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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1930/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DOVERE SALVATORE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16279/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19DMCM192181 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO
MARITTIMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso e vittoria di spese;
in subordine ordinare la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento del Comune di Roma con il quale gli si chiede il pagamento di 3.220,53, oltre sanzioni, interessi ed oneri accessori, per l'omesso versamento dell'imposta relativa all'anno 2019 dovuta in relazione all'occupazione senza titolo del postazione 1. Dopo aver premesso una narrativa concernente le vicende dell'ex complesso residenziale abitazione 1, entro il quale si trova l'immobile demaniale occupato dal ricorrente, vicende dipanatesi lungo un lungo arco di tempo, egli ha contestato la legittimità della pretesa dell'ente impositore. Il ricorrente ha rappresentato di occupare l'area demaniale legittimamente sin dal 1980, in forza della concessione documento1 con validità dal 1.01.1998 al 31.12.2001; titolo la cui validità egli reputa automaticamente rinnovata in forza dell'art.10 della L.16.03.2001 n.88 (a mente del quale “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione”); nonché dell'art. 13 della L. 8 luglio 2003 n. 172 (“1. Le parole: “Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01”) che ha precisato l'ambito applicativo del menzionato rinnovo automatico. Pertanto, tutte le concessioni turistico ricreative rientranti nell'elenco dell'art. 01 e quindi anche le concessioni ad uso abitativo sono state oggetto di rinnovo automatico [lettera f) del medesimo art.01)]. Il ricorrente ha poi operato l'esame dello sviluppo della disciplina pertinente, assumendo che il legislatore - proprio in ragione delle peculiarità che caratterizzano le concessioni demaniali marittime ad uso abitativo, le quali non involgono esigenze di libera concorrenza e esperimento di procedure di gara - ha inteso adottare misure tese, per un verso, a colmare il vuoto normativo che caratterizzava l'uso residenziale dei beni del demanio marittimo e, per altra parte, a riconoscere continuità alle occupazioni già legittimate dalla precedente proroga e dai rinnovi automatici previsti dalla legge. In particolare, la previsione del comma
684 della L. 145/2018 è applicabile a tutte le concessioni ad uso abitativo e residenziale già oggetto di rinnovo automatico ai sensi dell'art. 10 L.88/2001 o di proroga ai sensi della legge n. 125/2015 e quindi a tutte le concessioni valide al 31 dicembre 2013 (per effetto dei rinnovi), compresa quella in questione.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo in via principale, disporre, previa sospensione anche inaudita altera parte, l'annullamento totale dell'accertamento e della sanzione irrogata per come indicata in epigrafe, per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata accogliere il ricorso procedendo, quantomeno, alla disapplicazione delle sanzioni amministrative;
provvedere in alternativa alla sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio sostenendo che l'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo è dovuta dai titolari di concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo ubicati nel territorio regionale, contestualmente e con le medesime modalità relative al canone di concessione. La base impositiva viene calcolata applicando il rapporto del 15% sul relativo canone, determinato nell'atto amministrativo di concessione rilasciata dal Comune. Pertanto, la Regione Lazio si attiene al suddetto atto, senza compiere alcun tipo di atto amministrativo di carattere discrezionale, limitandosi ad un mero calcolo matematico. Ha anche rappresentato che il ricorrente ha inteso proporre ricorso al TAR avverso il mancato rinnovo della concessione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato. E' opportuno rammentare le previsioni della L.R. 29 aprile 2013, n. 2, la quale all'art. 6 stabilisce: <<
1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dall'1 gennaio 2014 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni
a statuto ordinario), è istituita quale tributo proprio regionale.
2. L'imposta è dovuta alla Regione dai titolari delle concessioni e da coloro che sono tenuti al versamento delle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio.
3. La misura dell'imposta è pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali, nonché dalle somme corrisposte a titolo di indennizzo di cui al comma 2. Entro il 30 maggio di ogni anno i comuni, le autorità portuali e le Capitanerie di porto quantificano e comunicano alla Regione ed ai soggetti passivi di cui al comma 2 gli importi dovuti di rispettiva competenza.
4. I soggetti passivi di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento dell'imposta entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. Per le somme corrisposte a titolo di indennizzo il pagamento è effettuato entro e non oltre sessanta giorni dall'accertamento dell'abuso. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro i termini previsti dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta, oltre agli interessi moratori.
5. In assenza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell'anno precedente, salvo conguaglio.
… “.
Come è agevole osservare, il tributo è dovuto – e nella medesima misura - tanto dal titolare di concessione che da chi occupa l'immobile sine titulo. Pertanto, poiché il ricorso muove nella direzione di veder accolta la tesi della occupazione sulla base di concessione, volendone da ciò dedurre l'illegittimità della pretesa della Regione, il ricorso è infondato.
2. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della
Regione Lazio, spese che vanno liquidate in euro 350,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione
Lazio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DOVERE SALVATORE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16279/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19DMCM192181 IMPOSTA REGIONALE BENI DEMANIO
MARITTIMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso e vittoria di spese;
in subordine ordinare la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento del Comune di Roma con il quale gli si chiede il pagamento di 3.220,53, oltre sanzioni, interessi ed oneri accessori, per l'omesso versamento dell'imposta relativa all'anno 2019 dovuta in relazione all'occupazione senza titolo del postazione 1. Dopo aver premesso una narrativa concernente le vicende dell'ex complesso residenziale abitazione 1, entro il quale si trova l'immobile demaniale occupato dal ricorrente, vicende dipanatesi lungo un lungo arco di tempo, egli ha contestato la legittimità della pretesa dell'ente impositore. Il ricorrente ha rappresentato di occupare l'area demaniale legittimamente sin dal 1980, in forza della concessione documento1 con validità dal 1.01.1998 al 31.12.2001; titolo la cui validità egli reputa automaticamente rinnovata in forza dell'art.10 della L.16.03.2001 n.88 (a mente del quale “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione”); nonché dell'art. 13 della L. 8 luglio 2003 n. 172 (“1. Le parole: “Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01”) che ha precisato l'ambito applicativo del menzionato rinnovo automatico. Pertanto, tutte le concessioni turistico ricreative rientranti nell'elenco dell'art. 01 e quindi anche le concessioni ad uso abitativo sono state oggetto di rinnovo automatico [lettera f) del medesimo art.01)]. Il ricorrente ha poi operato l'esame dello sviluppo della disciplina pertinente, assumendo che il legislatore - proprio in ragione delle peculiarità che caratterizzano le concessioni demaniali marittime ad uso abitativo, le quali non involgono esigenze di libera concorrenza e esperimento di procedure di gara - ha inteso adottare misure tese, per un verso, a colmare il vuoto normativo che caratterizzava l'uso residenziale dei beni del demanio marittimo e, per altra parte, a riconoscere continuità alle occupazioni già legittimate dalla precedente proroga e dai rinnovi automatici previsti dalla legge. In particolare, la previsione del comma
684 della L. 145/2018 è applicabile a tutte le concessioni ad uso abitativo e residenziale già oggetto di rinnovo automatico ai sensi dell'art. 10 L.88/2001 o di proroga ai sensi della legge n. 125/2015 e quindi a tutte le concessioni valide al 31 dicembre 2013 (per effetto dei rinnovi), compresa quella in questione.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo in via principale, disporre, previa sospensione anche inaudita altera parte, l'annullamento totale dell'accertamento e della sanzione irrogata per come indicata in epigrafe, per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata accogliere il ricorso procedendo, quantomeno, alla disapplicazione delle sanzioni amministrative;
provvedere in alternativa alla sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio sostenendo che l'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo è dovuta dai titolari di concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo ubicati nel territorio regionale, contestualmente e con le medesime modalità relative al canone di concessione. La base impositiva viene calcolata applicando il rapporto del 15% sul relativo canone, determinato nell'atto amministrativo di concessione rilasciata dal Comune. Pertanto, la Regione Lazio si attiene al suddetto atto, senza compiere alcun tipo di atto amministrativo di carattere discrezionale, limitandosi ad un mero calcolo matematico. Ha anche rappresentato che il ricorrente ha inteso proporre ricorso al TAR avverso il mancato rinnovo della concessione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato. E' opportuno rammentare le previsioni della L.R. 29 aprile 2013, n. 2, la quale all'art. 6 stabilisce: <<
1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dall'1 gennaio 2014 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni
a statuto ordinario), è istituita quale tributo proprio regionale.
2. L'imposta è dovuta alla Regione dai titolari delle concessioni e da coloro che sono tenuti al versamento delle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio.
3. La misura dell'imposta è pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali, nonché dalle somme corrisposte a titolo di indennizzo di cui al comma 2. Entro il 30 maggio di ogni anno i comuni, le autorità portuali e le Capitanerie di porto quantificano e comunicano alla Regione ed ai soggetti passivi di cui al comma 2 gli importi dovuti di rispettiva competenza.
4. I soggetti passivi di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento dell'imposta entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. Per le somme corrisposte a titolo di indennizzo il pagamento è effettuato entro e non oltre sessanta giorni dall'accertamento dell'abuso. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro i termini previsti dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta, oltre agli interessi moratori.
5. In assenza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell'anno precedente, salvo conguaglio.
… “.
Come è agevole osservare, il tributo è dovuto – e nella medesima misura - tanto dal titolare di concessione che da chi occupa l'immobile sine titulo. Pertanto, poiché il ricorso muove nella direzione di veder accolta la tesi della occupazione sulla base di concessione, volendone da ciò dedurre l'illegittimità della pretesa della Regione, il ricorso è infondato.
2. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della
Regione Lazio, spese che vanno liquidate in euro 350,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione
Lazio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori come per legge.