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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 5194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5194 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa IA OF, nella causa iscritta al N. 163 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con l'avv.ta SCIORTINO TERESA ricorrente
CONTRO
CP_1 P.IVA_1
Con l'avv. TRIGONA GIOVANNI resistente
CP_2
Con l'avv.ta CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: mansioni superiori, inquadramento e differenze retributive all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel Livello A (direttivo) del CCNL mobilità, area attività ferroviarie del 16.12.2016 a far data dal 01/06/2019; accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 36 punto
7 del CCNL Aziendale FS del 16/12/2016 per i corsi di formazione professionale tenuti dal 2020 al 2022; conseguentemente condanna al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, quantificate sino al 31.12.2024 in € 12.188,38, oltre le successive maturande fino al corretto inquadramento, oltre € 3.163,51 per indennità ex art. 36, il
1 tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge fino al saldo;
condanna alla conseguente regolarizzazione contributiva ed al CP_1
conseguente accantonamento del TFR;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1
che liquida in € 5.000,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell che Controparte_1 CP_2
liquida in € 1.5000,00 per onorario, incluse spese generali, oltre Iva e CPA come per legge se dovute;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate Controparte_1
in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-premesso che con ricorso depositato il 05/01/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere dipendente della società resistente dal 20/7/1982, di essere stato inquadrato dal
2008 come Capo Tecnico presso IM IC come Gestore Manutenzione e
OT AB e di essere stato nominato il 14/07/2010 Referente D'organo di
Sicurezza per “CARRELLI” “RODIGGIO” E “SISTEMI FRENANTI”, ruolo attualmente ricoperto, con compiti di monitoraggio e valutazione delle competenze del personale per gli Organi di Sicurezza sopra citati secondo quanto disposto dalla COCS 20/rv.
Esponeva, altresì, di essere stato inquadrato dal 01/09/2012 nel livello professionale B,
“tecnici specializzati”, Capo tecnico Superiore, con compiti di gestione amministrativa di squadre di manutentori e di supervisione tecnica, nonché di collaudo di attività manutentive e restituzione all'esercizio dei veicoli ferroviari a seguito di manutenzione e di esser stato nominato dal 2015 al 2016 anche responsabile d'impianto di una sede distaccata ed indipendente, presso la località di CINISI (Palermo), con compiti di gestione dell'impianto, di programmazione degli ingressi dei veicoli da manutenere, di gestione dei turni degli operatori assegnati all'impianto, in aggiunta alle normali attività di capo tecnico.
Rappresentava, ancora, di aver avuto dal 2012 al 2019 esperienze come sostituto dei vari responsabili di reparto, e che da giugno del 2019, a seguito dell'abilitazione conseguita come istruttore, aveva iniziato a tenere corsi nella qualità di docente in varie località siciliane, quando necessario, in aggiunta alla sua ordinaria attività lavorativa e alle sue mansioni di Capo tecnico superiore.
Precisava, ulteriormente, che in data 09/11/2019 era stato assegnato presso l'ufficio programmazione, in aggiunta al fatto di essere anche RdO e responsabile sicurezza per
4 “organi” (MV2; MV3; MV4; e MV7), e che si era occupato di programmazione della
2 manutenzione, nonché dell'esercizio di formazione in aula di personale impiegato in mansioni riguardanti la sicurezza di esercizio, ed ancora di aver operato in smart working dall'inizio del periodo COVID fino al 30 giugno 2022, continuando a svolgere attività di programmazione da remoto ed eseguire diverse sessioni di docenza da remoto “formazione in webinar”.
Evidenziava, altresì che da luglio 2021 era stato assegnato come linea qualità e formazione, occupandosi di verifiche delle competenze del personale adibito ai 4 organi di sua competenza, di coordinamento degli altri RdO, ed inserito nel progetto
“AGENDE”, nuovo sistema informatico, come istruttore della manutenzione e referente d'organo, specificando anche che a marzo del 2022 aveva frequentato un corso di formazione per acquisire il titolo di Istruttore/esaminatore riconosciuto presso l'agenzia conclusosi con gli esami scritti (il 15/09/2022) e orali (il 17/11/2022), ottenendo Pt_2
il 22/12/2022 l'attestato di riconoscimento n° rilasciato si sensi del NumeroDiCa_1 decreto ansf n°14/2009 del 10/12/2009.
Evidenziava dunque che tutte le mansioni descritte erano proprie di un inquadramento superiore rispetto a quello effettivamente attribuitogli.
Lamentava, infine, che sebbene avesse avuto regolarmente corrisposta l'indennità relativa ai corsi di formazione professionale svolti nei mesi da giugno a dicembre 2019, erano invece rimaste inevase le reiterate richieste di pagamento, trasmesse e mai riscontrate, con riferimento ai corsi tenuti nel 2020, 2021e 2022.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti: “Dire e dichiarare le domande di cui al presente ricorso proponibili, procedibili ed ammissibili e, nel merito, accoglierle con qualsivoglia statuizione perché fondate in fatto ed in diritto ed assistite dai relativi presupposti e da prove idonee;
-dire e dichiarare che il ricorrente doveva essere inquadrato come Quadro posizione 2
(differenza retributiva pari ad € 17.522,80 o quella maggiore somma che risulterà dovuta oltre accessori dalle singole scadenze mensili) o in subordine al livello A (direttivo) Ccnl applicato
(differenza retributiva pari ad € 5.856,80 o quella maggiore somma che risulterà dovuta oltre accessori dalle singole scadenze mensili) sin dal giugno 2019 e doveva ricevere la retribuzione corrispondente a tale inquadramento, oltre accessori di legge e regolarizzazione contributiva;
-dire e dichiarare il pagamento della indennità di cui all'art. 36 punto 7 del cc.az.l. Gruppo
Ferrovie dello stato 16.12.2016, per le 856 ore e 21 minuti in cui è stato impiegato in corsi come istruttore, per € 4,15 ora e parte a € 1,55, pari a complessivi € 3.163,51 oltre accessori;
-condannare la alla corresponsione delle differenze di retribuzione e di Tfr CP_1 tra il dovuto ed il percetto, nella misura di € 22.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre accessori e regolarizzazione”.
-premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente
3 che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle domande per genericità del ricorso e, nel merito, ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto. Si costituiva in giudizio anche l' dichiarandosi pronto a ricevere i contributi eventualmente dovuti CP_2
all'esito del processo nei limiti della prescrizione quinquennale;
-premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di CTU contabile, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
24/11/2025 la causa veniva trattenuta in decisione;
-rilevato che, com'è noto, in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.” (così Cass. n. 12039/2020);
-rilevato che nel caso di specie l'indicazione delle specifiche attività che il ricorrente afferma di avere compiuto e suffragate dai numerosi documenti allegati al ricorso consente tale disamina, dovendosi ritenere infondata l'eccezione di inammissibilità delle domande per genericità del ricorso sollevata dalla società convenuta;
-ritenuto poi che “La domanda intesa al riconoscimento della qualifica professionale superiore in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto, il giudice di merito è tenuto, una volta esclusa la qualifica superiore ed in presenza di domanda subordinata, ad esaminare i fatti dedotti onde verificare la riconoscibilità della qualifica intermedia.” (così Cass. n. 1717/2009);
- rilevato che, per quanto qui di interesse, appartengono – secondo la disciplina prevista dal CCNL mobilità, area attività ferroviarie del 16.12.2016, pacificamente applicabile al caso di specie – al Livello professionale Q: QUADRI – Declaratoria: “i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda. Rientrano in questo livello i lavoratori che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di interesse
4 strategico per l'azienda, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.
All'interno del livello professionale Q sono individuate due distinte posizioni retributive:
Posizione retributiva 2
Figure professionali esemplificative
Responsabile linea/struttura operativa-tecnica
Lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono responsabili di linea/unità operativa-tecnica e gestiscono risorse umane, economiche, tecniche ed organizzative nell'ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, sicurezza e coordinamento dei lavori, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo.
Controllore/Coadiutore di Protezione Aziendale
Lavoratori che in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori della protezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, dell'assistenza alla clientela e della vendita, espletano servizi ispettivi negli impianti rispetto a disfunzioni gravi e ripetute che possono caratterizzare i processi produttivi aziendali, accertano e contestano a terra e a bordo treno le infrazioni e gli abusi in materia di rilascio, acquisto ed utilizzo dei titoli di viaggio al fine di ridurre le frodi,
l'evasione e l'elusione, controllano i servizi forniti dalle società appaltatrici verificando l'operato del relativo personale. Rappresentano il raccordo necessario per le attività di studio, progettazione e realizzazione dei sistemi security necessari alla tutela degli asset aziendali.
Professional
Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei prescritti titoli professionali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che hanno il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile nella realizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza.
Appartengono al livello A: “i lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, oltre che delle
5 abilitazioni/patenti prescritte, espletano con discrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali, attività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l'istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore.
Figure professionali esemplificative
Esperto/Impiegato Direttivo Lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell'ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche, anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e/o direttive.
Appartengono al libello B: “Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, svolgono attività tecnico-sanitarie nell'ambito delle mansioni previste dalla vigente normativa per l'infermiere professionale e coadiuvano il medico sulla base di apposite istruzioni negli accertamenti clinico-strumentali, oppure svolgono le operazioni connesse all'esecuzione di esami radiologici, di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche, di igiene industriale e di riabilitazione, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nei settori marittimi dei Capi Servizio e dello Stato Maggiore delle Navi
Traghetto.
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
-rilevato che, alla luce dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia di fatto svolto, dal 01.06.2019, mansioni inquadrabili nel livello A del
CCNL applicato al rapporto.
Conducono a tale conclusione le dichiarazioni rese dal teste , il Testimone_1 quale ha dichiarato: “Sono dipendente della società resistente dal gennaio 2001 con mansioni
6 attualmente di Capo Area. Ho sempre lavorato con il ricorrente sin da quando sono stato assunto. ADR Quando sono stato assunto il ricorrente era “primo tecnico”, poi è diventato
“capo tecnico”, poi ha svolto mansioni di “istruttore e programmazione”. Attualmente, da un anno e mezzo/2 fa solo l'istruttore. Quindi le mansioni di istruttore e programmazione le ha svolte circa tra il 2019 fino a un anno e mezzo/2 anni fa.
ADR Il nostro è un lavoro tecnico che richiede competenze specifiche. Il ricorrente, nella qualità di istruttore, fa i corsi per gli altri dipendenti. Nelle materie strettamente legate alle sue competenze, fa tutto lui, sia la parte teorica che pratica. Nelle materie che invece non sono propriamente le sue è affiancato da un tecnico per la parte pratica.
ADR Le competenze del ricorrente riguardano la parte meccanica e pneumatica.
ADR Questo genere di corsi vengono fatti quando occorrono delle competenze specifiche.
ADR A Palermo corsi di questi se ne fanno 2 o 3 all'anno e hanno una durata variabile tra i 3 e i
5 giorni. So però che il ricorrente va anche fuori a fare questi corsi. Non so però quantificarli.
ADR Poi si occupa anche dei corsi per il recupero delle competenze di quei soggetti che per molto tempo non si sono occupati di qualcosa di specifico e quindi devono essere aggiornati.
ADR è lui che tiene sotto controllo la necessità di aggiornamento, non viene indicato direttamente dall'azienda, ma talvolta l'ho suggerito anche io. Ci sono 4 persone che si occupano di questa attività, una è il ricorrente.
ADR Poi, come ho detto, per un periodo, si è occupato di programmazione, come responsabile dell'ufficio programmazione. Lo posso dire perché in base al suo lavoro veniva fuori anche il mio di tutta la settimana.
ADR Il compito dell'ufficio programmazione è quello di tenere sotto controllo tutte le scadenze manutentive del treno, che dopo un tot. di km o di tempo deve rientrare. Lui era il responsabile dell'ufficio, nell'ufficio insieme a lui c'erano anche altre 3 persone. È il ricorrente che è responsabile della effettiva buona programmazione della manutenzione.
ADR Per quanto riguarda l'attività formativa e abilitativa, si interfacciava, e tutt'ora si interfaccia, con il responsabile regionale al quale comunica le abilitazioni riconosciute.
ADR La programmazione si riferisce ai mezzi e non al personale.
Per quanto riguarda il personale tra i suoi compiti c'è quello di tenere sotto controllo tutte le scadenze abilitative e di avvisare il Capo Impianto quando la scadenza si avvicina. A questo punto il ricorrente deve essere espressamente autorizzato a predisporre il corso per il rinnovo dell'abilitazione.
ADR Quelle assegnate alla sua responsabilità sono all'incirca 25/30 persone, ciascuna con più di una abilitazione. I treni sono circa una settantina, sono i treni regionali. Tutti i treni della Sicilia fanno capo all'officina di Palermo. Tutte queste attività sono gestite tramite applicativi.
ADR So che ci sono diversi livelli di abilitazione per l'accesso all'applicativo, ma non so essere
7 più preciso. Lui ha per esempio il mio stesso livello.
ADR L'attività che ho descritto è stata svolta dal ricorrente anche durante il periodo Covid.
ADR L'indennità di istruttore è riconosciuta a chi si occupa dell'aula, sia dal punto di vista teorico che eventualmente al tecnico.
ADR So che sul punto ci sono stati problemi ma non so essere preciso.
ADR L'attività di istruttore che ho descritto risale al 2019, come ho già detto.
ADR Il corso viene organizzato dal ricorrente che rilascia anche l'attestazione. Il ricorrente quindi si occupa del materiale, di preparare le slide ecc e poi lo somministra. Se occorre il tecnico, questo viene individuato dal responsabile delle risorse umane. È il responsabile delle risorse umane che individua la persona che deve essere aggiornata.
ADR credo che gli istruttori in Sicilia siano 4. Tranne il ricorrente, gli altri sono inquadrati nel livello “A”.
ADR Confermo che gli istruttori operano sulla piattaforma “Agende”. È solo per gli istruttori e il ricorrente vi ha accesso.
ADR Stabilire la data dei corsi richiede una coordinazione tra il ricorrente, il sottoscritto e il
Capo Impianto, dipende dall'oggetto, dalla disponibilità.
ADR Le scadenze manutentive sono prestabilite dal produttore dei treni”.
Il teste ha dichiarato: “Sono dipendente della società resistente dal Testimone_2
2006, dal 2011 sono a Palermo. ADR Dal 2019 e fino al 2022, circa, sono stato responsabile di manutenzione delle locomotive dei mezzi leggeri presso il deposito di Palermo. Attualmente sono
Direttore dei Lavori per un contratto in appalto.
ADR conosco il ricorrente perché quando sono arrivato a Palermo abbiamo lavorato insieme.
ADR Prima del 2019 il ricorrente era “Capo Tecnico” ed era responsabile di ordini di sicurezza.
ADR Nel 2019 circa, qualche mese dopo che io sono diventato responsabile, il ricorrente, su sua espressa richiesta, è stato destinato all'ufficio programmazione e si occupava di stilare la lista dell'attività di manutenzione di tutti i mezzi. ADR C'è un applicativo che dispone di tutti i dati relativi alle scadenze. Il compito del ricorrente è quello di coordinare queste scadenze con tutte le altre esigenze dell'azienda, dal personale disponibile, dalla capienza per la lavorazione, alla necessità del numero dei mezzi. Non tutti hanno l'accesso a questo applicativo, non so che livello di autorizzazione abbia il ricorrente, in ogni caso, è sufficiente avere la visualizzazione degli elenchi. ADR All'interno dell'ufficio c'erano anche due persone di sicuro alle quali il ricorrente dava istruzioni sull'attività da svolgere, che erano quindi coordinate da lui.
ADR So che il ricorrente ha svolto l'attività di formatore perché quando abbiamo lavorato insieme lui l'ha fatta e perché io stesso gli ho chiesto di organizzare dei corsi”.
Ed ancora: “Confermo che il ricorrente ha sempre fatto il “responsabile RDO”, nel senso che è suo compito accertarsi che le certificazioni relative a determinate abilitazioni siano sempre in
8 corso di validità. Se per caso la validità è scaduta è responsabilità del ricorrente attivare tutte le procedure per far sì che la persona che non è più abilitata non esegua più le mansioni, anche se poi eventuali ordini di servizio vengono adottati da altri. Ma soprattutto la sua responsabilità è di far sì che queste abilitazioni non scadano. E quindi di segnalarlo tempestivamente in modo che poi vengono attivate le procedure necessarie.
ADR Stiamo parlando di una trentina di posizioni variabili nel corso del tempo.
ADR Lui in quanto responsabile di organo viene contattato in caso di guasti o procedure che riguardano l'organo di competenza, e viene contattato per tutte quelle difformità che esulano dalla vita ordinaria dell'organo stesso e che richiedono quindi delle competenze specifiche.
ADR il ricorrente, per quanto riguarda l'attività di programmazione della manutenzione, nel tener conto di tutti gli elementi che ho già indiato, teneva anche i rapporti con eventuali ditte esterne che se ne occupavano in concreto. Anche perché l'attività viene stilata da e poi CP_1
eseguita da terzi.
ADR Non era referente di contratto, ma come ho detto, per l'attività di programmazione della manutenzione doveva avere a che fare direttamente con le aziende incaricate, si interfacciava direttamente con loro.
ADR Era il ricorrente a firmare il programma di programmazione.
ADR Quando il ricorrente è andato all'ufficio programmazione, ha preso il posto di un dipendente andato in pensione che, se non ricordo male, ma non ne sono sicuro, aveva la qualifica di Quadro. Non ricordo il nome.
ADR Se non ricordo male il responsabile dell'ufficio di programmazione oggi è inquadrato come
“Q1”.
Il teste di parte convenuta non ha potuto rendere testimonianza non Tes_3 essendo a conoscenza diretta delle attività svolte dal ricorrente per il periodo oggetto di causa, ovvero dal giugno 2019.
L'altro teste del resistente ha così affermato: “Sono dipendente della CP_3 società resistente da maggio 2002, attualmente sono Dirigente responsabile della struttura manutenzione e pulizia Lazio. Da gennaio 2019 a giugno 2022 ho svolto questo compito con riferimento alla regione Sicilia. Conosco il ricorrente.
ADR Per quanto riguarda la manutenzione, ci sono ditte esterne che se ne occupano a vario titolo. Nel periodo in cui sono stato responsabile del servizio, il ricorrente non ha mai avuto alcun rapporto con le ditte esterne. Forse, ma non ricordo con precisione, c'era una ditta esterna, la AL, che comunicava all'ufficio programmazione il rientro dei mezzi. ADR Quando io sono arrivato il ricorrente era “referente d'organo”. Poi da novembre 2019 in aggiunta a queste mansioni, il ricorrente è stato destinato all'ufficio programmazione. ADR l'ufficio si componeva in quel periodo di 4 persone, se non ricordo male, tra cui il ricorrente. Il ricorrente aveva il
9 compito di coordinare l'attività delle altre 3 persone. Era lui il capo ufficio. Sostituì la persona che svolgeva le stesse mansioni e che era andato in pensione, credo che si chiamasse di Per_1
cognome. Quest'ultimo era inquadrato come capo tecnico.
ADR L'ufficio programmazione riceve tramite piattaforma l'allert della scadenza del periodo dopo il quale occorre procedere alla manutenzione e deve coordinare con tutte le altre risorse necessarie: sia dal punto di vista del personale, sia dal punto di vista dell'utilizzo del mezzo, sia dal punto di vista dello spazio nell'officina.
ADR A seconda del periodo e della tipologia si tratta di un numero compreso tra 4 e 8 attività manutentive giornaliere. Sto parlando della manutenzione programmata, perché delle attività non previste non se ne occupava direttamente l'ufficio, anche se ne venivano informati.
ADR Per quanto riguarda le ditte terze, ribadisco quello che ho già detto. Preciso che per un certo periodo la AL ha avuto un appalto completo per determinati mezzi. In questi casi era questa stessa società ad occuparsi anche della programmazione della manutenzione e l'ufficio programmazione di veniva soltanto informato, perché comunque la manutenzione CP_1 avviene all'interno dell'impianto e quindi l'ufficio programmazione di aveva CP_1
comunque il compito di valutare in concreto la possibilità di effettuare l'attività. ADR al di fuori dell'attività di manutenzione programmata, il ricorrente è stato interpellato in qualità di referente organo quando è stato necessario valutare lo stato di usura di organi che rientravano nella sua competenza”.
- rilevato, dunque, che dall'esame complessivo delle dichiarazioni emerge che il ricorrente, nello svolgimento delle proprie mansioni sempre più complesse (dapprima come “primo tecnico”, poi come “capo tecnico” e “referente d'organo”, fino a diventare
“istruttore” con compiti di “programmazione“ come “responsabile” con “competenze specifiche”, essendogli state anche “assegnate alla sua responsabilità all'incirca 25/30 persone, ciascuna con più di una abilitazione”, attività queste ultime svolte dal 2019) non si sia limitato all'esecuzione di mere “attività di coordinamento dei lavori e di controllo delle attività di personale“ che giustificherebbe l'inquadramento al livello B, attualmente ricoperto, ma abbia, piuttosto, disimpegnato “attività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche” anche “attraverso il coordinamento, l'istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore”, dimostrando approfondita esperienza e formazione (livello A).
Al contrario, non è emerso che tale attività venisse svolta compiendo le analisi complesse richieste dal livello Q;
-rilevato che relativamente alla regolamentazione dell'indennità per i corsi di formazione professionale tenuti dal ricorrente dal 2020 al 2022, l'art. 36 punto 7 del
CCNL Aziendale FS del 16/12/2016 prevede che essa spetti ai lavoratori utilizzati in
10 qualità di istruttori in corsi di istruzione professionale, “purché nelle giornate interessate l'attività di insegnamento in aula sia sostitutiva delle attività normalmente svolte in relazione alla figura professionale rivestita”. In particolare, il ricorrente dal 2020 al 2022 ha svolto detta attività non in via esclusiva, ma solo saltuariamente, lavorando per lo più solo 4, o
5 giornate al mese, saltando alcuni mesi in cui non ha fatto formazione e superando raramente gli otto giorni al mese, com'è dato evincersi dal prospetto delle ore di formazione svolte articolato nel ricorso (v. pagg. da 5 a 10 del ricorso). Inoltre, anche dalle dichiarazioni testimoniali emerge che soltanto dal 2023 il ricorrente si dedica all'insegnamento in via esclusiva (in particolare il teste ha dichiarato Testimone_1
che il ricorrente “attualmente, da un anno e mezzo/2 fa solo l'istruttore. Quindi le mansioni di istruttore e programmazione le ha svolte circa tra il 2019 fino a un anno e mezzo/2 anni fa”).
Pertanto, il ricorrente ha diritto al compenso, mai versato, per il periodo 2020-2022, rimanendo destituito di fondamento il rilievo della resistente secondo cui il predetto non avrebbe invece diritto agli emolumenti in quanto l'attività di insegnamento svolta non avrebbe avuto il carattere della “straordinarietà” ed “eccezionalità” di cui alla predetta norma contrattuale, ma sarebbe rientrata tra quelle normalmente svolte dal ricorrente;
-rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme dovute, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza in atti come integrata, in quanto correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, con le seguenti precisazioni:
--- correttamente il CTU ha proceduto al ricalcolo delle differenze retributive anche alla luce del lavoro straordinario prestato dal ricorrente, nei limiti risultanti dalle buste paga in atti (non essendo possibile operare valutazioni di sorta in assenza di buste paga);
--- non può invece tenersi conto delle osservazioni articolate da , avendo la CP_1
società depositato soltanto uno stralcio del CCNL Aziendale Gruppo Ferrovie dello
Stato che non include la disciplina della voce reclamata, così impendendo al Tribunale ogni valutazione sul punto;
- rilevato, pertanto, che in parziale accoglimento del proposto ricorso deve essere affermato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore livello A a far data dal 01.06.2019, con conseguente condanna di al pagamento delle relative CP_1
differenze retributive, quantificate sino al 31.12.2024 (per economia processuale, ritenuto pacifico lo svolgimento di dette mansioni sino alla data indicata) in € 12.188,38
(€ 11.943,03+245,35), oltre le successive maturande fino al corretto inquadramento, oltre
€ 3.163,51 per indennità ex art. 36, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-rilevato che le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza, seguono la soccombenza e
11 si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che la proposta conciliativa formulata dalla resistente non è sovrapponibile in alcuna parte alla pronuncia.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025
La Giudice
IA OF
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa IA OF, nella causa iscritta al N. 163 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con l'avv.ta SCIORTINO TERESA ricorrente
CONTRO
CP_1 P.IVA_1
Con l'avv. TRIGONA GIOVANNI resistente
CP_2
Con l'avv.ta CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: mansioni superiori, inquadramento e differenze retributive all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso accerta il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel Livello A (direttivo) del CCNL mobilità, area attività ferroviarie del 16.12.2016 a far data dal 01/06/2019; accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 36 punto
7 del CCNL Aziendale FS del 16/12/2016 per i corsi di formazione professionale tenuti dal 2020 al 2022; conseguentemente condanna al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, quantificate sino al 31.12.2024 in € 12.188,38, oltre le successive maturande fino al corretto inquadramento, oltre € 3.163,51 per indennità ex art. 36, il
1 tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge fino al saldo;
condanna alla conseguente regolarizzazione contributiva ed al CP_1
conseguente accantonamento del TFR;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1
che liquida in € 5.000,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell che Controparte_1 CP_2
liquida in € 1.5000,00 per onorario, incluse spese generali, oltre Iva e CPA come per legge se dovute;
pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate Controparte_1
in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-premesso che con ricorso depositato il 05/01/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di essere dipendente della società resistente dal 20/7/1982, di essere stato inquadrato dal
2008 come Capo Tecnico presso IM IC come Gestore Manutenzione e
OT AB e di essere stato nominato il 14/07/2010 Referente D'organo di
Sicurezza per “CARRELLI” “RODIGGIO” E “SISTEMI FRENANTI”, ruolo attualmente ricoperto, con compiti di monitoraggio e valutazione delle competenze del personale per gli Organi di Sicurezza sopra citati secondo quanto disposto dalla COCS 20/rv.
Esponeva, altresì, di essere stato inquadrato dal 01/09/2012 nel livello professionale B,
“tecnici specializzati”, Capo tecnico Superiore, con compiti di gestione amministrativa di squadre di manutentori e di supervisione tecnica, nonché di collaudo di attività manutentive e restituzione all'esercizio dei veicoli ferroviari a seguito di manutenzione e di esser stato nominato dal 2015 al 2016 anche responsabile d'impianto di una sede distaccata ed indipendente, presso la località di CINISI (Palermo), con compiti di gestione dell'impianto, di programmazione degli ingressi dei veicoli da manutenere, di gestione dei turni degli operatori assegnati all'impianto, in aggiunta alle normali attività di capo tecnico.
Rappresentava, ancora, di aver avuto dal 2012 al 2019 esperienze come sostituto dei vari responsabili di reparto, e che da giugno del 2019, a seguito dell'abilitazione conseguita come istruttore, aveva iniziato a tenere corsi nella qualità di docente in varie località siciliane, quando necessario, in aggiunta alla sua ordinaria attività lavorativa e alle sue mansioni di Capo tecnico superiore.
Precisava, ulteriormente, che in data 09/11/2019 era stato assegnato presso l'ufficio programmazione, in aggiunta al fatto di essere anche RdO e responsabile sicurezza per
4 “organi” (MV2; MV3; MV4; e MV7), e che si era occupato di programmazione della
2 manutenzione, nonché dell'esercizio di formazione in aula di personale impiegato in mansioni riguardanti la sicurezza di esercizio, ed ancora di aver operato in smart working dall'inizio del periodo COVID fino al 30 giugno 2022, continuando a svolgere attività di programmazione da remoto ed eseguire diverse sessioni di docenza da remoto “formazione in webinar”.
Evidenziava, altresì che da luglio 2021 era stato assegnato come linea qualità e formazione, occupandosi di verifiche delle competenze del personale adibito ai 4 organi di sua competenza, di coordinamento degli altri RdO, ed inserito nel progetto
“AGENDE”, nuovo sistema informatico, come istruttore della manutenzione e referente d'organo, specificando anche che a marzo del 2022 aveva frequentato un corso di formazione per acquisire il titolo di Istruttore/esaminatore riconosciuto presso l'agenzia conclusosi con gli esami scritti (il 15/09/2022) e orali (il 17/11/2022), ottenendo Pt_2
il 22/12/2022 l'attestato di riconoscimento n° rilasciato si sensi del NumeroDiCa_1 decreto ansf n°14/2009 del 10/12/2009.
Evidenziava dunque che tutte le mansioni descritte erano proprie di un inquadramento superiore rispetto a quello effettivamente attribuitogli.
Lamentava, infine, che sebbene avesse avuto regolarmente corrisposta l'indennità relativa ai corsi di formazione professionale svolti nei mesi da giugno a dicembre 2019, erano invece rimaste inevase le reiterate richieste di pagamento, trasmesse e mai riscontrate, con riferimento ai corsi tenuti nel 2020, 2021e 2022.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti: “Dire e dichiarare le domande di cui al presente ricorso proponibili, procedibili ed ammissibili e, nel merito, accoglierle con qualsivoglia statuizione perché fondate in fatto ed in diritto ed assistite dai relativi presupposti e da prove idonee;
-dire e dichiarare che il ricorrente doveva essere inquadrato come Quadro posizione 2
(differenza retributiva pari ad € 17.522,80 o quella maggiore somma che risulterà dovuta oltre accessori dalle singole scadenze mensili) o in subordine al livello A (direttivo) Ccnl applicato
(differenza retributiva pari ad € 5.856,80 o quella maggiore somma che risulterà dovuta oltre accessori dalle singole scadenze mensili) sin dal giugno 2019 e doveva ricevere la retribuzione corrispondente a tale inquadramento, oltre accessori di legge e regolarizzazione contributiva;
-dire e dichiarare il pagamento della indennità di cui all'art. 36 punto 7 del cc.az.l. Gruppo
Ferrovie dello stato 16.12.2016, per le 856 ore e 21 minuti in cui è stato impiegato in corsi come istruttore, per € 4,15 ora e parte a € 1,55, pari a complessivi € 3.163,51 oltre accessori;
-condannare la alla corresponsione delle differenze di retribuzione e di Tfr CP_1 tra il dovuto ed il percetto, nella misura di € 22.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre accessori e regolarizzazione”.
-premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente
3 che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle domande per genericità del ricorso e, nel merito, ne contestava la fondatezza chiedendone il rigetto. Si costituiva in giudizio anche l' dichiarandosi pronto a ricevere i contributi eventualmente dovuti CP_2
all'esito del processo nei limiti della prescrizione quinquennale;
-premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di CTU contabile, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
24/11/2025 la causa veniva trattenuta in decisione;
-rilevato che, com'è noto, in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.” (così Cass. n. 12039/2020);
-rilevato che nel caso di specie l'indicazione delle specifiche attività che il ricorrente afferma di avere compiuto e suffragate dai numerosi documenti allegati al ricorso consente tale disamina, dovendosi ritenere infondata l'eccezione di inammissibilità delle domande per genericità del ricorso sollevata dalla società convenuta;
-ritenuto poi che “La domanda intesa al riconoscimento della qualifica professionale superiore in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto, il giudice di merito è tenuto, una volta esclusa la qualifica superiore ed in presenza di domanda subordinata, ad esaminare i fatti dedotti onde verificare la riconoscibilità della qualifica intermedia.” (così Cass. n. 1717/2009);
- rilevato che, per quanto qui di interesse, appartengono – secondo la disciplina prevista dal CCNL mobilità, area attività ferroviarie del 16.12.2016, pacificamente applicabile al caso di specie – al Livello professionale Q: QUADRI – Declaratoria: “i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda. Rientrano in questo livello i lavoratori che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di interesse
4 strategico per l'azienda, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.
All'interno del livello professionale Q sono individuate due distinte posizioni retributive:
Posizione retributiva 2
Figure professionali esemplificative
Responsabile linea/struttura operativa-tecnica
Lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono responsabili di linea/unità operativa-tecnica e gestiscono risorse umane, economiche, tecniche ed organizzative nell'ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, sicurezza e coordinamento dei lavori, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo.
Controllore/Coadiutore di Protezione Aziendale
Lavoratori che in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori della protezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, dell'assistenza alla clientela e della vendita, espletano servizi ispettivi negli impianti rispetto a disfunzioni gravi e ripetute che possono caratterizzare i processi produttivi aziendali, accertano e contestano a terra e a bordo treno le infrazioni e gli abusi in materia di rilascio, acquisto ed utilizzo dei titoli di viaggio al fine di ridurre le frodi,
l'evasione e l'elusione, controllano i servizi forniti dalle società appaltatrici verificando l'operato del relativo personale. Rappresentano il raccordo necessario per le attività di studio, progettazione e realizzazione dei sistemi security necessari alla tutela degli asset aziendali.
Professional
Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei prescritti titoli professionali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che hanno il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile nella realizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza.
Appartengono al livello A: “i lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione specialistica rispetto al livello inferiore, oltre che delle
5 abilitazioni/patenti prescritte, espletano con discrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali, attività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l'istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore.
Figure professionali esemplificative
Esperto/Impiegato Direttivo Lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell'ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche, anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e/o direttive.
Appartengono al libello B: “Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi e il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, svolgono attività tecnico-sanitarie nell'ambito delle mansioni previste dalla vigente normativa per l'infermiere professionale e coadiuvano il medico sulla base di apposite istruzioni negli accertamenti clinico-strumentali, oppure svolgono le operazioni connesse all'esecuzione di esami radiologici, di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche, di igiene industriale e di riabilitazione, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nei settori marittimi dei Capi Servizio e dello Stato Maggiore delle Navi
Traghetto.
Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore.
-rilevato che, alla luce dell'attività istruttoria espletata, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia di fatto svolto, dal 01.06.2019, mansioni inquadrabili nel livello A del
CCNL applicato al rapporto.
Conducono a tale conclusione le dichiarazioni rese dal teste , il Testimone_1 quale ha dichiarato: “Sono dipendente della società resistente dal gennaio 2001 con mansioni
6 attualmente di Capo Area. Ho sempre lavorato con il ricorrente sin da quando sono stato assunto. ADR Quando sono stato assunto il ricorrente era “primo tecnico”, poi è diventato
“capo tecnico”, poi ha svolto mansioni di “istruttore e programmazione”. Attualmente, da un anno e mezzo/2 fa solo l'istruttore. Quindi le mansioni di istruttore e programmazione le ha svolte circa tra il 2019 fino a un anno e mezzo/2 anni fa.
ADR Il nostro è un lavoro tecnico che richiede competenze specifiche. Il ricorrente, nella qualità di istruttore, fa i corsi per gli altri dipendenti. Nelle materie strettamente legate alle sue competenze, fa tutto lui, sia la parte teorica che pratica. Nelle materie che invece non sono propriamente le sue è affiancato da un tecnico per la parte pratica.
ADR Le competenze del ricorrente riguardano la parte meccanica e pneumatica.
ADR Questo genere di corsi vengono fatti quando occorrono delle competenze specifiche.
ADR A Palermo corsi di questi se ne fanno 2 o 3 all'anno e hanno una durata variabile tra i 3 e i
5 giorni. So però che il ricorrente va anche fuori a fare questi corsi. Non so però quantificarli.
ADR Poi si occupa anche dei corsi per il recupero delle competenze di quei soggetti che per molto tempo non si sono occupati di qualcosa di specifico e quindi devono essere aggiornati.
ADR è lui che tiene sotto controllo la necessità di aggiornamento, non viene indicato direttamente dall'azienda, ma talvolta l'ho suggerito anche io. Ci sono 4 persone che si occupano di questa attività, una è il ricorrente.
ADR Poi, come ho detto, per un periodo, si è occupato di programmazione, come responsabile dell'ufficio programmazione. Lo posso dire perché in base al suo lavoro veniva fuori anche il mio di tutta la settimana.
ADR Il compito dell'ufficio programmazione è quello di tenere sotto controllo tutte le scadenze manutentive del treno, che dopo un tot. di km o di tempo deve rientrare. Lui era il responsabile dell'ufficio, nell'ufficio insieme a lui c'erano anche altre 3 persone. È il ricorrente che è responsabile della effettiva buona programmazione della manutenzione.
ADR Per quanto riguarda l'attività formativa e abilitativa, si interfacciava, e tutt'ora si interfaccia, con il responsabile regionale al quale comunica le abilitazioni riconosciute.
ADR La programmazione si riferisce ai mezzi e non al personale.
Per quanto riguarda il personale tra i suoi compiti c'è quello di tenere sotto controllo tutte le scadenze abilitative e di avvisare il Capo Impianto quando la scadenza si avvicina. A questo punto il ricorrente deve essere espressamente autorizzato a predisporre il corso per il rinnovo dell'abilitazione.
ADR Quelle assegnate alla sua responsabilità sono all'incirca 25/30 persone, ciascuna con più di una abilitazione. I treni sono circa una settantina, sono i treni regionali. Tutti i treni della Sicilia fanno capo all'officina di Palermo. Tutte queste attività sono gestite tramite applicativi.
ADR So che ci sono diversi livelli di abilitazione per l'accesso all'applicativo, ma non so essere
7 più preciso. Lui ha per esempio il mio stesso livello.
ADR L'attività che ho descritto è stata svolta dal ricorrente anche durante il periodo Covid.
ADR L'indennità di istruttore è riconosciuta a chi si occupa dell'aula, sia dal punto di vista teorico che eventualmente al tecnico.
ADR So che sul punto ci sono stati problemi ma non so essere preciso.
ADR L'attività di istruttore che ho descritto risale al 2019, come ho già detto.
ADR Il corso viene organizzato dal ricorrente che rilascia anche l'attestazione. Il ricorrente quindi si occupa del materiale, di preparare le slide ecc e poi lo somministra. Se occorre il tecnico, questo viene individuato dal responsabile delle risorse umane. È il responsabile delle risorse umane che individua la persona che deve essere aggiornata.
ADR credo che gli istruttori in Sicilia siano 4. Tranne il ricorrente, gli altri sono inquadrati nel livello “A”.
ADR Confermo che gli istruttori operano sulla piattaforma “Agende”. È solo per gli istruttori e il ricorrente vi ha accesso.
ADR Stabilire la data dei corsi richiede una coordinazione tra il ricorrente, il sottoscritto e il
Capo Impianto, dipende dall'oggetto, dalla disponibilità.
ADR Le scadenze manutentive sono prestabilite dal produttore dei treni”.
Il teste ha dichiarato: “Sono dipendente della società resistente dal Testimone_2
2006, dal 2011 sono a Palermo. ADR Dal 2019 e fino al 2022, circa, sono stato responsabile di manutenzione delle locomotive dei mezzi leggeri presso il deposito di Palermo. Attualmente sono
Direttore dei Lavori per un contratto in appalto.
ADR conosco il ricorrente perché quando sono arrivato a Palermo abbiamo lavorato insieme.
ADR Prima del 2019 il ricorrente era “Capo Tecnico” ed era responsabile di ordini di sicurezza.
ADR Nel 2019 circa, qualche mese dopo che io sono diventato responsabile, il ricorrente, su sua espressa richiesta, è stato destinato all'ufficio programmazione e si occupava di stilare la lista dell'attività di manutenzione di tutti i mezzi. ADR C'è un applicativo che dispone di tutti i dati relativi alle scadenze. Il compito del ricorrente è quello di coordinare queste scadenze con tutte le altre esigenze dell'azienda, dal personale disponibile, dalla capienza per la lavorazione, alla necessità del numero dei mezzi. Non tutti hanno l'accesso a questo applicativo, non so che livello di autorizzazione abbia il ricorrente, in ogni caso, è sufficiente avere la visualizzazione degli elenchi. ADR All'interno dell'ufficio c'erano anche due persone di sicuro alle quali il ricorrente dava istruzioni sull'attività da svolgere, che erano quindi coordinate da lui.
ADR So che il ricorrente ha svolto l'attività di formatore perché quando abbiamo lavorato insieme lui l'ha fatta e perché io stesso gli ho chiesto di organizzare dei corsi”.
Ed ancora: “Confermo che il ricorrente ha sempre fatto il “responsabile RDO”, nel senso che è suo compito accertarsi che le certificazioni relative a determinate abilitazioni siano sempre in
8 corso di validità. Se per caso la validità è scaduta è responsabilità del ricorrente attivare tutte le procedure per far sì che la persona che non è più abilitata non esegua più le mansioni, anche se poi eventuali ordini di servizio vengono adottati da altri. Ma soprattutto la sua responsabilità è di far sì che queste abilitazioni non scadano. E quindi di segnalarlo tempestivamente in modo che poi vengono attivate le procedure necessarie.
ADR Stiamo parlando di una trentina di posizioni variabili nel corso del tempo.
ADR Lui in quanto responsabile di organo viene contattato in caso di guasti o procedure che riguardano l'organo di competenza, e viene contattato per tutte quelle difformità che esulano dalla vita ordinaria dell'organo stesso e che richiedono quindi delle competenze specifiche.
ADR il ricorrente, per quanto riguarda l'attività di programmazione della manutenzione, nel tener conto di tutti gli elementi che ho già indiato, teneva anche i rapporti con eventuali ditte esterne che se ne occupavano in concreto. Anche perché l'attività viene stilata da e poi CP_1
eseguita da terzi.
ADR Non era referente di contratto, ma come ho detto, per l'attività di programmazione della manutenzione doveva avere a che fare direttamente con le aziende incaricate, si interfacciava direttamente con loro.
ADR Era il ricorrente a firmare il programma di programmazione.
ADR Quando il ricorrente è andato all'ufficio programmazione, ha preso il posto di un dipendente andato in pensione che, se non ricordo male, ma non ne sono sicuro, aveva la qualifica di Quadro. Non ricordo il nome.
ADR Se non ricordo male il responsabile dell'ufficio di programmazione oggi è inquadrato come
“Q1”.
Il teste di parte convenuta non ha potuto rendere testimonianza non Tes_3 essendo a conoscenza diretta delle attività svolte dal ricorrente per il periodo oggetto di causa, ovvero dal giugno 2019.
L'altro teste del resistente ha così affermato: “Sono dipendente della CP_3 società resistente da maggio 2002, attualmente sono Dirigente responsabile della struttura manutenzione e pulizia Lazio. Da gennaio 2019 a giugno 2022 ho svolto questo compito con riferimento alla regione Sicilia. Conosco il ricorrente.
ADR Per quanto riguarda la manutenzione, ci sono ditte esterne che se ne occupano a vario titolo. Nel periodo in cui sono stato responsabile del servizio, il ricorrente non ha mai avuto alcun rapporto con le ditte esterne. Forse, ma non ricordo con precisione, c'era una ditta esterna, la AL, che comunicava all'ufficio programmazione il rientro dei mezzi. ADR Quando io sono arrivato il ricorrente era “referente d'organo”. Poi da novembre 2019 in aggiunta a queste mansioni, il ricorrente è stato destinato all'ufficio programmazione. ADR l'ufficio si componeva in quel periodo di 4 persone, se non ricordo male, tra cui il ricorrente. Il ricorrente aveva il
9 compito di coordinare l'attività delle altre 3 persone. Era lui il capo ufficio. Sostituì la persona che svolgeva le stesse mansioni e che era andato in pensione, credo che si chiamasse di Per_1
cognome. Quest'ultimo era inquadrato come capo tecnico.
ADR L'ufficio programmazione riceve tramite piattaforma l'allert della scadenza del periodo dopo il quale occorre procedere alla manutenzione e deve coordinare con tutte le altre risorse necessarie: sia dal punto di vista del personale, sia dal punto di vista dell'utilizzo del mezzo, sia dal punto di vista dello spazio nell'officina.
ADR A seconda del periodo e della tipologia si tratta di un numero compreso tra 4 e 8 attività manutentive giornaliere. Sto parlando della manutenzione programmata, perché delle attività non previste non se ne occupava direttamente l'ufficio, anche se ne venivano informati.
ADR Per quanto riguarda le ditte terze, ribadisco quello che ho già detto. Preciso che per un certo periodo la AL ha avuto un appalto completo per determinati mezzi. In questi casi era questa stessa società ad occuparsi anche della programmazione della manutenzione e l'ufficio programmazione di veniva soltanto informato, perché comunque la manutenzione CP_1 avviene all'interno dell'impianto e quindi l'ufficio programmazione di aveva CP_1
comunque il compito di valutare in concreto la possibilità di effettuare l'attività. ADR al di fuori dell'attività di manutenzione programmata, il ricorrente è stato interpellato in qualità di referente organo quando è stato necessario valutare lo stato di usura di organi che rientravano nella sua competenza”.
- rilevato, dunque, che dall'esame complessivo delle dichiarazioni emerge che il ricorrente, nello svolgimento delle proprie mansioni sempre più complesse (dapprima come “primo tecnico”, poi come “capo tecnico” e “referente d'organo”, fino a diventare
“istruttore” con compiti di “programmazione“ come “responsabile” con “competenze specifiche”, essendogli state anche “assegnate alla sua responsabilità all'incirca 25/30 persone, ciascuna con più di una abilitazione”, attività queste ultime svolte dal 2019) non si sia limitato all'esecuzione di mere “attività di coordinamento dei lavori e di controllo delle attività di personale“ che giustificherebbe l'inquadramento al livello B, attualmente ricoperto, ma abbia, piuttosto, disimpegnato “attività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche” anche “attraverso il coordinamento, l'istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari o inferiore”, dimostrando approfondita esperienza e formazione (livello A).
Al contrario, non è emerso che tale attività venisse svolta compiendo le analisi complesse richieste dal livello Q;
-rilevato che relativamente alla regolamentazione dell'indennità per i corsi di formazione professionale tenuti dal ricorrente dal 2020 al 2022, l'art. 36 punto 7 del
CCNL Aziendale FS del 16/12/2016 prevede che essa spetti ai lavoratori utilizzati in
10 qualità di istruttori in corsi di istruzione professionale, “purché nelle giornate interessate l'attività di insegnamento in aula sia sostitutiva delle attività normalmente svolte in relazione alla figura professionale rivestita”. In particolare, il ricorrente dal 2020 al 2022 ha svolto detta attività non in via esclusiva, ma solo saltuariamente, lavorando per lo più solo 4, o
5 giornate al mese, saltando alcuni mesi in cui non ha fatto formazione e superando raramente gli otto giorni al mese, com'è dato evincersi dal prospetto delle ore di formazione svolte articolato nel ricorso (v. pagg. da 5 a 10 del ricorso). Inoltre, anche dalle dichiarazioni testimoniali emerge che soltanto dal 2023 il ricorrente si dedica all'insegnamento in via esclusiva (in particolare il teste ha dichiarato Testimone_1
che il ricorrente “attualmente, da un anno e mezzo/2 fa solo l'istruttore. Quindi le mansioni di istruttore e programmazione le ha svolte circa tra il 2019 fino a un anno e mezzo/2 anni fa”).
Pertanto, il ricorrente ha diritto al compenso, mai versato, per il periodo 2020-2022, rimanendo destituito di fondamento il rilievo della resistente secondo cui il predetto non avrebbe invece diritto agli emolumenti in quanto l'attività di insegnamento svolta non avrebbe avuto il carattere della “straordinarietà” ed “eccezionalità” di cui alla predetta norma contrattuale, ma sarebbe rientrata tra quelle normalmente svolte dal ricorrente;
-rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme dovute, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza in atti come integrata, in quanto correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, con le seguenti precisazioni:
--- correttamente il CTU ha proceduto al ricalcolo delle differenze retributive anche alla luce del lavoro straordinario prestato dal ricorrente, nei limiti risultanti dalle buste paga in atti (non essendo possibile operare valutazioni di sorta in assenza di buste paga);
--- non può invece tenersi conto delle osservazioni articolate da , avendo la CP_1
società depositato soltanto uno stralcio del CCNL Aziendale Gruppo Ferrovie dello
Stato che non include la disciplina della voce reclamata, così impendendo al Tribunale ogni valutazione sul punto;
- rilevato, pertanto, che in parziale accoglimento del proposto ricorso deve essere affermato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel superiore livello A a far data dal 01.06.2019, con conseguente condanna di al pagamento delle relative CP_1
differenze retributive, quantificate sino al 31.12.2024 (per economia processuale, ritenuto pacifico lo svolgimento di dette mansioni sino alla data indicata) in € 12.188,38
(€ 11.943,03+245,35), oltre le successive maturande fino al corretto inquadramento, oltre
€ 3.163,51 per indennità ex art. 36, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-rilevato che le spese di lite, ivi incluse quelle di consulenza, seguono la soccombenza e
11 si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che la proposta conciliativa formulata dalla resistente non è sovrapponibile in alcuna parte alla pronuncia.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025
La Giudice
IA OF
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