamente valutati dai giudici di merito, in particolare anche nella sentenza di primo grado, che, nell'affrontare la ricostruzione della vicenda, ha in definitiva dato conto anche delle ragioni per le quali non si potessero riconoscere le attenuanti richieste, in assenza di elementi positivi ai fini di una compiuta valutazione al riguardo. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/5/2024. A