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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33439/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 33439/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
9.12.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al 7.2.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 27.2.2025, promossa da:
P.VA ), Parte_1 P.VA_1 in persona dell'amministratore unico Controparte_1 con il patrocinio degli avv. Italo Castaldi e Chiara Castaldi, giusta procura prodotta in allegato all'atto introduttivo
ATTORE- APPELLANTE contro
P.VA , Controparte_2 P.VA_2 in persona dell'amministratore unico , Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. Brunella Caiazza, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 24793/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data
22.11.2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha proposto di fronte a questo Parte_1
Tribunale impugnazione avverso la sentenza n. 24793/2921 del Giudice di Pace di Roma, chiedendo che venisse dichiarata la nullità della sentenza impugnata e che venisse disposta la rimessione di fronte al Giudice di Pace, con conferma della validità ed efficacia del provvedimento di sospensione pagina 1 di 5 del giudizio già disposto.
A fondamento della impugnazione ha dedotto: - di aver richiesto ed ottenuto di fronte al Giudice di
Pace di Roma il decreto ingiuntivo n. 27775/2016 nei confronti della società Controparte_2 per l'importo di € 4.400,00 quale saldo dei lavori di allestimenti dell'esercizio commerciale di bar
[...] tavola calda in Roma, via Liberiana n. 18; - che avverso tale decreto era stata proposta opposizione dalla che aveva dedotto l'inadempimento del contratto, in quanto non Controparte_2 sarebbero stati eseguiti a regola d'arte alcuni lavori e sarebbero state omesse alcune rifiniture;
- che l'opponente aveva formulato domanda di revoca del decreto ingiuntivo e di condanna al pagamento di somme a titolo risarcitorio ovvero in subordine di riduzione dell'importo richiesto;
- che l'appellante si era costituita in giudizio, deducendo anzitutto l'incompetenza del Giudice di Pace in relazione alla proposta domanda riconvenzionale;
- che il Giudice di Pace, in accoglimento di tale eccezione aveva dichiarato la propria incompetenza relativamente alla domanda riconvenzionale ed aveva rimesso la causa al Tribunale;
- che con il medesimo provvedimento aveva disposto la sospensione del giudizio in attesa delle decisione del Tribunale sulla domanda riconvenzionale;
- che il procedimento di fronte al Tribunale era stato definito con sentenza, che a sua volta era stata impugnata in Corte d'Appello di
Roma; - che con provvedimento in data 21.10.2021 il Giudice di Pace aveva fissato udienza per la prosecuzione del giudizio;
- che all'udienza del 4.11.2021 pur con l'opposizione dei difensori aveva revocato il provvedimento di sospensione ed aveva trattenuto la causa in decisione;
- che con sentenza n. 24793/2021 il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo;
- che la sentenza avrebbe dovuto essere ritenuta nulla per violazione degli artt. 295e 297 c.p.c., in quanto il provvedimento di revoca della sospensione avrebbe dovuto essere ritenuto illegittimo;
- che tale sospensione avrebbe dovuto permanere fino al passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe statuito sulla domanda riconvenzionale;
- che peraltro non era stata proposta alcuna istanza di prosecuzione del giudizio;
- che peraltro era stato anche violato il principio del contraddittorio, in quanto non erano state prese in considerazione le richieste di prova formulate nella comparsa di costituzione;
- che quindi sussistevano tutti i presupposti per la declaratoria di nullità della sentenza e per la rimessione del giudizio di fronte al Giudice di Pace di Roma, con conferma della piena validità ed efficacia del provvedimento di sospensione.
Si è costituita in giudizio le chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta, Controparte_2 con vittoria di spese.
A tal fine ha esposto: - che nel corso del giudizio di primo grado il Giudice di Pace aveva disposto la sospensione del procedimento in attesa della decisione del Tribunale di Roma in ordine alla domanda riconvenzionale;
- che con sentenza n. 851/2021 il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda dell'appellata; - che il Giudice di Pace aveva preso atto dell'avvenuta pronuncia del Tribunale di Roma sulla domanda riconvenzionale, che accertata il diritto ad ottenere la restituzione delle somme pagina 2 di 5 corrisposte e al risarcimento del danno ed aveva provveduto in udienza, senza che fosse formulata alcuna istanza né eccezione o deduzione dalle parti, a trattenere la causa in decisione;
- che la sentenza impugnata doveva ritenersi esente da vizi;
- che in particolare correttamente il Giudice di
Pace aveva revocato la sospensione del giudizio, essendo sopravvenuta la sentenza di primo grado,
e, in assenza di richieste di natura diversa formulate dalle parti, aveva trattenuto la causa in decisione;
- che il Giudice di Pace aveva ritenuto correttamente che non si vertesse in ipotesi di sospensione necessaria, mentre la controparte avrebbe potuto formulare istanza di ulteriore sospensione del procedimento;
- che inoltre il Giudice di Pace aveva ritenuto la causa matura per la decisione;
- che l'appellante non era neppure entrata nel merito della decisione, limitandosi a richiedere la rimessione della causa al Giudice di primo grado;
- che invece la pronuncia impugnata avrebbe dovuto essere integralmente confermata.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, in data 9.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione di termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La sentenza appellata ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da CP_4
in considerazione del difetto di prova in ordine al credito azionato da parte della
[...] [...] in sede monitoria. Quest'ultima ha chiesto che tale pronuncia sia dichiarata nulla e Parte_1 la rimessione della causa al Giudice di primo grado, in considerazione di un duplice ordine di rilievi: a. illegittimità della revoca del provvedimento di sospensione per pregiudizialità; b. violazione del contraddittorio ed omessa valutazione delle istanze istruttorie formulate dall'opposta in primo grado.
Con riferimento al primo dei motivi articolati, anzitutto si deve osservare che la revoca della sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è stata adottata dal Giudice di Pace a seguito dell'emissione della sentenza di primo grado da parte del Tribunale di Roma, la quale ha statuito in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellata, con la conseguenza che in tale ipotesi deve ritenersi operante la disposizione di cui all'art. 337 comma 2 c.p.c. che regola la sospensione di natura facoltativa (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8885 del
29/03/2023 secondo cui “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado”).
In secondo luogo, e con considerazione totalmente dirimente, deve rilevarsi che il vizio dedotto dalla pagina 3 di 5 parte appellante non rientrerebbe in ogni caso tra le fattispecie per le quali è prevista la rimessione della causa al Giudice di primo grado, in quanto le previsioni di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. hanno carattere tassativo, con la conseguenza che in ogni caso il Giudice di appello è chiamato a valutare nel merito l'originaria domanda ( cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27777 del 21/11/2008 secondo cui “è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità”; nello stesso senso Cass. Sez. 1, Sentenza n.
18578 del 21/09/2015; Sez. 3 - , Ordinanza n. 28744 del 16/10/2023).
Va dunque valutata la fondatezza dell'ulteriore motivo di impugnazione riguardante la violazione del contraddittorio e la mancata ammissione delle prove, richieste dalla nella comparsa Parte_1 di costituzione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Dall'esame del verbale di udienza del 4.11.2021 emerge che, in tale sede, la parte opponente aveva dedotto l'avvenuta emissione della sentenza del Tribunale di Roma in ordine alla domanda riconvenzionale e che la parte opposta si era limitata a confermare quanto dedotto dalla controparte, mentre il Giudice di Pace ha revocato la sospensione disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha trattenuto il procedimento in decisione. Da quanto esposto si evince chiaramente che all'odierna appellante è stato consentito di prendere posizione in ordine alla prosecuzione del giudizio ed in ordine alle ulteriori attività, anche istruttorie da svolgere, ma che in sede di udienza il difensore della non ha formulato alcuna istanza. Pt_1
Il provvedimento adottato dal Giudice di Pace che ha ritenuto la causa matura per la decisione deve peraltro essere pienamente condiviso, in quanto le istanze di prova costituenda formulate in sede di comparsa di costituzione dalla non avrebbero potuto essere ammesse per i Parte_1 seguenti motivi:
a. il cap. 1 perché in contrasto con i documenti prodotti;
b. il cap. 2 in contrasto con quanto avvenuto di seguito ed in particolare con la stessa comunicazione della del 30.10.2014, in cui si dava atto di interventi di luglio per Pt_1 completare quanto riportato nella lista redatta in data 19.4.2014 e comunque della manifestazione di volontà di effettuare le riparazioni;
c. il cap. 3, in quanto irrilevante ai fini della decisione.
Dal momento che, come anche accertato nell'ambito del procedimento svoltosi di fronte al Tribunale di
Roma in relazione alla domanda riconvenzionale formulata da la Controparte_2 Pt_1
pagina 4 di 5 non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto la propria prestazione, correttamente Parte_1 il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo: la decisione impugnata deve essere quindi totalmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in epigrafe, così provvede:
respinge l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1bis e 1 quater d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Roma il 25.3.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 33439/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
9.12.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al 7.2.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 27.2.2025, promossa da:
P.VA ), Parte_1 P.VA_1 in persona dell'amministratore unico Controparte_1 con il patrocinio degli avv. Italo Castaldi e Chiara Castaldi, giusta procura prodotta in allegato all'atto introduttivo
ATTORE- APPELLANTE contro
P.VA , Controparte_2 P.VA_2 in persona dell'amministratore unico , Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. Brunella Caiazza, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 24793/2021 emessa dal Giudice di Pace di Roma in data
22.11.2021.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ha proposto di fronte a questo Parte_1
Tribunale impugnazione avverso la sentenza n. 24793/2921 del Giudice di Pace di Roma, chiedendo che venisse dichiarata la nullità della sentenza impugnata e che venisse disposta la rimessione di fronte al Giudice di Pace, con conferma della validità ed efficacia del provvedimento di sospensione pagina 1 di 5 del giudizio già disposto.
A fondamento della impugnazione ha dedotto: - di aver richiesto ed ottenuto di fronte al Giudice di
Pace di Roma il decreto ingiuntivo n. 27775/2016 nei confronti della società Controparte_2 per l'importo di € 4.400,00 quale saldo dei lavori di allestimenti dell'esercizio commerciale di bar
[...] tavola calda in Roma, via Liberiana n. 18; - che avverso tale decreto era stata proposta opposizione dalla che aveva dedotto l'inadempimento del contratto, in quanto non Controparte_2 sarebbero stati eseguiti a regola d'arte alcuni lavori e sarebbero state omesse alcune rifiniture;
- che l'opponente aveva formulato domanda di revoca del decreto ingiuntivo e di condanna al pagamento di somme a titolo risarcitorio ovvero in subordine di riduzione dell'importo richiesto;
- che l'appellante si era costituita in giudizio, deducendo anzitutto l'incompetenza del Giudice di Pace in relazione alla proposta domanda riconvenzionale;
- che il Giudice di Pace, in accoglimento di tale eccezione aveva dichiarato la propria incompetenza relativamente alla domanda riconvenzionale ed aveva rimesso la causa al Tribunale;
- che con il medesimo provvedimento aveva disposto la sospensione del giudizio in attesa delle decisione del Tribunale sulla domanda riconvenzionale;
- che il procedimento di fronte al Tribunale era stato definito con sentenza, che a sua volta era stata impugnata in Corte d'Appello di
Roma; - che con provvedimento in data 21.10.2021 il Giudice di Pace aveva fissato udienza per la prosecuzione del giudizio;
- che all'udienza del 4.11.2021 pur con l'opposizione dei difensori aveva revocato il provvedimento di sospensione ed aveva trattenuto la causa in decisione;
- che con sentenza n. 24793/2021 il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo;
- che la sentenza avrebbe dovuto essere ritenuta nulla per violazione degli artt. 295e 297 c.p.c., in quanto il provvedimento di revoca della sospensione avrebbe dovuto essere ritenuto illegittimo;
- che tale sospensione avrebbe dovuto permanere fino al passaggio in giudicato della sentenza che avrebbe statuito sulla domanda riconvenzionale;
- che peraltro non era stata proposta alcuna istanza di prosecuzione del giudizio;
- che peraltro era stato anche violato il principio del contraddittorio, in quanto non erano state prese in considerazione le richieste di prova formulate nella comparsa di costituzione;
- che quindi sussistevano tutti i presupposti per la declaratoria di nullità della sentenza e per la rimessione del giudizio di fronte al Giudice di Pace di Roma, con conferma della piena validità ed efficacia del provvedimento di sospensione.
Si è costituita in giudizio le chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta, Controparte_2 con vittoria di spese.
A tal fine ha esposto: - che nel corso del giudizio di primo grado il Giudice di Pace aveva disposto la sospensione del procedimento in attesa della decisione del Tribunale di Roma in ordine alla domanda riconvenzionale;
- che con sentenza n. 851/2021 il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda dell'appellata; - che il Giudice di Pace aveva preso atto dell'avvenuta pronuncia del Tribunale di Roma sulla domanda riconvenzionale, che accertata il diritto ad ottenere la restituzione delle somme pagina 2 di 5 corrisposte e al risarcimento del danno ed aveva provveduto in udienza, senza che fosse formulata alcuna istanza né eccezione o deduzione dalle parti, a trattenere la causa in decisione;
- che la sentenza impugnata doveva ritenersi esente da vizi;
- che in particolare correttamente il Giudice di
Pace aveva revocato la sospensione del giudizio, essendo sopravvenuta la sentenza di primo grado,
e, in assenza di richieste di natura diversa formulate dalle parti, aveva trattenuto la causa in decisione;
- che il Giudice di Pace aveva ritenuto correttamente che non si vertesse in ipotesi di sospensione necessaria, mentre la controparte avrebbe potuto formulare istanza di ulteriore sospensione del procedimento;
- che inoltre il Giudice di Pace aveva ritenuto la causa matura per la decisione;
- che l'appellante non era neppure entrata nel merito della decisione, limitandosi a richiedere la rimessione della causa al Giudice di primo grado;
- che invece la pronuncia impugnata avrebbe dovuto essere integralmente confermata.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, in data 9.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione di termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La sentenza appellata ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da CP_4
in considerazione del difetto di prova in ordine al credito azionato da parte della
[...] [...] in sede monitoria. Quest'ultima ha chiesto che tale pronuncia sia dichiarata nulla e Parte_1 la rimessione della causa al Giudice di primo grado, in considerazione di un duplice ordine di rilievi: a. illegittimità della revoca del provvedimento di sospensione per pregiudizialità; b. violazione del contraddittorio ed omessa valutazione delle istanze istruttorie formulate dall'opposta in primo grado.
Con riferimento al primo dei motivi articolati, anzitutto si deve osservare che la revoca della sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è stata adottata dal Giudice di Pace a seguito dell'emissione della sentenza di primo grado da parte del Tribunale di Roma, la quale ha statuito in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellata, con la conseguenza che in tale ipotesi deve ritenersi operante la disposizione di cui all'art. 337 comma 2 c.p.c. che regola la sospensione di natura facoltativa (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8885 del
29/03/2023 secondo cui “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado”).
In secondo luogo, e con considerazione totalmente dirimente, deve rilevarsi che il vizio dedotto dalla pagina 3 di 5 parte appellante non rientrerebbe in ogni caso tra le fattispecie per le quali è prevista la rimessione della causa al Giudice di primo grado, in quanto le previsioni di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. hanno carattere tassativo, con la conseguenza che in ogni caso il Giudice di appello è chiamato a valutare nel merito l'originaria domanda ( cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27777 del 21/11/2008 secondo cui “è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità”; nello stesso senso Cass. Sez. 1, Sentenza n.
18578 del 21/09/2015; Sez. 3 - , Ordinanza n. 28744 del 16/10/2023).
Va dunque valutata la fondatezza dell'ulteriore motivo di impugnazione riguardante la violazione del contraddittorio e la mancata ammissione delle prove, richieste dalla nella comparsa Parte_1 di costituzione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Dall'esame del verbale di udienza del 4.11.2021 emerge che, in tale sede, la parte opponente aveva dedotto l'avvenuta emissione della sentenza del Tribunale di Roma in ordine alla domanda riconvenzionale e che la parte opposta si era limitata a confermare quanto dedotto dalla controparte, mentre il Giudice di Pace ha revocato la sospensione disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha trattenuto il procedimento in decisione. Da quanto esposto si evince chiaramente che all'odierna appellante è stato consentito di prendere posizione in ordine alla prosecuzione del giudizio ed in ordine alle ulteriori attività, anche istruttorie da svolgere, ma che in sede di udienza il difensore della non ha formulato alcuna istanza. Pt_1
Il provvedimento adottato dal Giudice di Pace che ha ritenuto la causa matura per la decisione deve peraltro essere pienamente condiviso, in quanto le istanze di prova costituenda formulate in sede di comparsa di costituzione dalla non avrebbero potuto essere ammesse per i Parte_1 seguenti motivi:
a. il cap. 1 perché in contrasto con i documenti prodotti;
b. il cap. 2 in contrasto con quanto avvenuto di seguito ed in particolare con la stessa comunicazione della del 30.10.2014, in cui si dava atto di interventi di luglio per Pt_1 completare quanto riportato nella lista redatta in data 19.4.2014 e comunque della manifestazione di volontà di effettuare le riparazioni;
c. il cap. 3, in quanto irrilevante ai fini della decisione.
Dal momento che, come anche accertato nell'ambito del procedimento svoltosi di fronte al Tribunale di
Roma in relazione alla domanda riconvenzionale formulata da la Controparte_2 Pt_1
pagina 4 di 5 non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto la propria prestazione, correttamente Parte_1 il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo: la decisione impugnata deve essere quindi totalmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla impugnazione in epigrafe, così provvede:
respinge l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come determinato ai sensi dell'art. 13 comma 1bis e 1 quater d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Roma il 25.3.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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