Articolo 209 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 209.
(Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio).

In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione provvedono le autorita' marittime o consolari.

I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro e' avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione del quale e' accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave.

Nei processi verbali, le autorita' predette fanno constare le dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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