TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG OS Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3246 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 10/11/1964 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 31/05/1969 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Principe Di Belmonte n. 90, presso lo studio dell'avv. Piscitello Nadia che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 01/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire liberamente la loro residenza.
2) La casa familiare, ubicata in Palermo, Via Tramontana n. 28, è di proprietà esclusiva del signor e la signora si impegna a rilasciarla entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione Pt_1 Parte_2 dei presenti accordi.
3) Valutate le rispettive condizioni economiche e considerata la differente redditività il signor Pt_1 verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo perequativo, un contributo al Parte_2 mantenimento di € 400,00 mensili con decorrenza dal mese successivo al rilascio della casa, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Il signor continuerà, inoltre, a far fronte al pagamento delle utenze e a sostenere le spese di Pt_1 manutenzione ordinaria della casa al mare, ubicata a Carini, Via Olmi 13, intestata alle figlie, che continuerà ad essere in uso ad entrambi.
5) Il signor si impegna a trasferire alla coniuge l'autovettura Toyota Yaris, targata DN592VE Pt_1 e le spese del trasferimento saranno a carico del signor Pt_1
6) Le parti concordano di dare immediata efficacia alle superiori pattuizioni”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 01/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 23/05/1992 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 89 - P. II – serie A - Anno 1992).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
RG OS 2 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG OS Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3246 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 10/11/1964 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 31/05/1969 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via Principe Di Belmonte n. 90, presso lo studio dell'avv. Piscitello Nadia che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 01/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 ottobre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire liberamente la loro residenza.
2) La casa familiare, ubicata in Palermo, Via Tramontana n. 28, è di proprietà esclusiva del signor e la signora si impegna a rilasciarla entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione Pt_1 Parte_2 dei presenti accordi.
3) Valutate le rispettive condizioni economiche e considerata la differente redditività il signor Pt_1 verserà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo perequativo, un contributo al Parte_2 mantenimento di € 400,00 mensili con decorrenza dal mese successivo al rilascio della casa, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Il signor continuerà, inoltre, a far fronte al pagamento delle utenze e a sostenere le spese di Pt_1 manutenzione ordinaria della casa al mare, ubicata a Carini, Via Olmi 13, intestata alle figlie, che continuerà ad essere in uso ad entrambi.
5) Il signor si impegna a trasferire alla coniuge l'autovettura Toyota Yaris, targata DN592VE Pt_1 e le spese del trasferimento saranno a carico del signor Pt_1
6) Le parti concordano di dare immediata efficacia alle superiori pattuizioni”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 01/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 23/05/1992 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 89 - P. II – serie A - Anno 1992).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 28 ottobre 2025.
Il Presidente
RG OS 2 3